Consiglio di Stato, Sentenza|23 agosto 2021| n. 5986.
Il giudice competente nel giudizio di ottemperanza.
Nel processo amministrativo il giudice competente nel giudizio di ottemperanza va individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, con riguardo all’indice testuale contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado, indipendentemente dal suo percorso argomentativo, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado.
Sentenza|23 agosto 2021| n. 5986. Il giudice competente nel giudizio di ottemperanza
Data udienza 13 maggio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Esecuzione di giudicato – Ottemperanza – Giudice competente – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2021, proposto dalla signora Ge. Br., rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Bi. con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
– i signori Ge. Gu. e An. Ve., non costituiti in giudizio;
– il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via (…);
nei confronti
del Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lo. Ma. con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’esecuzione, in parte qua
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2021 n. 29.
Visti il ricorso per l’esecuzione di giudicato, in parte qua e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e i documenti prodotti;
Esaminate le memorie difensive nonché le note d’udienza e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 13 maggio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note d’udienza da parte degli avvocati Al. Bi. e Lo. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
– la controversia muove da un ricorso (R.g. n. 1300/2009), presentato dai signori Ge. Gu. e An. Ve. al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ai fini dell’annullamento dell’atto di accertamento di conformità rilasciato in data 13 maggio 2009 dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di (omissis) in favore della signora Ge. Br. ed accolto dal TAR con sentenza Sez. III, 23 luglio 2018 n. 1067;
– la signora Brandi proponeva quindi ricorso in appello (n. R.g. 9554/2018), nei confronti della predetta sentenza di primo grado, dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza di questa Sezione, 4 gennaio 2021 n. 29, lo respingeva confermando (in toto) la sentenza di primo grado oggetto di appello;
– in particolare nel dispositivo della sentenza della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 29/2021 si legge (conformemente a quanto indicato in motivazione): “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 9554/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. III, 23 luglio 2018 n. 1067, con conseguente conferma dell’accoglimento del ricorso di primo grado (R.g. n. 1300/2009) proposto dai signori Ge. Gu. e An. Ve. e l’annullamento dell’atto di accertamento di conformità rilasciato in data 13 maggio 2009 dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di (omissis) in favore della signora Ge. Br.”, imputando in capo a quest’ultima la rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado;
Dato atto che la odierna ricorrente, pur essendo stata confermata pienamente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 29/2021 la sentenza del TAR per la Toscana n. 1067/2018, ha ritenuto di poter proporre ricorso per ottemperanza, dinanzi a questo Consiglio, della sentenza n. 29/2021;
Richiamato l’art. 113, comma 1, c.p.a. che così recita: “1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all’articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”;
Rammentato che, come è noto (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2017 n. 409; Sez. VI, 2 luglio 2014 3331, Sez. IV 17 settembre 2013 n. 4613 e Sez. VI, 18 aprile 2013 n. 2183):
– nel processo amministrativo il giudice competente nel giudizio di ottemperanza va individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, con riguardo all’indice testuale contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado, indipendentemente dal suo percorso argomentativo, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado;
– pertanto, ove il dispositivo comporti una statuizione di rigetto dell’appello, vi è certamente identità di contenuto dispositivo tra i provvedimenti di primo e secondo grado, con conseguente attribuzione della competenza al TAR delle questioni sull’ottemperanza; ma, ove il dispositivo in appello contenga statuizioni che evidenzino uno scollamento dal percorso motivazionale e, conseguentemente, dal dispositivo della decisione di primo grado gravata e, quindi, nei casi in cui emergano formule come ” respinto con diversa motivazione “, allora la competenza per il giudizio di ottemperanza si radica presso il Consiglio di Stato;
– ancora più precisamente, quanto alle pronunce di appello con la formula “conferma con diversa motivazione” e, al fine di individuare il giudice competente ex art. 113 c.p.a. per il successivo giudizio di ottemperanza, occorre fare riferimento alle ragioni o. meglio, al motivo di impugnazione che, una volta accolto dal giudice di appello, determina la conferma della pronuncia di primo grado; ed infatti, se la diversa motivazione di conferma si sostanzia in un approfondimento e/o ampliamento e/o arricchimento della motivazione di accoglimento del motivo o dei motivi già positivamente vagliati ed accolti dal giudice di primo grado, il contenuto dispositivo e conformativo del provvedimento di primo grado non può dirsi mutato, con conseguente individuazione del giudice competente nel TAR;
– invece, come è avvenuto nel caso che qui è in discussione, ove la sentenza di appello pervenga alla conferma dell’esito dispositivo della sentenza di primo grado, la competenza a conoscere il giudizio di ottemperanza spetta al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, in sede di appello, senza apporre formule restrittive o modificative del dispositivo o della motivazione della sentenza fatta oggetto di appello;
Ritenuto che, per le esposte ragioni, deve dichiararsi l’incompetenza dell’adito Consiglio di Stato a conoscere del proposto ricorso di ottemperanza, essendo competente il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, quale ufficio giudiziario che aveva pronunciato la sentenza Sez. III, 23 luglio 2018 n. 1067, interamente confermata, nel suo contenuto dispositivo e conformativo, in sede di appello, con sentenza Sez. VI, 4 gennaio 2021 n. 29;
Considerato che, a fronte della natura assolutamente pregiudiziale della pronuncia declinatoria di competenza, resta impedito l’ingresso di ogni altra questione;
Stimato che sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.a., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., perché le spese del presente giudizio siano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza (n. R.g. 969/2021), come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza a conoscere detto ricorso, indicando quale giudice competente il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con termine di legge per la riassunzione.
Spese del presente giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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