Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 2 ottobre 2020, n. 27432.
Il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l’interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l’evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale.
Sentenza 2 ottobre 2020, n. 27432
Data udienza 18 settembre 2020
Tag – parola chiave: Indebito utilizzo di carta di credito – Incompatibilità del reato con l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGO Geppino – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
Dott. SARACO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO MANTOVANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PEDICINI ETTORE, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE DI APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 12/03/2019- dep. 5/06/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TERNI in composizione monocratica in data 14/12/2016 aveva condannato (OMISSIS) a pena di giustizia per il reato di indebito utilizzo della carta di credito di (OMISSIS), effettuando una ricarica di 100 Euro sull’utenza intestata allo stesso (OMISSIS), commesso a (OMISSIS).
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, per i seguenti motivi:
– violazione di legge in ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione.
Nella prospettazione difensiva il punto critico consisterebbe nella circostanza che la carta SIM Wind era stata assegnata a (OMISSIS) in data (OMISSIS) con la contestuale attribuzione del numero telefonico (OMISSIS), ma la data di inizio di attivita’ della stessa era quella del 1/01/2012, successiva al presunto illecito accredito in danno della carta elettronica di (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS): la CORTE territoriale, come gia’ prima il TRIBUNALE, non avrebbe distinto fra il possesso materiale della SIM e la sua utilizzabilita’, posto che invece l’informativa Wind in atti ha sottolineato che per il cliente le date di inizio e di fine validita’ costituiscono l’intervallo temporale cui si riferiscono, fra le altre, le informazioni relative all’utenza. Pertanto (OMISSIS) non avrebbe mai potuto essere intestatario del numero assegnatogli e utilizzatore della relativa SIM prima del gennaio 2012, senza trascurare che quel numero prima era attribuito ad altri, e non e’ emersa la data di cessazione della validita’ del precedente contratto;
– violazione di legge in ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) per mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, dettato dalla circostanza che la ricarica indebitamente effettuata ammonta ad appena 100 Euro. A fronte della motivazione del Giudice di appello, per il quale tale entita’ e’ secondaria rispetto alla potenzialita’ offensiva dell’indebito uso di una carta di credito, costituente reato di pericolo, il ricorso rimarca il dato obiettivo di un presunto introito molto contenuto, e quindi di un danno quasi irrilevante.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
E’ infondato il primo motivo, in quanto punta a una differente valutazione del fatto, incompatibile col giudizio di legittimita’. Il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 – 01 imputati La Gumina e altro), ha sancito che “con riguardo ai limiti del sindacato di legittimita’ sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (…) la predetta novella non ha comportato la possibilita’, per il giudice della legittimita’, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gia’ effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimita’ limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per giustificare il suo convincimento”.
La sentenza della CORTE territoriale, con motivazione congrua e coerente, ha chiarito come l’assegnazione a (OMISSIS) del numero telefonico anzidetto alla data del (OMISSIS) abbia comportato la titolarita’ in capo a lui del rapporto contrattuale e del possesso della scheda gia’ dal momento dell’attribuzione, mentre il 1/01/2012 ha rappresentato il momento di avvio della validita’ di essa ai fini della utenza. In altri termini, secondo la corretta ricostruzione del Giudice di appello, mentre la decorrenza dal 1/01/2012 afferisce al traffico telefonico, e quindi al pieno utilizzo del telefono mobile, la disponibilita’ della scheda nei 15 giorni antecedenti e’ compatibile con la ricezione di una ricarica. D’altronde i dati obiettivi sottolineati nella sentenza impugnata ai fini della conferma della pronuncia del TRIBUNALE sono la perdita di disponibilita’ della carta di credito da parte (OMISSIS), che ne aveva la titolarita’, e l’effettuazione della ricarica di 100 Euro in favore di una scheda SIM che da quasi due settimane era nella disponibilita’ del ricorrente; non e’ emerso in alcun modo che nel giorno in cui e’ avvenuta la ricarica, il (OMISSIS), la carta di credito e il telefono mobile fossero nelle mani di altri, o che altri potesse trarne vantaggio.
4. Altrettanto infondato e’ il secondo motivo poiche’ costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 34466 del 18/04/2019 dep. 29/07/2019 Rv. 277028), ripreso dalla CORTE territoriale, che “il reato di indebito utilizzo di carte di credito e’ incompatibile con l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l’interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicche’ l’evento dannoso o pericoloso non puo’ dirsi connotato da ridotto grado di offensivita’ e disvalore sociale”. Non e’ pertanto l’importo di 100 Euro il solo parametro da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante, bensi’ pure gli altri elementi appena indicati.
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila Euro in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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