Il diritto all’esenzione Ici prima della modifica introdotta dal legislatore nel 2006

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18831.

La massima estrapolata:

Il diritto all’esenzione Ici, prima della modifica introdotta dal legislatore nel 2006, si poteva conseguire solo al verificarsi di una duplice condizione, una soggettiva, costituita dallo svolgimento di un’attività didattica, e un’altra oggettiva, costituita dallo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali.

Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18831

Data udienza 13 luglio 2020

Tag/parola chiave: Ici – Immobile – Esenzione – Immobile parrocchiale – Adibizione alla attività didattica – Concrete modalità di svolgimento della attività – Valutazione – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2075-2019 proposto da:
COMUNE DI FUSIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2205/11/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 2 /09/2018;
udii a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che il Comune di Fusignano (RA) propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto dell’appello da esso proposto avverso una sentenza della CTP di Ravenna, che aveva accolto il ricorso della contribuente (OMISSIS) avverso un avviso di accertamento, con il quale il Comune di Fusignano aveva contestato l’omessa denuncia e l’omesso versamento dell’ICI 2010, riferita ad un fabbricato di proprieta’ della Parrocchia, adibito ad uso scolastico.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ affidato a due motivi di ricorso;
che, con il primo motivo di ricorso, il Comune di Fusignano lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera I), nella lettura adeguata fornita dalla Commissione Europea con la decisione del 19 dicembre 2012 e dalla Corte di giustizia Europea con la sentenza del 6 novembre 2018, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata si poneva in contrasto con le norme di legge, nonche’ con le pronunce emesse dalla Commissione Europea, le quali avevano rilevato che l’esenzione dal pagamento dell’ICI concessa dal 2006 al 2011 dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera I), cosi’ come modificato dal Decreto Legge n. 248 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, fosse incompatibile con le norme Europee sugli aiuti di Stato; ed anche la giurisprudenza di legittimita’ aveva chiarito che il pagamento di un corrispettivo per la fruizione di un servizio fornito dall’ente era rivelatore dell’esercizio di un’attivita’ svolta con modalita’ commerciali; e le c.d. rette sociali riscosse da enti ecclesiastici senza fini di lucro per l’ospitalita’ in case per ferie o per anziani non escludeva che si trattasse di attivita’ svolte con modalita’ commerciali, anche se le rette riscosse fossero piu’ basse rispetto ai prezzi di mercato, a prescindere dalla natura giuridica dell’ente erogatore;
che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera I), nonche’ dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto l’immobile esente da ICI solo perche’ destinato ad attivita’ didattica, a prescindere dalla prova che si trattasse di attivita’ svolta con modalita’ non commerciali; al contrario il diritto all’esenzione ICI poteva conseguire solo al verificarsi di una duplice condizione, di cui una soggettiva, costituita dallo svolgimento di attivita’ didattica, pacificamente sussistente nella specie, ed un’altra oggettiva, costituita dallo svolgimento dell’attivita’ con modalita’ non commerciali, prevedendo nella specie l’attivita’ didattica svolta dalla Parrocchia il pagamento di una retta;
che la contribuente si e’ costituita con controricorso;
che i due motivi di ricorso proposti dal ricorrente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;
che, invero, la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. n. 22223 del 2019; Cass. n. 7415 del 2019) e’ concorde nel ritenere che il Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 7, comma 2 bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 248 del 2005, dalla L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 133, ed infine sostituito dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 39, convertito nella L. n. 248 del 2006, ha esteso l’esenzione dall’ICI disposta dalla legge citata, articolo 7, comma 1, lettera I), alle attivita’ che non avessero esclusivamente natura commerciale; ed e’ questa la disposizione normativa da applicare “ratione temporis” alla specie in esame, concernente il pagamento ICI anno 2010, prima delle modifiche apportate alla norma in esame dal Decreto Legge n. 149 del 2013, articolo 11 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 13 del 2013; ora, prima della modifica legislativa da ultimo citata, la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo costante, ha stabilito che l’esenzione dall’ICI non spetta ad un fabbricato, nel quale un ente religioso, quale e’ nella specie la contribuente (OMISSIS), svolga un’attivita’ a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente; e, nella specie, non e’ contestato che la Parrocchia anzidetta svolgesse nei locali in questione attivita’ scolastica e quindi diversa da quella di religione e dal culto; occorreva pertanto valutare se l’attivita’ svolta, esercitata da detto ente religioso, potesse ritenersi finalizzata ad uno degli scopi istituzionali protetti, di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i); era necessario all’uopo accertare la sussistenza di due requisiti, di cui uno soggettivo e cioe’ la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo e cioe’ che l’attivita’ svolta rientrasse fra quelle previste dal citato articolo 7; non era quindi sufficiente provare che l’attivita’, cui l’immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresi’ provare che detta attivita’ non venisse svolta con modalita’ proprie di un’attivita’ commerciale; e la Commissione dell’unione Europea, pronunciatasi in ordine alle disposizioni che regolamentavano l’esenzione ICI, onde valutare la loro compatibilita’ con l’articolo 107 paragrafo 1 del trattato istitutivo dall’unione Europea, con decisione del 19 dicembre 2012 ha stabilito che anche un ente senza fine di lucro puo’ svolgere attivita’ commerciale e cioe’ offrire beni e servizi sul mercato, con conseguente necessita’ di accertare che si tratti di attivita’ svolta a titolo gratuito ovvero a fronte di versamenti del tutto minimi; sono pertanto irrilevanti ai fini tributari le finalita’ solidaristiche, che certamente connotano le attivita’ ricettive svolta dalla Parrocchia anzidetta, occorrendo al contrario verificare se l’attivita’ recettiva svolta da detta Parrocchia fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto per l’intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto, se cioe’ esso avesse una qualche rilevanza ovvero fosse meramente simbolico;
che, pertanto, la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta secondo i principi in precedenza illustrati, essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che, con riferimento all’anno di applicazione dell’ICI (2010), l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attivita’ didattica non richiedeva l’accertamento che l’attivita’ esente avvenisse con modalita’ non commerciali;
che, pertanto, il ricorso proposto dal Comune di Fusignano va accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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