Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 giugno 2022| n. 19977.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

Al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell’ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell’art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato l’ammissione in chirografo del credito di regresso del fideiussore di secondo grado, in quanto il titolo costitutivo dell’ipoteca a suo favore non indicava in modo sufficiente quali obbligazioni principali fossero garantite e se fossero già sorte).

Ordinanza|21 giugno 2022| n. 19977. Il titolo costitutivo dell’ipoteca

Data udienza 3 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Stato passivo – Articoli 2808 e 2852 cc – Crediti privilegiati – Fideiussione – Escussione della garanzia – Articolo 63 legge fallimentare – Criteri – Decreto ministeriale 55 del 2014 – Regolamentazione delle spese di lite – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 4505-2017 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Avv. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), quali curatori fallimentari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. p. Iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), nella qualita’ di terzo assuntore del concordato fallimentare di (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine dell’atto di intervento, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– interveniente –
avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data 11.1.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

RILEVATO

CHE:
1. (OMISSIS) s.p.a. chiese con domanda del 2.2.2016 l’ammissione al passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. per la somma di Euro 2.000.000, in via privilegiata ipotecaria ex articolo 2808 c.c., sostenendo, a fondamento del suo credito, di avere – nell’ambito di un protocollo di intesa sottoscritto con la Provincia di Trento e la societa’ ricorrente – controgarantito una garanzia fideiussoria concessa da (OMISSIS) soc. coop. (in favore di (OMISSIS) s.p.a. nei confronti dei fornitori di prodotti petroliferi di quest’ultima societa’), tramite altra garanzia fideiussoria rilasciata in data 20.2.2014 in favore di (OMISSIS) sc per l’importo pari ad Euro 2.000.000 e che, fronte di tale garanzia, la (OMISSIS) s.p.a. aveva acconsentito di iscrivere ipoteca in favore di (OMISSIS) s.p.a. sui beni immobili di sua proprieta’, come da atto di costituzione di ipoteca volontaria datata 20.2.2014.
2.In seguito all’escussione da parte di (OMISSIS) s.p.a. della garanzia rilasciata da Confimprese e a seguito della richiesta escussione da parte di quest’ultima della garanzia rilasciata da (OMISSIS) s.p.a.
in suo favore, la ricorrente (OMISSIS) s.p.a. aveva ritenuto pertanto sorto il suo diritto di regresso nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. per Euro 2.000.000 ed il conseguente diritto di ammissione di detto credito al passivo fallimentare, con il richiesto privilegio ipotecario di cui all’atto di costituzione volontaria di ipoteca del 20.2.2016.
3. Con decreto datato 25.5.2016 il Giudice delegato del Tribunale di Trento ammise (OMISSIS) s.p.a. al passivo per Euro 2.000.000, con riserva ed in via chirografaria.
Proposta opposizione da parte di (OMISSIS) s.p.a. nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. avverso il predetto provvedimento del g.d., il Tribunale di Trento, con il decreto qui di nuovo impugnato, ha rigettato l’impugnazione confermando pertanto l’ammissione del credito azionato in via chirografaria.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

Il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, il titolo costitutivo dell’ipoteca, al fine di soddisfare il requisito di specialita’ in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullita’, l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, cosi’ da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilita’ di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell’articolo 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto gia’ esistente, dovendo pero’ in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto gia’ esistente; ha osservato, sempre seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimita’, che occorreva distinguere i crediti eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto gia’ esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca (come nel caso, frequente nella prassi bancaria, dell’apertura di credito, con concessione di ipoteca), dai crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto gia’ in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non e’ neanche concepibile la garanzia ipotecaria; ha evidenziato che, nel caso in esame, l’atto del Notaio costitutivo di ipoteca volontaria del 20.2.2014 era intercorso tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. e che in esso si stabiliva che l’ipoteca veniva rilasciata “a garanzia dell’eventuale esborso che (OMISSIS) s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtu’ di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di (OMISSIS) sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della societa’ (OMISSIS) spa ai fini della continuita’ negli approvvigionamenti e dell’attivita’ aziendale”, senza che l’atto costitutivo di ipoteca in esame fornisse tuttavia altre indicazioni quanto al rapporto esistente dal quale avrebbe potuto nascere il credito; ha evidenziato che (OMISSIS) sc era a sua volta fideiussore di (OMISSIS) s.p.a., a garanzia del pagamento del prezzo delle forniture di prodotti petroliferi a quest’ultima da parte di terzi; ha inoltre ricordato che l’obbligazione nascente dalla fideiussione, per sua stessa natura accessoria, mutua il proprio contenuto dall’obbligazione principale, cosi’ realizzandosi lo scopo di affiancare al debitore principale ulteriori e solidali debitori, principio quest’ultimo valido anche per l’obbligazione fideiussoria di secondo grado di (OMISSIS) s.p.a. la quale, per il tramite della fideiussione di primo grado di (OMISSIS) sc, trovava finalmente causa nel rapporto fondamentale garantito, vale a dire la fornitura di prodotti petroliferi a (OMISSIS) s.p.a. da parte di terzi; ha osservato che, pertanto, il debito del fideiussore, come quello del fideiussore del fideiussore, sarebbe sorto se e nella misura in cui fosse venuto ad esistenza il debito, derivante dal rapporto principale assistito dalla garanzia personale; ha dunque evidenziato che l’atto costitutivo di ipoteca era in realta’ carente quanto all’individuazione del rapporto esistente, mancando l’indicazione delle obbligazioni garantite dal fideiussore principale e dunque dal fideiussore (OMISSIS) s.p.a.; ha osservato che l’atto costitutivo di ipoteca non consentiva di determinare in alcun modo l’esistenza e l’entita’ del credito assistito dalla garanzia ipotecaria, vale a dire il credito di regresso di (OMISSIS) s.p.a., a sua volta coincidente con il debito fideiussorio di quest’ultimo, la cui entita’ sarebbe stata determinata solo da successivi accordi intercorrenti tra il debitore principale e i creditori (i terzi fornitori, cioe’, di prodotti petroliferi), restando indefiniti, oggettivamente e soggettivamente, i futuri rapporti da cui sarebbero originati i debiti del debitore principale garantiti dalle fideiussioni, vale a dire indefinite, future e ipotetiche forniture da parte di altrettanti indefiniti fornitori; ha dunque concluso nel senso che il titolo costitutivo dell’ipoteca non soddisfaceva il requisito della specialita’ in riferimento al credito garantito, non assicurando la sua originaria determinatezza e che il credito garantito non poteva neanche definirsi “eventuale” ma basato su un rapporto esistente, restando invece meramente futuro e dipendente da rapporti non ancora insorti per quanto probabili (poiche’ eventualmente iscrivibili nell’attivita’ di impresa normalmente condotta dal (OMISSIS)), dovendosi diversamente esigere che il credito trovasse nel rapporto indicato nell’atto non fonte indiretta ovvero di mero collegamento – come avvenuto nel caso in esame, in relazione al rapporto di fideiussione di secondo grado – ma titolo e originale causale; ha infine evidenziato che ogni ulteriore questione rimaneva assorbita, venendo al contempo meno la possibilita’ di invocare per il creditore L.Fall., articolo 63 in qualita’ di creditore ipotecario al fine di superare l’ammissione con riserva connessa alla condizione di effettivo pagamento disposta dal g.d.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

2. Il decreto, pubblicato l’11.1.2017, e’ stato impugnato da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui il FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale.
La societa’ ricorrente e la societa’ (OMISSIS) s.r.l., quale terzo assuntore del concordato fallimentare di (OMISSIS) s.p.a., hanno depositato memoria. La Procura Generale della Corte di Cassazione, nella persona del Sost. Proc. gen. Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

CONSIDERATO

CHE:
Ante omnia, va dichiarato inammissibile l’atto di intervento di (OMISSIS) s.r.l., nella qualita’ di terzo assuntore del concordato fallimentare di (OMISSIS) s.p.a. nell’odierno giudizio di cassazione, posto che, secondo la giurisprudenza prevalente espressa da questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso puo’ tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimita’, mancando un’espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facolta’ di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).
1.Con il primo ed unico motivo la societa’ ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2808, 2809 e 2852 c.c., sul rilievo della piena validita’ ed efficacia dell’ipoteca iscritta su beni specificatamente individuati per una somma determinata di denaro, a garanzia di un credito, futuro ed eventuale, di regresso per l’obbligazione fideiussoria, prestata a garanzia del fideiussore per le future garanzie solo causalmente individuate.
1.1 Osserva il ricorrente che la disciplina codicistica dell’ipoteca, stabilito l’effetto costitutivo dell’iscrizione, impone che essa sia iscritta su beni specificatamente indicati e che essa sia costituita per una somma determinata in denaro (articolo 2809 c.c.), in cio’ esprimendosi il cd. principio di specialita’, che tuttavia rappresenta principio diverso da quello della necessaria inerenza dell’ipoteca ad un credito, dettato dall’articolo 2808 c.c., e che ne delimita la funzione alla sola garanzia. Osserva ancora che l’ammissibilita’ della costituzione dell’ipoteca per crediti futuri, eventuali e condizionali e’ invece derivata dalla disposizione dell’articolo 2852 c.c. che e’ dettata invero per stabilire che – in tali casi (anche se iscritta, cioe’, per un credito futuro ed eventuale) – essa prende grado dal momento dell’iscrizione. Evidenzia ancora la societa’ ricorrente che corretto risultava essere pertanto il richiamo nel decreto impugnato al principio secondo cui, per ammettersi l’ipoteca per crediti eventuali, il titolo costitutivo della garanzia deve comunque indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto gia’ esistente, ma al contempo sarebbe stata errata la sua applicazione perche’ illegittimamente estesa.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

La tesi accolta dal Tribunale trentino – aggiunge la ricorrente – si sarebbe fondato sulla constatazione della sussistenza e della contestualita’ dell’obbligazione garantita (l’assunzione, cioe’, da parte di (OMISSIS) dell’impegno fideiussorio in favore di (OMISSIS)) e neanche avrebbe posto in dubbio che l’ipoteca fosse stata iscritta specificatamente a garanzia del credito (eventuale e futuro) di regresso da essa derivante ne’ che fosse stato determinato l’ammontare dell’impegno fideiussorio (due milioni di Euro) e che l’ipoteca fosse stata iscritta su beni immobili specificati per l’ammontare di tale somma. Evidenzia tuttavia la ricorrente che la decisione impugnata aveva ritenuto che l’obbligazione fideiussoria per gli impegni che (OMISSIS) sc avrebbe assunto verso la (OMISSIS) s.p.a. (datrice di ipoteca per il futuro rilascio di fideiussioni a terzi) non avesse in realta’ il grado di determinatezza richiesto per la validita’ dell’ipoteca, in ragione dell’affermata indeterminatezza del rischio che il garantito avrebbe assunto, non essendo stati indicati i fornitori dei prodotti petroliferi ne’ i contratti di fornitura verso (OMISSIS) s.p.a. che (OMISSIS) sc avrebbe garantito. Osserva la ricorrente che tale ricostruzione della fattispecie concreta in esame operata dal Tribunale sarebbe stata, in verita’, errata giuridicamente posto che, se fosse stata corretta, allora avrebbe dovuto concludersi per la nullita’ gia’ dell’obbligazione fideiussoria (per indeterminatezza dell’oggetto), e cio’ gia’ prima del riconoscimento o meno dell’invocata garanzia ipotecaria, con la conclusione che avrebbe dovuto escludersi la stessa possibilita’ di ammettersi il credito di regresso derivante dalla predetta garanzia fideiussoria, credito invece ammesso al passivo in via chirografaria.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

Sostiene invece la ricorrente che, allorquando risulti determinata la classe delle future obbligazioni controgarantite nei termini riferiti dalla decisione impugnata (e cioe’, la prestazione da parte del controgarantito (OMISSIS) sc di fideiussioni a fornitori di prodotti petroliferi all’impresa datrice di ipoteca), nessuna violazione ai principi di specialita’ dell’ipoteca ne’ alcuna lesione al principio della necessaria inerenza dell’ipoteca al credito ne’ alcuna lesione all’ordinata circolazione dei beni e alla diffusione del credito potrebbe ritenersi compiuta. La diversa interpretazione accolta nel decreto impugnato avrebbe l’effetto di ostacolare anche prassi bancarie invece diffuse, come quelle che prevedono l’iscrizione di ipoteche a garanzia di crediti cd. di firma, e dunque anche la possibilita’ della costituzione di garanzie per il rilascio di fideiussioni che, al momento della iscrizione dell’ipoteca, possono non essere note ne’ con riferimento al beneficiario ne’ alla causale (come nel caso di garanzia ipotecaria a fronte di mandato di credito ovvero a negozi assicurativi con i quali sia garantito il credito di regresso dell’assicuratore). Si evidenzia che, nell’ammettere la validita’ della garanzia ipotecaria a garanzia di crediti futuri, derivanti da operazioni creditizie future o dal futuro rilascio di “prestazioni di firma”, occorre che tali crediti devono derivare da negozi conseguenti ad un impegno preesistente o contestuale ma non si richiede affatto l’ulteriore requisito che in tale titolo siano soggettivamente ed oggettivamente predeterminate le operazioni future (e cioe’ le fideiussioni che il controgarantito (OMISSIS) sc avrebbe rilasciato in favore ai fornitori di (OMISSIS) s.p.a).
1.2 Il ricorso principale e’ infondato.
1.2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimita’ (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 18325 del 27/08/2014), deve escludersi la possibilita’ di un’ipoteca per crediti meramente futuri che non abbiano fondamento in un rapporto gia’ in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell’articolo 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto gia’ esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi.
In realta’, il principio di specialita’ dell’ipoteca riguarda il credito garantito, ma soltanto nel senso che debba essere precisata la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e che debba essere precisato il titolo del credito, cioe’ la fonte dell’obbligazione cui e’ riferita la garanzia ipotecaria, ma non anche il contenuto di questo credito (Cass. n. 18325/2014, cit. supra). La specialita’ soggettiva della ipoteca (cosi’ definita, onde distinguerla dalla specialita’ oggettiva che riguarda l’oggetto vincolato, di cui alla prima parte dell’articolo 2809 c.c., comma 1), espressamente affermata dall’articolo 2809 c.c., comma 1, ultimo inciso, indica che, per la validita’ del vincolo ipotecario, sono necessarie l’individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa e’ un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito, essendo l’ipoteca, per sua natura, connotata dall’accessorieta’ (v. sempre Cass. n. 18325/2014, cit. supra; cfr. Cass. n. 23669/06).

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

Tuttavia la specialita’ dell’ipoteca si rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell’obbligazione, ed al titolo costitutivo dell’ipoteca; quest’ultimo deve contenere l’indicazione della fonte (cioe’, appunto, del titolo dell’obbligazione), dei soggetti e della prestazione che individuano il credito (v. Cass. n. 3997/2000, cfr. altresi’ Cass. n. 3041/01 e n. 2429/02).
Orbene, ai sensi dell’articolo 2852 c.c., la garanzia ipotecaria, e’ riferibile non soltanto a crediti gia’ esistenti, ma anche a crediti futuri, purche’ dipendenti da rapporti gia’ esistenti (cfr. Cass. n. 2786/94, n. 17886/11; nonche’ Cass. n. 25412/13, in motivazione, con riguardo al contratto di mutuo fondiario seguito da atto di erogazione e quietanza). Piu’ specificamente, vanno distinti, secondo una classificazione dottrinaria, i crediti eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto gia’ esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca (come nel caso, frequente nella prassi bancaria, dell’apertura di credito, con concessione di ipoteca); dai crediti meramente futuri, che non hanno fondamento in un rapporto gia’ in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non e’ nemmeno concepibile la garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 3997/00 cit., nonche’ gia’ Cass. n. 686/75).
Dunque, l’articolo 2852 c.c., ove dispone che l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se questa si riferisca a crediti condizionali od a crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto gia’ esistente, sottintende, quale principio generale, che l’ipoteca non puo’ essere concessa, e se concessa non e’ atta a conferire prelazione, con riguardo a crediti dipendenti da rapporti non ancora insorti (cfr. anche Cass. n. 17886 del 2011; v. inoltre Cass. 24 febbraio 1975 n. 686). E’ stato altresi’ affermato che “la garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti gia’ esistenti, ovvero a crediti futuri, purche’ dipendenti da rapporti gia’ esistenti (articolo 2852 c.c.), non puo’ essere validamente concessa, in sede di apertura di credito “di firma”, con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisira’ in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell’ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non e’ qualificabile come credito da esso dipendente” (cosi’ espressamente: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2786 del 23/03/1994).

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

1.2.2 Cio’ posto come premessa, rileva il Collegio come nel caso in esame l’atto costitutivo di ipoteca volontaria del 20.2.2014, intercorrente tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., stabiliva che l’ipoteca venisse rilasciata “a garanzia dell’eventuale esborso che (OMISSIS) s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtu’ di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di (OMISSIS) sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della societa’ (OMISSIS) spa ai fini della continuita’ negli approvvigionamenti e dell’attivita’ aziendale”. In realta’, (OMISSIS) sc era a sua volta fideiussore di (OMISSIS) s.p.a., a garanzia del pagamento del prezzo delle forniture di prodotti petroliferi a quest’ultima trasferiti da parte di terzi.
Ne consegue che l’obbligazione nascente dalla fideiussione, per sua stessa natura accessoria, mutuando il proprio contenuto dall’obbligazione principale, realizza lo scopo di affiancare al debitore principale ulteriori e solidali debitori, determinando che analogo principio debba valere anche per l’obbligazione fideiussoria di secondo grado di (OMISSIS) s.p.a., la quale, per il tramite della fideiussione di primo grado di (OMISSIS) sc, trova finalmente causa nel rapporto fondamentale garantito, vale a dire la fornitura di prodotti petroliferi a (OMISSIS) s.p.a. da parte di terzi. Con la conseguenza che tanto il debito del fideiussore ( (OMISSIS) sc), come quello del fideiussore del fideiussore ( (OMISSIS) s.p.a.), sorge se e nella misura in cui venga ad esistenza il debito, derivante dal rapporto principale assistito dalla garanzia personale.
1.2.3 Va tuttavia osservato che l’atto costitutivo di ipoteca in esame non fornisce altre indicazioni, oltre che quelle sopra indicate (nel paragrafo che precede), quanto al rapporto obbligatorio principale dal quale avrebbe potuto nascere il credito di regresso oggetto di garanzia ipotecaria, essendo in verita’ carente il predetto atto costitutivo di ipoteca proprio dell’indicazione delle obbligazioni garantite dal fideiussore principale e dunque dal fideiussore di secondo grado (OMISSIS) s.p.a.
Detto altrimenti, l’atto costitutivo di ipoteca non consente, cioe’, di determinare in alcun modo l’esistenza e l’entita’ del credito assistito dalla garanzia ipotecaria, vale a dire il credito di regresso di (OMISSIS) s.p.a., a sua volta coincidente con il debito fideiussorio di quest’ultimo, la cui esistenza ed entita’ dipendera’ invero dai successivi accordi intercorrenti tra il debitore principale e i creditori (i terzi fornitori, cioe’, di prodotti petroliferi), restando indefiniti, cosi’, oggettivamente e soggettivamente, i futuri rapporti da cui sarebbero originati i debiti del debitore principale garantiti dalle fideiussioni e dunque anche i crediti di regresso dei fideiussori.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

Ne consegue che – come correttamente rilevato anche dal Tribunale trentino – il credito garantito non puo’ certo definirsi “eventuale” e basato su un rapporto esistente, nell’accezione sopra ricordata dalla giurisprudenza di questa Corte, dovendolo invece ritenere come “meramente futuro” e dipendente da rapporti non ancora insorti, iscrivendosi gli stessi nell’attivita’ di impresa normalmente condotta dal (OMISSIS) e dai successivi rapporti di fornitura del debitore principale nei confronti di soggetti terzi neanche individuati ne’ individuabili.
Cio’ che risulta necessario per la corretta costituzione dell’iscrizione ipotecaria e’ che il credito trovi, nel rapporto indicato nell’atto costitutivo, non gia’ fonte indiretta ovvero di mero collegamento (proprio come avvenuto, invece, nel caso in esame in relazione al rapporto di fideiussione di secondo grado), ma titolo e originale causale. Occorre, cioe’, che il creditore di regresso – per poter beneficiare della garanzia ipotecaria costituita in relazione al rapporto fideiussorio – possa vantare il suo diritto creditorio come avente la sua fonte nell’atto di fideiussione, di modo che possa ritenersi che si tratti di crediti “dipendenti” dal predetto atto.
1.2.4 Nel caso di specie tale rapporto di “dipendenza” diretta manca del tutto posto che, pur essendo indicato nell’atto di costituzione dell’ipoteca il rapporto giuridico in relazione al quale si intende costituire la garanzia reale a protezione del diritto di credito di regresso del fideiussore – e cioe’, “a garanzia dell’eventuale esborso che (OMISSIS) s.p.a. fosse tenuta ad effettuare in virtu’ di garanzia fideiussoria per pari importo rilasciata a favore di (OMISSIS) sc per garantire i fornitori di prodotti petroliferi della societa’ (OMISSIS) spa ai fini della continuita’ negli approvvigionamenti e dell’attivita’ aziendale” -, i rapporti negoziali, la cui esecuzione avrebbe dovuto generare i crediti coperti dalla garanzia personale e dunque protetti anche dalla garanzia reale immobiliare sopra descritta in favore del credito di regresso del fideiussore, devono ritenersi ancora non sorti e comunque non determinabili, quanto alla loro dimensione oggettiva e soggettiva, al momento della costituzione dell’ipoteca. Ne consegue che viene meno il requisito stabilito dall’articolo 2852 c.c., per come regolato dalla giurisprudenza di legittimita’ sopra menzionata in premessa, requisito secondo il quale la garanzia ipotecaria e’ riferibile non soltanto a crediti gia’ esistenti, ma anche a crediti futuri, purche’ dipendenti da rapporti gia’ esistenti.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

Va dunque confermata la decisione impugnata, per essersi la stessa conformata ai principi dettati da questa Corte di legittimita’, e rigettato pertanto il ricorso principale.
2. Merita invece accoglimento il ricorso incidentale presentato dal Fallimento.
2.1 Si duole la curatela fallimentare della violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 con relativa tabella allegata. Evidenzia il fallimento che la liquidazione delle spese legali operata nel decreto impugnata si era limitato a prevedere la somma di Euro 1.700, oltre il 15% per rimborso forfettario, senza alcuna giustificazione rispetto alle somme invece liquidabili, secondo il valore della controversia, sulla base delle tariffe professionali approvate con il predetto D.M., applicabile ratione temporis. Si evidenzia, in primo luogo, che la liquidazione effettuata dal Tribunale di Trento non avrebbe indicato in alcun modo le singole fasi del giudizio cui sarebbero riferibili i compensi liquidabili e non sarebbe comunque corrispondente ai valori indicati nelle tabelle allegate al predetto D.M., tenuto conto del valore della presente controversia determinato secondo il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5 in Euro 2.000.000.
2.2 Il motivo – come sopra accennato – e’ fondato posto che sia che si voglia far riferimento al valore della causa dichiarato dal ricorrente (Euro 2.000.000) sia che si voglia far riferimento, come risulta piu’ corretto, al cd. valore indeterminato alto, secondo il disposto dell’articolo 5, comma 6, Decreto Ministeriale sopra richiamato (venendo qui in questione in realta’ il solo profilo del riconoscimento della richiesta prelazione immobiliare, essendo il credito gia’ stato ammesso in via chirografaria), la determinazione della somma di Euro 1.700 per la liquidazione del compenso al difensore risulta di gran lunga inferiore ai compensi liquidabili per ognuna delle tre fasi del giudizio (studio; introduzione; decisione).
Occorre infatti ribadire il principio secondo cui non e’ legittima una liquidazione delle spese giudiziali al di sotto dei minimi di legge (Cass. 21487/2018; Cass. 1018/2018).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato limitatamente al profilo delle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale; cassa il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trento che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Il titolo costitutivo dell’ipoteca

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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