In caso di annullamento di dimissioni date in una situazione di disagio psichico

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 6 settembre 2018, n. 21701.

La massima estrapolata:

In caso di annullamento di dimissioni date in una situazione di disagio psichico che non permette di valutare le ricadute del gesto sia dal punto di vista economico che dei rapporti familiari e sociali, le retribuzioni vanno calcolate dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità dell’atto unilaterale delle dimissioni.

Sentenza 6 settembre 2018, n. 21701

Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19157-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 892/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/07/2012 R.G.N. 253/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Termini Imerese, ha annullato l’atto di dimissioni dal servizio di (OMISSIS) funzionario dell’Inps, ritenendo che lo stesso avesse agito in condizioni di turbamento psichico tali da impedirgli di autodeterminarsi liberamente e di apprezzare l’importanza dell’atto in relazione alle sue condizioni economiche e ai suoi rapporti familiari e sociali. Ha condannato, pertanto, l’Ente a ripristinare il rapporto di lavoro, reimmettendo in servizio il dipendente in mansioni compatibili col suo stato di salute psico-fisica e a risarcirgli il danno mediante corresponsione della retribuzione a far data dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
Avverso tale sentenza interpone ricorso per cassazione l’Inps con una censura, cui resiste con tempestivo controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unica censura, formulata ai sensi dell’articolo 360, comma 1 n. 3 e n. 5, l’Inps contesta “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2094 cod. civ. (Prestatore di lavoro subordinato); violazione e falsa applicazione dell’articolo 428 cod. civ., comma 1; violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 cod. civ.. Motivazione contraddittoria e insufficiente su punto decisivo della controversia”.
Il ricorrente non contesta la motivazione della sentenza riguardo alla sussunzione della fattispecie nell’ipotesi di cui all’articolo 428 c.c., comma 1, ma ritiene che la soluzione prescelta dalla Corte d’Appello, di far retroagire gli effetti della sentenza di annullamento ai fini della corresponsione della retribuzione al momento della domanda giudiziale (dalla notifica del ricorso introduttivo), non si riveli convincente con riguardo alle norme e ai principi che regolano la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Cosi’ statuendo, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di una mora credendi per il periodo tra la domanda giudiziale di primo grado e la reimmissione in servizio del dipendente, nonostante, a seguito delle intervenute dimissioni, il rapporto di lavoro fosse estinto.
Neppure la tesi della Corte territoriale sarebbe condivisibile, la’ dove ha invocato il principio per il quale la durata del processo non deve mai andare a danno della parte risultata vittoriosa, in quanto non ogni effetto pregiudizievole puo’ essere posto a carico della parte soccombente, indipendentemente dal verificarsi dei presupposti perche’ cio’ possa essere reso possibile, come – in questo caso – la necessaria costituzione in mora del datore di lavoro.
Secondo la difesa dell’Ente, dunque, una volta accertata l’insussistenza della malafede da parte dell’Istituto, ma anche di qualsivoglia responsabilita’ nella determinazione del dimettersi dell’ (OMISSIS), appare chiaro che l’Inps non potesse essere considerato responsabile dell’atto e, dunque, accollarsi l’onere del pagamento delle retribuzioni dall’inizio del processo, quasi che la causa dell’atto unilaterale dismissivo del dipendente dipendesse da un suo comportamento.
2. La censura e’ fondata.
3. La sentenza gravata ha ricostruito la fattispecie nell’ambito dell’articolo 428 c.c., comma 1, secondo il quale “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”. Ammesso lo stato d’incapacita’ temporaneo siccome accertato dalla CTU disposta in primo grado, con riferimento al momento dell’atto dismissivo assunto come pregiudizievole (Cass. n.02500/2017), e ritenuto provato il grave pregiudizio nella perdita della fonte di reddito e nell’alterazione dei rapporti familiari e sociali, in applicazione dell’orientamento espresso da questa Corte nella decisione n. 8886/2010, ha ritenuto che l’ (OMISSIS) avesse diritto alle retribuzioni maturate dalla data della domanda giudiziale.
4. L’orientamento che e’ andato consolidandosi sulla materia, fin dalla sentenza n.18844/2010, di poco successiva a quella invocata dalla Corte d’Appello, ha focalizzato il diritto risarcitorio derivante dall’annullamento di un atto illegittimo estintivo del rapporto di lavoro, secondo le regole sull’inadempimento delle obbligazioni, sulla natura sinallagmatica del rapporto. In tal senso, dunque, si e’ definitivamente affermato il convincimento, da cui non si ritiene di doversi in questa sede discostare, secondo il quale, nell’ipotesi di annullamento di dimissioni presentate da un lavoratore subordinato – nella specie perche’ in stato di accertata incapacita’ naturale – le retribuzioni a esso spettanti vanno calcolate dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimita’ dell’atto unilaterale dismissivo, atteso che l’annullamento di un negozio giuridico con efficacia retroattiva non comporta di per se’ il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione. Stante la natura sinallagmatica del contratto di lavoro, infatti, il diritto alla retribuzione discende necessariamente dalla prestazione dell’attivita’, e la possibilita’ del pagamento della prima, in mancanza della seconda rappresenta un’eccezione che deve essere espressamente prevista dalla legge, cosi’ come ad esempio avviene nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo (Cass. n.14438/2000; n.13045/2005, n.2261/2012; n.22063/2014).
5. La decisione gravata, pertanto, accertando erroneamente che l’ (OMISSIS) ha diritto alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non gia’ dalla data della sentenza che ha dichiarato l’illegittimita’ dell’atto di dimissioni, si discosta dal richiamato orientamento, di cui va fatta applicazione nel caso in esame.
6. Per le esposte motivazioni il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con conferma della statuizione sulle dimissioni e condanna dell’Inps a risarcire il danno patito dal ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate a decorrere dal giorno 11/10/2010, coincidente con la data della sentenza che ha dichiarato l’illegittimita’ delle dimissioni.
7. Le spese dei giudizi di merito, cosi’ come liquidate dalla Corte d’Appello per l’intero, sono compensate nella misura di un terzo, per gli alterni esiti della vicenda, mentre per i restanti due terzi sono poste a carico dell’Inps.
Le spese del giudizio di legittimita’ sono del pari compensate per un terzo, in ragione dell’esito alterno della vicenda, e per i rimanenti due terzi, nella misura indicata in dispositivo, sono a carico dell’Inps.
Si da’ atto che non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, confermata la statuizione sulle dimissioni, condanna l’Inps a risarcire il danno patito dal ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate a decorrere dall’11/10/2010. Compensa per un terzo le spese del giudizio di primo e secondo grado cosi’ come liquidate per l’intero dalla Corte d’Appello e condanna l’Inps al pagamento dei residui due terzi. Compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimita’ e condanna l’Inps al pagamento dei residui due terzi, liquidati per intero in Euro 2.600 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

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