Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 19 maggio 2020, n. 15273.
Massima estrapolata:
Il reato di cui all’art. 256-bis, comma 2, del D.L.vo 152/2006 è a dolo generico, e si realizza per effetto della consapevole combustione ad opera di qualcuno di materiali costituenti rifiuti. Nella fattispecie, non incide la circostanza che l’imputato abbia provveduto a porre in essere la condotta a lui attribuita in luogo isolato.
Sentenza 19 maggio 2020, n. 15273
Data udienza 5 marzo 2020
Tag – parola chiave: AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 479/19 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 6 maggio 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 maggio 2019 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha integralmente confermato la decisione con la quale, il precedente 6 ottobre 2017, il Tribunale di Taranto, in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256-bis, comma 2, in tal modo riqualificato l’originario addebito, per avere egli, in concorso con altro individuo, minore di eta’, appiccato fuoco a rifiuti che in tal modo intendeva smaltire (si trattava di mobili d’arredo domestico vecchi), e lo aveva condannato, ritenute la attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidando le sue doglianze a 4 motivi di impugnazione.
Il primo attiene al vizio di motivazione riguardante la ritenuta utilizzabilita’ delle dichiarazioni da lui rese agli agenti operanti in assenza di difensore e senza che le stesse siano state verbalizzate.
Il secondo motivo riguarda la violazione di legge in riferimento alla ritenuta rilevanza penale del fatto ascritto al ricorrente stante la mancanza dell’elemento soggettivo.
Il terzo motivo riguarda la illogicita’ della motivazione nella esclusione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto.
Il quarto, infine, attiene alla illogicita’ della motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, concernente la utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) agli agenti operanti di Pg, i quali hanno successivamente redatto la comunicazione di notizia di reato da cui e’ scaturito il presente giudizio, comunicazioni che lo stesso ricorrente qualifica nel proprio atto impugnatorio siccome spontanee (cfr., infatti. pag. 2 del ricorso (OMISSIS)), osserva la Corte come nessuna sanzione di inutilizzabilita’ possa essere applicata ad esse.
Infatti, come questa Corte ha precisato sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, quale e’ quello di cui ci si sta occupando, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, purche’ emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 maggio 2019, n. 20466).
Nel presente caso tale chiarezza e’ scaturita dallo stesso contenuto dell’atto di ricorso ora in esame.
Nessun rilievo ha la circostanza che di tali dichiarazioni non vi e’ stata espressa verbalizzazione, essendo stato il loro contenuto sostanziale trasfuso nella comunicazione di notizia di reato redatta dagli agenti operanti, i quali hanno, peraltro, dato atto di avere personalmente potuto apprezzare il compimento della condotta delittuosa da parte del (OMISSIS) e dell’altro soggetto, minorenne, con il quale il primo si trovava.
Il motivo di impugnazione deve, pertanto, essere rigettato.
Il secondo motivo dedotto dal ricorrente, riguardante la carenza dell’elemento soggettivo da parte dell’imputato e’ manifestamente infondato; considerato che il reato in contestazione e’ a dolo generico, realizzandosi per effetto della consapevole combustione ad opera di qualcuno di materiali costituenti rifiuti, non e’ chiaro in che cosa incida in ordine alla sussistenza del reato, in particolare in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico di esso, la circostanza che il (OMISSIS) abbia provveduto a porre in essere la condotta a lui attribuita in luogo isolato.
In ordine al terzo motivo di impugnazione, riferibile alla violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto che il fatto potesse essere qualificato fra quelli non punibili, ex articolo 131-bis c.p., per effetto della particolare lievita’ dell’offesa derivante dalla sua commissione, si osserva che, la predetta Corte territoriale ha fondato la propria decisione, nel senso della punibilita’ della condotta, sulla base di un duplice ordine di argomenti.
Il fatto che uno di essi – cioe’ la circostanza che il (OMISSIS) fosse soggetto gia’ gravato da plurimi precedenti penali – sia da considerarsi del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della maggiore o minore tenuita’ del fatto ora a lui addebitato (cio’ in quanto, come questa Corte ha gia’ rilevato, il riconoscimento della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto non e’ precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all’articolo 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano, ove si eccettui il caso in cui l’imputato non sia soggetto gia’ dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, su un piano diverso da quelli sulla personalita’ del reo; cfr. sul punto: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2017, n. 35757; ed analogamente, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 gennaio 2020, n. 605), non determina l’annullamento della sentenza impugnata, essendo il residuo argomento speso dalla Corte territoriale – fondato sulla non incongrua valutazione discrezionale operata dai giudici del merito in ordine alla gravita’ della condotta posta in essere dal prevenuto – di per se’ idoneo a sostenere la motivazione della scelta fatta in sede di merito, scelta come tale non sindacabile di fronte a questa Corte.
Anche esso e’, pertanto, non puo’ essere accolto.
Infine, riguardo all’ultimo motivo di impugnazione, riferito alla mancata conversione in pena pecuniaria della pena detentiva irrogata a carico dell’imputato, si osserva la sua evidente inammissibilita’, posto che la entita’ della pena alla cui espiazione e’ stato condannato il (OMISSIS), pari ad un anno di reclusione, e’ superiore al massimo della pena detentiva, pari a sei mesi, che puo’ essere suscettibile, ai sensi della L. n. 698 del 1981, articolo 53, comma 1, di essere convertita in pena pecuniaria.
Il ricorso deve, pertanto essere rigettato ed il ricorrente, visto l’articolo 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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