Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26273.
La massima estrapolata:
Il sequestro penale puo’ essere disposto anche su beni gravati da garanzia reale non essendovi alcuna incompatibilita’ giuridica fra il sequestro e la successiva confisca e il diritto di garanzia reale spettante al terzo. Il creditore titolare del diritto reale di garanzia sul bene colpito da sequestro penale non e’ legittimato a chiedere la revoca del sequestro penale. Di conseguenza, il diritto al soddisfacimento sul bene puo’ essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale e non in via anticipata davanti al giudice dell’esecuzione civile quando ancora la confisca non e’ divenuta definitiva.
Sentenza 8 giugno 2018, n. 26273
Data udienza 10 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) spa, in persona del legale rappresentate;
avverso l’ordinanza del 11/09/2017 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.- (OMISSIS) spa, in persona del legale rappresentante, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza, emessa in data 11/09/2017, ex articolo 322 bis c.p.p., con cui il Tribunale di Milano ha respinto l’appello cautelare avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto l’istanza di revoca del decreto di sequestro dell’immobile sito in (OMISSIS) (meglio descritto in atti), in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente dei beni nella disponibilita’ dell’imputato (OMISSIS), fino alla concorrenza di Euro 1.650.118,89, disposto dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, nell’ambito di indagini svolte nei confronti dl medesimo (OMISSIS) e altri per i reati di cui all’articolo 110 c.p. e L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1 e comma 2, articolo 219, commi 1 e 2 e articolo 223 (capo A) e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 bis (capo B) e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter (capo C), reati per i quali e’ intervenuta, nelle more della decisione del ricorso, sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano.
1.1. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’appello cautelare recependo e condividendo l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale (ipoteca) non e’ legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo e’ pendente, in quanto la sua posizione giuridica non e’ assimilabile a quella del titolare del diritto di proprieta’ ed il suo diritto di sequela non esclude l’assoggettabilita’ del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione nella successiva fase della confisca e non attraverso l’immediata restituzione del bene coma accadrebbe al proprietario.
2. – Per l’annullamento della ordinanza la societa’ (OMISSIS) spa, terza estranea al processo, titolare di un diritto di garanzia reale (ipoteca) sul bene immobile oggetto di sequestro preventivo, ha dedotto due motivi di ricorso enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione all’erronea applicazione dell’articolo 321 c.p.p., comma 3.
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il disposto normativo laddove non avrebbe ritenuto applicabile al terzo titolare di un diritto reale di garanzia quanto disposto dall’articolo 321 c.p.p., comma 3. Tale interpretazione si porrebbe in netto contrasto con il tenore letterale della norma che fa riferimento all'”interessato” senza distinzione alcuna, vieppiu’ tale interpretazione non sarebbe smentita dal disposto degli articoli 322 e 322 bis c.p. che attribuiscono la facolta’ di presentare riesame e appello, tra gli altri, alla persona che avrebbe diritto alla restituzione, tra cui deve essere annoverato anche il creditore garantito da ipoteca sull’immobile trascritto in data certa anteriore al sequestro.
Il terzo creditore munito di garanzia reale sul bene oggetto di sequestro avrebbe diritto alla restituzione del bene per destinarlo alla procedura esecutiva, gia’ pendente nel caso concreto, e cosi’ soddisfare il suo credito.
L’ordinanza impugnata sarebbe anche affetta da un errore giuridico nella misura in cui avrebbe trascurato di considerare che il diritto ipotecario, avente il carattere dell’assolutezza, e’ diverso dal diritto di credito, privo di tale caratteristica che comporta il diritto di essere fatto valere erga omnes. Il diritto del creditore ipotecario azionato in via esecutiva, in quando caratterizzato dall’assolutezza, sarebbe incompatibile con quello di qualsiasi proprietario, ivi compreso quello dello Stato per effetto della confisca, sicche’ il medesimo sarebbe legittimato a chiedere la revoca del sequestro e la restituzione del bene.
2.2. Con il secondo e terzo motivo deduce la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b) ed e) in relazione all’insufficienza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione ed erronea applicazione dell’articolo 24 Cost. e articolo 42 Cost., comma 3 e articolo 321 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 24 Cost. nella misura in cui avrebbe cosi’ compresso il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, accordando prevalenza all’interesse dello Stato e comprimendo il diritto dell’istante e un ingiustificato sacrificio delle sue posizioni giuridiche che subirebbe una non consentita espropriazione al di fuori da un quadro normativo che la consenta e, con disparita’ di trattamento, laddove si contrappone il terzo e lo Stato. Per tali ragioni chiede la rimessione alle Sezioni Unite.
In data 24 aprile 2018, il difensore ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi e richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.
Con riferimento al primo motivo il ricorrente pone in evidenza la pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 che ha affermato il principio di diritto secondo cui il terzo prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, puo’ chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e in caso di diniego, proporre appello al tribunale del riesame, affermazione che non potrebbe essere ignorata in quanto consentirebbe la richiesta di restituzione nel corso del processo di cognizione senza attendere la fase esecutiva della confisca.
L’ammissibilita’ di una istanza di restituzione del bene nella fase del processo di cognizione troverebbe, poi, conferma in recenti modifiche normative e segnatamente il Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexsies, comma 4 quinquies che stabilisce che i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento debbano essere citati nel processo di prevenzione, e l’articolo 240 bis c.p. e l’articolo 104 disp. att. c.p.p., comma 1 quinquies che prevedono in termini identici l’intervento dei terzi nel giudizio di cognizione.
Per tali ragioni chiede la rimessione alle Sezioni Unite la decisione sul contrasto interpretativo ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., comma 2.
3. Il Procuratore generale, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ manifestamente infondato per le seguenti ragioni.
5. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo e’ proponibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 322 bis e 325 c.p.p. – solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
Nel caso di appello cautelare, poi, deve rammentarsi che non possono essere dedotti con l’appello ex articolo 322 bis c.p.p. (introdotto con il Decreto Legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, articolo 17), che e’ mezzo d’impugnazione residuale rispetto al giudizio di riesame, motivi che avrebbero dovuto essere proposti con tale ultimo mezzo. E cio’ tanto nel caso che l’istanza ex articolo 322 c.p.p. sia stata avanzata senza successo, quanto nel caso in cui non sia stata neppure proposta.
6. Cosi’ specificato l’ambito del sindacato del giudice di legittimita’ in materia cautelare, il ricorso di (OMISSIS) spa appare manifestamente infondato sotto tutti i profili devoluti con i tre motivi di ricorso che, stante la sostanziale omogeneita’ delle censure, possono essere apprezzati congiuntamente.
Il ricorrente, attraverso la deduzione della violazione di legge, come diffusamente articolata, richiede una rivisitazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte che esclude la legittimazione a richiedere la restituzione del bene da parte del terzo creditore ipotecario durante il giudizio di cognizione, indirizzo giurisprudenziale seguito dal Tribunale cautelare milanese.
Il percorso interpretativo esposto non e’ condivisibile alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, non ritenendovi ragioni per rivisitarlo ne’ per le considerazioni esposte dalla ricorrente, ne’ per effetto della successiva pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 e delle recenti modifiche normative citata nel ricorso. Neppure ricorrono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite ex articolo 618 c.p.p..
7. Il Tribunale milanese ha escluso in capo alla societa’ (OMISSIS) spa, titolare del diritto di credito assistito da ipoteca, la legittimazione ad agire per chiedere la restituzione nel processo di cognizione, in quanto la sua posizione giuridica non e’ assimilabile a quella del titolare del diritto di proprieta’ e il suo diritto di sequela non esclude l’assoggettabilita’ del bene al vincolo, essendo destinato a trovare la sua soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l’immediata restituzione del bene, come nel caso del proprietario dello stesso (Sez. 5, n. 1390 del 27/10/2016, Credito Emiliano spa, Rv. 268851; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica, Rv. 265392; Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, Italfondiario spa, Rv. 259346; Sez. 2, n. 22176 del 12/02/2014, Deutsche Bank Mutui spa, Rv. 259573; Sez. 3, n. 26145 del 07/03/2013, Papini, Rv. 255559).
Ora, il ricorrente censura il provvedimento impugnato e ripropone all’attenzione della corte di legittimita’ la questione se sia ammissibile per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro penale, proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata e cioe’ quando e’ ancora pendente il processo penale, al fine di avere la possibilita’ di iniziare o proseguire nell’azione esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti del debitore senza dover attendere, quindi, l’esito del processo penale con conseguente tutela in via posticipata.
8. Sotto un primo profilo il ricorrente censura la decisione del Tribunale in quanto fondata, secondo la prospettazione difensiva, su un’erronea interpretazione della disposizione di cui all’articolo 321 c.p.p. ritenendo che la locuzione “interessato”, di cui alla citata norma, dovrebbe essere interpretata nel senso che dovrebbe ricomprendere anche il terzo titolare di un diritto di credito con garanzia ipotecaria, il quale sarebbe legittimato a chiedere l’immediata restituzione del bene in via anticipata rispetto alla fase della confisca.
La tesi difensiva non e’ per nulla condivisibile e si infrange di fronte al chiaro tenore delle successive norme di legge (articolo 322 ter e 325 c.p.p.) di cui si deve tenere conto nell’interpretazione sistematica delle regole che governano il procedimento incidentale, norme che chiariscono il portato del riferimento alla persona “interessata” di cui all’articolo 321 c.p.p. e conducono ad escludere che il terzo titolare di un diritto di credito, pur assistito da garanzia ipotecaria, sia assimilabile al titolare del diritto di proprieta’ che puo’ esperire la procedura incidentale per ottenere la restituzione, diritto che, se sussistente, confligge con l’analogo diritto dello Stato sul vincolo cautelare e comporta l’immediata restituzione a quest’ultimo del bene.
Come osservato dall’ultima pronuncia in tema della Sezione Quinta di questa Corte di legittimita’ (sentenza n. 1390/2016), le due situazioni sono profondamente diverse. Il terzo che assume di essere proprietario del bene sequestrato, fa valere un diritto (quello di proprieta’) che, in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibilita’ con quello vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioe’ di divenire proprietario – a titolo derivativo (SSUU civ. n. 10532/2013 Rv. 626570) – dello stesso bene rivendicato dal terzo.
E’ chiaro, quindi, che la suddetta situazione puo’ essere risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perche’ due diritti assoluti (proprieta’) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili: quel determinato bene o e’ del terzo o e’ dell’indagato/imputato. Di conseguenza, ove all’esito della procedura di riesame, si accerti che quel bene e’ di proprieta’ del terzo, in buona fede e non colluso, il sequestro non puo’ che essere revocato proprio perche’, a quel punto, diventa del tutto irrilevante attendere l’esito del processo penale perche’, quand’anche l’imputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun effetto sul bene di proprieta’ altrui.
Diversa e’, invece, la posizione del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia. In questa ipotesi, il conflitto non e’ fra due soggetti, e cioe’ il terzo e lo Stato, che reclamano lo stesso diritto di proprieta’ sullo stesso bene, ma, al contrario, fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprieta’, seppure all’esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell’imputato. Il creditore e’ assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal cd. ius sequelae che ha una diversa valenza rispetto al diritto del proprietario, e cio’ per la semplice ragione che la titolarita’ del diritto di garanzia reale consente di iniziare o proseguire l’azione recuperatoria sul bene, su cui grava il diritto reale, anche nei confronti di coloro che si sono succeduti nel diritto di proprieta’ del bene che tuttavia rimane, in capo al titolare (nel caso in esame all’imputato), il quale, avendone la disponibilita’, ben puo’ effettuare su di esso negozi giuridici. Ne discende che il conflitto, dunque, e’, pur sempre fra un titolare di un diritto di credito, sebbene assistito da garanzia reale, ed il titolare di un diritto assoluto, e cioe’ il diritto di proprieta’, che non sono affatto incompatibili fra di loro.
A tale riguardo, del tutto priva di pregio e’ l’argomentazione difensiva secondo cui il titolare del diritto di credito avrebbe diritto alla restituzione del bene intesa come diritto allo “svincolo dello stesso ed alla sua restituzione alla procedura esecutiva civile gia’ pendente”.
La procedura esecutiva civile e’ un procedimento di parte su istanza del creditore per ottenere l’adempimento del suo diritto di credito con esecuzione sui beni del debitore, situazione che non confligge con i principi sopra ricordati nel senso che non legittima, come argomenta la ricorrente, l’azione esecutiva in via anticipata sul bene oggetto del vincolo, rimanendo pur sempre un conflitto tra diritto di credito assistito da garanzia reale e un diritto di proprieta’.
Tale situazione, non di meno, non comporta alcuna compressione/estinzione del diritto reale non essendo in discussione l’ormai pacifico e consolidato principio secondo il quale il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non puo’ essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei beni (S.U. n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv.213511). Sul punto, occorre ricordare quanto statuito dalle SS.UU n. 9/1999 Rv. 213511, Bacherotti, e cioe’ che, da un lato, “nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non puo’ ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito” e che, dall’altro, “i terzi che vantano diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi del diritto”, e che la tutela del diritto reale e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l’estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attivita’ criminosa, bensi’ determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtu’ delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all’articolo 1203 c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale puo’ esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perche’ destinate al creditore munito di diritto reale (nella fattispecie delle S.U. di prelazione pignoratizia).
In tale contesto, a tutela del futuro diritto ablatorio a favore dello Stato, il legislatore ha previsto proprio il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 321 c.p.p., comma 2 che e’ una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more del processo, possa disperderlo frustrando, dunque, l’interesse dello Stato a divenirne proprietario. Da cui la evidente conclusione che se si consentisse al terzo creditore di “anticipare” la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro e’ stato disposto con la richiesta di restituzione del bene, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata, a monte, determinando inammissibili effetti giuridici incompatibili con la natura di quella pretesa. Del resto, deve rammentarsi che e’ non e’ previsto da alcuna norma di legge che non si possa disporre il sequestro preventivo su beni gravati da garanzie reali operando, per determinare la destinazione del bene stesso in caso di conflitto tra i diversi titoli, i generali principi in tema di rapporti tra creditori (Sez. 3, n. 26145 del 07/03/2013, Papini, Rv. 255559).
9. Tale conclusione mantiene validita’ e non confligge con la recente pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 citata dalla ricorrente nella memoria difensiva. La decisione assunta dalle citate Sezioni Unite riguardava la questione di diritto, su cui si registrava un contrasto giurisprudenziale nelle sezioni semplici, circa la possibilita’ per il terzo proprietario del bene gia’ in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, di chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Soluzione positiva nel senso che e’ stato affermato il principio di diritto secondo cui il terzo e’ legittimato a chiedere la restituzione del bene in fase di cognizione, senza attendere il passaggio in giudicato della confisca e, nel caso di rigetto, puo’ proporre appello cautelare, ma tale pronuncia si pone, all’evidenza, su un piano diverso da quello in scrutinio e non autorizza a ritenere che il terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene gia’ in sequestro possa chiedere la restituzione nel corso del giudizio di cognizione. La pronuncia assunta dalle citate S.U. vale per il terzo proprietario restando a valle il tema della legittimazione del terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene gia’ in sequestro a chiedere la revoca del decreto di sequestro, tematica rispetto alla quale mantengono piena validita’ i principi espressi dalla giurisprudenza constante delle sezioni semplici della Corte di cassazione.
10. Neppure le recenti modifiche legislative segnalate nella memoria difensiva conducono ad una rivisitazione dello ius receptum.
Il progressivo inserimento di disposizioni normative tese ad introdurre nel processo di cognizione il contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimenti sui beni in stato di sequestro, che devono essere citati, come recita il comma 4 del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, inserito con la riforma del Codice Antimafia, nel procedimento di cognizione, ovvero l’articolo 240 bis c.p. (Confisca in casi particolari) e l’articolo 104 disp. att. c.p.p., comma 1 quinquies, la cui ratio e’ quella di consentire una anticipata interlocuzione con i titolari di siffatti diritti gia’ nella fase di merito (si pensi agli accertamenti per verificare l’anteriorita’ del credito vantato e la buona fede), non autorizza a ritenere che per il solo fatto che devono essere citati nel giudizio, costoro siano legittimati ad una anticipazione della tutela dei loro diritti reali o di godimento prima della definizione delle statuizioni di merito, ivi compresa la confisca sui quei beni dell’imputato e oggetto di sequestro preventivo in funzione della confisca, beni sui quali insistono diritti reali e o di godimento di terzi e rispetto a quali dovra’ essere regolato, secondo le norme civilistiche, il conflitto tra il diritto di proprieta’ dello Stato su quei beni e l’anteriore diritto di credito dei terzi di buona fede e, dunque, solo dopo la stabilita’ della decisione sulla confisca attraverso cui lo Stato diviene proprietario del bene.
11. Dalle su esposte conclusioni, ritiene il Collegio, che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Non e’ richiamabile, nel caso in scrutinio, l’articolo 610 c.p.p., disposizione normativa che fa inequivocabilmente riferimento ai poteri del Presidente della Corte di Cassazione nella fase di assegnazione dei procedimenti.
Residua, pertanto, il disposto degli articoli 618 e 618 bis c.p.p. che regola l’attivita’ delle Sezioni. Quest’ultime norme, tuttavia, a differenza della prima, prevede la rimessione alle Sezioni Unite unicamente delle questioni che abbiano o possano dar luogo a un contrasto giurisprudenziale e nella specie che, come si e’ esposto, non sussiste. Non vi sono ragioni di contrasto con l’orientamento in precedenza affermato che, anzi, va, in questa occasione, ribadito, e non vi sono ragioni di contrasto con le S.U. n. 48126/2017, che hanno regolato il diverso caso della tutela del terzo proprietario del bene in sequestro nella fase di cognizione, sicche’ alcun contrasto giurisprudenziale, anche potenziale, e’ ravvisabile.
Conclusivamente non ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite e, al contempo, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui “il sequestro penale puo’ essere disposto anche su beni gravati da garanzia reale non essendovi alcuna incompatibilita’ giuridica fra il sequestro e la successiva confisca e il diritto di garanzia reale spettante al terzo. Il creditore titolare del diritto reale di garanzia sul bene colpito da sequestro penale non e’ legittimato a chiedere la revoca del sequestro penale. Di conseguenza, il diritto al soddisfacimento sul bene puo’ essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale e non in via anticipata davanti al giudice dell’esecuzione civile quando ancora la confisca non e’ divenuta definitiva”.
12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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