Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27723.
II CTU può chiedere informazioni a terzi senza autorizzazione.
ll consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.
Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27723. Il CTU può chiedere informazioni a terzi senza autorizzazione
Data udienza 19 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Incapacità naturale del venditore – Annullamento e nullità del contratto – Articolo 428 cc – Ctu – Articoli 127 e 175 cpc – Il CTU può chiedere informazioni a terzi senza autorizzazione – Criteri – Legge 134 del 2012 – Onere della prova – Articoli 752 e 2697 cc – Regolamentazione delle spese di lite – Articolo 91 cpc – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25414/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1837/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Lette le memorie delle parti.
Il CTU può chiedere informazioni a terzi senza autorizzazione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i figli (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di ottenere l’annullamento ovvero la declaratoria di nullita’ dell’atto di vendita di alcuni terreni di proprieta’ del padre alienati ai convenuti.
Il giudice adito, con la sentenza n. 197/1999, accoglieva la domanda di annullamento del contratto per incapacita’ naturale del venditore.
Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti cui resisteva quale erede, (OMISSIS), figlia dell’attore. Questa a sua volta decedeva nel corso del giudizio e si costituivano gli eredi della medesima, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nel corso del processo interveniva altresi’ la (OMISSIS) S.n.c. aderendo alla richiesta degli appellanti.
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1837 del 17 agosto 2016, accoglieva l’appello rigettando le domande proposte dall’attore, condannando le parti appellate al rimborso delle spese del doppio grado.
La Corte distrettuale, dopo avere richiamato la nozione di incapacita’ naturale che legittima l’annullamento del contratto ex articolo 428 c.c., evidenziava che il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione la sola consulenza tecnica d’ufficio, i cui vizi formali effettivamente erano da ritenersi sanati in mancanza di deduzione nella prima difesa successiva da parte degli appellanti.
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Quanto pero’ al contenuto della consulenza, la sentenza osservava che la stessa non era un mezzo di prova in senso proprio e non esonerava parte attrice dal dover dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
Nella specie emergeva uno scarno contenuto dell’atto introduttivo, nel quale si affermava che era stata conclusa la vendita di alcuni terreni, la quale pero’ era stata perfezionata in uno stato di deterioramento fisiologico e piscologico del venditore ovvero era affetta da un vizio del consenso, per essersi il de cuius determinato al contratto a seguito di raggiri o per errore.
In via subordinata si chiedeva accertarsi la simulazione di una donazione, affetta pero’ da vizi di forma.
Mancava pero’ una allegazione dei fatti idonei a supportare i vizi che avrebbero inficiato il processo di formazione della volonta’ e tale genericita’ non avrebbe potuto essere supplita nei successivi atti difensivi.
La stessa genericita’ avrebbe dovuto dissuadere il Tribunale dal disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
Quest’ultima pero’ era pervenuta alla conclusione dell’incapacita’ del venditore, riscontrando una sindrome di deficitarieta’ psichica primaria all’origine di un livello culturale nullo per incapacita’ scolastica, con comparsa di comportamenti anomali che ne avevano determinato il ricovero in una struttura manicomiale.
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A tal fine il consulente riferiva di essersi avvalso delle informazioni rese dai convenuti, precisando che la parziarieta’ dei dati, che risentivano di un notevole grado di soggettivita’, non aveva permesso di confermare la diagnosi di epilessia.
Il CTU aveva poi escluso che l’esame diretto del (OMISSIS), avvenuto nel 2004, evidenziasse un soggetto “povero di spirito”, rimasto ad un livello di comprensione elementare, per pochezza mentale di prima formazione. Tale diagnosi pero’ era frutto di dati notevolmente caratterizzati da profili di soggettivita’ e delle dichiarazioni asseritamente rese dai convenuti, che negavano di aver fatto menzione di un ricovero del padre.
La conclusione del CTU secondo cui il (OMISSIS) non aveva la capacita’ di compiere i piu’ elementari atti della vita era poi contrastata da una serie di documenti che attestavano il compimento di numerosi atti di compravendita e di una convenzione con l'(OMISSIS) per il passaggio di condutture attraverso la sua proprieta’.
Valutando la scarsa precisione del dato istruttorio in combinazione con il contenuto dell’esame diretto del de cuius, in assenza di diverse fonti di prova, non era consentito affermare che lo stesso fosse incapace di concludere il contratto ex articolo 428 c.c..
Ne’ poteva ravvisarsi una mala fede dei figli, posto che gli stessi avevano in passato visto il padre svolgere una proficua vita lavorativa, concludendo contratti commerciali e trattando personalmente i propri affari.
Del tutto sfornita di prova era poi la domanda di simulazione.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sei motivi, illustrati da memorie.
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(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso, illustrato a sua volta da memorie.
2. Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza avente ad oggetto un’azione di impugnativa negoziale proseguita dagli eredi dell’originaria parte attrice, non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di (OMISSIS) (sulla quale si ritornera’ in occasione del quinto motivo di ricorso) e della (OMISSIS) S.n.c., societa’ che la sentenza da’ atto essere intervenuta in grado di appello, a sostegno delle posizioni degli appellanti.
E’ bensi’ vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, perlomeno quanto all’azione di impugnativa contrattuale, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non e’ stato in precedenza notificato.
Senonche’, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’articolo 111 Cost., comma 2 e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle liberta’ fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’articolo 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (articolo 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ (articolo 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).
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In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.
3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’Appello rigettato la domanda di annullamento del contratto ex articolo 428 c.c., per assenza di prova, nonostante fosse stata disposta una CTU, le cui risposte conducevano invece alla conclusione dell’incapacita’ naturale del de cuius.
Cio’ ha determinato la violazione degli articoli 61, 115, 116 e 191 c.p.c. e segg., in quanto e’ stata inopinatamente disattesa la CTU, e cio’ quasi a pretendere che la prova della condizione di salute mentale del contraente potesse essere offerta a mezzo testi.
Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione anche dell’articolo 164 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello ha ravvisato lo scarno contenuto dell’originario atto di citazione, riscontrando quindi tardivamente la nullita’ della citazione, senza peraltro imporre l’ordine di rinnovazione imposto dalla legge.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
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Ricorda il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 200/2021) anche laddove sia stata disposta una consulenza tecnica cd. percipiente, al cui novero parte ricorrente annette quella oggetto di causa, il giudice puo’ anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (conf. Cass. n. 5148/2011 secondo cui le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli puo’ legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si e’ avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e’ basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.).
Nella vicenda, la sentenza impugnata, con ampia ed articolata motivazione, a pag. 5, ha evidenziato che l’atto di citazione risultava privo di specificita’ quanto all’indicazione delle circostanze che avrebbero fondato le varie domande proposte dall’attore, affermazione questa che, lungi dal costituire una declaratoria di nullita’ per difetto della causa petendi, come sostenuto nel secondo motivo di ricorso, mira solo a far rilevare che l’assenza di allegazione circa le circostanze fattuali secondarie dalle quali poi poter risalire alla fondatezza della domanda, sebbene non implicasse la nullita’ dell’atto introduttivo, si riverberava sulla fondatezza nel merito della domanda stessa.
Alla fine della pag. 5 ha evidenziato che lo stesso CTU aveva dato atto dell’assenza di riscontri clinici, aggiungendo che si era fatto riferimento a dati di carattere soggettivo costituiti dalle dichiarazioni asseritamente rese dai convenuti nel corso delle operazioni di CTU.
Ha altresi’ sottolineato che l’esame diretto del periziando non confortava l’esistenza di patologie invalidanti, che invece trovavano riscontro unicamente nei dati di carattere soggettivo sopra ricordati.
Ha, poi, richiamato una serie di attivita’ negoziali poste in essere dal de cuius nel corso degli anni, che deponevano invece per una capacita’ di attendere agli affari non solo ordinari e che, proprio per la loro realizzazione, escludevano altresi’ che potesse reputarsi dimostrata la mala fede degli acquirenti, requisito del pari necessario per l’annullamento del contratto di compravendita ex articolo 428 c.c..
Deve pertanto reputarsi che la sentenza abbia adeguatamente assolto all’onere motivazionale che di norma si richiede onde potersi discostare dalle conclusioni del CTU, con la conseguenza che la censura appare rivolta all’apprezzamento di merito riservato al giudice di appello, il che non e’ consentito in sede di legittimita’.
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4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 2730 c.c. e segg., articoli 2736 c.c. e segg., articoli 191 c.c. e segg. e articoli 221 c.p.c. e segg., nonche’ degli articoli 115 e 184 c.p.c..
Nella prima parte si deduce che la CTU era pervenuta alla conclusione di incapacita’ del de cuius avvalendosi delle dichiarazioni rese dagli stessi convenuti nel corso delle operazioni peritali, e dalle quali si evinceva che il padre era stato ricoverato in un manicomio nel periodo della leva.
Tali dichiarazioni non potevano essere ignorate e cio’ anche alla luce del valore della CTU, posto che i fatti che il CTU riferisce essere avvenuti alla sua presenza sono coperti dalla fede privilegiata dell’atto pubblico, potendo essere confutati solo con la querela di falso.
La doglianza e’ in parte inammissibile ed in parte infondata.
La sentenza gravata riferisce genericamente di informazioni rese dai convenuti al CTU, senza pero’ meglio esplicare le modalita’ con le quali tali informazioni furono raccolte (mere dichiarazioni poi riferite de relato dal consulente ovvero raccolte in un vero e proprio verbale di assunzione), aggiungendo pero’ che gli stessi convenuti avevano negato dall’esistenza di un ricovero del padre.
Al fine di annettere, come affermato nel precedente di legittimita’ richiamato in motivo, l’efficacia probatoria tipica dell’atto pubblico, sarebbe stato pero’ necessario riportare in dettaglio in ricorso il contenuto della CTU nella parte in cui la stessa faceva riferimento alle dichiarazioni rese dagli odierni controricorrenti, poiche’ solo riscontrando le modalita’ di assunzione di tali informazioni, sarebbe possibile verificare se ed in che limiti fosse possibile per il giudice disconoscerne la valenza probatoria.
E’ stato, infatti, affermato che (Cass. n. 24468/2020) alle dichiarazioni a se’ sfavorevoli rese dalla parte al CTU non puo’ che attribuirsi la stessa valenza probatoria che e’ riconosciuta dall’articolo 2735 c.c., comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice, precisandosi che (cfr. Cass. n. 14652/2012) il consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato ricevuto, puo’ chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice, aggiungendosi che il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualita’ di pubblico ufficiale e, pertanto, il verbale redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso.
Manca nella fattispecie, alla luce della violazione del principio di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la possibilita’ di riscontrare in che modo le dichiarazioni rese dalle parti fossero penetrate nella CTU, ma anche a voler ritenere che fossero state rese con una formale assunzione a verbale, resta impregiudicata la possibilita’, come appunto esercitata dal giudice di merito, di farne una valutazione probatoria in concorso con altri elementi, in maniera tale da vagliarne la rilevanza.
Infatti, la sentenza, oltre a dare atto che i convenuti avevano negato che avessero in precedenza riferito di un ricovero in manicomio dal padre, ha sottolineato come il deficit psichico originario trovasse adeguato contrasto nella successiva attivita’ negoziale posta in essere dallo stesso de cuius, che deponeva invece, all’apparenza, per una piena padronanza dei propri affari e per la capacita’ di autodeterminarsi nella vita lavorativa e commerciale.
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Peraltro, la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, con principi che il Collegio reputa di condividere, ha osservato che (Cass. n. 31886/2019) in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtu’ del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attivita’, non puo’ nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, ne’ acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola puo’ derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicita’ delle prove gia’ prodotte dalle parti (conf. Cass. n. 18770/2016; Cass. n. 27776/2019, con specifico riferimento ai documenti).
Dall’applicazione di tali principi scaturirebbe quindi l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni a carattere testimoniale o confessorio raccolte dall’ausiliario d’ufficio, il che conforterebbe l’assenza di elementi oggettivi a sostegno della conclusione dell’ausiliario d’ufficio, conclusione alla quale e’ pervenuta la Corte d’Appello.
Il limite all’acquisizione anche di documenti porta poi alla disamina della seconda parte del motivo, nella quale si deduce che la sentenza d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione di ribaltare le conclusioni del CTU dei documenti (atti di vendita di terreni e contratto per il passaggio di condutture attraverso la proprieta’) che pero’ erano stati tardivamente prodotti dalle controparti, ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.
Tuttavia, risulta applicabile alla fattispecie, in ragione della data di introduzione del giudizio (2000), la previsione di cui all’articolo 345 c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla novella del 2012, cosi’ che appare invocabile il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui (Cass. S.U. n. 10790/2017) nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
La valutazione dei documenti in esame offerta dalla Corte d’Appello denota come sia stata, quanto meno implicitamente, ravvisata la indispensabilita’ degli stessi ai fini della decisione, essendo idonei a colmare le incertezze circa la ricostruzione in fatto della vicenda, a nulla rilevando, per quanto detto, che la loro produzione fosse avvenuta tardivamente.
5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 112 e 184 c.p.c., con omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la sentenza gravata ha omesso ogni esame della domanda di annullamento del contratto per violenza e dolo, ignorando le compiute richieste istruttorie avanzate nelle note di cui all’articolo 184 c.p.c., richieste trascritte in ricorso da pag. 14 a pag. 16.
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Il motivo deve essere disatteso.
In primo luogo, rileva la Corte che la sentenza impugnata, in dispositivo ha provveduto a rigettare tutte le domande avanzate in primo grado dall’attore, con una dizione onnicomprensiva che si presta a ricomprendere anche le domande di annullamento per vizi del volere, di cui pure si da’ contezza in motivazione.
Proprio dalla motivazione si ricava altresi’ che la Corte d’Appello a pag. 5 richiama la circostanza che in citazione non erano stati allegati i fatti idonei a comprovare i vizi del volere lamentati, con una motivazione esplicita che, ancorche’ sintetica, esclude che ricorra la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Quanto invece al profilo della mancata valutazione delle richieste istruttorie, dedotto in relazione al vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 15029/2019) nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiche’, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3 (testo previgente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d’indispensabilita’, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (conf. ex multis Cass. n. 5741/2019).
Il ricorrente, stante la mancata ammissione delle prove in primo grado, omette di riferire se le stesse fossero state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale ed ancor piu’ se le stesse fossero state formalmente reiterate con l’atto di appello, omissione questa che denota l’inammissibilita’ della censura.
6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto manca la puntuale indicazione di tutte le parti che vi hanno preso parte.
Si deduce che gli appellanti avevano evocato in giudizio tutti gli eredi di (OMISSIS) e quindi, oltre a (OMISSIS), dante causa dei ricorrenti, l’altra figlia (OMISSIS), ma della evocazione in giudizio di tale soggetto non vi e’ traccia ne’ nell’intestazione ne’ nella motivazione, il che determina l’invalidita’ della decisione.
Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha a piu’ riprese affermato che (Cass. n. 16195/2019) l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza ne comporta la nullita’, se riveli l’irregolarita’ del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia e’ stata emessa anche nei suoi confronti (conf. Cass. n. 9077/2001).
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Gli stessi ricorrenti riconoscono pacificamente che e’ stata evocata in giudizio anche (OMISSIS), quale erede dell’originaria parte attrice il che esclude, pur in assenza della sua indicazione formale, che la sentenza possa reputarsi invalida, occorrendo peraltro osservare, quanto al profilo della condanna alle spese da estendere, per la genericita’ della dizione contenuta in sentenza, anche alla parte non formalmente menzionata, che trattasi di pregiudizio che potrebbe essere fatto valere solo da (OMISSIS), in quanto attinta da una condanna alle spese per un giudizio al quale non ha inteso partecipare attivamente o inteso proseguire, non potendo quindi la nullita’ essere invocata dai ricorrenti.
7. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 752 c.c..
Si deduce che le parti appellate sono state condannate al rimborso delle spese del doppio grado, senza considerare che il giudizio di primo grado era stato introdotto dal de cuius.
Le spese relative a tale grado dovevano quindi essere sopportate dal defunto ed andavano ripartite in proporzione delle quote ereditarie tra tutti gli eredi.
Ne consegue che le spese del primo grado andavano poste a carico degli appellati, eredi di (OMISSIS) solo per la quota di un quarto.
Il motivo va rigettato.
Il giudizio vedeva inizialmente contrapposto (OMISSIS) ai figli, i quali erano stati evocati in giudizio in quanto titolari di una situazione giudica contrapposta a quella del genitore, conservando tale contrapposizione anche a seguito del decesso ed una volta subentrati i ricorrenti nella posizione di (OMISSIS), pacificamente erede del de cuius.
Manca pero’ l’allegazione e la prova che la qualita’ di erede, per effetto di una valida accettazione, sia stata acquisita anche dagli odierni controricorrenti, non potendosi invocare il fatto che gli stessi siano parti nel presente giudizio, atteso che hanno conservato una posizione contrapposta a quella del de cuius, e dovendosi dare applicazione al principio per cui (Cass. n. 15066/2018), nell’ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell’evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualita’ di erede dello stesso ne’ al fine dell’impedimento dell’evento interruttivo, ne’ con riguardo alla coltivazione delle domande proposte dal “de cuius”.
8. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.
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9. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se dovuti;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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