Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23153
Massima estrapolata:
Il danno catastrofale, ovvero lo stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine.
Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23153
Data udienza 11 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26154-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1118/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004, (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Fermo, (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) Srl, unitamente alla compagnia (OMISSIS) S.p.A., per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, deducendo che il giorno 29 dicembre 1995 il loro prossimo congiunto, (OMISSIS), era deceduto a causa delle lesioni subite dallo schiacciamento provocato dal veicolo motopala di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) Srl, condotto dal (OMISSIS);
si costituiva la societa’ (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) S.p.A., eccependo l’inoperativita’ della polizza stipulata dalla societa’ in relazione al luogo ed alle modalita’ di accadimento dell’evento; nel merito contestava ogni responsabilita’ e chiedeva il rigetto della domanda;
ritenuta superflua l’attivita’ istruttoria alla luce della documentazione in atti, la causa veniva decisa con sentenza non definitiva del 30 dicembre 2006 e con successiva sentenza definitiva del 12 luglio 2008 con la quale il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 190.000 in favore di (OMISSIS), e di Euro 180.000 in favore di (OMISSIS), a titolo di danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale, riconoscendo altresi’ il danno patrimoniale da compensare con la rendita Inail;
con atto di citazione del 28 settembre 2009, (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello avverso le sentenze del Tribunale. Si costituivano le parti convenute contestando l’impugnazione. (OMISSIS) e l’assicuratore (OMISSIS) spiegavano appello incidentale, il primo con riferimento alla liquidazione del danno riconosciuto a controparte iure proprio, al fine di ottenere la riduzione della liquidazione in proporzione al grado di colpa del deceduto nella causazione del sinistro; la seconda, riguardo alla responsabilita’ della societa’ da ritenere del tutto assente, ovvero prospettando un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., con conseguente restituzione di quanto corrisposto in esecuzione delle sentenze appellate;
interrotto il processo a seguito della dichiarazione di fallimento della societa’ (OMISSIS) Srl, che non si costituiva nella prosecuzione del giudizio, la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27 settembre 2016, rigettava l’impugnazione principale e quella incidentale, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del grado;
avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione, (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 2056 e 2059 c.c., da parte della sentenza di appello, laddove rigettava il secondo motivo di impugnazione principale, escludendo il diritto degli eredi del defunto (OMISSIS) al risarcimento iure hereditatis del danno morale catastrofale subito dal defunto a causa della morte avvenuta dopo diverse ore dal sinistro stradale, escludendo la configurabilita’ del danno in capo alla vittima e la conseguente trasmissione in favore degli eredi, con motivazione apparente, errata o, comunque, incompleta. In particolare, il giudice di appello avrebbe escluso la risarcibilita’ di tale voce di danno ritenendo che il lasso temporale intercorso tra l’evento lesivo e la morte, pari a circa due ore e mezza, era troppo breve per la configurabilita’ del danno. Il punto centrale per la liquidazione di tale pregiudizio avrebbe dovuto essere, al contrario, la condizione di lucidita’ della vittima durante lo spazio di tempo tra l’incidente e il decesso. Nel caso di specie sarebbe provato, e non contestato dalle altre parti, che il giovane (OMISSIS) era deceduto dopo oltre due ore di lucida agonia, a causa di una emorragia determinata dal fatto di essere stato trafitto all’inguine con un gancio di un autotreno, mentre cercava di aiutare un’altra persona rimasta bloccata con il proprio mezzo. Durante questo intervallo, la vittima era perfettamente lucida, tanto da avere chiesto al conducente del veicolo di spostarsi in avanti con la pala. Pertanto, avrebbe certamente percepito, in tutta la sua drammaticita’, la condizione che stava vivendo, con conseguente configurabilita’ di un danno morale terminale o da lucida agonia;
la Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di danno catastrofale rilevando esclusivamente che il periodo di sopravvivenza in vita della vittima, pari a circa 2.30 ore dall’evento, non configurava “l’apprezzabile lasso di tempo” di cui a Cass. Sezioni Unite n. 15350 del 2015, senza alcun riferimento al profilo decisivo della lucidita’ e della capacita’ di percezione della drammaticita’ della condizione e della prossimita’ della morte;
come e’ noto, all’esito degli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15350/2015), alla vittima puo’ essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacita’ giuridica e’ riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente (articolo 2 c.c.). Pertanto, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “jure hereditatis”, possono consistere:
a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’exitus. L’accertamento del danno conseguenza e’ questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale” o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell'”an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilita’ della propria fine(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014);
su tale tema, tra gli arresti giurisprudenziali massimati, conformi a Cass. S.U. 15350/2015 vanno segnalate Cass. Sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 e Cass. Sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21060, che definiscono la distinzione tra il danno biologico e il danno psicologico-morale propri della fase terminale della vita rilevando che il diritto al risarcimento del “danno biologico terminale” e’ configurabile – e quindi trasmissibile jure hereditatis – ove intercorra “un apprezzabile lasso di tempo” tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidita’, presupposto invece del diverso danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, oggetto del presente ricorso e gia’ rinvenibile, in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773, come sofferenza che si prova per la consapevole percezione dell’ineluttabile approssimarsi della morte;
per quest’ultimo danno – secondo le decisioni in esame – rileva il criterio dell’intensita’ della sofferenza patita “a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso”;
quando ricorre “l’ipotesi di morte cagionata dalla lesione”, come nel caso di specie, e’ risarcibile il “danno biologico terminale” qualora le lesioni siano separate dalla morte da un “apprezzabile lasso di tempo”, danno questo che la vittima subisce anche se non e’ cosciente e che e’ trasmissibile jure hereditatis;
da ultimo Cass. sez. 3, 27 settembre 2017 n. 22541, non massimata, ha affrontato un caso in cui un incidente stradale era avvenuto di mattina alle ore 9.30 e la persona che ne era rimasta lesa era deceduta alle ore 13 dello stesso giorno;
dall’intervento delle Sezioni Unite del 2015, questa sentenza desume che alla vittima e’ risarcibile la perdita di bene non patrimoniale “nella misura in cui la stessa sia ancora in vita, presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacita’ giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente” ai sensi dell’articolo 2 c.c., comma 1; sono pertanto trasmissibili jure hereditatis il danno biologico cosiddetto terminale – nel senso dei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l’exitus, periodo che deve costituire un “apprezzabile lasso temporale” (sulla scorta, tra l’altro, di Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23183, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2014 n. 22228 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15491) -, e il danno morale cosiddetto soggettivo, cioe’ il danno catastrofale, ovvero lo “stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine vita”;
trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell'”an” presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell’ineluttabilita’ della propria fine” (come gia’ puntualizzato da Cass. Sez. 3, 13 giugno 2014 n. 13537);
in linea con l’orientamento costante di questa Corte, viene esclusa, in quella decisione, la risarcibilita’ del danno da perdita del bene “vita” qualora il decesso si verifichi immediatamente – venendo meno allora il soggetto cui sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio puo’ essere acquisito il relativo credito risarcitorio – o “dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali” in tal caso sussistendo la mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo, in base a S.U. 15350/2015. Profilo, questo, non rilevante nel caso in esame;
altro invece e’ il caso di chi subisca delle lesioni mortali che pero’ producono l’effetto esiziale a una distanza di tempo da quando si verificano. In questo caso durante l’intervallo di tempo la persona e’ inserita nel sistema giuridico come soggetto “capace” di essere titolare di diritti (mantenendo la capacita’ giuridica, ex articolo 2) con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione – inferita a soggetto titolare di capacita’ giuridica dalla morte – evento che, giuridicamente, sopprime la capacita’ giuridica;
nell’intervallo temporale tra la lesione mortale e la morte, matura sempre un danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”), come rileva Cass. 22541/2017, gia’ citata; e a questo, puo’ aggiungersi un danno morale peculiare, improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (definita agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus;
se, infatti, nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non e’ in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l’imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente e’ riconducibile soltanto alla species biologica; se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidita’ agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale;
questa Corte intende dare continuita’ all’orientamento sopra espresso e da ultimo ribadito, con ampia motivazione, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 2018, precisando che nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignita’ della persona umana (articolo 2 Cost.), deriva la risarcibilita’ del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo stricto sensu biologico, sia sotto il profilo psicologico “morale”. “Non e’ infatti sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilita’”;
nel caso di specie lo spatium temporis appare tutt’altro che il “brevissimo tempo” cui si riferiscono le Sezioni Unite nell’intervento del 2015, per escluderne il rilievo ai fini risarcitori, trattandosi di alcune ore. Il giudice del rinvio, sulla base delle risultanze istruttorie, verifichera’ se la vittima era lucida, e quindi percepiva la sua tremenda situazione, tale da non poter non indurre quantomeno il forte timore della morte imminente e lo strazio per l’abbandono dei congiunti. Elementi, questi, che dovranno essere specificamente tenuti in conto nell’eventuale determinazione del quantum risarcitorio;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la Corte territoriale, dunque, ha violato come denuncia il motivo in esame – l’articolo 2043 c.c., nell’escludere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato dall’agonia del (OMISSIS) sotto il profilo psicologico-morale del danno catastrofale, come diritto insorto in capo a quest’ultimo quando era dotato di capacita’ giuridica, e pertanto trasmesso jure hereditatis agli eredi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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