Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19143.
Il trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi, elettrodomestici guasti, tessuti vari, oggetti in legno, senza essere in possesso dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientale integra la responsabilità ai sensi dell’art. 256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006. Nella fattispecie, la ricostruzione (volta ad affermare che l’imputato era intento al momento in cui è stato sorpreso dagli appartenenti alla Polizia locale non a trasportare rifiuti ma oggetti che lo stesso avrebbe dovuto riparare per poi rivendere), al di là della sua inattendibilità, attesa la tipologia degli oggetti che l’imputato aveva con sé, e comunque della mancanza di qualsivoglia riscontro, non era stata in ogni caso atta a dimostrare la incongruità della diversa, e del tutto plausibile, ricostruzione operata dalla Corte di appello di Milano.
Sentenza|17 maggio 2021| n. 19143. Il trasporto di rifiuti non pericolosi
Data udienza 22 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Traffico illecito di rifiuti – Trasporto di rifiuti non pericolosi – Rottami ferrosi, elettrodomestici – Omessa iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali – Tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. – Applicabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7787 del 2019 della Corte di appello di Milano 19 novembre 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita fa relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FILIPPI Paola, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
Il trasporto di rifiuti non pericolosi
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale, in data 1 aprile 2019, il Tribunale di Milano aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, per avere lo stesso trasportato rifiuti non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi, elettrodomestici guasti, tessuti vari, oggetti in legno, senza essere in possesso della iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 2.600,00 di ammenda.
Avverso ia sentenza del giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione l’imputato, affidando la sua impugnazione a 2 motivi.
Il primo riguardante la stessa insussistenza del fatto, posto che egli aveva raccolto le cose rinvenute nel suo possesso onde poterle riparare e rivenderle.
Il secondo riguardante la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che il fatto a lui addebitato potesse rientrare nell’ambito operativo dell’articolo 131-bis c.p..
Il trasporto di rifiuti non pericolosi
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso e’ solo parzialmente fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata per quanto di ragione.
Il primo motivo di ricorso e’ palesemente inammissibile in questa sede di legittimita’.
Esso, infatti, e’ integralmente articolato in fatto in quanto e’ esclusivamente tendente ad avallare l’esistenza di una diversa ricostruzione materiale dell’episodio di vita contestato.
Tale ricostruzione (volta ad affermare che l’imputato era intento al momento in cui e’ stato sorpreso dagli appartenenti alla Polizia locale non a trasportare rifiuti ma oggetti che lo stesso avrebbe dovuto riparare per poi rivendere), al di la’ della sua inattendibilita’, attesa la tipologia degli oggetti che l’imputato aveva con se’, e comunque della mancanza di qualsivoglia riscontro, non appare in ogni caso atta a dimostrare la incongruita’ della diversa, e del tutto plausibile, ricostruzione operata dalla Corte di appello di Milano.
Siffatto motivo e’, pertanto, del tutto inammissibile in occasione del giudizio di cassazione.
Fondato e’, viceversa, il secondo motivo di ricorso.
Con esso il ricorrente si duole del fatto che, con argomenti a suo dire non corretti, la Corte di appello, come gia’ il Tribunale di Milano, abbiano escluso la possibilita’ di ascrivere all’ambito della particolare tenuita’ del fatto, e pertanto della non punibilita’ derivante dalla applicazione dell’articolo 131-bis c.p., il reato attribuito al (OMISSIS).
La censura in tal senso formulata e’ fondata.
Osserva, infatti, questa Corte che la Corte distrettuale di Milano ha motivato la impossibilita’ di qualificare il fatto attribuito al (OMISSIS) come di particolare tenuita’ in quanto esso costituirebbe “una condotta che puo’ avere un impatto ambientale ed e’ connotata da un certo grado di offensivita’” come condivisibilmente affermato, ha aggiunto il giudice del gravame, dal giudice di primo grado.
Tale motivazione e’, per una parte, del tutto apparente in quanto in essa si richiama un apparato argomentativo, in ipotesi contenuto nella sentenza di primo grado, che non e’ dato rinvenire, atteso che la sentenza del Tribunale di Milano e’ del tutto silente in ordine alla possibilita’ di applicare l’articolo 131-bis c.p. alla fattispecie.
Per altra parte la restante motivazione addotta dalla Corte per escludere la non punibilita’ del fatto neppure appare condivisibile in diritto in quanto in essa appaiono essere promiscuamente utilizzati l’concetti di particolare tenuita’, rilevante ai fini della punibilita’ del fatto in concreto, e di offensivita’ della condotta, elemento questo, invece, necessario ai fini della stessa integrazione della ipotesi di reato contestata.
Ed infatti, premesso che laddove la condotta del (OMISSIS) non fosse stata idonea ad avere un negativo impatto sull’ambiente la stessa sarebbe stata, appunto, priva di offensivita’ e, pertanto, penalmente irrilevante (sicche’ i due temi enunziati dalla Corte di appello di Milano fanno, in realta’, riferimento ad un unico concetto), osserva. altresi’, il Collegio che il plano della offensivita’ e quello della particolare tenuita’ del fatto debbono essere tenuti ben distinti, in quanto operanti a diversi livelli della ontologia penale della condotta; invero quello della offensivita’ corrisponde al grado minimo della rilevanza penale mentre quello della particolare tenuita’ del fatto, essendo scontata la rilevanza penale di quello, opera esclusivamente su quello, ulteriore, della punibilita’ di esso.
Come, infatti, questa Corte ha osservato, l’articolo 131-bis c.p. ed il principio di inoffensivita’ in concreto operano su piani distinti, presupponendo, il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l’offensivita’, benche’ di consistenza talmente minima da ritenersi “irrilevante” ai fini della punibilita’, ed attenendo, il secondo, al caso in cui l’offesa manchi del tutto, escludendo la tipicita’ normativa e la stessa sussistenza del reato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 febbraio 2016, n. 5254).
Nel caso in esame, invece, come detto, la Corte di Milano nella motivazione della sentenza impugnata ha utilizzato, come se fossero equivalenti, i due concetti – volendo, in altre parole, intendere che l’articolo 131-bis c.p. sia applicabile solo alle fattispecie prive di offensivita’ in concreto – incorrendo in tale modo in un evidente vizio di motivazione di essa, comportante la sua illegittimita’ sul punto.
Da ultimo, si osserva che la esclusione dell’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p., neppure puo’ ritenersi essere stata implicitamente motivata dal fatto che sia il Tribunale che la Corte di appello abbiano ritenuto correttamente contestata la recidiva reiterata a carico del (OMISSIS).
Infatti, sebbene questa Corte abbia rilevato che la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. non puo’ essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva, che nel caso allora in esame era reiterata e specifica, essendo essa un elemento sintomatico della accentuata pericolosita’ sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Corte di cassazione, Sezione V penale 14 gennaio 2021 n. 1498), siffatta regula juris appare esulante rispetto alla presente fattispecie, laddove si consideri che, sebbene la questione non abbia costituito elemento di impugnazione delle sentenze di merito, la recidiva a carico del (OMISSIS) e’ stata erroneamente ritenuta.
Infatti il reato a lui attualmente contestato non e’ un delitto ma e’ una contravvenzione, in relazione alla quale la previsione normativa di cui all’articolo 99 c.p., in tema di recidiva – la quale si riferisce al soggetto che, dopo avere commesso almeno un delitto non colposo ne commetta un altro – non puo’ considerarsi operante ad ogni effetto.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, affinche’ sia nuovamente valutata, alla luce del principio illustrato, la possibilita’ o meno di ritenere non punibile ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., la condotta di cui al capo di imputazione la cui attribuzione al (OMISSIS) e la cui, astratta, rilevanza penale debbono ritenersi oramai definitivamente accertate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all’articolo 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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