Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza, 2 marzo 2020, n. 5709.

La massima estrapolata:

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l’amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode.

Ordinanza|2 marzo 2020| n. 5709

Data udienza 24 ottobre 2019

Tag – parola chiave
COMUNIONE E CONDOMINIO – COMUNIONE
________________________________________

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9982-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), (OMISSIS) SCARL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile ex articolo 348-bis l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Benevento intervenuta nella causa di divisione giudiziale svoltasi nell’ambito di procedura esecutiva sulla quota indivisa del ricorrente riguardante un immobile in comproprieta’ per quote uguali con (OMISSIS), divisione conclusasi con l’assegnazione dell’immobile alla comproprietaria ai sensi dell’articolo 720 c.c.
In particolare la corte di merito ha ritenuto manifestamente infondate le censure con le quali l’appellante aveva lamentato il difetto di contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio del custode del bene pignorato. La corte ha condiviso inoltre la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva riconosciuto l’applicabilita’ dell’articolo 720 c.c. anche alla divisione giudiziale che si inserisce nel processo esecutivo.
Per la cassazione della sentenza del tribunale (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A. e Societa’ (OMISSIS) s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi.
Gli altri soggetti cui e’ stato notificato il ricorso sono rimasti intimati.
I primi due motivi censurano la sentenza perche’, nell’ambito di una divisione inserita nella espropriazione immobiliare, il tribunale non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del custode dell’immobile pignorato.
Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi.
Si evidenzia che il ricorrente aveva eccepito che i beni pignorati si trovavano nella disponibilita’ di terzi, i quali avrebbero costruito su di essi opere incidenti sul valore a tali da ledere i diritti dei proprietari.
Il tribunale ha omesso l’esame delle relative circostanze (poste dall’attuale ricorrente a fondamento di una domanda di risarcimento del danno), in base al rilievo che la pretesa era generica e sfornita di prova, omettendo tuttavia di prendere in considerazione le prove richieste al fine della dimostrazione dei fatti.
Con il motivo in esame si censura ancora la decisione perche’ il primo giudice ha disatteso la richiesta di individuare l’assegnatario del bene ex articolo 720 c.c. sulla base della offerta migliore. Il ricorrente si duole perche’ il tribunale ha assegnato l’immobile al comproprietario, senza tenere conto della maggiore offerta depositata dall’attuale ricorrente “circa l’acquisto dei beni da parte di (OMISSIS), offerta che al contrario sarebbe stata piu’ conveniente per tutti i creditori”.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Il giudizio di divisione che si inserisce nel processo esecutivo ha natura ordinaria. I soggetti che debbono parteciparvi sono pur sempre quelli indicati negli articoli 784 e 1113 c.p.c.: comproprietari, creditori e aventi causa del singolo comproprietario.
I rilievi sui cui si fonda la censura in esame, e cioe’ che il custode, qualora fosse stato chiamato a partecipare al giudizio, avrebbe potuto agire per il risarcimento del danno nei confronti dei terzi, sono, a questi effetti, del tutto irrilevanti. E’ stato chiarito che nella controversia in cui sia stato disposto il sequestro giudiziario, la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio non e’ configurabile in relazione al custode dei beni sequestrati, che non ha la qualita’ di parte bensi’ di ausiliario del giudice (Cass. n. 3444/1983). E’ stato anche chiarito che il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario puo’ stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l’amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprieta’ od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualita’ di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarita’ di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode (Cass. n. 3127/1984).
Consegue da quanto sopra che il custode non e’ parte necessaria del giudizio di divisione della cosa pignorata o sequestrata, trattandosi di causa attinente per definizione alla proprieta’ della cosa.
Il terzo motivo e’ infondato in relazione ad ambedue i profili oggetto di censura.
In primo luogo si osserva che chi denuncia in cassazione l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere generica una domanda non denuncia un vizio di omesso esame di un fatto, nel senso chiarito da questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014), ma denuncia un error in procedendo, da far valere ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il correlativo onere di specificita’ imposto a chi intende proporre in cassazione una simile censura (Cass. n. 23834/2019; n. 11738/2016). In applicazione di tale principio e’ stato chiarito che “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura, onde il ricorrente non e’ dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilita’) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione” (Cass. n. 20405/2006; n. 22880/2017). Nulla di tutto questo nel ricorso cosi’ come proposto dal (OMISSIS), nel quale non solo non si trascrivono le parti di interesse dell’atto processuale con il quale la domanda fu proposta, ma neanche si indicano le ragioni per le quali la stessa domanda doveva ritenersi specifica e nient’affatto generica. Analoga considerazione deve farsi in ordine alla censura della mancata ammissione di capitoli di prova, essendo anch’essa priva della necessaria specificita’: i capitoli non vengono trascritti, ne’ il ricorrente illustra la decisivita’ dei fatti oggetto della prova non ammessa (Cass. n. 8204/2018; n. 19985/2017).
In quanto all’altra censura mossa con il motivo in esame (l’assegnatario dell’immobile indivisibile si doveva individuare sulla base dell’offerta migliore), la tesi che la ispira non trova conferma nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale “ai fini dell’assegnazione ad uno dei condividenti del bene non comodamente divisibile, non puo’ riconoscersi rilievo alla maggiore offerta che uno di essi faccia rispetto al prezzo di stima, in quanto, altrimenti, si verrebbe ad influenzare la sorte del giudizio divisionale, destinato ad assicurare che ciascun condividente consegua, in natura od in contanti, l’effettivo corrispettivo della quota, senza arricchimento o impoverimento” (Cass. n. 4548/1982; n. 1158/1995; n. 20216/2015).
Si tratta ora di stabilire se tale principio trovi deroga nell’ipotesi, qual e’ quella in esame, in cui il problema della indivisibilita’ si pone nell’ambito di una divisione inserita nel procedimento di espropriazione di bene indiviso, in considerazione dell’interesse del debitore esecutato e dei creditori al massimo risultato utile della espropriazione.
La risposta a tale quesito deve essere negativa.
A tal fine l’indagine deve partire dalla considerazione che il collegamento strutturale che viene a instaurarsi fra procedimento esecutivo e divisione, reso ancora piu’ evidente dopo la modifica dell’articolo 181 disp. att. c.p.c. ad opera della L. n. 80 del 2005 che ha radicato la competenza per la divisione sempre in capo al giudice dell’esecuzione, ha lasciato fermo il principio, ben presente nella elaborazione giurisprudenziale precedente, che il giudizio di cognizione per lo scioglimento della comunione incidentale all’espropriazione dei beni indivisi, e’ giudizio ordinario di merito, che condiziona bensi’ lo svolgimento e la conclusione del processo esecutivo, ma ne rimane oggettivamente e soggettivamente distinto. In altre parole “la riforma non ha inciso sulla struttura e sulla funzione del giudizio in questione, del quale ha in sostanza meglio precisato alcuni aspetti formali e procedimentali”. Il giudizio di divisione in esame, pertanto, continua a costituire una parentesi “consistente in un vero e proprio giudizio di cognizione”, autonomo dal procedimento esecutivo (Cass. n. 20817/2018), ancorche’ ad esso funzionalmente collegato.
Chiarito che la strumentalita’ rispetto al procedimento esecutivo non modifica la natura giuridica della causa di divisione inserita nel procedimento di espropriazione, consegue che sono a questa applicabili le regole dettate dall’articolo 720 c.c. per la divisione ereditaria in tema di incomoda divisibilita’ degli immobili, a loro volta applicabili ex articolo 1116 c.c. allo scioglimento di ogni tipo di comunione oltre quella ereditaria (Cass. n. 3717/1985; n. 2990/1990; n. 12758/2001). Pertanto anche in siffatta divisione l’attribuzione del bene indivisibile, qualora almeno uno dei condividenti l’abbia richiesta, paralizza il ricorso alla soluzione residuale della vendita (Cass. n. 14756/2016; n. 5679/2004) (e’ quasi superfluo porre l’accento che, nella divisione, la vendita e’ sempre vendita dell’intero oggetto della comunione non della quota indivisa del debitore esecutato). Anche in tale divisione la scelta dell’assegnatario dell’immobile indivisibile non puo’ essere determinata dalla somma che egli offre di pagare a conguaglio, secondo i principi dinanzi richiamati.
Tale ultima regola, del resto, si correla al connotato essenziale della divisione, unanimemente ravvisato nella proporzionalita’ fra valore della quota e valore dei beni assegnati (Cass. n. 13942/2012).
Precisamente la proporzionalita’ importa che ciascuno dei partecipanti alla comunione debba conseguire, in natura o per equivalente, l’effettivo corrispettivo della quota, niente di piu’ e niente di meno: la divisione non puo’ infatti tradursi ne’ in un arricchimento, ne’ in un impoverimento dei condividenti (cosi’ testualmente Cass. n. 8/1969). Correlativamente, dal punto di vista dei creditori del compartecipe, la proporzionalita’ si caratterizza come salvaguardia della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, che sarebbe lesa se al debitore fossero assegnati beni di valore piu’ basso di quello della relativa quota (Cass. n. 2004/9756). La tutela dell’interesse del creditore, pure quando la divisione sia funzionale all’espropriazione di quanto attribuito al debitore in corrispondenza della quota (articolo 601 c.p.c., comma 2), non si estende oltre tale limite. Cio’ esclude che, ai fini dell’attribuzione del bene indivisibile, il giudice debba accordare preferenza al l’istanza di chi offre di pagare a conguaglio l’importo maggiore, perche’ il criterio e’ estraneo alla disciplina comune della divisione. Si osserva che “se la scelta del condividente da preferire dovesse essere condizionata dalla somma offerta a conguaglio “verrebbe meno la caratteristica tipica del procedimento per assegnazione e questo si risolverebbe in una vendita all’incanto: l’unica particolarita’ consisterebbe nella limitazione della gara ai condividenti medesimi. E’ una conclusione questa che contrasta nettamente con il sistema della legge, la quale ha inteso tener ben distinta l’assegnazione dalla vendita ed ha mostrato netta preferenza per la prima, ricorrendo alla seconda come estremo rimedio quando non si possa addivenire in altro modo allo scioglimento della comunione” (Cass. n. 8/1969; n. 20216/2015).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ognuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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