Consiglio di Stato, Sentenza|24 giugno 2021| n. 4828.
Il momento dal quale decorre il termine di decadenza per richiedere una pronuncia di annullamento, nella specie del permesso di costruire, viene indicato in quello in cui avviene la piena conoscenza dell’evento lesivo.
Sentenza|24 giugno 2021| n. 4828. Il termine di decadenza per richiedere una pronuncia di annullamento
Data udienza 11 maggio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Permesso di costruire – Concessione edilizia – Annullamento – Risarcimento del danno – Art. 3, D.P.R. n. 380/2001 – Ampliamento volumetrico dell’immobile – Piena conoscenza dello stato dei lavori – Onere della prova – Art. 64 c.p.a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2015, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ge., Gi. Ca. Di Gi. e Ma. Ru., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ca. Di Gi. in Roma, piazza (…);
contro
il Comune di (omissis) ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11 maggio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
il termine di decadenza per richiedere una pronuncia di annullamento
FATTO e DIRITTO
1 – la signora -OMISSIS- propone appello contro la sentenza del Tar per la Liguria, Sezione I, -OMISSIS-, e quindi per l’annullamento della concessione edilizia 17 maggio 2002, n. 217, del permesso di costruire 1° dicembre 2005 (oltre che dell’art. 24 delle norme di attuazione del PRG), rilasciati dal Comune di (omissis) alla controinteressata, ed inoltre per il risarcimento del danno.
Nessuna parte alla quale il ricorso in appello è stato notificato risulta costituita in giudizio.
2 – L’appellante evidenzia al riguardo che la notifica dell’appello alla s.r.l.-OMISSIS-, alla quale il ricorso di primo grado era stato notificato in quanto titolare dell’originario titolo edilizio 17 maggio 2002, n. 217 (poi volturato alla s.r.l. -OMISSIS-), non è andata a buon fine in quanto, come documentato con l’avvenuto deposito della cartolina di ricevimento 13 gennaio 2015, la società è risultata a Po. It. sconosciuta nella sede (in Milano, Piazza (omissis)) che risultava agli atti del giudizio.
Solo successivamente si è appreso che la società era stata cancellata il 30 dicembre 2002, ma tale circostanza non sembra poter incidere sulla prosecuzione del giudizio, concernente l’illegittimità di atti adottati dal Ccomune intimato (e parimenti non costituito) e manifestamente non fondato.
3-In particolare, la Sig.ra -OMISSIS-, proprietaria dell’unità abitativa sita in -OMISSIS-, a (omissis) (SV), situata nelle prossimità -OMISSIS-, impugnava il titolo edilizio rilasciato in data 17 maggio 2002 in accoglimento dell’istanza della società controinteressata-OMISSIS- (poi volturata in -OMISSIS- s.r.l.), proponendo contestualmente domanda di risarcimento danni, con ricorso notificato in data 3 ottobre 2006.
3.1-La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 11.2 delle norme di attuazione del PRG, che vieta per le strutture alberghiere il mutamento di uso e della destinazione da ricettizio ad abitativo, la violazione della disciplina di salvaguardia dettata dalla Regione Liguria (deliberazioni G.R. n. 261511998, 262/1999 e 1121/1999), che prevede la non modificazione delle costruzioni site in prossimità delle aree inondabili e il contrasto del permesso di costruzione con gli artt. 24 delle norme di attuazione del PRG e 3 del D.P.R. n. 380/2001, che vietano l’ampliamento volumetrico dell’immobile.
3.2-La Provincia di Savona e la -OMISSIS- S.r.l. (avente causa dalla-OMISSIS- s.r.l.), ritualmente costituite in primo grado, contestavano l’inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire in giudizio da parte dell’appellante, che sarebbe divenuta proprietaria dell’immobile due anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione.
Esse eccepivano inoltre l’irricevibilità del ricorso per tardività (essendo la notifica avvenuta in data 3 ottobre 2006), in quanto la ricorrente aveva impugnato i provvedimenti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dal termine dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione, avvenuti in data prossima al 6 febbraio 2006. Le parti intimate deducevano infine l’infondatezza dei motivi di gravame del ricorso.
3.3- Il TAR per la Liguria Sezione Prima, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’eccezione di inammissibilità, in quanto la ricorrente possedeva i requisiti di legittimazione processuale per il presupposto della vicinitas; di contro, accoglieva l’eccezione di irricevibilità per tardività, avendo provato la controinteressata la piena conoscenza o conoscibilità da parte dell’appellante riguardo al sopraelevamento volumetrico dell’immobile.
4-L’appellante ha quindi impugnato la sentenza di primo grado, deducendo l’erroneità della dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado e riproponendo i medesimi motivi di gravame dedotti col medesimo ricorso.
5 – In particolare l’appellante contesta l’applicazione, fatta dal TAR alla fattispecie, della regola relativa alla decorrenza, per i vicini, del termine per impugnare titoli edilizi dei quali chi ricorre deduca una portata lesiva della propria sfera giuridica, avendo il TAR ritenuto, con la sentenza appellata, che vi fosse la prova della ultimazione della costruzione al rustico “quanto meno a fine febbraio 2006”.
5.1 – Secondo l’appellante, infatti, la documentazione fotografica alla quale il Giudice ha dato rilievo era tra l’altro priva di data certa, mentre la fattura 13 marzo 2006, n. 3, non poteva ritenersi relativa alla ultimazione dei lavori per la realizzazione del rustico, essendo dichiaratamente riferita al saldo di uno stato di avanzamento dei lavori ‘SAL’e non dell’ultimo ‘SAL’, né, ancor più, non sapendosi quali lavori fossero stati appaltati alla società che quella fattura aveva emesso, né quindi a quali “opere murarie eseguite” (per soli euro 15.340,00) essa si riferisse.
5.2 – L’appellante contesta poi la rilevanza, nella fattispecie de qua, della giurisprudenza richiamata dal TAR, in quanto la stessa avrebbe ribadito la regola sulla rilevanza della ultimazione delle opere al rustico solo allorché si deduca la inedificabilità assoluta del lotto oppure la violazione di norme ictu oculi emergenti dal rustico, ma non quando (come nel caso ora di specie) venga dedotta anche la illegittima modifica della destinazione d’uso (modifica di per sé lesiva, per il maggior carico insediativo indotto da un insediamento residenziale rispetto ad uno alberghiero), che non sarebbe conoscibile dal vicino “senza e al di fuori della conoscenza e della visione della relazione illustrativa e delle tavole progettuali”.
6 – Premesso che il momento dal quale decorre il termine di decadenza per richiedere una pronuncia di annullamento, nella specie del permesso di costruire, viene indicato in quello in cui avviene la piena conoscenza dell’evento lesivo, occorre rilevare che le censure sollevate dall’appellante riguardano l’illegittimità del permesso di costruzione per violazione delle norme del PRG che determinerebbero, secondo l’appellante, l’illegittimità del mutamento di uso e destinazione dell’immobile, costruito in un luogo a rischio inondazione e realizzato mediante una nuova costruzione in una località nella quale sono consentiti solo interventi di ristrutturazione. L’appellante, come già osservato dal TAR per la Liguria, avrebbe pertanto dovuto impugnare il permesso di costruzione entro e non oltre il termine di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui si era resa conto della lesività dell’opera edilizia, quindi quantomeno dal termine dei lavori in base alle censure sollevate.
6.1 – Questa Sezione ha già interpretato gli artt. 29 e 41 c.p.a., (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 8149 del 18 dicembre 2020) nel senso che l’inizio dei lavori segna il dies a quo qualora si contesti l’an dell’edificabilità, mentre, qualora si contestino le distanze, le sopraelevazioni o le modificazioni dell’immobile, quindi la lesività del quomodo, il termine dei lavori rappresenta il dies a quo.
6.2 – Il mutamento di uso dell’immobile da ricettizio ad abitativo poteva essere, innanzitutto, intuitivamente compreso dall’appellante attraverso la lettura di cartelli di inizio dei lavori presenti nelle vicinanze dei cantieri. Inoltre, per fugare qualsiasi dubbio in merito alla validità del permesso di costruzione, l’appellante poteva altresì proporre ricorso per accesso agli atti, cosa che invece non è avvenuta.
6.3 – Quanto alla dedotta illegittimità per violazione dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, la piena conoscenza dell’avanzamento dei lavori era facilmente deducibile dall’aumento volumetrico della costruzione di fronte all’abitazione dell’appellante, che avrebbe ostruito a questa la vista del mare.
6.4 – In particolare, l’appellante, a differenza della controinteressata, non ha fornito alcuna prova a testimonianza dell’impossibilità di avere piena conoscenza dello stato dei lavori, non rispettando l’onere della prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
La controinteressata – attraverso l’allegazione fotografica dell’avanzamento dei lavori del 6 febbraio 2006 e documentale – ha, viceversa, fornito prova che i lavori erano stati terminati al più a fine febbraio dell’anno 2002, ed al riguardo non risultano sicuramente sufficienti le contestazioni presenti nel ricorso in appello, le cui eccezioni riprendono quelle eccepite in primo grado, senza allegare alcuna prova fotografica o documentale che giustifichi la notifica del ricorso in data 3 ottobre 2006.
7 – In conclusione, osserva il Collegio che la censura esaminata, anche in assenza di contrarie deduzioni delle controparti, non risulta fondata, in presenza di una pluralità di elementi concordanti che consentono di far ragionevolmente ritenere che il rustico sia stato ultimato al 2006, rustico – che stante la sua utilizzabilità a fini indifferentemente alberghieri o abitativi – doveva suggerire una attivazione dell’interessata ai fini della verifica della effettiva destinazione d’uso.
8 – L’accertata esattezza della pronuncia resa dal TAR circa la irricevibilità del ricorso di primo preclude l’esame delle ulteriori censure e della domanda di risarcimento del danno lamentato, in quanto riconducibile etiologicamente alla non giustificata tardiva attivazione della parte danneggiata. Sussistono tuttavia motivate ragioni, viste le circostanze, per disporre la compensazione delle spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta rigetta il ricorso in appello numero di Registro 504 del 2015 e, per l’effetto, conferma la pronuncia di irricevibilità della sentenza di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del giorno 11 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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