Corte di Cassazione, civile, Sentenza 27 ottobre 2020, n. 23556.
In tema di appalto privato, il principio secondo cui il prezzo non è esigibile se il committente riceve l’opera con riserva presuppone, per la sua applicabilità, che la riserva sia giustificata, cioè è applicabile in quanto l’opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l’opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l’eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del diritto al corrispettivo sull’assunto che, essendo mancata l’accettazione del committente, il credito dell’appaltatore per il pagamento del prezzo era divenuto esigibile solo a seguito dell’accertamento giudiziale dell’inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite dal committente).
Sentenza 27 ottobre 2020, n. 23556
Data udienza 18 febbraio 2020
Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – CORRISPETTIVO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 33445/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2018/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 30/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
uditi gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
La presente controversia trae origine dal contratto denominato “impegno bilaterale” intercorso fra la societa’ ” (OMISSIS) S.r.l.” e l’impresa di (OMISSIS) stipulato il 15 ottobre 1988. Con tale contratto le parti “prevedevano, da un lato l’impegno di (OMISSIS) a realizzare una strada nel Comune di (OMISSIS), denominata (OMISSIS), commissionata alla societa’ (OMISSIS) con la convenzione intercorsa tra la committente e l’amministrazione comunale, comprendente anche la costruzione, da parte dell’impresa (OMISSIS), di un parcheggio e della strada di accesso; dall’altro, la societa’ (OMISSIS) si impegnava a cedere, quale corrispettivo per l’opera eseguita un terreno avente la volumetria di circa 6.000 mc., per un valore stabilito e accettato di Lire 90.000 al mc., oltre un eventuale conguaglio da saldarsi con altra cubatura o in denaro se il costo delle opere fosse stato maggiore rispetto a quello forfettario” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Terminata l’opera insorgeva contrasto fra le parti sulla completa e regolare esecuzione di essa.
L’appaltatore iniziava allora giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno al fine di ottenere, con sentenza ex articolo 2932 c.c., il trasferimento del terreno promesso in permuta quale corrispettivo per i lavori eseguiti.
In tale giudizio si accertava, tramite prove per testi e consulenza tecnica, “che il costo complessivo della strada realizzata da (OMISSIS) ammontava a Lire 1.005.243,500, oltre il 40% in piu’ rispetto al costo stimato per cui era stata promessa la cessione del terreno in permuta e che detto terreno aveva una superficie inferiore a 6.000, per il suo valore era stimato in Lire 517.770,000”, residuando un conguaglio monetario di Lire 487.473.500, pari a Euro 251.759,10, in favore dell’impresa (OMISSIS).
Il giudizio si concludeva con sentenza che disponeva il trasferimento del terreno in favore dell’ (OMISSIS), mentre il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di pagamento del conguaglio, siccome tardiva.
L’appaltatore agiva allora in via monitoria, chiedendo e ottenendo, dal Tribunale di Pistoia, decreto ingiuntivo per l’importo dovuto a titolo di conguaglio in base all’accertamento compiuto nel precedente giudizio.
Contro il decreto la societa’ (OMISSIS) proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Livorno, e la prescrizione del credito.
Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), e la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), quali cessionari del credito dell’appaltatore nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.r.l..
Il giudizio, proseguito dinanzi al Tribunale di Livorno, si concludeva con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione, fissandone la decorrenza dalla data di ultimazione delle opere, avvenuta nel 1990, tanto per il diritto di avere il trasferimento dell’immobile, quanto per il pagamento del conguaglio.
Il primo giudice osservava che il conguaglio fu richiesto per la prima volta con la comparsa conclusionale nel giudizio ex articolo 2932 c.c., depositata il 27 maggio 2004, quando il decorso della prescrizione si era gia’ compiuto.
Contro la sentenza proponevano appello la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS). Si costituivano la societa’ (OMISSIS) s.r.l., che resisteva al gravame, e (OMISSIS), che spiegava appello incidentale ad adiuvandun.
La Corte d’appello di Firenze accoglieva l’appello principale e condannava (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS), della complessiva somma di Euro 251.759,10, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda.
Secondo la Corte d’appello la prescrizione non poteva cominciare a decorrere se prima non fossero state superate le contestazioni sull’esatto adempimento avanzate dalla committente. Cio’ era avvenuto solo con la sentenza conclusiva del giudizio ex articolo 2932 c.c., nel corso del quale era stato accertato anche il presupposto che riconosceva il diritto al conguaglio in favore dell’appaltatore.
Per la cassazione della sentenza la societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi.
La (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’articolo 2935 c.c..
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che, in assenza di collaudo e di accettazione, il pagamento del conguaglio fra valore delle opere eseguite e il valore del terreno gia’ trasferito in permuta non era ancora esigibile.
Si sostiene che sia il diritto al trasferimento che il diritto al conguaglio erano insorti in concomitanza con la conclusione dell’opera e avrebbero dovuto essere azionati entrambi nel termine di prescrizione. L’errore commesso dal giudice di secondo grado sarebbe – secondo la ricorrente consistito nel ritenere che il creditore di una prestazione in danaro non possa avanzare la domanda di adempimento fintanto che l’entita’ non sia stata riconosciuta da parte del debitore oppure, in caso di contestazioni, dal giudice.
Si aggiunge al riguardo che “Diversamente argomentando si dovrebbe arrivare a concludere che il termine prescrizionale non doveva decorrere neanche con riguardo alla domanda di adempimento ai sensi dell’articolo 2932 c.c., fintanto che, in mancanza di collaudo e di accettazione dell’opera, la buona esecuzione non fosse stata accertata con sentenza, perche’ se cosi’ fosse, per assurdo, si dovrebbe ritenere che neanche l’azione di adempimento specifico contrariamente a quanto avvenuto, poteva essere iniziata da (OMISSIS), fintanto che non si fosse verificato quanto innanzi descritto” (pag. 10, 11 del ricorso).
E’ richiamata la giurisprudenza in materia del diritto al compenso nell’appalto di opere pubbliche.
1.2. Ad avviso del collegio il motivo e’ infondato.
Ai sensi dell’articolo 1665 c.c., u.c., il credito dell’appaltatore diviene esigibile solo con l’accettazione dell’opera (Cass. n. 1906/1976; n. 3006/1981; n. 13075/2000; n. 21599/2010).
Si rileva, quindi, del tutto erronea la tesi della ricorrente laddove pretende di far decorrere il dies a quo del termine prescrizionale dalla data dell’ultimazione dei lavori, in palese violazione dell’articolo 2935 c.c., il quale dispone che la prescrizione incomincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere. Da cio’ – in conformita’ anche alla migliore dottrina – va ritenuto che il termine di prescrizione decennale dell’azione per il pagamento del prezzo decorre dal giorno dell’accettazione dell’opera da parte del committente.
Il principio che il prezzo e’ esigibile solo dal momento dell’accettazione dell’opera suppone che l’accettazione non sia ancora avvenuta per ragioni giustificate: cioe’ in quanto il committente non abbia potuto ancora compiere la verifica, oppure in quanto quest’ultima abbia rilevato la presenza di vizi o difformita’. La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto affermato che “In tema di appalto privato il principio che il prezzo non e’ esigibile se il committente riceve l’opera con riserva presuppone, per la sua applicabilita’, che la riserva sia giustificata, cioe’ e’ applicabile in quanto l’opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l’opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non puo’ piu’ essere differito con l’eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio” (Cass. n. 2530/1964).
E’ stato recentemente chiarito che “qualora il committente rilevi l’esistenza di vizi e ne domandi l’eliminazione diretta da parte dell’appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito di quest’ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell’appaltante non puo’ ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 4, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile” (Cass. n. 5734/2019).
Tanto non significa, pero’, come opina il ricorrente, che, fino a quando non sia intervenuta l’accettazione, l’appaltatore non potrebbe agire per chiedere l’adempimento, ne’ che la prescrizione del suo diritto non possa cominciare a correre ugualmente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in materia di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, secondo la regola posta gia’ dall’articolo 44 del capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e ripetuta nell’articolo 44 del nuovo capitolato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, puo’ agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela delle proprie ragioni, solo dopo che l’Amministrazione, a norma del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, articolo 109, abbia deliberato sull’approvazione del collaudo e sulle domande dell’appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilita’ e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell’economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove l’Amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per se’ il rifiuto dell’Amministrazione ed il suo inadempimento, e l’appaltatore puo’ allora far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessita’ di dover mettere preliminarmente in mora l’Amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all’articolo 1183 c.c., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perche’, a norma dell’articolo 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto, a nulla rilevando che il momento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione” (Cass. n. 5530/1983; conformi Cass. n. 132/2009 e n. 16550/2015).
1.3. La sentenza impugnata e’ in linea con tali principi.
Essendo mancata l’accettazione del committente, il credito dell’appaltatore per il pagamento del corrispettivo e’ divenuto esigibile solo allorche’ fu accertato, nel giudizio (tempestivamente) promosso da (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Pistoia, che il committente aveva eccepito vizi e difformita’ che in realta’ non esistevano.
Si sottolinea giustamente nella sentenza impugnata che sia la permuta sia l’eventuale conguaglio derivavano dall’unico accordo del 1988, essendo pertanto irrilevante, a questi effetti, che in quel giudizio fu chiesto solo l’adempimento in forma specifica e non pure il pagamento del conguaglio per la maggiore quantita’.
2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’articolo 1227 c.c., per avere la corte di merito liquidato la rivalutazione monetaria sul conguaglio, che non era invece dovuta, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
2.1. Ritiene il collegio che il motivo sia fondato.
Secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, “per l’eccedenza del costo dell’opera (OMISSIS) poteva scegliere per il pagamento l’incremento di volumetria o l’equivalente in denaro. Scelta che tempo divenne impossibile per il cambiamento del PPR del Comune per cui l’unica alternativa restava solo il corrispettivo in denaro (pag. 11, 12 della sentenza impugnata).
Alla stregua di tale ricostruzione le parti avevano dato vita a una obbligazione alternativa fra l’incremento di volumetria o l’equivalente in denaro.
Nell’obbligazione alternativa le prestazioni vengono poste in una posizione di parita’ reciproca, restando rimessa alla volonta’ del debitore o del creditore la scelta dell’una o dell’altra (articolo 1285 c.c.), (Cass. n. 26988/2013; n. 17512/2011; n. 10853/2000).
L’ipotesi si distingue dalla falsa alternativa, che si realizza, fra l’altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l’altra si colloca in posizione subordinata. Questa caratteristica distingue l’ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti della facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria e’ dovuta a titolo di sanzione per l’inadempimento della prestazione principale piuttosto che per la determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell’atto di scelta (Cass. n. 6984/2018; n. 1848/1969).
Quando l’alternativa e’ fra il dare una cosa o il suo valore in danaro il valore si determina con riferimento al momento in cui la prestazione si sarebbe dovuta eseguire, salvo il diritto del creditore agli interessi di mora (Cass. n. 590/1946).
2.2. La sentenza, nel momento in cui ha riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di conguaglio, non si pone in sintonia con tali principi.
Sulla base dell’accordo inter partes, il denaro non rappresentava una obbligazione succedanea rispetto all’obbligazione primaria, rimasta insoddisfatta, di dare una cosa diversa dal denaro. Non ricorreva, percio’, l’ipotesi dell’obbligazione di valore, che e’ ravvisabile quando “l’oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro, a nulla rilevando l’eventuale indeterminatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all’esito dell’operazione di liquidazione” (Cass. n. 634/1995).
3. Per le stesse ragioni e’ infondato l’unico motivo del ricorso incidentale, il quale denuncia violazione dell’articolo 1227 c.c..
Si sostiene che, trattandosi nella specie di debito di valore, la rivalutazione e gli interessi dovevano essere liquidati dal momento di insorgenza del credito o al limite da era divenuto esigibile, mentre la corte d’appello aveva fissato la decorrenza dell’una e degli altri dalla domanda.
La censura, infatti, implica che nel caso di specie il conguaglio in denaro rappresentasse “solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, ossia la cessione di cubatura” (pag. 12 del controricorso).
E’ stato gia’ chiarito che la cessione di cubatura e l’equivalente in denaro rappresentavano invece prestazioni alternative, poste su una posizione reciproca di parita’, restando rimessa alla volonta’ del debitore la scelta dell’una o dell’altra.
Si deve ancora aggiungere che dalla sentenza risulta che l’obbligazione alternativa si era convertita in obbligazione semplice, avente per “solo oggetto il corrispettivo in denaro”, essendo divenuta nel tempo impossibile per il cambiamento del PPR del Comune l’altra prestazione (articolo 1288 c.c.).
L’obbligazione alternativa si estingue quando siano divenute impossibili tutte le prestazioni in essa alternativamente dedotte, mentre, divenuta impossibile una prestazione, l’obbligazione si concentra sulle altre non colpite da impossibilita’, lasciando integro rispetto a queste l’obbligo del debitore all’adempimento (Cass. n. 1965/1970).
4. In conclusione e’ fondato il secondo motivo del ricorso principale; sono infondati il primo motivo dello stesso ricorso principale e il ricorso incidentale.
La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si attera’ nella liquidazione del credito ai principi prima enunciati e provvedera’ anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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