Il termine, biennale ovvero quinquennale, di sospensione condizionale della pena inflitta per la commissione di reati (articolo 163 c.p., comma 1)

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43227.

La massima estrapolata:

Il termine, biennale ovvero quinquennale, di sospensione condizionale della pena inflitta per la commissione di reati (articolo 163 c.p., comma 1), cui vanno riferite le eventuali situazioni che ne determinano la revoca di diritto prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, decorre dal momento in cui la sentenza che concede il beneficio diviene definitiva.
La regola vale sia per l’ipotesi prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1), (revoca per delitto posteriormente commesso) che per quella prevista dal successivo n. 2) (revoca a seguito di condanna per delitto anteriormente commesso).
Alla luce di interpretazione sistematica dei precetti rispettivamente recati dall’articolo 163 c.p., comma 1, articoli 164 e 168 c.p., in entrambe le ipotesi sopra indicate il dies a quo per la decorrenza del termine, ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (l’atto giudiziale e’ sul punto di mero accertamento, necessario ai fini dell’esecuzione della pena giudizialmente sospesa, di una condizione gia’ verificatasi), non puo’ che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovverosia con il momento nel quale, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene efficace l’ordine di sospenderne, per un tempo determinato, la relativa esecuzione (articolo 163 c.p., comma 1); alla condizione, pero’, che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna (articolo 168 c.p.).

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43227

Data udienza 30 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco Maria – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 27/2016 TRIBUNALE di TERAMO, del 21/03/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Per quanto qui interessa, con ordinanza emessa 21 marzo 2016 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione: a) revoco’ il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a (OMISSIS) dalla sentenza di condanna nei confronti di tale persona emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 2 maggio 1991, divenuta irrevocabile il 3 luglio 1991; b) revoco’ il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a (OMISSIS) dalla sentenza di condanna nei confronti di tale persona emessa dalla Corte di appello di Ancona il 20 ottobre 1995, divenuta irrevocabile il 5 dicembre 1995; c) revoco’ parzialmente, per una misura pari a nove mesi di reclusione, l’indulto concesso con sentenza emessa dal Pretore di Pesaro il 20 maggio 1992, divenuta irrevocabile il 30 marzo 2001.
1.2 La motivazione fondante la prima decisione, di accertamento dei presupposti richiesti dall’articolo 168 c.p., comma 1, per la revoca della sospensione condizionale della pena, e’ nel senso che: la sentenza di condanna, dispositiva della sospensione condizionale della pena da essa inflitta a (OMISSIS), emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 2 maggio 1991, passo’ in cosa giudicata il 3 luglio 1991; il 2 agosto 1995 (prima, dunque della scadenza del termine quinquennale previsto dall’articolo 163 c.p., comma 1, che era iniziato a decorrere dal 3 luglio 1991) tale persona commise altro reato, accertato con sentenza del Tribunale di Teramo del 15 giugno 1998, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2003; si e’ dunque verificato il presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1).
1.3 La revoca, di diritto, della sospensione condizionate della pena disposta con sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 20 ottobre 1995 si fonda sui seguenti rilievi: la sentenza di condanna in questione, dispositiva della sospensione condizionale della pena da essa inflitta a (OMISSIS), divenne irrevocabile il 5 dicembre 1995; il 10 dicembre 1998 (prima, dunque della scadenza del termine quinquennale previsto dall’articolo 163 c.p., comma 1, che era iniziato a decorrere dal 5 dicembre 1995) tale persona commise altro delitto, accertato con sentenza del Tribunale di Teramo – sezione distaccata di Giulianova del 25 settembre 2002, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2002; si e’ dunque verificato il presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1).
1.4 La revoca parziale dell’indulto concesso con sentenza emessa dal Pretore di Pesaro il 20 maggio 1992 e’ cosi’ motivata: con sentenza emessa il 20 maggio 1992, passata in giudicato il 30 marzo 2001, il Pretore di Pesaro dichiaro’ estinta, per effetto dell’indulto concesso con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e un milione di Lire da esso inflitta a (OMISSIS); con sentenza emessa il 16 novembre 1995, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 1996, il Tribunale di Teramo dichiaro’ estinta per indulto, concesso dal citato decreto, la pena di un anno e cinque mesi di reclusione da essa inflitta a tale persona; l’articolo 1, comma 1, del citato decreto concesse indulto in misura non superiore a due anni per le pene detentive per reati commessi fino al (OMISSIS) (articolo 5 dello stesso decreto); per effetto delle statuizioni in discorso si e’ determinato il superamento del limite di pena in discorso in misura pari a nove mesi di reclusione; il giudice che emise la sentenza passata in giudicato nel 2001 non poteva quindi conoscere dell’applicazione dell’indulto concesso con la sentenza divenuta irrevocabile nel 1996; sussiste dunque il presupposto per ridurre entro il limite legale di due anni l’indulto applicato con tali due sentenze.
2. Per la cassazione di tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal suo difensore, avvocato (OMISSIS)) sulla base di due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo di ricorso, relativo alle decisioni di revoca delle sospensioni condizionali delle pene rispettivamente inflitte dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 2 maggio 1991 e dalla Corte di appello di Ancona con sentenza 20 ottobre 1995, viene dedotta violazione degli articoli 167 e 168 c.p., in quanto:
a) le disposte sospensioni condizionali della pena riguardarono pene inflitte per “reati riuniti dal vincolo della continuazione ma giudicati con sentenze e giudici diversi”, con la conseguenza che la successiva sentenza della Corte di appello di Ancona non determina la revoca, di diritto, della sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza della Corte di appello di L’Aquila, si’ che spettava al giudice “stabilire se estendere il beneficio alla seconda condanna applicandola alla pena complessiva ed eventualmente revocarlo”; cio’ pero’ non e’ stato fatto, si’ che il beneficio non poteva essere revocato “se la pena unitaria era contenuta nei limiti stabiliti dall’articolo 163, cio’ perche’ la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento piu’ favorevole (C. 6.12.199) ed a prescindere;
b) in ogni caso, la revoca, di diritto, del beneficio in discorso accordato con la sentenza del 2 maggio 1991 (irrevocabile il 6 luglio 1991) in conseguenza della sentenza emessa Tribunale di Teramo del 15 giugno 1998 (divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2003) e’ erronea dal momento che il quinquennio era decorso, “come si evince dalla lettura delle date”; del pari erronea in diritto e’ inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla sentenza dalla sentenza della Corte di appello di Ancona, emessa “in continuazione con quella della Corte di Appello di L’Aquila, irrevocabile in data 5.12.1995 per fatti accaduti precedentemente ma decisi successivamente, in relazione con quella emessa dal Tribunale di Teramo ex SD di Giulianova dichiarata irrevocabile il 5.11.2002…(omissis) per fatti accaduti in data 10.12.1998 (accaduti cioe’ circa 10 anni dopo) effettuando in quest’ultimo caso un calcolo non su dati omogenei tra fatto e fatto o tra sentenza passata in giudicato con sentenza passata in giudicato ma promiscuo di sentenza irrevocabile e fatto nuovo”; quanto all’espressione “termini stabiliti” contenuta nell’articolo 168 c.p., comma 1, il fatto nuovo per la cui commissione la revoca deve essere disposta deve verificarsi entro il periodo di tempo in cui il rapporto punitivo rimane pendente a causa della sospensione dell’esecuzione della condanna e tale periodo ha inizio dal giorno in cui la sentenza di condanna e’ divenuta irrevocabile; dal momento che la sentenza emessa dalla Corte di appello di L’Aquila divenne irrevocabile “in data 2.5.1991″ (recte, il 3-luglio 1991), il giudice dell’esecuzione non poteva far leva, in funzione della revoca in questione, sulla sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 15 maggio 1998, passata in giudicato il 17 marzo 2003 (dodici anni dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza; per la stessa ragione, nel caso della sentenza della Corte di appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 5 dicembre 1991, e’ stata erroneamente valorizzata a sentenza emessa dal tribunale di Teramo – sezione distaccata di Giulianova divenuta irrevocabile il 5 novembre 2002″ (cioe’ circa 7 anni dopo), dovendosi ritenere essenziale accertare le date di irrevocabilita’ di entrambe le sentenza di condanna, giacche’, come espressamente scritto nella norma, la causa di revoca prevista e’ rappresentata da una condanna ulteriore e cioe’ da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza”;
c) il giudice dell’esecuzione, infine, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena “perche’ estinto il reato ex articolo 167 c.p.. Anziche’ revocarne i benefici”.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura, per violazione di legge (articolo 174 c.p.), la decisione di revoca parziale dell’indulto in quanto: fra il giorno (26 ottobre 1996) in cui divenne irrevocabile la sentenza emessa il 16 novembre 1995 dal Tribunale di Teramo e quello (30 marzo 2001) del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Pretore di Pesaro il 20 maggio 1992 decorsero circa cinque anni ed e’ “quindi impossibile credere che sul certificato non potesse essere stata annotata la sentenza precedente”; all’esercizio del potere giudiziale di ridurre, in sede esecutiva, le pene dichiarate estinte per indulto da piu’ sentenze di condanna irrevocabili entro il limite imposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990, articolo 1, comma 1, e’ ostativa “l’eventuale estinzione della pena e/o del reato”; l’ordinanza e’ dunque illegittima “stanti l’estinzione dei reati e/o delle pene richiamate”.
3. Il Procuratore generale deduce la manifesta infondatezza del ricorso in quanto: sussistono nel caso concreto i presupposti per la revoca di diritto (articolo 168 c.p., comma 1, n. 2, della sospensione condizionale dell’esecuzione delle pene rispettivamente inflitte al ricorrente con le sopra indicate sentenze di condanna, dovendo il periodo quinquennale previsto dall’articolo 163 c.p., comma 1, decorrere dal passaggio in giudicato di tali sentenze ed avendo il ricorrente commesso i reati accertati in successive sentenze dopo i rispettivi giorni di passaggio in giudicato delle sentenze anteriori; l’indulto ben poteva essere in parte revocato dal giudice dell’esecuzione, avendo l’ordinanza impugnata esplicitato le ragioni per cui il giudice di merito che tale beneficio applico’ non poteva sapere che del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990 era gia’ stata fatta applicazione con la sentenza divenuta irrevocabile nel 1996.
4. Con ordinanza del 27 giugno 2016 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, dispose la trasmissione a questa Corte dell’istanza del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale di correzione di errore materiale e di omissione asseritamente contenuti nell’ordinanza impugnata: e cio’ in funzione della decisione sul contenuto di tale istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso ed illustrate supra, sub paragrafo 2.1, lettera a) e c) (pagg. 3 e parte di pag, 5), sono in questa sede affatto inapprezzabili in ragione della relativa assiomaticita’, della mancanza di riferimenti specifici ai contenuti delle sentenze rispettivamente emesse dalla Corte di appello di L’Aquila il 2 maggio 1991 e dalla Corte di appello di Ancona il 20 ottobre 1995, del modo, a tratti incomprensibile, in cui le stesse sono espresse (non e’ dato comprendere, in mancanza di ulteriori specificazioni, cosa il ricorrente voglia fare intendere quando asserisce che le pene rispettivamente inflitte con le sentenze da ultimo citate sarebbero state relative a “reati riuniti dal vincolo della continuazione ma giudicati con sentenze e giudici diversi”): sotto tale profilo tali parti del primo motivo sono dunque inammissibili.
1.1 Quanto alle argomentazioni illustrate supra, sub paragrafo 2.1, lettera b) (pagg. 4 e parte di pag. 5 del ricorso) in critica alle decisioni di revoca della sospensione condizionale delle pene rispettivamente inflitte con sentenze, irrevocabili, emesse-dalla Corte di appello di L’Aquila il 2 maggio 1991 e dalla Corte di appello di Ancona il 20 ottobre 1995, par d’uopo precisare, per quanto qui specificamente interessa, che l’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1), – di cui e’ stata fatta applicazione con l’ordinanza impugnata – prevede che “la sospensione condizionale della pena e’ revocata di diritto, qualora nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto…per cui venga inflitta una pena detentiva”.
Il termine, biennale ovvero quinquennale, di sospensione condizionale della pena inflitta per la commissione di reati (articolo 163 c.p., comma 1), cui vanno riferite le eventuali situazioni che ne determinano la revoca di diritto prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, decorre dal momento in cui la sentenza che concede il beneficio diviene definitiva (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, n. 3743 del 15 dicembre 1980, Curci, Rv. 147265; Cass. Sez. 2, n. 9403 del 22 maggio 1981, Pinarello; Cass. Sez. 1, n. 22882 del 27 giugno 2006, De Chirico, Rv. 234893; Cass. Sez. 1, n. 8222 del 10 febbraio 2010, Rovetta, Rv. 246629; Cass. Sez. 4, n. 23192 del 10 maggio 2016, Seraglia, Rv. 267095).
La regola vale sia per l’ipotesi prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1), (revoca per delitto posteriormente commesso) che per quella prevista dal successivo n. 2) (revoca a seguito di condanna per delitto anteriormente commesso).
Alla luce di interpretazione sistematica dei precetti rispettivamente recati dall’articolo 163 c.p., comma 1, articoli 164 e 168 c.p., in entrambe le ipotesi sopra indicate il dies a quo per la decorrenza del termine, ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (l’atto giudiziale e’ sul punto di mero accertamento, necessario ai fini dell’esecuzione della pena giudizialmente sospesa, di una condizione gia’ verificatasi: cfr., per tutte, Cass. S.U., n. 7551 del 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798; Cass. Sez. 1, n. 790 del 27 gennaio 1999, De Caria, Rv. 212754; Cass. 1, n. 20293 del 8 maggio 2008, Di Rocco, Rv. 239996), non puo’ che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovverosia con il momento nel quale, essendo concretamente eseguibile la pena, diviene efficace l’ordine di sospenderne, per un tempo determinato, la relativa esecuzione (articolo 163 c.p., comma 1); alla condizione, pero’, che il condannato non commetta altro reato o non riporti altra condanna (articolo 168 c.p.).
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale disciplina, dal momento che:
a) la sentenza di condanna, dispositiva della sospensione condizionale della pena da essa inflitta al ricorrente, emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 2 maggio 1991 divenne irrevocabile il 3 luglio 1991; il 2 agosto 1995 (prima, dunque della scadenza del termine quinquennale previsto dall’articolo 163 c.p., comma 1) il ricorrente commise altro reato, accertato con sentenza del Tribunale di Teramo del 15 giugno 1998, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2003; a far tempo da tale ultimo giorno si e’ dunque verificato il presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1;
b) la sentenza di condanna, dispositiva della sospensione condizionale della pena da essa inflitta al ricorrente, emessa dalla Corte di appello di Ancona il 20 ottobre 1995 divenne irrevocabile il 5 dicembre 1995; il 10 dicembre 1998 (prima, dunque della scadenza del termine quinquennale previsto dall’articolo 163 c.p., comma 1) il ricorrente commise altro delitto, accertato con sentenza del Tribunale di Teramo – sezione distaccata di Giulianova del 25 settembre 2002, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2002; a far tempo da tale ultimo giorno si e’ dunque verificato il presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1).
Il motivo di censura contenuto nel ricorso (pagg. 4 e 5) e’ dunque manifestamente infondato.
2. Il ricorrente ammette che, con le sentenze rispettivamente rese dal Pretore di Pesaro il 20 maggio 1992 e dal Tribunale di Teramo il 16 novembre 1995, nei suoi confronti venne applicato l’indulto concesso dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990 in misura eccedente il limite di due anni di reclusione previsto dall’articolo 1, comma 1, di tale decreto.
Al riguardo si osserva che, secondo consolidato orientamento di legittimita’, quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l’indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista dal decreto che tale beneficio concede, non va disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso va ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell’articolo 174 c.p., comma 2, e tale provvedimento si sovrappone e si sostituisce all’insieme delle applicazioni separate, che restano dunque assorbite (in questo senso cfr., fra le altre, Cass. Sez. 1, n. 5277 del 15 ottobre 1996, Girardi, Rv. 206748; Cass. Sez. 1, n. 31697 del 15 aprile 2010, Marchio, Rv. 248024), senza la necessita’ di formali provvedimenti di revoca da parte del giudice (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3247 del 26 aprile 1999, Galasso, Rv. 213721).
La revoca dell’indulto, invero, deve essere disposta solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza, dovendosi salvaguardare il principio della intangibilita’ del giudicato; non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l’indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta dalla legge.
In particolare, si e’ rimarcato che il giudicato si forma sul solo diritto al beneficio, si’ che l’avvenuto accertamento di estinzione, anche solo parziale, di pena per effetto dell’indulto non puo’ piu’ essere messo in discussione in relazione all’an della sua applicazione, mentre non vi e’ alcuna preclusione in relazione al quantum, ovvero alla misura concreta della pena per cui si applica il beneficio in parola, alla stregua della, menzionata, regola generale – che sottolinea il carattere provvisorio del provvedimento applicativo dell’indulto adottato in relazione a singole condanne-contenuta nell’articolo 174 c.p., comma 2, secondo cui “nel concorso di piu’ reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati” (in questo senso cfr., fra le altre, Cass. Sez. 1, n. 5978 del 21 gennaio 2009, Di Silvio, Rv. 243353; Cass. Sez. 1, n. 40028 del 30 settembre 2009, Secolo, Rv. 245326; Cass. Sez. 1, n. 31697 del 15 aprile 2010, cit.; Cass. Sez. 1, n. 27664 del 15 maggio 2012, Marotta, Rv. 253278; Cass. Sez. 1, n. 43264 del 23 settembre 2013, Serraiocco, Rv. 257813; Cass. Sez. 1, n. 51089 del 19 novembre 2013, Vitaglione, Rv. 257887).
Tale interpretazione delle norme di legge rilevanti si conforma del resto ai principi affermati da – Cass. S.U., n. 18 del 1957, Spano’, Rv. 097842, secondo cui:
“La regola stabilita dall’articolo 174 c.p., comma 2 (secondo cui, nel concorso di reati, l’indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene) ha vigore non solo nel caso di un’unica sentenza di condanna per piu’ reati ma anche nei confronti di chi abbia riportato piu’ condanne autonome in separate sentenze. Tanto e’ dimostrato, letteralmente, dal richiamo contenuto nel detto precetto (“secondo le norme concernenti il concorso dei reati”), richiamo che si riferisce tanto all’articolo 71 c.p. (condanna per piu’ reati con unica sentenza) quanto all’articolo 80 c.p. (concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi), e altresi’ dalla “ratio legis” giacche’, essendo, oggetto essenziale della manifestazione sovrana di clemenza il vincolo giuridico intercorrente tra lo Stato titolare della potesta’ punitiva e il condannato obbligato a subirla, cio’ che viene in considerazione, nella applicazione di un decreto di indulto, e’ il rapporto di soggezione punitiva considerato nella sua concreta interezza, a nulla rilevando che esso costituisca la risultante di uno o piu’ titoli esecutivi.
La revoca del condono, che sia stato gia’ applicato nel corso del procedimento penale ovvero in sede esecutiva, e’ ammessa esclusivamente nel caso in cui il condannato non osservi le condizioni o gli obblighi previsti dal decreto di concessione (articolo 174 c.p., u.c., articolo 596 c.p.p., comma 2).
Al di fuori dell’ipotesi prevista dal sistema legislativo non e’ ammesso il ricorso al rimedio revocatorio.
Non e’ revocabile, quindi, il provvedimento del giudice che applichi un condono fuori dei limiti oggettivi e soggettivi fissati dal decreto e siano decorsi i termini per la proposizione dei gravami: tale provvedimento, benche’ giuridicamente erroneo, diventa definitivo.
La stessa regola vale per il caso in cui di uno stesso decreto di indulto siano state fatte plurime applicazioni nei rispettivi confronti di diverse pronunzie di condanne autonome ad opera dei giudici competenti.
In tal caso, per assicurare l’osservanza del precetto di cui all’articolo 174 c.p., comma 2, (per cui l’indulto si applica una sola volta sulla pena complessiva risultante dal cumulo), non c’e’ alcuna necessita’ di revocare provvedimenti estintivi in precedenza emessi: questi sono, peraltro, giuridicamente ineccepibili, ma, non incidendo l’applicazione dello stesso indulto da essi pronunciata sul contenuto delle singole condanne bensi’ sull’intero rapporto di soggezione punitiva, non escludono che la osservanza del precetto in parola sia assicurata dal competente organo esecutivo, che emettera’ il provvedimento di cumulo ex articolo 582 c.p.p. e computera’ la concreta entita’ del beneficio, gia’ ritenuto applicabile con le diverse pronunzie, con l’eseguire per una sola volta sulla entita’ complessiva della pena espianda la decurtazione stabilita dal decreto di indulto”.
In tale ordine di concetti, la motivazione dell’ordinanza impugnata (che verosimilmente ha tenuto in considerazione il principio di diritto, richiamato nella requisitoria del Procuratore generale, secondo cui il giudice dell’esecuzione puo’ revocare l’indulto sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice del merito e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest’ultimo: in questo senso, fra le altre, cfr. Cass. Sez. 1, n. 33916 del 7 luglio 2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 40647 del 12 giugno 2014, Nicolaci, Rv. 260358) e’ erronea in diritto nella parte in cui si sofferma sulla questione della consapevolezza, da parte dell’uno ovvero dell’altro giudice di merito che l’indulto applicarono dell’una ovvero dell’altra decisione in tal senso emessa nei confronti del ricorrente, della decisione in tal senso.
Nel caso di specie, invero, non si trattava di accertare se sussistessero, o meno, cause ostative, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990 di concessione dì indulto, note ai giudici di merito che emisero le sentenze menzionate nell’ordinanza impugnata e se tale questione fosse stata, esplicitamente ovvero implicitamente, scrutinata con tali sentenze, bensi’ di fare applicazione in sede di esecuzione della norma recata dall’articolo 178 c.p., comma 2, secondo i principi sopra richiamati.
La decisione di “revoca parziale” dell’indulto applicato con la sentenza resa dal Pretore di Pesaro il 20 maggio 1992 e’ dunque giuridicamente errata, ma il risultato cui l’ordinanza impugnata perviene (id est, il mero accertamento del superamento, per effetto di tale sentenza e di quella resa dal Tribunale di Teramo il 16 novembre 1995, del limite di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990, articolo 1, comma 1, e la conseguente determinazione della concreta entita’ della pena estinta per effetto dell’indulto ritenuto applicabile con le due pronunzie di merito (nella specie, due anni di reclusione) da decurtare sulla entita’ complessiva della pena espianda) e’ sostanzialmente corretto: in tal senso la motivazione e’ solo da correggere (articolo 619 c.p.p., comma 1).
In conclusione, pertanto, la parte principale del secondo motivo di ricorso e’ infondata.
Affatto inammissibile, infine, e’ la doglianza del ricorrente (contenuta nell’ultima parte del secondo motivo di impugnazione) secondo cui all’esercizio del potere giudiziale di ridurre, in sede esecutiva, le pene dichiarate estinte per indulto da piu’ sentenze di condanna irrevocabili entro il limite imposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1990, articolo 1, comma 1, e’ ostativa “l’eventuale estinzione della pena e/o del reato”, con conseguente illegittimita’ dell’ordinanza impugnata “stanti l’estinzione dei reati e/o delle pene richiamate”, dal momento che:
a) la critica sul punto si connota in termini di assoluta genericita’;
b) non risulta (dai contenuti, rispettivi, dell’ordinanza impugnata e del ricorso) che le sopra indicate questioni, comportanti accertamenti in fatto, peraltro in forma congetturale formulate, abbiano formato oggetto di discussione da parte del ricorrente e del pubblico ministero nel procedimento con l’ordinanza impugnata definito; con la conseguenza che le stesse non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di cassazione.
3. Dalla infondatezza del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (articolo 616 c.p.p.).
4. Infine, premessa la competenza di questa Corte a conoscere, in quanto giudice dell’impugnazione, degli eventuali errori materiali contenuti nell’ordinanza impugnata (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2, n. 3282 del 12 dicembre 2013, dep. 2014, Meucci, Rv. 259898; Cass. Sez. 5, n. 288 del 30 novembre 2010, dep. 2011, Sorriso, Rv. 249504), in effetti l’ordinanza impugnata contiene l’errore di trascrizione e l’omissione segnalati nell’istanza di correzione depositata il 12 aprile 2016 (nella cancelleria del Tribunale di Teramo) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo: l’ordinanza impugnata deve dunque essere corretta secondo le indicazioni contenute nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione dei seguenti errori materiali contenuti nella ordinanza pronunciata il 21 marzo 2016 dal Tribunale di Teramo nei seguenti termini: a pag. 3, in luogo delle parole “anni tre di reclusione”, debbono leggersi le parole “mesi tre di reclusione”; a pag. 4, la’ dove e’ applicato l’indulto, inserire, dopo le parole “l’indulto”, le parole “ai sensi della L. n. 241 del 2006”.
Si annoti sull’originale del provvedimento.

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