Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 luglio 2020, n. 22756.
Massima estrapolata:
Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l’offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.
Sentenza 28 luglio 2020, n. 22756
Data udienza 3 luglio 2020
Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matil – Presidente
Dott. MANTOVANO – rel. Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. PARDO Ignaz – Consigliere
Dott. COSCIONI G. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO MANTOVANO.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 19/10/2018, confermava la sentenza del TRIBUNALE di TERAMO, pronunciata a seguito di giudizio celebrato col rito abbreviato in data 22/01/2015, con la quale (OMISSIS) era stato condannato a pena di giustizia per tre episodi di rapina consumata e uno di rapina tentata, tutti aggravati dal compimento del fatto in una privata dimora e il primo anche con l’uso di armi, commessi a (OMISSIS), riuniti per continuazione e riconosciute la attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, con la diminuente del rito.
La condotta in ordine alla quale e’ stata affermata la responsabilita’ dell’imputato e’ consistita, per ciascuno degli episodi contestati, nell’essersi recato previo appuntamento telefonico nell’abitazione di donne di nazionalita’ cinese dedite alla prostituzione, di essersi falsamente qualificato come appartenente a una forza di polizia, nel primo degli episodi ostentando il possesso di una pistola, di aver domandato i documenti e di essersi impossessato di somme in denaro o di oggetti, dopo aver rovistato l’interno degli immobili.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:
– violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione all’articolo 143 c.p.p. e ss., perche’, a fronte di una richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato, che intendeva essere ascoltato per dichiarazioni spontanee, la CORTE di APPELLO l’ha rigettata negando la sussistenza di un impedimento assoluto, nonostante fosse stata depositata una nota della Comunita’ di recupero in cui l’imputato era ricoverato, attestante il percorso in atto. Il diritto alla salute avrebbe dovuto prevalere sulla esigenza di trattare il giudizio;
– violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione agli articoli 127 e 178 c.p.p. perche’ nella sentenza impugnata si fa stato della corretta acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese, inclusa quella di (OMISSIS) (cf. capo c), della quale emergeva che costei non comprendeva bene la lingua italiana, e che per questo veniva assistita per la traduzione da (OMISSIS), persona offesa del reato sub d), in violazione del divieto di cui all’articolo 144 c.p.p., lettera d), dal momento che (OMISSIS) aveva assunto il ruolo di testimone nel medesimo procedimento;
– violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) in relazione all’articolo 628 c.p., per erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione quanto all’aver ritenuto la sussistenza del delitto di rapina: le vittime di cui alle imputazioni probabilmente partivano da una soggettiva condizione di timore nei confronti della giustizia italiana, non trovandosi pienamente “in regola”, e per questo avevano percepito l’essersi l’imputato qualificato come carabiniere o poliziotto come una minaccia;
– violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) in relazione all’articolo 56 c.p., per erronea applicazione della legge penale quanto al contestato tentativo di rapina, essendo mancate nella specie sia l’idoneita’ sia l’univocita’ degli atti alla commissione dell’illecito ipotizzato;
– violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) in relazione all’articolo 640 c.p. per omessa motivazione in ordine alla riqualificazione dei fatti come truffa invece che rapina, poiche’, quanto alla percezione del ricorrente come di un appartenente alle forze di polizia, non vi sarebbe alcuna distinzione fra l’errore che induce ad agire e l’errore che, come e’ accaduto nello specifico, induce a non opporsi all’azione altrui;
– violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 5, per avere concorso alla realizzazione dell’evento la consapevolezza delle vittime di vivere ai margini della legalita’, e pertanto di aver avuto qualcosa da temere a fronte di chi si qualificava come poliziotto o carabiniere.
Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto per la inammissibilita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. E’ infondato il primo motivo, riguardante la presunta omessa valutazione dell’assoluto impedimento a comparire dell’imputato. Va constatato che nella specie tale impedimento non e’ certificato in termini di assolutezza, come correttamente osservato nella ordinanza di rigetto della CORTE territoriale in risposta all’istanza di rinvio, in apertura dell’udienza del 19/10/2018: la valutazione della CORTE – che peraltro fa stato di “gia’ numerosi rinvii” del giudizio – e’ coerente con la certificazione della Comunita’, allegata anche al ricorso per cassazione, che collega la mancata presenza in udienza al “fine di procedere nel programma terapeutico e per proseguire nel percorso di cura”.
Il consolidato orientamento di questo Giudice di legittimita’ e’ nel senso (cf. Sez. 3, Sentenza n. 6241 del 14/01/2009 dep. 13/02/2009 Rv. 242531 – 01 imputato Avallone) di escludere quale “causa di legittimo impedimento a comparire in giudizio la mera ospitalita’ dell’imputato in una struttura terapeutica di recupero per tossicodipendenti”. La sentenza n. 7172 del 24/01/2006 dep. 24/02/2006 Rv. 233153 – 01 imputato Andreocci di questa 2 sezione ha sancito che “la condizione di ospite presso una libera comunita’ terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicche’ e’ legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso”: una determinazione in senso contrario esige una specifica certificazione medica che attesti lo stato di salute in relazione alla patologia della quale l’imputato sia afflitto, e con cio’ permetta al giudice di valutare l’entita’ dell’impedimento.
Se elaborazioni scientifiche accurate consentono di apprezzare con serieta’ la “necessita’” di non interrompere il percorso di recupero, e piu’ nel dettaglio la eventuale cura in atto, quando particolari condizioni di salute lo impongano, nulla di tutto cio’ emerge dal caso in esame, al di fuori dell’affermazione generica della Comunita’ prima riportata.
2. Infondato e’ altresi’ il secondo motivo, che rileva una presunta incompatibilita’ di (OMISSIS), persona offesa, quindi informata sui fatti, per il reato sub d) a svolgere il ruolo di interprete di (OMISSIS) (persona offesa di cui al capo c), che non comprendeva bene la lingua italiana. Questa S.C. (cf. Sez. 5 sentenza n. 23021 del 24/03/2017 dep. 11/05/2017 Rv. 270376 – 01 imputati Annunziata e altri), con pronuncia che questo Collegio condivide, ha stabilito che “in tema di indagini preliminari, puo’ essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato gia’ sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilita’”.
Il disposto di cui all’articolo 144 c.p.p., comma 1, lettera d) parla invero di “testimone”, ma a cio’ deve aggiungersi la circostanza che il giudizio si e’ celebrato nelle forme del rito abbreviato. In proposito con sentenza n. 10444 del 19/01/2017 dep. 02/03/2017 Rv. 269382 – 01 imputati Aissat e altro, la 6 sez. di questa S.C. ha affermato che “in tema di traduzione degli atti, anche dopo l’attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana da’ luogo ad una nullita’ a regime intermedio, la quale deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, qualora cio’ non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non puo’ piu’ essere rilevata, ne’ dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio nelle forme dell’abbreviato”, dal momento che “la scelta del rito alternativo compiuta dall’imputato dimostra la carenza di interesse a far valere la nullita’ verificatasi nella precedente fase del procedimento”.
3. Infondati sono altresi’ il terzo e il quinto motivo, che meritano trattazione unitaria. Il terzo sollecita questa S.C. alla rivalutazione in fatto del carattere minaccioso della condotta ascritta alla responsabilita’ dell’imputato per ciascuno dei reati a lui contestati: e’ un giudizio estraneo alla competenza di questa sede di legittimita’, una volta che – come e’ avvenuto nella specie – la CORTE territoriale abbia fornito congrua e logica motivazione sulla circostanza che in tutti e quattro gli episodi in esame non vi e’ stata una soggettiva percezione di un male prospettato, proiezione della condizione border line di straniera che esercitava la prostituzione di ciascuna vittima, bensi’ una condotta di minaccia oggettivamente realizzatasi.
Per replicare al quinto motivo – che sulla medesima lunghezza d’onda punta a qualificare quelle condotte in termini di truffa – giova ricordare che il Giudice di legittimita’ (cf. ex pluribus Sez. 2, Sentenza n. 51732 del 19/11/2013 dep. 23/12/2013 Rv. 258110 – 01 imputati Carta e altri) ha sancito che “il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; in particolare, si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non e’ coartata nella sua volonta’, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore; viceversa ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l’offeso e’ posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato”. In particolare, “la giurisprudenza di questa Corte si e’ ripetutamente occupata proprio di fattispecie concrete analoghe a quelle oggetto del presente ricorso, pervenendo alta conclusione che la condotta del soggetto che si spaccia falsamente come agente di polizia costituisce un atto di coazione idoneo a comprimere la liberta’ psichica della vittima e quindi ad integrare l’elemento della minaccia costitutivo del delitto di rapina (sez. 1 n. 116 del 30/1/1964, Rv. 099188; sez. 4 n. 11407 del 1/8/1985, Rv. 171231; sez. 2 n. 948 del 16/12/2009, Rv. 246265)”.
La descrizione del fatto contenuto nelle due sentenze di merito – non contestata dal ricorso nella sua materialita’, bensi’ solo sul piano della valutazione – e’ quella di un timore, quale effetto della minaccia derivante dalla dichiarata (falsa) appartenenza a una forza di polizia, della richiesta di documenti, particolarmente efficace ad accentuare il timore nei confronti di uno straniero, e poi del diretto impossessamento di denaro o di altri oggetti: non consegnati a (OMISSIS) dalle vittime quale effetto di un inganno, ma prese da lui dopo aver rovistato negli armadi di ciascuna persona offesa.
4. Infondato e’ pure il quarto motivo, attinente all’imputazione di rapina tentata, poiche’ anch’esso teso a che questa S.C. rivaluti un fatto sul quale la CORTE territoriale ha congruamente motivato, ricordando la sequela degli atti compiuti dall’imputato, identica a quella delle rapine consumate: appuntamento telefonico con la persona offesa, ingresso nella sua abitazione qualificandosi come appartenente dalla Polizia di Stato, esibizione di pistola; la differenza rispetto agli atri episodi e’ il mancato rinvenimento di beni da sottrarre.
5. Infondato e’ infine il motivo riguardante il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 5, poiche’ la CORTE di APPELLO ha con ragione escluso qualsiasi “fatto doloso” nei comportamenti delle persone offese, non potendosi certamente ritenere tale, come pare sostenere il ricorso, la condizioni di straniero e/o l’esercizio della prostituzione.
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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