Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18474.
Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni
Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità dall’articolo 366, n. 4, del Cpc.
Ordinanza|| n. 18474. Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni
Data udienza 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Locazione – Restituzione di somme corrisposte dal locatore – Esclusione – Assenza di prova del pagamento – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32186/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) (p.e.c. indicata: (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) (p.e.c. indicata: (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 3327/2020, depositata il 14 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere Emilio Iannello.
Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni
Rilevato che:
(OMISSIS), avendo concesso in locazione a (OMISSIS) un immobile in (OMISSIS) in forza di contratto stipulato in data 20 aprile 2012 risolto con ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11 gennaio 2016 di convalida di sfratto per morosita’, chiese e ottenne l’emissione nei suoi confronti di decreto ingiuntivo per la restituzione di:
Euro 688,13 a titolo di oneri di gestione del Centro Direzionale maturati fino al 20.5.2016 (oneri (OMISSIS));
Euro 396,25 per oneri condominiali maturati da gennaio a maggio 2016;
Euro 2.200,00 per oneri condominiali maturati nel periodo pregresso;
dichiaro’ infatti di averne eseguito il pagamento per conto della conduttrice, rimasta inadempiente all’obbligo contrattualmente assunto;
l’opposizione proposta dall’ingiunta, rigettata in primo grado, e’ stata accolta dalla Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza in epigrafe, in riforma integrale della prima decisione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’appellato alle spese del doppio grado di giudizio;
la Corte partenopea ha infatti osservato che:
– la pretesa di restituzione della somma di Euro 2.200,00, per oneri condominiali maturati in costanza del rapporto di locazione, e’ contraria alla stessa impostazione difensiva assunta dall’appellato secondo cui gli oneri per cui egli ha agito sono soltanto quelli maturati successivamente alla risoluzione del contratto di locazione: posizione in particolare confermata all’udienza del 30 gennaio 2009, fissata ad hoc per chiarimenti, nel corso della quale il procuratore dell’opposto dichiaro’ di rinunziare al pagamento della somma di Euro 307,75, asseritamente dovuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, in quanto “antecedenti alla risoluzione contrattuale”;
– il credito restitutorio per la somma di Euro 688,13, a titolo di oneri (OMISSIS) maturati fino al 20 maggio 2016, destinati, invece, per pattuizione convenzionale, a gravare sulla conduttrice, e’ stato contestato dall’appellante per il mancato riscontro documentale dell’avvenuto pagamento di dette somme da parte del (OMISSIS), senza che tale difesa possa ritenersi preclusa per il fatto che in primo grado l’opponente si era limitata ad eccepire il difetto di legittimazione dell’ente consortile a pretenderne la corresponsione, non potendo detto iniziale contegno essere assimilato ad una “non contestazione” agli effetti della relevatio ab onere probandi prevista in tal caso dall’articolo 115 c.p.c., sia perche’ privo di inequivocita’ ai fini invocati, sia perche’, a ben vedere, il fatto oggetto di prova non rientra nella sfera di immediata disponibilita’ della (OMISSIS), riguardando il rapporto solutorio pretesamente intercorso tra l’odierno appellato ed un terzo (Consorzio (OMISSIS));
– quanto poi alla chiesta restituzione della somma di Euro 396,25 a titolo di oneri condominiali venuti a scadenza dal gennaio 2016 al maggio 2016, ovverosia nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale, in disparte il rilievo che la prova del pagamento e’ stata fornita per il minor importo di Euro 343,11, risulta assorbente che l’appellato non abbia specificamente allegato ne’ comprovato i titoli giustificativi delle quote di addebito (oneri ordinari e/o straordinari) e dei relativi criteri di riparto (tabella millesimale), onde consentire alla (OMISSIS) la verifica della natura e della legittimita’ delle singole voci di spesa;
avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste l’intimata depositando controricorso;
la trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.;non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni
considerato che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, num. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1458 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’importo di Euro 2.200 (imputato a oneri condominiali risultanti dal consuntivo 2014 e dal preventivo 2015) fosse dovuto dal locatore secondo contratto (articolo 12), omettendo di considerare che, per gli effetti retroattivi ex articolo 1458 c.c. della convalida di sfratto, pronunciata per una morosita’ maturata gia’ per il mancato pagamento del canone di aprile 2013, l’imputazione soggettiva di quegli oneri, successivamente maturati, rimaneva sottratta alla previsione contrattuale, la cui efficacia era venuta meno, ed andava stabilita in conformita’ alla L. n. 392 del 1978, articolo 9, che pone quegli oneri a carico del conduttore;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, num. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. in relazione al rigetto della ulteriore pretesa restitutoria della somma di Euro 688,13 (oneri (OMISSIS) maturati fino al 20 maggio 2016), motivato dalla mancata prova del suo effettivo esborso;
sostiene che l’assunto espresso in sentenza, secondo cui le ragioni svolte sul punto dall’opponente in primo grado non erano idonee ad esprimere una non contestazione agli effetti di cui all’articolo 115 c.p.c., e’ erroneo perche’ tali ragioni non integravano una mera difesa ma una eccezione;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, num. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione al rigetto della ulteriore pretesa restitutoria della somma di Euro 396,25 (oneri condominiali venuti a scadenza dal gennaio 2016 al maggio 2016) motivato in sentenza dalla mancata allegazione e prova dei titoli giustificativi delle quote di addebito e dei relativi criteri di riparto;
rileva che, anche in tal caso, avendo l’appellante sollevato una “eccezione estintiva del credito preteso”, la motivazione addotta in sentenza si e’ risolta nella introduzione ex officio di un motivo di opposizione non proposto, in violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni
il primo motivo e’ inammissibile sotto piu’ profili;
anzitutto perche’ fondato sul richiamo di atti (ordinanza di convalida di sfratto e relativo presupposto atto di intimazione) dei quali si omette di riportare il contenuto (ne’ con la riproduzione diretta del contenuto della citazione introduttiva del giudizio, ne’ con la riproduzione indiretta, accompagnata dalla indicazione della parte del documento in cui l’indiretta riproduzione troverebbe riscontro) ed anche di indicare se e dove essi sono stati prodotti nel giudizio di appello e siano rinvenibili nel fascicolo di causa cosi’ come pervenuto avanti questa Corte, in palese violazione degli oneri imposti, a pena di inammissibilita’, dagli articoli 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. (per i quali si veda, ex multis, Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011, la quale, pur ammettendo che il ricorrente in Cassazione possa, agli effetti dell’osservanza dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, fare riferimento alla presenza di atti processuali nel fascicolo d’ufficio della fase di merito, ha sottolineato che resta sempre fermo l’onere di indicazione specifica anche di tali atti, onere del tutto violato nella specie);
in secondo luogo, e comunque, perche’ non si confronta con lo specifico accertamento sul punto operato in sentenza che, a fondamento dell’espresso convincimento circa la vigenza del rapporto contrattuale nel periodo cui si riferiscono gli oneri in questione, richiama esplicita ammissione del procuratore dell’opposto;
il secondo motivo e’ parimenti inammissibile;
si risolve, infatti, nella formulazione di proposizioni contorte di difficile comprensione che, lungi dal confrontarsi con la chiara ratio decidendi spesa in sentenza in relazione alla voce di credito restitutorio considerata, risultano eccentriche e prive di alcun riconoscibile significato censorio;
devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo;
Il motivo d’impugnazione e l’enunciazione delle ragioni
in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 n. 4 c.p.c. (Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741);
nella specie – in disparte il rilievo che, diversamente da quanto opinato in ricorso, la contestazione del difetto di legittimazione dell’ente consortile a pretendere la corresponsione degli importi asseritamente anticipati dal (OMISSIS) (e da questi poi pretesi in restituzione dalla (OMISSIS)) integra mera difesa (poiche’ con essa si contesta un elemento del fatto costitutivo della pretesa) e non una eccezione (tanto meno in senso stretto) – non si vede in ogni caso, ne’ e’ spiegato, che incidenza possa avere tale problema definitorio rispetto alla ratio decidendi spesa in sentenza, rappresentata dal rilievo che quel motivo di opposizione non risultava comunque incompatibile con la contestazione dell’ulteriore elemento fondativo della pretesa restitutoria rappresentato dall’effettivo esborso, in anticipazione, da parte dell’opposto, degli importi pretesi da quell’ente, ne’ se ne poteva dunque desumere una “non contestazione”, anche perche’ si trattava di fatto non rientrante nella sfera di disponibilita’ dell’opponente;
analogamente deve dirsi del terzo motivo, affidato a considerazioni del tutto generiche e incomprensibili e comunque eccentriche rispetto alla ratio decidendi spesa in sentenza;
non e’ nemmeno spiegato quale fosse l'”eccezione estintiva del preteso credito” inizialmente sollevata dalla opponente ne’ la ragione per cui essa avrebbe dovuto considerarsi tale da precludere il rilievo che ha poi condotto il giudice d’appello a rigettare anche per tale voce la pretesa restitutoria;
non illustrata e comunque manifestamente infondata e’ poi la censura di violazione del principio del contraddittorio o dell’articolo 112 c.p.c., essendo appena il caso di rilevare che, trattandosi di elementi del fatto costitutivo del credito restitutorio, la verifica della causale e della corretta quantificazione delle somme di cui si pretende il rimborso rientra nel potere dovere del giudice di vagliare la fondatezza della domanda;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in conformita’ alla nota prodotta e da distrarsi in favore del procuratore antistatario della controricorrente, che ne ha fatto rituale richiesta in memoria;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate, in Euro 1.875 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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