Il trasporto aereo amichevole

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 13 dicembre 2019, n. 32778.

La massima estrapolata:

Il trasporto aereo amichevole (o di cortesia) si sottrae all’applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), con la conseguenza che, rispetto ad esso, non opera la prescrizione biennale prevista dall’art. 35 di detta Convenzione.

Sentenza 13 dicembre 2019, n. 32778

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2376-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1190/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 5/6/2017, la Corte d’appello di Venezia, respingendo l’appello principale proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., e accogliendo per quanto di ragione l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di rappresentante di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato l’accertamento della responsabilita’ della (OMISSIS) s.r.l. in relazione all’incidente aereo dedotto in giudizio, a seguito del quale era intervenuto il decesso di (OMISSIS), con la conseguente rideterminazione in aumento degli importi gia’ individuati dal primo giudice a oggetto della condanna pronunciata, in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente, genitori e sorelle della vittima), nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., e con il corrispondente adeguamento della responsabilita’ di rimborso riconosciuta, in via di manleva della (OMISSIS) s.r.l., in capo alla (OMISSIS) s.p.a..
2. Con tale decisione, la corte territoriale, riconosciuta la validita’ e l’efficacia dell’atto con il quale i parenti della vittima avevano conferito alla (OMISSIS) s.r.l. la rappresentanza sostanziale per l’esercizio dell’azione risarcitoria oggetto di lite, ha escluso che, al caso di specie (relativo a un trasporto amichevole di cortesia), trovasse applicazione la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, con la conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 35 di detta Convenzione che fissa in due anni il termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti connessi ai rapporti ad essa riconducibili.
3. Sempre in parziale riforma della decisione del primo giudice, la corte d’appello ha altresi’ disposto la condanna della (OMISSIS) s.p.a., in solido con la (OMISSIS) s.r.l., al rimborso, in favore degli attori, delle spese di entrambi i gradi del giudizio; condanna che il primo giudice aveva limitato alla sola (OMISSIS) s.r.l..
4. Avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
5. La (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di rappresentante di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), resiste con controricorso.
6. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la (OMISSIS) s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1362 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva della (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di rappresentante sostanziale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo il giudice d’appello condotto, l’interpretazione della procura conferita da questi ultimi alla (OMISSIS) s.r.l., in contrasto con i canoni legali di ermeneutica negoziale richiamati in ricorso.
2. Il motivo e’ infondato.
3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
4. In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volonta’ delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimita’ (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253).
5. Nel caso di specie, l’odierna societa’ ricorrente si e’ limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’articolo 1362 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non gia’ attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarieta’, a quello comune, del senso attribuito al testo soggetto a interpretazione, bensi’ attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilita’ della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimita’ alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito.
6. Sul punto, e’ appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, ne’ spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalita’ o intima contraddittorieta’, valorizzando coerentemente le espressioni utilizzate dalle parti al fine di contrassegnare il potere del mandatario di avviare e svolgere qualunque procedura funzionale all’ottenimento del risarcimento dei danni conseguiti all’incidente aereonautico, nonche’ di occuparsi della scelta del difensore per l’azione giudiziaria, in tal modo avvalendosi di spunti testuali suscettibili di rendere l’interpretazione fornita adeguatamente plausibile in relazione al rispetto dei canoni di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, si’ da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimita’.
7. Con il secondo motivo, la (OMISSIS) s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 29, 30 e 35 della Convenzione di Montreal, cosi’ come richiamata dal Regolamento CE n. 2027/97, come modificato dal Regolamento CE n. 889/2002, nonche’ dell’articolo 941 c.n., come modificato dal Decreto Legislativo n. 96 del 2005, articolo 17 e dal Decreto Legislativo n. 151 del 2006, articolo 14 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la fattispecie del trasporto amichevole o di cortesia (ravvisato alla base della fattispecie oggetto d’esame) sfugga all’applicazione della Convenzione di Montreal, con il conseguente erroneo mancato riconoscimento dell’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata dagli originari attori, ai sensi dell’articolo 35 della ridetta Convenzione.
8. La censura e’ infondata.
9. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia con L. n. 12 del 2004), a sua volta recepita dal Regolamento CE n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 (che modifica il regolamento CE n. 2027/97 sulla responsabilita’ del vettore aereo in caso di incidenti), l’ambito di operativita’ della Convenzione di Montreal deve ritenersi circoscritto a tutti i casi di trasporto oneroso, nonche’ ai casi di trasporto gratuito, purche’ quest’ultimo sia effettuato da un imprenditore attivo nell’ambito dei servizi di trasporto aereo (Art. 1 – Campo di applicazione – 1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresi’ ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo).
10. Il diretto riferimento, operato dalla norma richiamata, alle categorie dell’onerosita’ e della gratuita’ del trasporto (quest’ultima, a sua volta, limitata ai soli casi di prestazioni rese da un soggetto organizzato in forma d’impresa) consente di affermare la limitata applicabilita’ della Convenzione di Montreal ai soli casi di trasporto aereo effettuati nell’adempimento di una prestazione obbligatoria, con l’ulteriore limitazione costituita dalla non applicabilita’ della Convenzione ai casi di trasporto effettuato nell’adempimento di un’obbligazione assunta a titolo gratuito da un soggetto non imprenditore.
11. In breve, lo spazio di applicabilita’ della Convenzione di Montreal e’ destinato a definirsi in coincidenza con l’esercizio del trasporto (di persone e/o cose) come fenomeno eminentemente commerciale, ossia in un quadro per cui la considerazione della prestazione di trasporto si configuri alla stregua di un bene suscettibile di inserirsi nell’ambito di un rapporto che preveda l’assunzione di un vincolo di reciprocita’ nei sacrifici imposti alle parti (cio’ che riflette l’indole onerosa del titolo che ne giustifica l’obbligatorieta’), ovvero, fuori da tali casi, nelle sole ipotesi in cui il trasporto, privo del carattere dell’onerosita’ (e dunque assunto a titolo gratuito), valga comunque ad assumere il carattere dell’obbligatorieta’ della prestazione, in particolare a carico di un soggetto che svolga attivita’ di trasporto aereo organizzata in forma d’impresa.
12. Fuori dall’assunzione di un impegno obbligatorio all’esecuzione di una prestazione di trasporto aereo di carattere oneroso, nonche’ dall’assunzione di un impegno obbligatorio all’esecuzione di una prestazione di trasporto aereo assunto a titolo gratuito da un imprenditore di trasporto aereo (e dunque in tutti i casi di impegno al trasporto assunto gratuitamente da un soggetto non imprenditore, e in tutti i casi di trasporto di cortesia, ossia fuori da ogni pregresso vincolo obbligatorio di prestazione) la Convenzione di Montreal non trova in nessun modo applicazione, da tanto derivando la radicale infondatezza della prospettazione sostenuta dall’odierna ricorrente secondo cui la Convenzione di Montreal sarebbe applicabile a ogni forma di trasporto aereo, inteso quale mero fatto materiale, pur considerato al di fuori di qualsivoglia contesto negoziale.
13. Cio’ posto, varra’ ribadire come l’articolo 29 della Convenzione (nella parte in cui stabilisce che “Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, puo’ essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilita’ previsti dalla presente Convenzione”), in quanto estraneo alla materia concernente la delimitazione o i presupposti di applicabilita’ della Convenzione, deve ritenersi applicabile entro i rigorosi confini stabiliti dall’articolo 1 di detta Convenzione.
14. In forza di tali premesse, il trasporto amichevole (o di cortesia), in quanto reso al di fuori di ogni obbligo di prestazione (siccome non inquadrato in alcun contesto negoziale, o comunque genericamente obbligatorio, bensi’ governato dai principi della responsabilita’ extracontrattuale), sfugge all’applicazione della Convenzione di Montreal, con la conseguente inapplicabilita’, al caso di specie, del termine di prescrizione biennale fissato dall’articolo 35 di detta Convenzione.
15. Con il terzo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato la (OMISSIS) s.p.a. al rimborso, in favore degli originari attori, delle spese del giudizio di primo grado, in assenza di alcuna impugnazione proposta da quest’ultimi avverso la sentenza del primo giudice che aveva pronunciato la condanna al rimborso delle spese di quel giudizio della sola (OMISSIS) s.r.l..
16. Il motivo e’ infondato.
17. Osserva il Collegio come la caducazione della sentenza di primo grado, a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto dai danneggiati (con il conseguente aumento dell’importo del risarcimento liquidato in loro favore), ha comportato l’obiettivo aggravamento, in senso piu’ sfavorevole, tanto della posizione del danneggiante, quanto della posizione della compagnia assicuratrice responsabile in via di manleva.
18. Da cio’ deriva l’applicabilita’ del principio in forza del quale in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non puo’, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, e’ tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01).
19. Nella specie, avendo il giudice d’appello riformato (sia pure in parte) la sentenza di primo grado, lo stesso ha ritualmente provveduto a un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, non essendovi impedito dalla pregressa formazione di alcun giudicato sul punto.
20. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’ secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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