Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19437.
Impugnazione e la chiara individuazione delle questioni.
Gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto l’accertamento del diritto di taluni condomini ad installare, a proprie cure e spese, un impianto ascensore nel fabbricato, il giudice di legittimità, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla ricorrente in rapporto al parametro dell’articolo 342 cod. proc, civ., e cioè per difetto di specificità delle censure avverso la sentenza di primo grado relative all’applicabilità dell’articolo 1102 cod. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19437. Impugnazione e la chiara individuazione delle questioni
Data udienza 2 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Impugnazioni – Artt. 342 e 434 cpc – Interpretazione – Impugnazione – Chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata – Relative doglianze – Necessità – Forme sacramentali o redazione di un progetto alternativo di decisione – Revisio prioris instantiae
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20074-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 814/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 814/2016 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata il 17 maggio 2016.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 14 giugno 2013, accerto’ il diritto della attrici (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condomine del (OMISSIS), di installare a proprie cure e spese, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., un impianto di ascensore, cosi’ come delineato in sede di C.T.U., nel contraddittorio con le altre condomine (OMISSIS) (anche quale erede di (OMISSIS)) e con lo stesso (OMISSIS). Ad avviso del Tribunale, l’impianto da realizzare non era contrario al decoro del fabbricato (sottoposto peraltro a vincolo storico – artistico), non alterava la destinazione delle parti comuni e non ne precludeva l’uso ad opera degli altri condomini.
3.La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto dal (OMISSIS) in ordine alla carenza di legittimazione passiva dello stesso, trattandosi di pretesa fondata sull’articolo 1102 c.c. e non necessitando autorizzazione del condominio per installare l’ascensore.
L’appello di (OMISSIS) e’ stato invece dichiarato inammissibile con riferimento all’articolo 342 c.p.c., non avendo il gravame censurato la sentenza di primo grado in punto di applicabilita’ dell’articolo 1102 c.c., essendo invece irrilevanti le contestazioni inerenti al difetto di autorizzazione dell’opera da parte della Sovrintendenza e nuove le doglianze circa la ripartizione delle spese dell’intervento innovativo.
4.La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c.
4.1. Le parti hanno depositato memorie.
5. La mancata notificazione del ricorso al (OMISSIS), che era stato parte dei pregressi giudizi di merito (trattandosi invero di azione concernente le parti comuni dell’edificio, e quindi certamente ricadente nella legittimazione passiva dell’amministratore ex articolo 1131 c.c., comma 2), puo’ tuttavia giustificarsi atteso che risulta dagli atti che siano comunque costituiti in giudizio tutti i condomini ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), sicche’ poteva percio’ procedersi alla estromissione dell’amministratore (cfr. Cass. Sez. 2, 18/01/1973, n. 184; Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695, in motivazione).
6. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 100, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura riprende il tema dell’interesse ad agire delle attrici con azione di mero accertamento, giacche’, per dare applicazione all’articolo 1102 c.c., non vi e’ necessita’ di ottenere una apposita pronuncia giudiziale. La ricorrente evidenzia di essersi opposta non alla installazione di un ascensore, quanto alla realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno di uno stabile di pregio artistico.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 342 c.p.c., degli articoli 1102, 1120 e 1121 c.c., nonche’ l’omissione della motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’articolo 116 c.p.c., ed ancora la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Torino non abbia valutato i motivi esposti nell’atto di appello, riferiti ai diversi ambiti di applicabilita’ degli articoli 1102, 1120 e 1121 c.c., ai fini della necessita’ di approvazione assembleare, nonche’ ai fini dell’utilizzazione dell’opera, come della partecipazione alle spese, o dei limiti di legittimita’ dell’intervento.
7. E’ evidentemente pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, in quanto esso attiene alla statuizione parimenti pregiudiziale con cui la Corte di Torino ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello di (OMISSIS) in rapporto al parametro dell’articolo 342 c.p.c., e cioe’ per difetto di specificita’ delle censure avverso la sentenza di primo grado relative all’applicabilita’ dell’articolo 1102 c.c.
Ora, secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tal senso, e’ da evidenziare come l’atto di appello proposto da (OMISSIS), per quanto emerge sia dall’esame dello stesso sia dalla sintesi dei primi due motivi di gravame contenuta a pagina 5 della medesima sentenza della Corte di Torino, non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell’appellata decisione, contenendo esso, piuttosto, le ragioni di critica alla pronuncia di primo grado in punto di legittimita’ della installazione di un ascensore su area comune, natura di innovazione ex articolo 1120 (e 1121) c.c. o di modificazione ex articolo 1102 c.c. dell’intervento, osservanza dei limiti previsti da tali norme, contemperamento dei vari interessi coinvolti, modalita’ realizzative dell’intervento, utilizzabilita’ dell’impianto anche a servizio delle restanti unita’ immobiliari di proprieta’ di coloro che non abbiamo realizzato lo stesso, conseguente obbligo di pagarne “pro quota” le spese. Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall’appellante.
Il ricorso va percio’ accolto limitatamente al secondo motivo, restando assorbito il primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale procedera’ ad esaminare nuovamente l’appello proposto da (OMISSIS) uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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