Il divieto del c.d. patto leonino ed estensibile a tutti i tipi sociali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25594.

Il divieto del c.d. patto leonino ed estensibile a tutti i tipi sociali

Il divieto del c.d. patto leonino, posto dall’art. 2265 cod. civ. ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del contratto di società, presuppone una situazione statutaria, costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale, caratterizzata dall’esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe: in quanto volto a preservare la purezza della “causa societatis”, tale divieto postula la conclusione di un patto diverso, che alteri la predetta causa e risulti con essa incompatibile, e non già il verificarsi di un evento estraneo al contratto sociale, che non incida sulla relativa causa; l’esclusione che esso determina deve essere inoltre assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione “da ogni” partecipazione agli utili o alle perdite, e costante, perché riflette la posizione, lo “status”, del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società.

Ordinanza|| n. 25594. Il divieto del c.d. patto leonino ed estensibile a tutti i tipi sociali

Data udienza  24 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Consorzio – Inadempimento del committente – Risoluzione del contratto – Risarcimento dei danni – Accertamento del credito – Configurabilità del vizio – Cass. Sez. I 14/02/2014 n. 3558 – Cass. Sez. III 9/05/2012 n. 7049 – Arbitrato

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