Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18794.

Il concetto di nullità parziale

Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.

Ordinanza|| n. 18794. Il concetto di nullità parziale

Data udienza 7 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Interpretazione – In genere contratto di fideiussione – Pattuizione della sopravvivenza dell’obbligazione del fideiussore nel caso di revoca del pagamento del debitore – Restituzione del pagamento agli organi fallimentari da parte del creditore garantito a seguito di transazione – Interpretazione del contratto – Estensione a tale ipotesi della clausola contrattuale – Legittimità

Il concetto di nullità parziale

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