Il legato in sostituzione di legittima

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|30 giugno 2021| n. 18561.

Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall’art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.

Sentenza|30 giugno 2021| n. 18561. Il legato in sostituzione di legittima

Data udienza 8 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Testamento – Disposizioni che impongono pesi o condizioni sulla legittima – Nullità – Divieto ex art. 549 c.c. – Validità nel caso di non incidenza sulla quota di riserva – Individuazione sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8972/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. 2338/2015 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), su delega, per i controricorrenti.

Il legato in sostituzione di legittima

FATTI DI CAUSA

All’origine della presente controversia c’e’ il testamento di (OMISSIS), il quale ha distribuito il proprio patrimonio immobiliare fra i tre figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); ha lasciato l’usufrutto generale al coniuge e ha imposto a carico di (OMISSIS), al quale lasciava anche un locale negozio, il pagamento di una somma di denaro in favore del figlio (OMISSIS) pari al valore del negozio, “non avendo esso avuto nessun appartamento”.
(OMISSIS) chiamava in giudizio (OMISSIS), chiedendo la condanna del medesimo al pagamento della somma prevista in suo favore dal testatore.
(OMISSIS) si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda; in riconvenzionale chiedeva la riduzione della disposizione in favore di (OMISSIS), in quanto lesiva della propria quota di riserva.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei coeredi, il tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda di riduzione proposta in riconvenzionale da (OMISSIS).
La Corte d’appello di Venezia, adita da (OMISSIS), ha confermato la sentenza, nel contraddittorio con gli eredi di (OMISSIS), nel frattempo deceduto: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza, (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a otto motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS), da un lato, (OMISSIS), dall’altro, hanno resistito con distinti controricorsi.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.

 

Il legato in sostituzione di legittima

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi sei motivi del ricorso censurano la sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha affermato che dal tenore del testamento non si evince affatto che “il testatore abbia inteso escludere dall’eredita’ il figlio (OMISSIS), emergendo, al contrario, la volonta’ di beneficiare tutti i figli, con l’unica differenza che (OMISSIS) avrebbe dovuto ricevere una somma di denaro, anziche’ beni in natura (…)”.
A tale ricostruzione il ricorrente, riprendendo la tesi gia’ sostenuta in appello, obietta: a) che il testamento di (OMISSIS) ha comportato la preterizione del figlio (OMISSIS), a favore del quale il testatore aveva previsto solo un legato obbligatorio a carico di (OMISSIS); b) che detto legato, in quanto imposto a carico del legittimario (OMISSIS), deve essere considerato nullo ai sensi dell’articolo 549 c.c., o, in subordine, ai sensi dell’articolo 647 c.c., comma 3, quale onere illecito perche’ in contrasto con l’articolo 549 c.c..
In particolare, con i primi due motivi, proposti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (primo motivo) e in alternativa, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo motivo), si deduce la nullita’ della sentenza per motivazione apparente sulle questioni essenziali della lite: a) la qualificazione della disposizione testamentaria in favore di (OMISSIS); b) la preterizione del medesimo insita in tale disposizione; c) la nullita’ della stessa disposizione per violazione dell’articolo 549 c.p.c..
Il terzo motivo propone le medesime censure sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), pur sempre identificati nella natura di legato del lascito in favore di (OMISSIS) e nella preterizione del medesimo.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che, una volta accertate la natura di legato del lascito a favore di (OMISSIS) e la conseguente preterizione del medesimo, ne derivava la nullita’ della disposizione ai sensi dell’articolo 549 c.p.c.; in subordine la nullita’ della stessa ai sensi dell’articolo 647 c.c., comma 3, trattandosi di onere illecito per violazione dell’articolo 549 c.c..
Con il quinto motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la corte di merito ha qualificato a titolo universale la disposizione in favore di (OMISSIS), che costituiva, senza possibilita’ di interpretazione alternativa, un legato.

 

Il legato in sostituzione di legittima

Il sesto motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, in alternativa, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la palese contraddittorieta’ della motivazione, per avere la corte di merito, da un lato, sostenuto che (OMISSIS) non era stato escluso dall’eredita’, dall’altro, che egli aveva beneficiato solo di una somma di denaro posta a carico di uno degli eredi.
Il settimo motivo denuncia la violazione dell’articolo 354 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto tardiva la produzione documentale operata in appello da (OMISSIS) a supporto della domanda subordinata di riduzione del legato a favore di (OMISSIS).
Con l’ottavo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la decisione la’ dove la corte d’appello ha determinato la legittima di (OMISSIS) nella quota di 1/8 del patrimonio, invece della quota maggiore derivante dall’accrescimento dipendente dall’esclusione dall’eredita’ del coniuge e di uno dei quattro figli ( (OMISSIS), appunto).
2. I primi sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Con essi si intende accreditare la tesi che la disposizione in favore di (OMISSIS) costituisce un legato, in quanto non ha per oggetto una quota dei beni del testatore, ma una somma di denaro da corrispondersi da (OMISSIS). Cio’ posto, si censura la sentenza perche’ la corte d’appello non ha rilevato la nullita’ della disposizione ai sensi dell’articolo 549 c.c., nullita’ che le ricorrenti fanno discendere dall’essere il legato a carico del legittimario (OMISSIS).
Si sostiene che alla medesima conclusione della nullita’ si dovrebbe pervenire anche se la disposizione in favore di (OMISSIS) fosse da considerare un onere, essendo il peso illecito ai sensi dell’articolo 647 c.c., comma 3, in relazione all’articolo 549 c.c..
3. I motivi sono infondati.
La quota di riserva e’ intangibile ed infatti l’articolo 549 c.c., dispone: “il testatore non puo’ imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro”.
Secondo una parte della dottrina la sanzione del divieto e’ quella propria degli atti vietati, cioe’ la nullita’ (articolo 1418 c.c., comma 1), opponibile dal solo legittimario e non rilevabile d’ufficio.

 

Il legato in sostituzione di legittima

La dottrina chiarisce che la norma deve essere valutata in funzione inversa ai presupposti dell’azione di riduzione, cioe’ in funzione dei casi in cui la lesione non e’ prodotta da una “disposizione eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre”, ma da una disposizione non autonoma (clausola) che accede all’attribuzione della legittima diminuendola vel in quantitate vel in tempore.
Mentre la “lesione di legittima”, nel senso in cui se ne parla con riferimento all’azione di riduzione, e’ sempre eventuale, a seguito e risultato di operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima, le disposizioni con il quali il testatore intende gravare la legittima, disponendo sulla quota pesi o condizioni, si rilevano gia’ di per se’, e non solo eventualmente, lesive.
Il divieto si applica tanti ai “pesi o condizioni” che incidono sull’oggetto di un’istituzione di erede o di un legato disposto dal testatore, quanto a quelli che vengono da lui imposti sulla quota spettante al legittimario come erede ab intestato; sempre che – e nella misura in cui – essi gravino appunto sulla legittima. Se il testatore abbia istituito erede il legittimario in una quota maggiore, che comprende tutta o parte della disponibile, il peso e la condizione saranno validi per l’eccedenza, subordinatamente all’esito del calcolo generale della legittima di cui all’articolo 556 c.c.. Si ha qui un tipico esempio di esigenza di determinazione della legittima non coordinata all’esperimento dell’azione di riduzione (cfr. Cass. 12317/2019; n. 837/1986). E’ stata ritenuta lecita la condizione apposta dal testatore alla istituzione di un legittimario oltre il limite della quota di legittima, anche se questa condizione abbia ad oggetto la rinuncia a conseguire la quota di legittima di una diversa eredita’ (Cass. n. 12936/1993).
Ebbene, la corte d’appello ha riconosciuto, sulla scorta dei valori proposti dal medesimo (OMISSIS), che quest’ultimo, dopo la detrazione del lascito a favore di (OMISSIS), continuava a beneficiare di un valore superiore alla quota di riserva. E’ chiaro che tale sola considerazione, una volta chiarito che il divieto ex articolo 549 c.c., opera se e nella misura in cui il “peso” incide sulla quota di riserva (supra), basta a giustificare, dal punto di vista della norma in esame, la validita’ del “peso” per intero, non essendo intaccata la legittima.
4. In verita’, il nucleo essenziale della difesa delle ricorrenti consiste in cio’: il lascito in favore di (OMISSIS) costituisce non genericamente un “peso” sulla legittima, ma un legato obbligatorio imposto dal testatore interamente a carico del legittimario (OMISSIS). Non avendo (OMISSIS) ricevuto nient’altro in base al testamento, la sua posizione nella successione e’ quella del legittimario preterito.

 

Il legato in sostituzione di legittima

Tale qualificazione della disposizione proposta dalle ricorrenti, datane per riconosciuta la correttezza, non inficia minimamente la giustizia della decisione nella parte in cui la corte d’appello ha negato la nullita’ della disposizione ai sensi dell’articolo 549 c.c.. Anzi la rende corretta a priori, indipendentemente dalla considerazione ulteriore, operata nel seguito della decisione impugnata e gia’ sopra richiamata, che il pagamento in favore del fratello lasciava in mano di (OMISSIS) un valore superiore alla quota riservata dell’erede onerato.
5. I legati, se eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, non sono direttamente inefficaci per l’eccedenza ai sensi dell’articolo 549 c.c., ma sono soggetti all’azione di riduzione, subordinata all’accettazione dell’eredita’ con beneficio di inventario, se il legato e’ fatto in favore di estranei (articolo 564 c.c.). Insomma, nella misura in cui il valore dei legati eccede la porzione disponibile, o la frazione di questa quota attribuita al legittimario onerato, i legati non sono inefficaci ai sensi dell’articolo 549 c.c., ma riducibili a norma dell’articolo 554 c.c..
Secondo una parte della dottrina, una considerazione diversa dovrebbe farsi per i legati nella particolare ipotesi in cui essi siano posti specificamente a carico del legittimario istituito nella sola quota di legittima (c.d. mero legittimario). Infatti, in questo caso, il legato non grava sulla disponibile o su una parte individuata di essa (mediante istituzione del legittimario in una quota superiore alla legittima), eccedendone il valore, secondo l’ipotesi dell’articolo 554 c.c., ma e’ una disposizione (strutturalmente autonoma) che funge da modalita’ (peso) del lascito (della sola) legittima. Tale funzione la attrae, per identita’ di ratio, nel campo di applicazione dell’articolo 549 c.c.. Quando il legittimario e’ istituito in una quota pari (o inferiore) a quella riservata, e’ certo a priori, indipendentemente dalla formazione della massa di calcolo di cui all’articolo 556 c.c., che il legato a suo carico e’ interamente senza effetto.
L’applicazione del rimedio automatico e’ qui giustificata anche da un criterio di economia processuale.
In senso contrario e’ stato sostenuto che l’estensione della norma ai legati, pure quando essi siano posti a carico del mero legittimario, produrrebbe un’anomalia del sistema, assoggettando a nullita’, anziche’ a riduzione, una disposizione che lede le ragioni del legittimario soltanto in via indiretta, laddove l’articolo 549 c.c., sancisce la nullita’ delle sole disposizioni causalmente volte ad arrecare pregiudizio, in via diretta e immediata, ai diritti del legittimario. Il legittimatio potra’ dunque invocare soltanto la tutela fornita dall’articolo 554 c.c., che assoggetta a riduzione il legato nella parte in cui intacca la legittima.
Senza che sia necessario approfondire o prendere posizione sulla questione, ai fini che rilevano in questa sede, e’ sufficiente rilevare che, nel caso in esame, il testatore ha attribuito i propri beni ai tre figli, incluso (OMISSIS), senza preventiva determinazione delle quote istitutive, ne’ mediante il riferimento generico alla legittima o alla disponibile, ne’ mediante loro indicazione aritmetica. La lesione non era percio’ insita nella disposizione, ma avrebbe potuto dirsi sussistente solo in esito al compimento delle ordinarie operazioni richieste per la determinazione della legittima (articolo 556 c.c.). E’ quindi ineccepibile la considerazione della corte d’appello, laddove si assume che “da disposizione in favore di (OMISSIS), quand’anche fosse lesiva, non sarebbe affatto nulla, (…), ma semmai soggetta a riduzione”.

 

Il legato in sostituzione di legittima

Si deve dar conto ancora di una diversa tesi, secondo cui, con riferimento ai legati a carico del legittimario, la sanzione della riducibilita’ sarebbe limitata ai legati con efficacia reale, mentre i legati obbligatori cadrebbero sempre sotto la sanzione dell’articolo 549 c.c.. Si osserva in contrario che tale distinzione e’ contraddetta dall’articolo 554 c.c., il quale non distingue tra i legati di beni determinati e i legati di quantita’. Anche un legato di somma non trovantesi nell’asse o un legato (obbligatorio) di cosa altrui, in quanto disposti a carico dell’eredita’, o di un legittimario istituito in una quota superiore alla sua legittima, per la parte eccedente la disponibile sono soggetti all’azione di riduzione, non alla sanzione dell’articolo 549 c.c..
In verita’, le ricorrenti non hanno posto una tale distinzione, che in ogni caso non gli gioverebbe, perche’ la corte d’appello ha negato l’incidenza del legato a favore di (OMISSIS) sulla quota di riserva di (OMISSIS). In questo modo la corte d’appello ha chiuso il passo a qualsiasi possibile pretesa del legittimario onerato fondata sull’articolo 549 c.c.. E’ ovvio che la medesima considerazione, nello stesso tempo, vale a escludere la riducibilita’ del legato.
4. Il settimo motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di censura che investe una considerazione della sentenza impugnata che non ha spiegato alcuna rilevanza sul dispositivo (Cass. n. 669/1868; n. 10420/2005; n. 11160/2004).
La corte d’appello, infatti, seppure abbia ritenuto tardiva la produzione della consulenza di parte, l’ha poi esaminata; in esito a tale esame ha riconosciuto che (OMISSIS), al netto del legato in favore del fratello, riceve un valore maggiore della legittima, determinata nella quota di 1/8 dell’asse.
5. La determinazione della quota nella misura sopra indicata (1/8 dell’asse) e’ oggetto di censura con l’ottavo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che (OMISSIS), quale legittimario, aveva diritto a un valore maggiore. Si rimprovera alla corte d’appello di avere fatto un’impropria applicazione dell’articolo 542 c.c., includendo erroneamente nel novero dei legittimari sia il coniuge, nonostante questo fosse destinatario di un legato sostitutivo, sia (OMISSIS), che il testatore ha escluso dalla successione. Se ne deduce, sulla base di tale premessa, che i tre figli, essendo i soli riservatari concorrenti nella successione, avevano diritto di avere, in tale qualita’, l’intera quota riservata. In base a tale calcolo, la corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che il legato testamentario a carico di (OMISSIS) ledeva la quota di riserva del legittimario onerato.
Il motivo e’ palesemente infondato.

 

Il legato in sostituzione di legittima

Si rileva in via preliminare che nessuno delle parti in causa, in relazione alla disposizione in favore del coniuge, beneficiario dell’usufrutto generale, ha sollevato il problema della eventuale applicabilita’ del rimedio previsto dall’articolo 550 c.c..
Ai sensi dell’articolo 551 c.c., il legato in sostituzione di legittima, per espressa disposizione di legge, deve gravare sulla porzione indisponibile (Cass. n. 939/1968). Consegue che il legittimario beneficiario di detto legato, ancorche’ lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva (Cass. n. 111/1984).
Sul punto si deve poi segnalare che, con due pronunce pressoche’ coeve, le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 13429/2006; n. 13524/2006) hanno stabilito il seguente principio: “in tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”.
Pertanto, diversamente da quanto si sostiene da parte delle ricorrenti, nel caso di specie, non solo il coniuge superstite, in ipotesi tacitato con un legato sostitutivo, continua a far numero per il calcolo della legittima, ma identicamente continua a far numero anche (OMISSIS).
La obiezione dei ricorrenti, che il principio sancito dalle Sezioni unite e’ riferibile al caso del legittimario che rinunci all’azione di riduzione o lasci decorrere il termini di prescrizione, e’ di difficile comprensione. La ratio del principio e’ che l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari, ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria, deve essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 27259/2017). A questi effetti, la rinuncia all’azione di riduzione, la prescrizione della stessa azione o la mera inerzia del legittimario nel far valere i propri diritti, sono eventi assimilabili.

 

Il legato in sostituzione di legittima

La decisione della corte d’appello, nella parte in cui ha riconosciuto, che nel concorso del coniuge con quattro figli del defunto, la legittima individuale di ciascuno dei figli, ai sensi dell’articolo 542 c.c., comma 2, e’ pari 1/8 del patrimonio, e’ immune da censure.
E’ ancora da aggiungere che se fosse esatto cio’ che sostiene il ricorrente, e cioe’ che la posizione del legittimario, in favore del quale il testatore abbia previsto il pagamento di una somma di denaro a carico di uno o piu’ degli eredi ai quali sono attribuiti i beni, e’ quella del legittimario preterito (contra Cass. n. 2560/1974), ne deriverebbe che l’azione di riduzione contro il legatario implicherebbe l’accettazione con beneficio di inventario, trattandosi di liberalita’ fatta a persona non chiamata come coerede (Cass. n. 1636/1963).
6. In verita’ disposizioni del tipo di quella prevista dal testatore in favore di (OMISSIS) pongono un diverso problema, non sollevato da (OMISSIS), dei limiti che incontra il testatore nella composizione della quota di riserva (problema ben noto in dottrina e nella giurisprudenza della Suprema Corte).
E’ opinione diffusa che l’inciso finale dell’articolo 549 c.c., che fa salva l’applicazione delle norme in materia di divisione ereditaria, consente di dar rilievo soltanto al principio della intangibilita’ quantitativa della legittima, che e’ garantita dalla legge nella quantita’ e non anche nella qualita’, nel valore cioe’ e non anche nella specie dei beni che concorrono a formarla. Il testatore puo’ pertanto soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura (Cass. n. 3694/2003; n. 13310/2002; n. 1403/1970). Unico limite e’ il diritto del legittimario di essere soddisfatto con beni ereditari (Cass. n. 2540/1969; n. 2023/1963). Secondo la giurisprudenza della Suprema corte, il testatore non potrebbe, nell’esercizio delle facolta’ attribuitegli dagli articoli 733 e 734 c.c., disporre che i diritti del legittimario siano soddisfatti dall’erede della disponibile con denaro non proveniente dall’asse ereditario. E’ fatta salva la facolta’ del testatore di imporre il pagamento nei limiti in cui si renda necessaria una divisione per conguaglio (Cass. n. 10797/2009; n. 862/2007; n. 10306/1996; n. 5568/1981; n. 2107/1972).
Se non ricorre una tale esigenza, l’eventuale divisione operata dal testatore, contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui e’ divisa l’eredita’ mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel relictum, e’ affetta da nullita’ ex articolo 735 c.c., comma 1 (Cass. n. 16698/2015; n. 3694/2003): “la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti e’ nulla”. Parlando di preterizione di eredi istituiti, dell’articolo 735, comma 1, presuppone che – nello stesso testamento che dispone la divisione – il testatore istituisca erede persone, cui, poi, non assegni alcunche’. Anche il legittimario puo’ trovarsi nella condizione di un erede istituito, che il testatore ha omesso di prendere in considerazioni nel riparto dei beni. La legge lo tiene distinto dagli eredi istituiti con riguardo al caso che il testatore abbia proceduto senz’altro alla distribuzione dei beni senza predeterminazione di quote, omettendo il legittimario, il quale risulta non soltanto escluso dalla distribuzione dei beni, ma privato della stessa quota ereditaria, cioe’ preferito in senso tecnico. Rimanendo peraltro fermo il principio che il legittimario acquista la quota di riserva e, con essa la qualita’ di erede, mediante l’azione di riduzione, consegue che, congiuntamente, con la domanda di nullita’ della divisione, egli deve reclamare in via pregiudiziale la quota ereditaria di riserva, sulla quale la nullita’ si fonda (Cass. n. 7178/2018; n. 2870/1972; n. 2141/1972; n. 2367/1970).

 

Il legato in sostituzione di legittima

E’ stato sostenuto da Cass. n. 2560/1974 che “il legittimario, in favore del quale sia previsto il pagamento di una somma di denaro non facente parte del relictum, non e’ ne’ pretermesso ne’ leso nei suoi diritti di legittimario (se la quota in denaro corrisponde a quanto gli spetta come riserva). La situazione giuridica che ne deriva e’ quella di una divisione operata dal testatore, viziata da invalidita’, poiche’ il diritto reale del legittimario alla quota ereditaria non si puo’ trasformare in un diritto di credito nei confronti di un coerede senza il concorso della sua volonta’”. In tale ipotesi il rimedio a disposizione del legittimario e’ l’azione di nullita’ della divisione testamentaria ai sensi dell’articolo 735 c.c., comma 1, subordinatamente alla rinunzia al legato. Secondo altre pronunce, il legittimario, compensato dal testatore con l’assegnazione di un credito, al fine di far valere la nullita’ della divisione, dovrebbe agire preventivamente in riduzione contro gli eredi istituiti, (Cass. n. 3599/1992), come si ritiene pacificamente nella ipotesi di preterizione istitutiva (sopra). E’ stato anche sostenuto, sempre nell’ipotesi del legittimario beneficato con un legato avente ad oggetto un diritto di credito verso l’erede della disponibile, che il legittimario, il quale voglia far valere il diritto alla propria parte dei beni ereditari con l’azione di riduzione, avrebbe l’onere di rinunciare al suddetto legato (Cass. n. 13380/2005). Un simile legato, quindi, non potrebbe essere oggetto di imputazione ex se (cfr. Cass. n. 653/1953). Senza che sia necessario indugiare oltre su tale questione, ai fini che interessano in questa sede, e’ sufficiente il rilievo che la concreta operativita’ del limite imposto al testatore, di non poter soddisfare i diritti del legittimario con un diritto di credito verso gli eredi, suppone che non ci sia il consenso del legittimario stesso (Cass. n. 2560/1974 cit.).
7. La sanzione dell’articolo 735 c.c., comma 1, si giustifica perche’ il testatore deve far concorrere nella divisione tutti coloro che hanno diritto ad una quota dei beni compresi nella divisione stessa; quindi, non solo gli eredi preventivamente istituiti (in quote astratte), ma anche, indipendentemente da tale presupposto, i legittimari, quando la divisione venga estesa alla quota indisponibile.
Il legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto il pagamento di una somma di denaro non compresa nell’asse, puo’ certamente rifiutare il lascito e far valere il diritto alla legittima in natura tramite l’azione di nullita’ della divisione (cfr. Cass. n. 13380/2005), previa, eventualmente, azione di riduzione contro gli eredi istituiti. La nuova divisione, in ipotesi preceduta dalla riduzione, dovra’ essere fatta assegnando al legittimario una porzione di valore pari alla quota legittima e mantenendo fra gli altri eredi la proporzione risultante dalle assegnazioni del testatore. Deve ritenersi infatti acquisito che la nullita’ ex articolo 735 c.c., comma 1, travolge il riparto delle sostanze, senza travolgere le disposizione istitutive.
Dopo l’apertura della successione, i diritti del legittimario sono liberamente disponibili (Cass. n. 5611/1978). Il legittimario, percio’, e’ certamente libero di fare una scelta diversa e chiedere l’adempimento della disposizione prevista dal testatore in suo favore, senza trovare alcun ostacolo nella previsione dell’articolo 735 c.c., comma 1. D’altra parte, poiche’ il legittimario non potrebbe far valere la nullita’ della divisione se non rinunciando al legato, rimane superato in questo caso anche il problema della rilevabilita’ d’ufficio della stessa nullita’ (cfr. Cass., S.U., n. 26242/2014), talvolta riconosciuta anche con riferimento all’articolo 735 c.c., comma 1 (Cass. n. 24755/2015).
Deve escludersi nello stesso tempo che la nullita’ sia opponibile dall’erede onerato del pagamento, il quale e’ tenuto all’adempimento dei legati imposti a suo carico dal testatore. Rimangono impregiudicati, naturalmente, se l’onerato sia a sua volta legittimario, l’esperibilita’ dei rimedi che gli possano competere se ne risulti lesa la quota di riserva: cio’ che la corte d’appello, chiamata a decidere sulla richiesta di adempimento del legato e sulle varie eccezioni e domande, fondate sul supposto carattere lesivo del lascito, proposte dal legittimario onerato, ha escluso con valutazione che supera ampiamente il vaglio del giudice di legittimita’ (supra).

 

Il legato in sostituzione di legittima

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Ci sono le condizioni per dare atto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, al pagamento, in favore delle controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna altresi’ le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente (OMISSIS), delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

Il legato in sostituzione di legittima

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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