Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18474.

Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni

Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità dall’articolo 366, n. 4, del Cpc.

Ordinanza|| n. 18474. Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni

Data udienza  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione – Restituzione di somme corrisposte dal locatore – Esclusione – Assenza di prova del pagamento – Inammissibilità

 

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