Il reato di omesso versamento Iva

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 19 maggio 2020, n. 15308.

Massima estrapolata:

Non è possibile sostituire le somme di denaro depositate sul conto di una società sequestrate per il reato di omesso versamento Iva, con analoga misura cautelare su un immobile di proprietà dell’ impresa, anche se c’è il consenso della società. Si verificherebbe infatti un’illegittima trasformazione da sequestro diretto del profitto del reato (le somme sui conti), a sequestro per equivalente su immobile, consentito, per un reato tributario, solo nei confronti del reo e non della società.

Sentenza 19 maggio 2020, n. 15308

Data udienza 5 marzo 2020

Tag – parola chiave: Omesso versamento Iva – Misure cautelari – Sequestro – Somme di denaro depositate sul conto di una società sequestrate per il reato – Sostituzione con analoga misura cautelare su un immobile di proprietà dell’impresa – Esclusione – Illegittima trasformazione da sequestro diretto del profitto del reato a sequestro per equivalente su immobile – Consenso della società – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuele – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/09/2019 del Tribunale di Rieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere REYNAUD Gianni Filippo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore dell’indagato e della societa’, avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 settembre 2019, il Tribunale di Rieti, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) – quale indagato nel procedimento e quale legale rappresentante della (OMISSIS) Srl per quanto qui interessa, ha disposto che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto del reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, eseguito su somme depositate sui conti correnti intestati alla predetta societa’, beneficiaria del reato, fosse trasferito su un immobile alla stessa appartenente.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione della legge penale.
Si lamenta, in primo luogo, che, in violazione di quanto prescritto nel provvedimento genetico e stabilito nell’articolo 322-ter c.p., comma 1, l’ordinanza impugnata aveva trasferito il vincolo posto in relazione al profitto diretto del reato (tale dovendo ritenersi il denaro contante in possesso della societa’ che aveva omesso il versamento dell’IVA) su un bene immobile che costituirebbe invece profitto per equivalente.
In secondo luogo, si evidenzia che la decisione era stata assunta anche in violazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 19, posto che la citata disciplina sulla responsabilita’ amministrativa degli enti da reato e’ inapplicabile ai reati fiscali.
Da ultimo, si lamenta che era stata omessa una verifica oggettiva del valore dell’immobile, essendosi il Tribunale fondato soltanto su una perizia di parte, neppure considerando che sullo stesso erano state iscritte due ipoteche giudiziali – come pure era ipotecato il terreno sul quale il medesimo insiste – senza che la documentazione prodotta dall’impugnante fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento dei debiti in tal modo garantiti.
3. Con memoria datata 28 febbraio u.s., la difesa di (OMISSIS) ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di specificita’ – non confrontandosi il ricorrente con il contenuto dell’ordinanza impugnata e lamentandosi la violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, non citato ne’ applicato dal Tribunale – o, comunque, la sua infondatezza sul rilievo che il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, non vieta espressamente di sottoporre a confisca beni che, pur non costituendo profitto del reato, appartengano a persona a questo non estranea che manifesti al proposito il proprio consenso, o addirittura lo richieda, come nella specie avvenuto da parte della societa’. Si rileva, inoltre, come il valore dell’immobile sia almeno doppio rispetto all’importo del disposto sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con riguardo al primo dei segnalati profili di doglianza, il ricorso e’ ammissibile e fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
1.1. Ed invero, pur formalmente lamentando la violazione dell’articolo 322 ter c.p., comma 1, – nella parte in cui dispone che la confisca per equivalente (e, dunque, il sequestro preventivo ad essa finalizzato) possa essere disposta soltanto laddove sia impossibile l’acquisizione diretta del profitto – e’ evidente che la doglianza deve intendersi riferita alla corrispondente disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 1, introdotto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ed applicabile nel caso di specie ratione temporis. Il ricorrente ha semplicemente errato nell’indicare la previgente fattispecie prevista dall’articolo 322-ter c.p., richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143 e abrogata dal citato Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 14, ma questa Corte ha gia’ affermato che le due disposizioni hanno identico contenuto e che tra le stesse vi e’ continuita’ normativa (v. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). Le ragioni in fatto e diritto della doglianza, dunque, sono chiare.
1.2. Le stesse sono anche fondate.
In primo luogo, va rammentato che le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perche’ tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprieta’ non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833; cfr. anche Sez. 3, n. 12245 del 17/01/2014, Collu, Rv. 261496 e Sez. 3, n. 33587 del 19/06/2012, Paulin, Rv. 253135).
In disparte quel rilievo, contrariamente a quanto allega la difesa dell’indagato e della societa’ nella memoria presentata, va nella specie affermato che non e’ ammissibile – neppure qualora vi sia il consenso del soggetto interessato – sottoporre a vincolo un bene immobile di proprieta’ del soggetto che si e’ avvantaggiato del reato ma che, a quanto pacificamente risulta, non costituisce profitto, nemmeno indiretto, dell’illecito. Si tratterebbe di un vincolo preordinato ad una confisca per equivalente del profitto che la legge non prevede in capo al soggetto che si e’ avvantaggiato del reato, essendo la stessa prevista e solo in caso di impossibilita’ della confisca del profitto del reato – nei riguardi dell’autore dello stesso. Nonostante il consenso del soggetto interessato al trasferimento del sequestro dal denaro all’immobile – a quanto consta, peraltro, neppure espresso con formalita’ idonee a vincolare giuridica’mente la societa’ in vista di un futuro atto ablatorio, qualora questo dovesse ritenersi ammissibile l’eventuale sentenza di condanna non potrebbe mai disporre la confisca di quel bene, non prevista ne’ consentita dalla legge, sicche’ il provvedimento cautelare si rivelerebbe privo degli effetti che gli sono propri. Le disposizioni sulla confisca, di fatti, rivestono carattere di stretta interpretazione e, avendo spiccata natura pubblicistica, il loro contenuto ed i loro effetti non possono formare oggetto di pattuizioni che si muovono nell’ambito dell’autonomia negoziale (cfr. Sez. 1, n. 46559 del 15/09/2016, Menozzi, Rv. 268137, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di confisca, il giudice dell’esecuzione non puo’ disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene confiscato al condannato con una somma di denaro corrispondente al valore del bene stesso; la motivazione della sentenza precisa inoltre che, in tal modo, nella specie si sarebbe dato luogo ad una non consentita confisca per equivalente in sostituzione di quella diretta, del prodotto o profitto del reato).
Va peraltro osservato che – veri i presupposti allegati nella memoria difensiva (vale a dire che l’immobile in questione avrebbe valore doppio rispetto all’importo oggetto di confisca e sarebbe libero da iscrizioni ipotecarie) – la societa’ non incontrera’ difficolta’ ad ottenere un prestito per importo equivalente a quello sequestrato, dando in garanzia l’immobile stesso, cosi’ conseguendo il risultato auspicato senza necessita’ di ricorrere ad interpretazioni delle disposizioni in materia di confisca che certamente sono contra legem.
3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla sostituzione della res sottoposta a vincolo cautelare reale sui conti correnti intestati alla societa’ (OMISSIS) Srl con l’immobile di (OMISSIS) catastalmente individuato nel provvedimento impugnato. L’annullamento puo’ avvenire senza rinvio, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ferma restando l’esecuzione del provvedimento genetico giusta le disposizioni in esso contenute, si’ che la cancelleria provvedera’ a norma dell’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla sostituzione della res sottoposta a vincolo cautelare reale sui conti correnti intestati alla
– societa’ (OMISSIS) Srl con l’immobile sito in (OMISSIS), individuato catastalmente nel provvedimento impugnato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex articolo 28 reg. esec. c.p.p..
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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