Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17577.
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
Il diritto all’assegno di mantenimento, con carattere perequativo, si evince dalla valutazione e accertamento dello squilibrio sussistente al momento del divorzio tra le situazioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi che sia effetto del sacrificio della parte che risulti economicamente più debole in quanto abbia prestato maggiormente il proprio impegno alle esigenze familiari.
Ordinanza|| n. 17577. Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
Data udienza 31 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Assegno divorzile – Funzione assistenziale e perequativa compensativa – Accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – Valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti – Considerazione del sacrificio delle occasioni professionali posto in essere al fine di contribuire ai bisogni della famiglia – Esclusione della ripetizione delle somme corrisposte aventi funzione alimentare – Accoglimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22404/2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-controricorrente-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 795/2019 depositata il 19/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 795/2019, pubblicata il 19/12/2019, pronunciata in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione di primo grado, nel giudizio instaurato, nel marzo 2008, da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel maggio 1980, ha posto, a carico del (OMISSIS) ed in favore della ex moglie, l’assegno divorzile di Euro 900,00 mensili, dichiarando irripetibili le somme gia’ riscosse dalla (OMISSIS) a titolo di assegno divorzile fino alla data “del ricorso in appello” del (OMISSIS).
A fronte di provvedimenti presidenziali del maggio 2008, che avevano determinato, a carico del (OMISSIS), l’obbligo di versare alla (OMISSIS), a titolo di contributo al mantenimento, per quanto qui ancora interessa, Euro 1.150,00 mensili, confermati, con sentenza del 2013, dal Tribunale di Perugia, i giudici di appello, con sentenza del 2016, avevano respinto il gravame principale, del dicembre 2014, del (OMISSIS), e quello incidentale della (OMISSIS).
Questa Corte, con sentenza n. 17106/2019, aveva parzialmente accolto il ricorso per cassazione del (OMISSIS), cassando tale decisione di appello e rinviando per nuovo esame in punto di determinazione dell’assegno divorzile, in virtu’ dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287/2018.
La Corte d’appello di Perugia, rilevata la disparita’ reddituale tra i due coniugi (il (OMISSIS), Direttore di Banca, la (OMISSIS), casalinga e titolare soltanto di reddito da locazione di immobile di proprieta’, in comunione con la sorella), la durata del matrimonio (ventotto anni), l’eta’ al momento del divorzio e il titolo di studio della (OMISSIS) (con esclusione della possibilita’ per la stessa, malgrado ricerca di un’attivita’ lavorativa, di reinserirsi, in relazione al proprio titolo di studio, nel mercato del lavoro, attesa l’attuale crisi, tanto che ella era riuscita a reperire solo un saltuario lavoro come domestica presso un’anziana signora, con un reddito non adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, ed era, invece, giustificato il rifiuto del lavoro di commessa procuratogli dall’ex marito, in ragione dei sacrifici personali ed economici che ella avrebbe dovuto affrontare), l’organizzazione della vita coniugale (la moglie si era dedicata prevalentemente alla cura della famiglia, della casa e dei figli, svolgendo solo brevi e saltuarie attivita’ commerciali, cosi’ da consentire al marito di progredire professionalmente e di ricoprire incarichi che richiedevano necessari spostamenti), riteneva dovuto (non essendo adeguati a compensare lo squilibrio economico tra i coniugi, conseguente alle scelte di organizzazione della vita coniugale, ne’ le somme di denaro ed i beni ricevuti dalla (OMISSIS) con lo scioglimento della comunione coniugale tra gli ex coniugi, considerato che ella era gia’ proprietaria di quota del 50%, ne’ le quote societarie ricevute dalla medesima nel 2009, cedute poi ai figli, considerato che esse non avevano rappresentato una fonte di reddito, essendo risultata l’azienda agricola in perdita dal 2009 al 2011, senza distribuzione di utili ai soci) l’assegno divorzile a favore della (OMISSIS). Tale assegno doveva essere, tuttavia, ridotto ad Euro 900,00 mensili, con decorrenza dal deposito dell’appello da parte dell’obbligato, in considerazione dei redditi da lavoro e da canoni di locazione percepiti dalla beneficiaria e dell’assenza di spese per la casa di abitazione, la ex casa famigliare ceduta dai coniugi ai due figli, con attribuzione di usufrutto per un terzo alla (OMISSIS), nulla essendo dovuto a titolo di ripetizione da quest’ultima, per effetto della suddetta riduzione dell’assegno divorzile rispetto a quello fissato in sede di provvedimenti presidenziali, stante la natura alimentare e la conseguenza irripetibilita’ delle somme percepite “fino alla data del deposito del ricorso in appello proposta” dal (OMISSIS).
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 24/8/2020, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato il 2/10/2020, e ricorso incidentale in nove motivi). La ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale. Il (OMISSIS) si e’ costituito con nuovo difensore, nel settembre 2021. Con ordinanza interlocutoria n. 22280/2022, la causa e’ stata rinviata a N. R. in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulle questioni rimesse con ordinanza interlocutoria n. 36525/2021, cui inerivano quelle poste con il secondo motivo del ricorso principale e con il sesto e settimo motivo del ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente principale lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 5, comma 6, in relazione alla quantificazione dell’assegno divorzile (inferiore alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico), e dell’articolo 116 c.p.c., in relazione al principio di prudente apprezzamento dei fatti e del materiale istruttorio sia l’omessa, errata, insufficiente motivazione, essendosi trascurati elementi decisivi quali l’esiguita’ dei canoni di locazione percepiti, peraltro non piu’ percepiti da marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, la saltuarieta’ del lavoro di domestica svolto presso terzi e l’entita’ dei costi di gestione dell’immobile abitato dalla stessa, nonche’ le condizioni di salute della medesima, per le conseguenze riportate da un incidente stradale nel 2012, e le condizioni reddituali patrimoniali del (OMISSIS) e della nuova famiglia costituita dallo stesso); con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23024/2019, in relazione all’irripetibilita’ delle somme percepite a titolo di assegno divorzile, avente natura alimentare, ed alla statuizione in punto di decorrenza della riduzione disposta dalla data del deposito dell’appello, nel dicembre 2014, in quanto la (OMISSIS) sarebbe stata in tal modo costretta a restituire, per effetto della sentenza d’appello del dicembre 2019, la maggior somma percepita dal dicembre 2014 (circa Euro 20.000,00) sino alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
2. Il ricorrente incidentale lamenta: a) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2697 c.c. e 111 Cost, in punto di riparto dell’onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l’attribuzione e quantificazione dell’assegno; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 5, comma 6, l.898/1970 e 116 c.p.c., in relazione agli enunciati di diritto di cui alle sezioni Unite n. 18287/2018, avendo la Corte d’appello valorizzato solo la durata del matrimonio e l’eta’ della (OMISSIS) (la quale, peraltro, aveva solo 48 anni a momento della sentenza non definitiva di divorzio); c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in ordine alla mancata pronuncia in punto di inammissibilita’ della riassunzione del giudizio in sede di rinvio nella parte in cui la (OMISSIS) ha riproposto la domanda di assegno in misura superiore a quanto statuito nella sentenza d’appello del 2016 (di conferma della statuizione di primo grado che fissava in Euro 1.150,00 mensili l’assegno divorzile), pur non essendo stato impugnato dalla stessa alcun capo di quella pronuncia; d) con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, in relazione agli enunciati di diritto di cui alle sezioni Unite n. 18287/2018, per omissione della valutazione dei criteri relativi all’individuazione delle componenti perequative-compensative, non essendosi tenuto conto dei compendi immobiliari e degli altri benefici patrimoniali ed economici gia’ acquisiti dalla (OMISSIS) per circa Euro 200.000,00; e) con il quinto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, in relazione agli enunciati di diritto di cui alle sezioni Unite n. 18287/2018 e alla decurtazione dell’assegno divorzile solo nella misura di Euro 900,00 mensili; f) con il sesto motivo, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, in relazione agli enunciati di diritto di cui alle sezioni Unite n. 18287/2018 per non avere attribuito l’assegno divorzile in termini di componente alimentare e/o perequativa compensativa e per avere disposto l’irripetibilita’ delle somme riscosse dalla (OMISSIS) sino alla data del ricorso in appello; g) con il settimo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 112 c.p.c., per avere fatto decorrere gli effetti della riforma della sentenza impugnata, con riduzione dell’assegno divorzile, dal deposito del ricorso in appello, anziche’ di quello di primo grado, secondo il principio generale della necessaria decorrenza degli effetti delle statuizioni della sentenza di divorzio dalla data della domanda, nel 2008, non potendo la durata del giudizio pregiudicare la parte ricorrente; g) con l’ottavo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 91 c.p.c., in punto di spese del giudizio di legittimita’, compensate tra le parti, malgrado il (OMISSIS) fosse risultato vittorioso nel primo ricorso in cassazione; h) con il nono motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 91 c.p.c., in punto di spese del giudizio di merito compensate.
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
3. Preliminarmente, e’ infondata l’eccezione, sollevata dalla ricorrente principale, di nullita’ della notifica del controricorso e ricorso incidentale del (OMISSIS) per mancanza, nel messaggio di notifica telematica del 2/10/2020, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4, l.53/1994, considerato che trattasi di mera irregolarita’ non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullita’ contemplate nell’articolo 11 L. 53/1994 e che, in ogni caso, qualunque nullita’ della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, a mente dell’articolo 156, comma 3, c.p.c., avendo la ricorrente replicato a tutte le argomentazioni svolte nel controricorso medesimo (cfr. Cass. 14818/2018).
Sempre preliminarmente, va rilevato che il ricorrente incidentale, nella memoria del maggio 2023, ha dichiarato di rinunciare “ai primi cinque motivi” del ricorso incidentale, insistendo per una pronuncia solo sui restanti motivi sesto e settimo, relativi alla questione della ripetibilita’ delle somme non dovute percepite dalla (OMISSIS), e ottavo e nono, in punto di compensazione delle spese del giudizio di merito.
4. Questa Corte, con ordinanza n. 17106/2019, nell’accogliere i motivi del ricorso per cassazione del (OMISSIS) avverso la conferma in appello della decisione di primo grado, con la quale, nella premessa della natura assistenziale dell’assegno divorzile, si era affermato il diritto della (OMISSIS) di percepirlo nella misura di Euro 1.150,00 mensili, in considerazione dell’assenza di mezzi di sussistenza adeguati in capo al coniuge piu’ debole nella sua impossibilita’ di procurarseli per ragioni obiettive, rilevava che, all’esito della pronuncia di questa Corte di legittimita’ adottata a Sezioni Unite, n. 18287 del 2018, e dei principi dalla stessa affermati in tema di riconoscimento dell’assegno divorzile, secondo cui “l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa nell’assolta sua finalita’ di riequilibrare, anche, le disparita’ di reddito esistenti tra gli ex coniugi”, l’impugnata sentenza della Corte di appello di Perugia doveva essere cassata, essendo diretta, invece, ad assicurare, nel riequilibrare le posizioni degli ex coniugi, il mantenimento del pregresso tenore di vita, apprezzato quale criterio guida del formulato giudizio sulla non adeguatezza dei redditi dell’avente diritto, ed avendo la Corte di merito trascurato la plurima funzione dell’assegno divorzile, essendosi incentrato il giudizio sulla inadeguatezza dei mezzi su “una sfocata stima della incapacita’ del coniuge piu’ debole a ricollocarsi sul mercato se non per condizioni di lavoro ritenute dai giudici di appello lesive della sua dignita’ (posto di donna delle pulizie a (OMISSIS) e quindi a chilometri di distanza dal luogo di residenza)” ed essendo mancata ” una piena declinazione di quel contributo, al fine di ragguagliare allo stesso l’an ed il quantum dell’assegno, anche per un apprezzamento, nella specie mancante, sulla durata del matrimonio, le aspettative sacrificate e l’aiuto dato alla formazione del patrimonio comune e dei singoli”. Si e’ quindi cassata la sentenza d’appello e disposto il rinvio del giudizio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, attraverso un riesame del complessivo quadro fattuale, si sarebbe dovuta attenere agli indicati principi ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno divorzile, restando altresi’ le parti “rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti al dictum delle Sezioni Unite ed alla sua portata retroattiva, integrando lo stesso un mutamento interpretativo destinato ad incidere su norme sostanziali e di merito (Cass. n. 11178/2019)”.
Invero, questa Corte con la sentenza n. 11178/2019, ha affermato che “La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtu’ di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia cosi’ da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perche’ si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio” (cfr. anche Cass. 11796/2021).
Ne consegue che la cassazione della pronuncia con rinvio impone, per l’effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio. La (OMISSIS), ai fii della conferma del diritto all’assegno divorzile e della valorizzazione del contributo fornito alla condizione della vita familiare in costanza di matrimonio, aveva richiamato tutte le conclusioni formulate nel giudizio di appello alla sentenza del Tribunale di Perugia del 2013, anche in punto di aumento dell’importo dell’assegno riconosciutole (a Euro 2.500,00 mensili).
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
5. Tanto premesso, la prima censura del ricorso principale, in punto di disposta riduzione dell’assegno divorzile, e’ inammissibile.
Stante l’intervenuta rinuncia da parte del (OMISSIS), non ci si deve, invece, pronunciare sul primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale, in punto di spettanza dell’assegno divorzile, sia pure nella misura ridotta statuita in appello.
Orbene, la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha riesaminato la domanda di assegno divorzile della (OMISSIS) alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18287/2018, confermando il diritto della ex moglie a fruire dell’assegno divorzile, soprattutto alla luce della componente perequativa-compensativa dell’assegno, atteso che, per quanto emerso all’esito dell’istruttoria espletata, la (OMISSIS) non percepisce con costanza redditi da lavoro e dispone solo di redditi da locazione di immobile in comproprieta’.
In ordine ai presupposti dell’assegno divorzile, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi gia’ esistenti, che: 1) “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovra’ essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche’ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’eta’ dell’avente diritto”; 2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; 3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non e’ finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Successivamente, questa Corte ha chiarito (Cass. 21926/2019) che ” L’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entita’, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, pero’, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato gia’ riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e – tenuto conto della composizione, dell’entita’ e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio sia stato gia’ compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non e’ dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio” (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In Cass. 24250/2021, si e’ affermato che ” sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio e’ derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente piu’ debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale” (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e’ l’effetto del sacrificio da parte del coniuge piu’ debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioe’ di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno puo’ essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge piu’ debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa, o non puo’ procurarseli per ragioni oggettive; l’assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente piu’ debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale (Cass. 38362/2021). Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio e’ derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente piu’ debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022).
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
Nella specie, in particolare, quanto alla componente perequativo-compensativa dell’assegno (attesa la sperequazione reddituale tra gli ex coniugi e l’inadeguatezza dei redditi di cui dispone la (OMISSIS)), la Corte d’appello ha rilevato che era stato provato che la ex moglie aveva sacrificato il proprio percorso professionale onde consentire la crescita dell’altro coniuge ovvero risultava avere contribuito alla formazione “di un patrimonio familiare”, dedicandosi alla famiglia ed alla cura dei figli; la stessa percepiva attualmente redditi inadeguati a mantenere un’esistenza dignitosa, ne’ poteva dirsi che la quota del 50% tratta dalla vendita, nel 2006, dell’immobile in (OMISSIS), via (OMISSIS), le fosse stata attribuita in funzione perequativa della disparita’ economico-patrimoniale derivante dal matrimonio, considerato che la quota le sarebbe spettata comunque, essendo l’immobile intestato ad entrambi i coniugi, mentre la casa coniugale in (OMISSIS) (OMISSIS) era stata donata dai coniugi ai figli.
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
La Corte d’appello ha proceduto alla valutazione di tutta la documentazione allegata, ai fini della verifica delle rispettive condizioni reddituali dei coniugi, e le doglianze mosse dalla ricorrente principale, in punto di necessita’ di un incremento dell’assegno riconosciuto, implicano inammissibili richieste di riesame del merito.
La ricorrente principale, nella sostanza, denuncia un’erronea valutazione da parte della Corte d’appello delle risultanze istruttorie.
Va quindi ribadito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articoli 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimita’, sicche’ la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensi’ un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dall’articolo 54 del Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. 23940/2017).
6. Il secondo motivo del ricorso principale e’, invece, fondato, con conseguente rigetto del sesto e settimo motivo del ricorso incidentale.
La Corte d’appello, pur avendo aderito alla giurisprudenza di legittimita’ che, attribuendo all’assegno divorzile (e di mantenimento nella separazione personale dei coniugi) natura alimentare, con conseguente irripetibilita’ delle somme percepite a tale titolo dal coniuge beneficiario, ha poi statuito che nulla e’ dovuto a titolo di ripetizione dalla beneficiaria dell’assegno, per effetto della suddetta riduzione dell’assegno divorzile rispetto a quello fissato in sede di provvedimenti presidenziali, per le somme percepite “fino alla data del deposito del ricorso in appello proposto” dal (OMISSIS), nel 2014 (anziche’ dalla data del deposito della domanda di primo grado).
Tuttavia, questa Corte a Sezioni Unite, intervenendo a composizione di un contrasto tra le Sezioni semplici, ha, di recente, affermato (Cass. Sez.Un. 32914/2022): “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorche’ riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della “condictio indebiti” che puo’ essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilita’, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtu’ di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato gia’ esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”.
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
La questione esaminata dalle Sezioni Unite atteneva alla restituzione delle somme percepite dal coniuge separato e poi divorziato, a titolo di assegno di mantenimento poi revocato, alla asserita irripetibilita’, in tutto o in parte (nei limiti della modesta entita’ dell’importo del contributo), delle somme versate a titolo di mantenimento, stante la natura sostanzialmente alimentare dell’obbligazione. Le ulteriori questioni, pure poste dall’ordinanza interlocutoria n. 36509/2021, attinenti sia all’assegno di mantenimento dei figli sia all’applicabilita’ agli assegni di mantenimento o di divorzio delle disposizioni specifiche dettate dalla disciplina sugli alimenti, in punto di incedibilita’ e impignorabilita’ delle somme, ai sensi degli articoli 447 c.c. e 545, 671 c.p.c., non sono state esaminate perche’ non formavano oggetto del giudizio di legittimita’ pendente. Nella motivazione si e’ tuttavia, in particolare, evidenziato come: a) non vi e’ una norma che sancisce la irripetibilita’ dell’assegno in senso stretto alimentare provvisoriamente concesso, e dunque, a fortiori, non potrebbe affermarsi, per via analogica, la irripetibilita’ dell’assegno di mantenimento separativo o divorzile provvisoriamente (o comunque non definitivamente) attribuito; b) un temperamento al principio di piena ripetibilita’ trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei principi costituzionali di solidarieta’ umana (articolo 2 Cost.) e familiare in senso ampio (articolo 29 Cost.), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalita’ alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessita’ della vita (arg. ex articolo 438, comma 2 c.c.); c) occorre, allora, dare il giusto rilievo alle esigenze equitative e solidaristiche anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operativita’ della regola civilistica della ripetizione dell’indebito (articolo 2033 c.c.), nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa; d) non si tratta di dettare una regola di “automatica irripetibilita’” delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l’esigenza di legalita’ e prevedibilita’ delle decisioni e l’esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole del rapporto; e) ove con la sentenza venga escluso in radice e “ab origine” (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno “stato di bisogno” o, comunque, per la insussistenza di una sperequazione tra redditi tra i soggetti della coppia in crisi, ovvero sia addebitata la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’articolo 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilita’); f) invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell’ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l’assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato “al ribasso”, il tutto sempre in rapporto a somma di denaro che non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la stessa somma possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoche’ tutta consumata, nel periodo per il quale e’ stata prevista la sua corresponsione; g) l’entita’, necessariamente modesta, di tale somma di denaro non puo’ essere determinata in maniera fissa e astratta essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione e’ riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto, la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale, quanto all’assegno di mantenimento nella separazione, ovvero di non autosufficienza economica, nonche’ il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti.
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
Nella fattispecie in esame, si discute, in sede di giudizio avviato dal (OMISSIS) nel 2008 per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative statuizioni economiche, in punto di assegno divorzile e di mantenimento del figlio non autosufficiente economicamente, della ripetibilita’ della differenza tra l’assegno di Euro 1.150,00 mensili, stabilito a favore della ex moglie nel maggio 2008, in sede di provvedimenti provvisori presidenziali, e l’importo di Euro 900,00 mensili, poi riconosciuto alla stessa (OMISSIS), in sede di giudizio di rinvio di appello, nel 2019.
Orbene, poiche’ vi e’ stata soltanto una rimodulazione “al ribasso” (“- Euro 250,00” al mese) dell’assegno divorzile, riconosciuto dovuto al coniuge debole, il tutto sempre nell’ambito di una misura che non supera quella che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, anche alla luce delle variabili del caso concreto, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoche’ tutta consumata, nel periodo per il quale e’ stata prevista la sua corresponsione, le somme percepite in eccesso non sono ripetibili, neppure dalla date del ricorso in appello.
Si tratta, nella sostanza, della componente alimentare in senso stretto dell’assegno e si deve presumere, infatti, che tali somme siano comunque state consumate dalla beneficiaria, con la conseguenza che non ne puo’ essere disposta la restituzione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, in relazione al motivo accolto.
7. L’ottavo ed il nono motivo del ricorso incidentale, in punto di compensazione delle spese operata dalla Corte d’appello, sono di conseguenza assorbiti, occorrendo procedere a nuova complessiva statuizione sulle spese dell’intero processo..
8. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, va dichiarato che, a fronte della disposta riduzione dell’assegno divorzile, nel corso del giudizio di appello, nulla e’ dovuto a titolo di ripetizione dalla (OMISSIS) al (OMISSIS).
Ricorrono giusti motivi, in relazione all’intervento, nel corso del giudizio, di due pronunce delle Sezioni Unite, a composizione di contrasti di giurisprudenza, la n. 18287/2018 e la n. 32914/2022 e tenuto conto dell’esito complessivo della lite, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara che nulla e’ dovuto a titolo di ripetizione dalla (OMISSIS) al (OMISSIS); compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Il diritto all’assegno di mantenimento con carattere perequativo
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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