Il reato di maltrattamenti è un reato abituale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 novembre 2019, n. 45521.

Massima estrapolata:

Il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall’agente con l’intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita a un illecito strutturalmente unitario.

Sentenza 8 novembre 2019, n. 45521

Data udienza 15 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. GIORGI Maria S. – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/11/2018 della Corte d’appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Maria Silvia Giorgi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il Difensore della Parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato, ad eccezione del punto riguardante la subordinazione della pena sospesa al pagamento della provvisionale, la sentenza in data 26/11/2018 del G.u.p. presso il Tribunale di Pavia, che aveva dichiarato all’esito di giudizio abbreviato (OMISSIS) colpevole dei reati di cui all’articolo 572 c.p. (aggravato ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 11-quinquies) e articoli 582 e 585 c.p. e articolo 576 c.p., n. 5, per avere nel corso della convivenza familiare commesso atti di maltrattamento nei confronti della moglie convivente (OMISSIS), anche in presenza dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ stato dichiarato colpevole anche del reato di lesioni per avere colpito la (OMISSIS) al volto e alla nuca e condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, ritenuta la continuazione e con la diminuente di rito, alla pena complessiva di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale di 7.000,00 Euro.
La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati a (OMISSIS) e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine all’inattendibilita’ e alla erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, quanto alla descrizione delle reiterate condotte ingiuriose, aggressive, lesive e vessatorie poste in essere dal marito, ritenute viceversa lineari ed efficacemente riscontrate dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate il (OMISSIS), dalla documentazione fotografica eseguita dai militari intervenuti delle tumefazioni presenti sul volto della donna, ma anche dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, che ha confermato molti degli episodi narrati dalla moglie, salvo poi dare una spiegazione alternativa della loro genesi e negare di avere trasmodato in reazioni violente o minacciose. La Corte condivideva altresi’ la valutazione del giudice di primo grado circa la sufficienza delle risultanze istruttorie per valutare compiutamente i fatti senza che occorresse procedere all’integrazione testimoniale richiesta che avrebbe riguardato elementi di contorno, privi del connotato di indispensabilita’. I giudici di appello ritenevano inoltre correttamente configurata l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11-quinquies in relazione alle circostanze della condotta nel suo complesso.
Ritenendo infine adeguato il trattamento sanzionatorio, revocava la subordinazione della pena sospesa al pagamento della provvisionale che risultava corrisposta nelle more del procedimento.
2. Il difensore di (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, denunziando:
2.1. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti come delitto di maltrattamenti, facendo difetto il requisito dell’abitualita’ dei comportamenti vessatori e lo stato di prostrazione fisica o morale della persona offesa;
2.2. vizio di motivazione in relazione all’inadeguata valutazione delle affermazioni della persona offesa, la quale, costituitasi parte civile, e’ portatrice di una pretesa economica specifica che avrebbe reso necessario un accurato controllo delle dichiarazioni rese, che, siccome generiche e non contestualizzate, risultano prove di riscontri estrinseci e connotate da contraddizioni e inverosimiglianze;
2.3. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, poiche’ la convivenza della coppia era stata difficoltosa ma non vi era stato intento di vessazione;
2.4. violazione di legge e travisamento della prova con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11-quinquies;
2.5. travisamento delle prove quanto al reato di lesioni personali, privo dell’elemento soggettivo della condotta o scriminato ai sensi dell’articolo 52 c.p., comunque riferibile ad eccesso colposo di legittima difesa o attenuato ai sensi dell’articolo 62 c.p., n. 2;
2.6. omessa motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nei minimi edittali, con particolare riferimento all’aumento effettuato per la continuazione;
2.7. omessa motivazione quanto alle statuizioni inerenti al risarcimento dei danni e alla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non sono fondati e il ricorso va rigettato.
2. Vanno congiuntamente trattati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, diretti a contestare il giudizio di sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di maltrattamenti in ragione degli esiti di prova raccolti.
Il reato di maltrattamenti e’ un reato abituale essendo costituito da una pluralita’ di fatti commessi reiteratamente dall’agente con l’intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialita’ minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200).
Sono manifestamente infondate le censure con le quali il ricorrente denuncia vizio di motivazione sul giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla conseguente possibilita’ di configurare, sulla scorta del racconto della (OMISSIS), il reato di maltrattamenti. Esse, infatti, appaiono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni gia’ esposte dinanzi ai giudici di merito, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearita’ e della logica consequenzialita’ che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza nella ricostruzione del compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d’accusa.
3. In particolare, il contributo narrativo offerto dalla persona offesa e’ stato attentamente e criticamente esaminato dalla Corte territoriale, che si e’ confrontata con la portata delle dichiarazioni esplicative della lunga convivenza con l’imputato, caratterizzata da continue minacce, aggressioni e offese, come appariva confermato dalla documentazione medica prodotta in merito all’episodio occorso il (OMISSIS), in occasione del quale la donna aveva riportato frattura delle ossa nasali e rottura degli incisivi.
Puo’, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilita’ del complessivo resoconto compiuto da (OMISSIS), sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni.
Ineccepibile si appalesa pertanto l’inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volonta’ dell’imputato di imporre alla moglie un regime di vita mortificante e violento, non posto in dubbio dal fatto che la parte offesa abbia in alcune occasioni a sua volta reagito.
La Corte territoriale, nel fare buon governo degli esiti di prova, ha evidenziato le continue angherie psicologiche, lesive della dignita’ di donna e di madre, sofferte dalla moglie dell’imputato e gli atteggiamenti violenti avuti dal coniuge. Sono state indicate dai giudici di appello, oltre all’aggressione gia’ ricordata, i vari episodi in cui (OMISSIS) l’aveva presa per il collo per poi sbatterla contro il muro, l’occasione in cui l’aveva cacciata di casa, le esplosioni di smodata collera a fronte di accadimenti banali, quali la preparazione asseritamente errata del the’ o della colazione.
Affatto generica e contrastata dai rilievi fattuali dei giudici di merito appare, infine, la doglianza del ricorrente circa l’unicita’ dell’episodio lesivo del (OMISSIS), che priverebbe la fattispecie del requisito di abitualita’ della condotta, a fronte della puntuale ricostruzione probatoria del contesto familiare caratterizzato invece da plurimi e ripetuti atti d’ingiurie, minacce e percosse, tali da sottoporre la persona offesa a un regime di vita vessatorio.
Ogni ulteriore argomento difensivo e’ portatore di una lettura alternativa che, sostenuta da una reciproca conflittualita’ di coppia e dalla volonta’ di minimizzare l’accaduto, viene correttamente indicata in sentenza come illogica e risulta comunque soccombente nel raffronto con gli argomenti contrari.
4. Quanto alla doglianza circa l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11-quinquies la sentenza impugnata con sintetica ma congrua motivazione ha rappresentato che essa e’ correttamente correlata alle circostanze della condotta nel suo complesso. Dalla relazione clinica dell’ASST di (OMISSIS) in data (OMISSIS) risulta infatti che il minore (OMISSIS) ha assistito ad episodi di violenza in cui la madre e’ stata malmenata e a diverse liti negli anni fra i genitori.
Ne’ puo’ chiedersi alla Corte di cassazione di valutare i fatti attraverso nuovi e diversi parametri di giudizio, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito: operazione, questa, preclusa in sede di controllo di legittimita’ del provvedimento impugnato.
5. Parimenti prive di pregio sono le censure relative al reato di lesioni. Con percorso motivazionale immune da discrasie logiche i giudici di merito hanno escluso che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, l’episodio possa essere ricondotto ad un’ipotesi di eccesso colposo, che richiederebbe un’aggressione di iniziativa della donna, tale da rendere necessaria una reazione difensiva dell’imputato, che non ha trovato alcun riscontro probatorio. E’ piuttosto emersa una violenta e smodata reattivita’ ad un’azione (una gomitata, a dire dello stesso imputato) peraltro scaturita dal comportamento prevaricatore del (OMISSIS), che aveva rimproverato la moglie per avere acconsentito a che il figlio piu’ piccolo facesse uno spuntino. Correttamente dunque la Corte ha osservato che, data la premessa dell’episodio nato dal contesto maltrattante, non puo’ trovare applicazione l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2.
7. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio.
Nella specie, la Corte di merito ha spiegato adeguatamente che le valutazioni effettuate dal Tribunale sono corrette (le attenuanti generiche sono state riconosciute prevalenti sull’aggravante e riconosciute nella loro massima estensione ed e’ stata applicata una pena base pari al minimo edittale) e che anche le caratteristiche della condotta che ha caratterizzato il reato di lesioni, posto in continuazione, comportano un apprezzamento di conferma della statuizione del primo giudice in ordine al quantum sanzionatorio.
Il ricorrente pretende che si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita’ mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il relativo potere discrezionale concesso dall’ordinamento: operazione, questa, intrisa di merito e preclusa in sede di sindacato di legittimita’ del provvedimento impugnato.
8. Manifestamente infondate ed aspecifiche si palesano infine le doglianze relative alle statuizioni civili, posto che il danno derivato dai reati posti in essere e’ stato demandato, quanto alla liquidazione, alla competente sede. Anche la provvisionale e’ stata correttamente quantificata, avendo la Corte dato atto che essa si giustifica quantomeno a titolo di danno morale in ragione della durata nel tempo del reato di maltrattamenti e della entita’ delle lesioni subite.
9. Il ricorso proposto dall’imputato va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va altresi’ disposta, ai sensi dell’articolo 541 c.p.p., articolo 83, comma 2 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 110, la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez. U., 26/09/2019, De Falco).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresi’ il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio nella misura che sara’ separatamente liquidata dal competente giudice di merito e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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