Il delitto di falso materiale in atto pubblico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 maggio 2021| n. 19923.

Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico la condotta dell’avvocato che alteri il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, inserendovi delle aggiunte, dopo che il cancelliere incaricato abbia apposto sull’atto l’attestazione di avvenuto deposito.

Sentenza|19 maggio 2021| n. 19923. Il delitto di falso materiale in atto pubblico

Data udienza 12 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Reati di falso – Falso materiale in atto pubblico commesso da privato – Fattispecie – Modifica atto processuale già depositato in cancelleria – Conseguente modifica del contenuto della attestazione di deposito del cancelliere pubblico ufficiale – Aggravante ex art. 476, comma 2, c.p. – Contestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. ROMANO Michel – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/03/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Romano;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso o, in subordine, dichiarare il reato estinto per prescrizione.

Il delitto di falso materiale in atto pubblico

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2017 del Tribunale di Roma che ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il delitto di falso materiale in atto pubblico commesso da privato e lo ha condannato alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Al (OMISSIS) si contesta di avere modificato, apportandovi aggiunte a penna, una comparsa di costituzione depositata in una controversia di lavoro pendente in grado di appello, dopo che la stessa era stata gia’ depositata nella cancelleria della Corte di appello di Roma e che del suo deposito era stata data attestazione in calce all’originale da parte del cancelliere incaricato della ricezione dell’atto.
In particolare, nell’intestazione, dopo le parole “comparsa di costituzione e risposta”, e’ stata aggiunta la locuzione “con appello incidentale” e, alla fine dell’atto, la frase “in subordine si chiede la condanna della Regione Lazio in via incidentale”.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), la violazione dell’articolo 476 c.p., sostenendo che non sussiste l’elemento oggettivo del reato poiche’ la comparsa di costituzione e risposta non e’ un atto pubblico.
Il ricorrente afferma che l’atto appena indicato e’ una scrittura privata, perche’ e’ formato da un avvocato che non e’ un pubblico ufficiale.
La Corte di appello ha affermato che l’attestazione di deposito su di essa apposta integra un atto pubblico del cancelliere il quale attesta di avere ricevuto la comparsa di costituzione avente un determinato contenuto, cosicche’ l’alterazione della comparsa di costituzione comporta una modifica del suo contenuto gia’ oggetto di attestazione da parte del pubblico ufficiale.

 

Il delitto di falso materiale in atto pubblico

Sostiene, allora, il ricorrente, che l’efficacia di attestazione dell’atto formato dal cancelliere e’ limitata al fatto dell’avvenuto deposito e non si estende al contenuto dell’atto depositato, che rimane un atto privato; l’attestazione apposta dal cancelliere non vale a trasformare la comparsa di costituzione e risposta in un atto pubblico.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), della violazione dell’articolo 476 c.p., comma 2, sostenendo che non sussiste l’aggravante prevista dalla disposizione appena citata, non potendo la comparsa di costituzione e risposta essere considerata quale atto pubblico fidefacente.
Con l’atto di appello si era negata tale natura all’atto falsificato, ma essa era stata ribadita dalla Corte territoriale, senza motivare sul punto.
In realta’, la sua efficacia probatoria poteva essere contestata senza che a tal fine fosse necessario proporre querela di falso. Ne’ l’atto risulta formato da un pubblico ufficiale autorizzato nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), della violazione dell’articolo 521 c.p.p. e dell’articolo 476 c.p., comma 2, per avere la Corte di appello rigettato il motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullita’ della contestazione in fatto dell’aggravante di cui alla disposizione appena citata.
Con l’atto di appello era stato eccepito che l’aggravante suddetta non era stata mai contestata e nei motivi aggiunti si era precisato, richiamando la giurisprudenza di legittimita’, che a sua volta richiamava la giurisprudenza della Corte EDU ed in particolare la sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007, che il ritenere detta aggravante contestata in fatto violava il diritto di difesa. Era stato dedotto anche che non vi era spazio per una riqualificazione del fatto in caso di omessa contestazione di una circostanza aggravante.
Doveva, quindi dichiararsi la nullita’ della sentenza nella parte in cui aveva applicato detta aggravante.
Peraltro, nel caso di specie, neppure la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione consentiva di ritenere contestata in fatto l’aggravante.
La Corte di appello ha, invece, ritenuto infondati tali rilievi affermando che la descrizione fattuale riportata nel capo di imputazione consentiva al (OMISSIS) di avere chiara e precisa conoscenza della tipologia di atto oggetto di falsificazione e dunque di esercitare il diritto di difesa anche in relazione all’aggravante.
Tale motivazione deve ritenersi meramente apparente e quindi, nella sostanza, inesistente. Essa, peraltro, non considera che la aggravante dipende da un’attivita’ di valutazione normativa degli effetti dell’atto, sicche’ per la sua contestazione non e’ sufficiente la mera descrizione della condotta materiale, e si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in tema di reato di falso in atto pubblico, secondo il quale non puo’ ritenersi legittimamente contestata, si’ che non puo’ essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, che ha escluso che la mera indicazione dell’atto, in relazione al quale la condotta di falso e’ contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l’attribuzione ad esso della qualita’ di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).

 

Il delitto di falso materiale in atto pubblico

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), la violazione degli articoli 56 e 476 c.p., sostenendo che nel caso di specie ricorre una ipotesi di “reato impossibile”.
Con l’atto di appello ed i motivi aggiunti si era dedotto che il fatto doveva ritenersi inoffensivo, stante l’esito del grado di appello del processo civile nell’ambito del quale era stata depositata la comparsa di costituzione e risposta; difatti, l’appello principale era stato rigettato ed erano state ritenute assorbite le questioni relative all’appello incidentale. In sostanza, la falsificazione non aveva spiegato alcun effetto sull’esito della controversia civile e quindi era priva di una concreta attitudine offensiva. Ne derivava che doveva ritenersi sussistente un’ipotesi di reato impossibile, con conseguente carenza dell’elemento oggettivo del reato.
La Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame, affermando che l’alterazione del contenuto della comparsa di costituzione era gia’ idonea a generare l’evento dannoso della pronuncia del giudice civile di secondo grado sull’appello incidentale abusivamente interposto, mentre era irrilevante la circostanza che il rigetto dell’appello principale avesse comportato l’assorbimento di quello incidentale.
In realta’, sostiene il ricorrente, l’appello incidentale che, grazie all’alterazione della comparsa di risposta, appariva essere stato proposto era comunque affetto da inammissibilita’, non essendo stato adeguatamente articolato in uno specifico motivo, e mai avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto da ritenersi del tutto insussistente, essendo mancante il motivo dell’appello incidentale. La condotta tenuta dall’imputato era del tutto inidonea ex ante a determinare un’offesa del bene giuridico.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), della carenza e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla sussistenza della contraffazione della comparsa di risposta.
Con l’appello e’ stato dedotto che le due cancelliere, (OMISSIS) e (OMISSIS), sentite come testimoni, non avevano riferito fatti, ma si erano limitate a riportare loro deduzioni ed illazioni; in particolare, la negazione da parte della teste (OMISSIS) che l’atto gia’ contenesse, al momento del suo deposito in cancelleria, l’appello incidentale si fondava sulla circostanza che la testimone era solita chiedere se la comparsa dell’appellato contenesse l’appello incidentale ai fini della esazione del contributo unificato. In realta’ la teste non aveva un ricordo preciso ed entrambe le testimoni avevano escluso di avere visto il (OMISSIS) scrivere sul fascicolo.

 

Il delitto di falso materiale in atto pubblico

La Corte di appello ha risposto che la (OMISSIS) ricordava che al momento del deposito l’atto non conteneva l’appello incidentale e che anche al momento del suo inserimento al SICID aveva notato che esso non conteneva un appello incidentale e pertanto la sua deposizione non si fondava su congetture, ma su ricordi precisi.
Tale motivazione e’ il risultato del travisamento della deposizione della testimone, atteso che la (OMISSIS), non avendo un ricordo fotografico del contenuto della comparsa di risposta o dell’inserimento della pratica nel SICID, era pervenuta alla conclusione che l’atto non contenesse l’appello incidentale sulla base di altre circostanze fattuali, che le avevano consentito di ricostruire il fatto a posteriori.
Inoltre, l’inserimento di una “velina” della comparsa di costituzione, priva delle addizioni integranti la contraffazione, nella scatola destinata a consentire lo scambio delle memorie tra gli avvocati e’ altra circostanza ritenuta rilevante dalla Corte di appello, ma nel fascicolo per il dibattimento non e’ stata rinvenuta simile copia.
Peraltro, se davvero il (OMISSIS) avesse provveduto, il giorno successivo al deposito dell’atto, ad alterarne il contenuto, egli avrebbe apportato analoga alterazione anche sulla copia destinata alla controparte, senza che tale operazione potesse allertare il cancelliere.
La presenza di questa copia priva di aggiunte dimostrava, in realta’, che non vi era stata alcuna alterazione del contenuto dell’atto depositato e solo una serie di sfortunate coincidenze aveva determinato l’inserimento nella cartellina di una copia non contenente l’aggiunta dell’appello incidentale.
Infine, la sentenza non motiva affatto sull’attendibilita’ della teste (OMISSIS), indotta dalla difesa dell’imputato, non spiegando perche’ la ricostruzione del fatto offerta dalla difesa non sarebbe credibile.
Il Tribunale indica le ragioni per le quali la teste (OMISSIS) e’ stata ritenuta inattendibile, ma la teste (OMISSIS) fornisce una spiegazione sulle ragioni di quelle che il Tribunale ritiene circostanze inverosimili, cosicche’ il giudizio di inattendibilita’ della teste risulta privo di adeguata motivazione.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), la violazione degli articoli 131-bis e 476 c.p., nonche’ la manifesta illogicita’ della motivazione per travisamento della prova in ordine alla omessa applicazione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto.
Con l’atto di appello era stata invocata la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p., ma il motivo di gravame e’ stato rigettato dalla Corte di appello che ha osservato che il (OMISSIS), per commettere il reato, aveva approfittato della fiducia accordatagli dalla funzionaria addetta alla cancelleria (OMISSIS), mentre questa le stava dando le spalle, e che per l’intensita’ del dolo e per la significativita’ del pericolo l’offesa non poteva essere ritenuta particolarmente tenue.
Tale motivazione e’ illogica per effetto del travisamento della deposizione della teste (OMISSIS), che aveva asserito che la cancelliera (OMISSIS) era di fronte all’avvocato al momento della falsificazione.
Inoltre, il pericolo prodotto dalla falsificazione non poteva ritenersi significativo, atteso che l’appello incidentale era inesistente o comunque inammissibile e mai avrebbe potuto essere accolto, per le ragioni piu’ sopra esposte.
3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ribadisce le argomentazioni gia’ esposte nel ricorso a sostegno del motivo di impugnazione con il quale ha dedotto che ricorre la ipotesi del cosiddetto “reato impossibile”, stante l’inoffensivita’ della condotta, dovendo comunque l’appello incidentale nella controversia di lavoro essere considerato inammissibile in quanto non argomentato con motivi specifici.

 

Il delitto di falso materiale in atto pubblico

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento condurrebbe all’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, e’ infondato.
Come correttamente osservato dalla Corte di appello, la comparsa di risposta e’, in origine, una scrittura privata, in quanto redatta da un soggetto privato. Tuttavia, dopo che ad essa viene apposta l’attestazione, da parte del cancelliere, che e’ pubblico ufficiale, dell’avvenuto deposito in cancelleria, essa non puo’ piu’ essere modificata dall’avvocato che l’ha sottoscritta. Difatti, attraverso il proprio atto il cancelliere, che e’ pubblico ufficiale, attesta che presso l’autorita’ giudiziaria e’ stato depositato in una certa data proprio quell’atto, avente quel determinato contenuto e proveniente da quel difensore, sul quale viene apposta l’attestazione di avvenuto deposito. In sostanza l’attestazione richiama implicitamente il contenuto dell’atto cui essa viene apposta, cosicche’ anche tale contenuto diviene parte integrante dell’attestazione.
Anche in altri casi questa Corte di Cassazione ha ritenuto che l’alterazione del contenuto di un atto di natura privata, una volta che esso sia stato depositato presso un ufficio pubblico e che del suo deposito sia stata redatta apposita attestazione, integri una falsificazione dell’atto pubblico di attestazione del suo contenuto.
Si e’ affermato che dopo la presentazione all’ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo, assume natura pubblica sottratta alla disponibilita’ del denunziante e diviene oggetto della potesta’ certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale; il privato puo’ – nei modi, forme e tempi previsti da leggi e regolamenti – procedere ad integrazione e rettifiche della dichiarazione, ma nessuna modificazione o correzione puo’ apportarsi sul modulo di denuncia gia’ presentato, per elementari esigenze di trasparenza e di controllo da parte della pubblica amministrazione. La consapevole immutazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in concorso con i consenzienti privati dichiaranti, operata al fine di una piu’ favorevole determinazione della somma da versare a titolo di imposta, integra quindi il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico (Sez. 6, n. 3002 del 08/01/1996, Proia, Rv. 204379).
Anche l’attestazione del pubblico ufficiale sulle schede catastali presentate dal privato in relazione alla data dell’avvenuto deposito e al loro contenuto costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso, per cui integra gli estremi del reato di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, l’alterazione della data di deposito della scheda ovvero la sua sostituzione con altra di contenuto diverso (Sez. 6, n. 9955 del 23/01/2003, Anfuso, Rv. 223968, che ha precisato che le schede catastali, che nascono come scritture private redatte dall’interessato, acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla pubblica amministrazione che ne attesta l’avvenuto deposito e che ha il potere di controllarne la veridicita’ del contenuto attraverso idonei accertamenti).
Nel caso di specie, alterando il contenuto della comparsa di risposta dopo che ad essa e’ stata apposta l’attestazione di avvenuto deposito da parte del cancelliere, il (OMISSIS) ha modificato il contenuto di detta attestazione, con la quale viene fatta apparire come depositata una scrittura avente un contenuto diverso da quella in realta’ depositata.
2. Il terzo motivo di ricorso e’ fondato.
L’aggravante di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, non risulta validamente contestata.
Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato, in tema di reato di falso in atto pubblico, che non puo’ ritenersi legittimamente contestata, si’ che non puo’ essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’articolo 476 c.p., comma 2, qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, che ha escluso che la mera indicazione dell’atto, in relazione al quale la condotta di falso e’ contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l’attribuzione ad esso della qualita’ di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).

 

Il delitto di falso materiale in atto pubblico

Nel caso di specie, il capo di imputazione, pur descrivendo esattamente il fatto sotto il profilo materiale, non menziona l’articolo 476 c.p., comma 2 e nemmeno fa riferimento in alcun modo alla natura fidefacente dell’atto pubblico falsificato, cosicche’ deve escludersi che detta aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto.
3. Poiche’ il secondo motivo di ricorso e’ fondato ed anche il primo motivo non e’ inammissibile o manifestamente infondato, la sentenza impugnata deve essere annullata perche’ il reato, commesso in data (OMISSIS) si e’ estinto per prescrizione in data 6 dicembre 2019, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 129 c.p., comma 2.
A tale ultimo proposito, sono gia’ state esposte le ragioni per le quali l’atto oggetto di falsificazione ha natura di atto pubblico. Quanto alla ipotesi del cosiddetto “reato impossibile”, l’accertamento della sua ricorrenza imporrebbe di esaminare l’intera comparsa di costituzione depositata dal (OMISSIS) nella controversia di lavoro, onde verificare se il suo originario contenuto consentisse di comprendere comunque le ragioni delle censure mosse con l’appello incidentale che, secondo l’imputazione, egli intendeva far apparire come tempestivamente proposto, ma tale accertamento non e’ consentito in questa sede di legittimita’. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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