Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32267.
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nel termine decennale
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel “pactum fiduciae”, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un’obbligazione inadempiuta, sicché l’eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per “facta concludentia” al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.
Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32267. Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nel termine decennale
Data udienza 14 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Negozio fiduciario – Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario – Termine di prescrizione decennale – Decorrenza dal giorno in cui il fiduciario abbia rifiutato il trasferimento del bene – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 352/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7007/2021 depositata il 22/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nel termine decennale
RILEVATO IN FATTO
che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata da (OMISSIS) e (OMISSIS), riguardo alla domanda del (OMISSIS), volta ad ottenere l’esecuzione degli accordi, contenuti in una scrittura privata, con cui la dante causa dei convenuti, (OMISSIS), affermava di aver acquistato un appartamento ed un box con il denaro dell’attore, ed al quale si era obbligata a ritrasferire gli immobili, su semplice richiesta;
che la Corte distrettuale, dopo aver inquadrato la fattispecie nell’ambito di un negozio fiduciario, affermava che il diritto al ritrasferimento del bene sarebbe sorto nel momento stesso della stipula del pactum fiduciae, sicche’ non vi sarebbe stata ragione per ritenere che il diritto del fiduciante potesse essere esercitato solo a seguito dell’inadempimento della controparte;
che gli intimati si sono costituiti con controricorso, depositando altresi’ memoria ex articolo 380 bis c.p.c.;
che anche il ricorrente ha depositato memoria, in prossimita’ della camera di consiglio.
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nel termine decennale
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso e’ affidato a due formali motivi, oltre ad un terzo, che riassume le questioni comunque considerate assorbite, per l’eventuale pronunzia ex articolo 384 c.p.c.;
che, col primo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si invoca violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 2934 e 2935 c.c. nonche’ articoli 587, 602 e 2704 c.c. e articoli 115, 116 e 132 c.p.c., giacche’ la Corte territoriale avrebbe erroneamente riferito il caso di specie solo al diritto del fiduciante alla restituzione del bene, senza considerare complessivamente il contratto fiduciario nella sua rilevanza causale, avrebbe ritenuto immotivatamente una rinuncia per facta concludentia del fiduciante alla restituzione del bene ed avrebbe fatto partire la decorrenza del termine prescrizionale dalla data del testamento olografo del fiduciario e non dall’apertura della successione e dalla pubblicazione del testamento, con la quale si era manifestato l’inadempimento della Carrer, che aveva lasciato gli immobili alla figlia (OMISSIS) anziche’ al fiduciante;
che, mediante il secondo, il (OMISSIS) rileva la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 96 c.p.c. nonche’ dell’articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, contestando la condanna al risarcimento del danno da responsabilita’ aggravata, fondato dalla sentenza impugnata sulla ripetizione di tesi gia’ disattese in primo grado;
che il primo motivo e’ fondato;
che questa Suprema Corte, nell’unico precedente in terminis ha affermato che il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel “pactum fiduciae”, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene (Sez. 1, n. 14375 del 16 novembre 2001);
che la Corte distrettuale, pur a conoscenza del suddetto precedente, ha motivatamente ritenuto di discostarsene, affermando “L’anzidetto principio non puo’ condividersi poiche’ il diritto al ritrasferimento del bene sorge e puo’ essere fatto valere nel momento in cui le parti stipulano il negozio fiduciario, a meno che non siano previsti termini di adempimento. Pertanto qualora, come nel caso in esame, le parti abbiano disposto la restituzione a semplice richiesta, non vi e’ ragione per ritenere che il diritto del fiduciante possa essere esercitato solo a seguito dell’inadempimento della controparte; in tal modo si subordinerebbe l’esercizio del diritto al rifiuto del fiduciario e si finirebbe con l’affermazione paradossale che il diritto non puo’ essere esercitato e quindi la prescrizione non puo’ decorrere se non a seguito dell’inadempimento della parte obbligata. Certamente l’obbligazione del fiduciario si attua con la richiesta del fiduciante ma non puo’ identificarsi in tale momento la decorrenza dell’esercizio del diritto e percio’ della prescrizione. Occorre poi domandarsi come il citato principio giurisprudenziale possa avere applicazione nell’ipotesi in cui il fiduciante non chieda al fiduciario il trasferimento e tale situazione si protragga per un periodo particolarmente ampio, come e’ avvenuto nel caso di specie, in cui il (OMISSIS) ha chiesto l’adempimento il 31/7/2014 con la notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, avendo stipulato il negozio fiduciario il 12/7/1995. Ora il decorso di 19 anni in assenza di qualunque manifestazione di volonta’ del (OMISSIS) di ottenere il trasferimento induce a ritenere che vi sia stata rinuncia per facta concludentia da parte del medesimo a far valere il proprio diritto, onde non potrebbe individuarsi una diversa decorrenza della prescrizione senza incidere sul principio di affidamento”;
che questo Collegio reputa di dover riconfermare il principio enunciato dalla sentenza n. 14375/2001;
che l’articolo 2935 c.c. afferma testualmente che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere;
che nel pactum fiduciae – come nella generalita’ dei contratti di durata – il diritto del fiduciante ad ottenere il ritrasferinteritab one 02/11/2022 bene da parte del fiduciario puo’ essere fatto valere, in difetto di diversa previsione nel negozio, dal giorno in cui il fiduciario riceva la richiesta di restituzione e rifiuti l’adempimento; che, infatti, prima di tale momento sussiste solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un’obbligazione inadempiuta;
che un analogo principio, dunque di valenza generale nell’ordinamento, e’ stato da questa Corte affermato a proposito dei contratti di deposito bancario (Sez. 1, n. 8998 del 31 marzo 2021; Sez. 1, n. 1788 del 20 gennaio 2012) e del comodato precario (Sez. 2, n. 1772 del 15 maggio 1976), individuando l’inizio del decorso del termine di prescrizione con il giorno in cui resti inadempiuta la richiesta di restituzione;
che nell’assetto della volonta’ negoziale, il tempo non ha un rilievo prevalente rispetto all’elemento caratterizzante della predetta tipologia contrattuale, che ha di volta in volta riguardo al deposito, alla custodia, alla detenzione, sicche’ ove – per definizione – il contratto non abbia una determinazione temporale, il termine di prescrizione non puo’ partire dalla manifestazione di volonta’ ma dal suo inadempimento, ne’ quindi puo’ ritenersi ammissibile una rinuncia per facta condudentia, come ipotizzato dalla Corte d’appello;
che dunque non puo’ reputarsi affatto paradossale la protrazione nel tempo del suddetto negozio;
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nel termine decennale
che, d’altronde, e’ lo stesso sistema a prevedere una serie di meccanismi volti a modificare lo status quo, ove necessario, come nell’ipotesi della fissazione giudiziale di un termine per l’accettazione del legato (articolo 650 c.c.) o come la necessita’ dell’interversione dalla mera detenzione al possesso ai fini dell’usucapione (articoli 1141 e 1164 c.c.);
che la prescrizione non avrebbe potuto essere dichiarata neppure con riguardo alla data del testamento olografo, in se’ mancante dei requisiti di certezza e della prova che il (OMISSIS) fosse venuto a conoscenza del contenuto dello stesso, che lo privava del diritto alla restituzione;
che il termine a quo coincide invece con la data di pubblicazione del testamento olografo, primo evento utile a conoscere l’inadempimento della fiduciaria;
che il secondo motivo e tutte le valutazioni inerenti alla eventuale pronunzia sull’esecuzione ex articolo 2932 c.c. restano assorbiti; che la memoria depositata dai controricorrenti non introduce elementi in grado di modificare il quadro teste’ esposto; che pertanto la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinche’ riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti.
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nel termine decennale
P.Q.M.
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