Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 ottobre 2020| n. 30016.

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, potendo gli stessi reati concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati costituiti, rispettivamente, dalla corretta informativa dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti e dall’incolumità pubblica.

Sentenza|29 ottobre 2020| n. 30016

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Armi – Materie esplodenti – Materiale pirotecnico – Detenzione – Configurabilità del delitto di illegale detenzione di esplosivi – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ODELLO LUCIA che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord appellata da (OMISSIS), dichiarava estinti per prescrizione i reati contestati ai capi B) e C) dell’imputazione e rideterminava la pena per il delitto sub A’ in mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
(OMISSIS) e’ stato condannato per il delitto di cui alla L. n. 497 del 1974, articolo 10 per l’illegale detenzione di materiale esplosivo per complessivi grammi 12.633 appartenente alla IV categoria, sequestrato il 31/12/2013.
Nell’atto di appello il difensore aveva chiesto di riqualificare il reato in quello di cui all’articolo 678 c.p., sostenendo che il materiale non era dotato di intrinseca potenzialita’ tale da renderlo micidiale; aveva, inoltre, chiesto la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
La Corte rilevava che il materiale esplosivo era privo di etichettatura e classificazione ed era realizzato artigianalmente ed empiricamente, senza nessuno standard di sicurezza; era privo di autorizzazione ed assimilabile alla casistica della L. n. 497 del 1974, come accertato dagli artificieri antisabotaggio dei Carabinieri di Caserta. In caso di accidentale accensione avrebbe portato ad una deflagrazione con effetti distruttivi, potenzialmente pericolosi per gli occupanti dell’abitazione. Di conseguenza, il fatto che, singolarmente considerati, i materiali pirotecnici non fossero micidiali, la caratteristica della micidialita’ derivava dall’ingente quantitativo, dal precario confezionamento, dalla concentrazione in un ambiente angusto e dalla prossimita’ a luoghi frequentati.
La Corte riteneva congrua la pena base, osservava che le attenuanti generiche erano gia’ state concesse, che la recidiva doveva essere confermata e che le circostanze erano state esattamente ritenute equivalenti.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuna perizia era mai stata effettuata sul materiale rinvenuto: si era proceduto esclusivamente ad un accertamento tecnico. Nel caso di specie non ricorrevano quelle condizioni, menzionate dalla Corte territoriale, che avrebbero permesso di sussumere la condotta nella fattispecie incriminatrice: non poteva essere considerato unicamente il dato ponderale perche’ il materiale era sparso in punti diversi. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, per la ricorrenza della contravvenzione di cui all’articolo 678 c.p., occorre che il materiale detenuto superi il peso di kg. 5. Nel caso di specie, il materiale era di peso di poco superiore al doppio di quello per cui vi e’ necessita’ di licenza.
Non vi era, poi, prova, che il materiale fosse stato confezionato in maniera precaria ne’ che lo stesso fosse detenuto in un locale angusto.
In definitiva, non sussistevano i presupposti per il delitto contestato.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilita’ penale per i reati sub B) e C). In effetti, a carico del prevenuto era stata operata una duplicazione del trattamento sanzionatorio e, con riferimento alla contravvenzione di cui all’articolo 679 c.p., era stata sanzionata una condotta omissiva rispetto ad un obbligo di autodenuncia del soggetto.
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 5; in un quarto motivo analoghi vizi con riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Si deve preliminarmente rimarcare che l’imputazione sub A, per il delitto di cui alla L. n. 497 del 1974, articolo 10 e quelle sub B e C per le contravvenzioni di cui agli articoli 678 e 679 c.p., hanno ad oggetto materiale differente: mentre la detenzione di esplosivi sub A e’ contestata per il materiale rinvenuto nella cassapanca dell’abitazione (14 bombe da mortaio e 54 ordigni esplosivi) e nell’autovettura (un ordigno esplosivo), le contravvenzioni di cui agli articoli 678 e 679 c.p. sono contestate con riferimento al materiale pirotecnico rinvenuto accantonato sotto una pensilina posta nel cortile dell’abitazione; la lettura della sentenza di primo grado, che riporta quasi integralmente il verbale di arresto, fa chiarezza su questa distinzione.
Il primo motivo di ricorso, al contrario, sembra trattare congiuntamente tutto il materiale rinvenuto e sequestrato, senza tenere conto che l’accertamento tecnico svolto dagli artificieri antisabotaggio di Caserta aveva ad oggetto il materiale esplosivo e non quello pirotecnico.
In ogni caso, il ricorrente svolge considerazioni di merito e pretende di assimilare il materiale esplosivo rinvenuto nella cassapanca e nell’autovettura a materiale esplodente. Ma l’accertamento aveva dimostrato che si trattava di una notevole quantita’ di polvere pirica detenuta in luogo pericolosissimo. Se integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni – quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimita’ a luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialita’ (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018 – dep. 08/11/2018, Luongo, Rv. 274477; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013 – dep. 13/11/2013, Persello, Rv. 257344), l’accertamento tecnico compiuto su quel materiale aveva dimostrato i presupposti del reato contestato.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Il ricorrente sostiene che la contestazione delle contravvenzioni di cui agli articoli 678 e 679 c.p. ai capi B e C costituiva una indebita duplicazione del trattamento sanzionatorio.
Ma, appunto, le due contravvenzioni erano state contestate con riferimento al materiale pirotecnico rinvenuto sotto la pensilina del cortile dell’abitazione e non con riferimento al materiale esplosivo rinvenuto nella cassapanca e nell’autovettura.
Quindi, nessuna duplicazione era avvenuta e le contravvenzioni non potevano certamente essere assorbite dal delitto, trattandosi di reati concernenti materiali differenti.
La giurisprudenza di legittimita’, poi, esclude l’assorbimento di una contravvenzione nell’altra: si afferma ripetutamente, infatti che il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall’articolo 679 c.p., non e’ assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall’articolo 678 c.p., tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioe’ la corretta informativa dell’autorita’ di pubblica sicurezza circa l’esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l’incolumita’ pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all’occorrenza, concorrere (Sez. 1, n. 29374 del 24/06/2010 – dep. 27/07/2010, Barbera, Rv. 248017); del resto, la contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall’articolo 679 c.p., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l’omissione dell’adempimento richiesto (Sez. 1, n. 30431 del 22/04/2010 – dep. 30/07/2010, Martella, Rv. 248308); dopo che si e’ consumata la contravvenzione di cui all’articolo 679 c.p., scatta quella di cui all’articolo 678 c.p., reato permanente, perche’ e’ da quel momento che la detenzione diventa illegale.
3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dell’attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 5 non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata che, esaltando la estrema pericolosita’ dell’esplosivo detenuto (la motivazione fa riferimento ad una “enorme quantitativo di esplosivi”, al “micidiale quantitativo” e alla “gravita’ del reato commesso”; in precedenza si menzionava la possibilita’, ritenuta dagli artificieri, di una “deflagrazione che avrebbe potuto avere effetti distruttivi”), implicitamente escludeva la possibilita’ di ritenere il fatto “di lieve entita’”; del resto, per la concessione dell’attenuante, il giudice deve tenere conto “della quantita’… degli esplosivi”: valutazione, come si e’ visto, compiuta dal giudice di appello.
In ogni caso, il motivo di appello era chiaramente inammissibile – e, pertanto, il giudice di appello non aveva l’obbligo di provvedere espressamente sullo stesso – atteso che la concessione dell’attenuante era proposta genericamente, senza una concreta dimostrazione della lievita’ del fatto.
4. L’ultimo motivo di ricorso contiene esclusivamente considerazioni di merito in ordine alla possibilita’ di disapplicazione della recidiva e alla quantificazione della pena: e’, quindi, inammissibile.
La sentenza risulta adeguatamente e logicamente motivata in ordine alla necessita’ di riconoscere ed applicare la recidiva contestata e al giudizio di congruita’ della pena applicata.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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