Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11652.
Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti
Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti, fondati su titoli ed aventi effetti giuridici diversi. L’azione di regresso è un diritto autonomo che, ai sensi dell’articolo 1299 del codice civile, dà facoltà al debitore solidale che abbia pagato l’intero debito di agire per la ripetizione nei confronti del condebitore insolvente, per la parte del debito a suo carico o, nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nel suo interesse esclusivo, per l’intero. La surrogazione nel creditore non si configura invece come diritto autonomo, ma realizza una successione nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo.
Ordinanza|| n. 11652. Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti
Data udienza 22 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Contratto di compravendita – Inadempimento – Attivazione di una garanzia ipotecaria – Risarcimento del danno – Reiterazione di censure già scrutinate nel giudizio di merito – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1895/2018 della Corte di appello di Roma, depositata il 26.3.2018;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Mario Bertuzzi nella Camera di consiglio del 22.2.2023.
Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1895 del 26. 3. 2018, la Corte di appello di Roma rigetto’ il gravame proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le sue domande nei confronti della s.r.l. (OMISSIS).
La societa’ (OMISSIS) aveva agito nei confronti della convenuta chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 852.024,02, per inadempimento degli obblighi che la stessa si era assunta con il contratto di compravendita del 3.12.1996. A sostegno della domanda l’esponente deduceva che con tale atto aveva acquistato insieme alla (OMISSIS), in parti uguali in proprieta’ indivisa, un complesso turistico alberghiero denominato (OMISSIS); che le acquirenti si erano obbligate a pagare ciascuna la meta’ del prezzo di acquisto, stabilendo che (OMISSIS) pagasse due rate del mutuo bancario acceso dalla venditrice ed il resto con rilascio di effetti cambiari e la (OMISSIS) pagasse la restante parte del mutuo; che tuttavia la (OMISSIS) non aveva provveduto ai pagamenti di sua spettanza; che, per l’effetto, la banca mutuataria aveva attivato la garanzia ipotecaria, a seguito della quale il custode aveva incamerato a beneficio della banca tutti i canoni di locazione del complesso immobiliare, che nel frattempo le societa’ avevano locato a terzi; che per l’effetto la esponente aveva perso gli introiti della locazione e finito per corrispondere un prezzo di acquisto dell’immobile eccedente la parte a suo carico, pagando parte della quota del prezzo gravante sull’altra acquirente.
La Corte romana confermo’ la sentenza di rigetto appellata con diversa motivazione, affermando che, sulla base del contratto di compravendita del 3.12.1996, che non prevedeva la solidarieta’ tra le due societa’ acquirenti in ordine al pagamento del prezzo, doveva escludersi che la societa’ attrice potesse esercitare, con riguardo al suddetto pagamento, azione di regresso nei confronti dell’altra coacquirente.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 4.10.2018, ha proposto ricorso la societa’ (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi.
La societa’ (OMISSIS) ha notificato controricorso.
La s.r.l. (OMISSIS), che era intervenuta nel giudizio di primo grado, non ha svolto attivita’ difensiva.
La causa e’ stata avviata in decisione in Camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’articolo 2043 c.c. e articolo 113 c.p.c., censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la societa’ attrice (OMISSIS) non aveva fondato la sua domanda nei confronti della convenuta allegando un fatto illecito di quest’ultima, per averle procurato un danno con il suo comportamento verso la banca creditrice e titolare di ipoteca sull’immobile, cosi’ adombrando la possibilita’ che “una diversa qualifica giuridica da essa fornita nell’atto di citazione, avrebbe consentito il suo accoglimento”.
Il motivo e’ inammissibile.
Va precisato che la ricorrente non contrasta l’affermazione impugnata opponendo di avere proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilita’ extracontrattuale, ma lamenta solo che la Corte abbia compiuto la suddetta precisazione, che reputa superflua.
Il rilievo e’ esatto, in quanto, nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, l’affermazione criticata si risolve in una mera digressione argomentativa, che non integra in alcun modo le ragioni per le quali la Corte di appello ha rigettato la domanda proposta dalla odierna ricorrente. Tali ragioni, invero, come emerge chiaramente dalla lettura della decisione, vanno ravvisate nel fatto che la Corte ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto la restituzione di parte del prezzo di acquisto e nella qualificazione della stessa come azione di regresso e nel successivo rilievo che la societa’ attrice, non potendo considerarsi, con riguardo al prezzo, condebitore solidale con la convenuta, atteso che il contratto di compravendita poneva la meta’ del corrispettivo a carico di ciascuna acquirente, non aveva titolo per esercitare nei confronti della stessa l’azione di regresso spettante al condebitore solidale.
Da tali rilievi consegue che il motivo e’ inammissibile, in quanto investe un’affermazione che non concorre a formare la ratio della decisione impugnata. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 1218 c.c., lamentando che la Corte romana non abbia debitamente valutato la domanda alla luce dell’inadempimento della convenuta del suo obbligo contrattuale di pagare parte del prezzo di acquisto dell’immobile, ricollegando ad esso la diminuzione patrimoniale subita dalla societa’ attrice. Si aggiunge che a fronte del contestato inadempimento spettava alla convenuta dare la prova di essere esente da colpa.
Il motivo e’ inammissibile in quanto la censura sollevata appare priva di collegamento logico e giuridico con la ratio della decisione impugnata, come sopra evidenziata. La circostanza che la societa’ (OMISSIS) non avesse adempiuto al proprio debito di pagamento della parte del prezzo di acquisto che era a suo carico non incide in alcun modo sul rilievo fatto proprio dalla Corte di appello secondo cui, in difetto di solidarieta’ passiva, il debitore non ha azione di regresso nei confronti dell’altro debitore. Improprio e’ inoltre il richiamo all’articolo 1218 c.c., che regola la responsabilita’ del debitore per inadempimento nei confronti del creditore, non gia’ dell’eventuale altro obbligato.
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 1294 c.c., per avere la Corte escluso che le societa’ acquirenti fossero solidalmente tenute al pagamento del prezzo, in contrasto con la presunzione legale posta dalla disposizione citata.
Il motivo e’ infondato.
La solidarieta’ passiva sussiste, a mente dell’articolo 1294 c.c., soltanto se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Nel caso di specie e’ pacifico che le obbligazione assunte dalla societa’ acquirenti di pagare il corrispettivo del loro acquisto fossero parziali, atteso nel contratto di compravendita ciascuna di esse si era obbligata a versare la meta’ del corrispettivo e non l’intero.
Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 1203 c.c., per non avere la Corte romana accolto la domanda in forza del rilievo che, avendo la odierna ricorrente pagato il debito della controparte, essa si era surrogata nei diritti del creditore.
Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti
Il motivo e’ inammissibile.
La censura non investe, se non del tutto indirettamente, senza la formulazione di critiche specifiche, la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito, che hanno configurato la pretesa fatta valere in giudizio dalla societa’ attrice come azione di regresso. Il richiamo fatto dalla ricorrente all’istituto della surrogazione legale, con particolare riguardo all’ipotesi prevista dall’articolo 1203 c.c., n. 3, non risulta d’altra parte essere stato sollevato nei giudizi di merito, non emergendo dalla lettura sia del ricorso che della sentenza che la parte abbia dedotto di essersi surrogata nella posizione della banca creditrice. Ne discende che, a fronte della precisa qualificazione della domanda ad opera del giudice di merito ed in difetto di specifiche censure della stessa, la questione introdotta dal motivo non puo’ che considerarsi nuova e quindi inammissibile in sede di giudizio di legittimita’.
Su punto merita precisare che il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti, fondati su titoli ed aventi effetti giuridici diversi (cfr. gli articoli 1949 e 1950, in tema di fideiussione). L’azione di regresso e’ un diritto autonomo che, ai sensi dell’articolo 1299 c.c., da’ facolta’ al debitore solidale che abbia pagato l’intero debito di agire per la ripetizione nei confronti del condebitore insolvente, per la parte del debito a suo carico o, nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nel suo interesse esclusivo, per l’intero. La surrogazione nel creditore non si configura invece come diritto autonomo, ma realizza una successione nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo. L’articolo 1203 c.c., n. 3, prevede la surrogazione legale a vantaggio del solvens che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Nel caso di specie, una volta esclusa, sulla base della ricostruzione del rapporto obbligatorio accolta dalla Corte di appello, che la societa’ (OMISSIS) fosse tenuta insieme alla (OMISSIS) al pagamento dell’intero prezzo di acquisto, la odierna ricorrente avrebbe potuto agire in surrogazione solo allegando l’altro presupposto, di avere cioe’ soddisfatto in via esecutiva il debito altrui per effetto della garanzia attivata dal creditore ipotecario indistintamente sull’intero bene di cui e’ comproprietario, essendo stata l’ipoteca iscritta precedentemente all’acquisto (Cass. n. 3937 del 1995; Cass. n. 2828 del 1968). Tale inquadramento della fattispecie pero’ conferma la diversita’ dei presupposti delle due azioni e la necessita’ che fosse precisato, da parte dell’attrice, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla surrogazione legale, il fondamento e la natura del diritto fatto a valere in giudizio e, in ogni caso, di investire con specifiche censure la qualificazione dello stesso operata dalla Corte territoriale come azione di regresso.
Il quinto motivo di ricorso denunzia nullita’ della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal fatto che la societa’ (OMISSIS) aveva fatto offerta reale alla banca creditrice per il pagamento delle due rate di mutuo a suo carico e che tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata nella valutazione comparativa del comportamento delle parti.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto il fatto che si assume non esaminato non ha carattere di decisivita’, risultando del tutto avulso dalle ragioni, gia’ evidenziate, su cui e’ fondata la decisione impugnata.
Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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