Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17712.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l’articolo 720 del Cc postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. D’altra parte, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.
Ordinanza|| n. 17712. Il concetto di comoda divisibilità di un immobile
Data udienza 31 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Divisione – Comoda divisibilità di un immobile ex art. 720 cc – Spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. CAVALLINO Linalisa – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19446/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) giusta procura ad litem ricevuta dal Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), n. (OMISSIS) del repertorio, depositata telematicamente unitamente al fascicolo di parte, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 6/10/2005, (OMISSIS) convenne in giudizio la sorella (OMISSIS) e la cugina (OMISSIS) per la divisione di un compendio immobiliare devoluto loro per testamento olografo dallo zio paterno.
In particolare, per quel che ancora qui rileva, egli rappresento’ che, a seguito di reciproche cessioni di quote con la sorella (OMISSIS), era divenuto proprietario di 2/3 di un appartamento sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), piano sesto, di particolare pregio per ubicazione, dimensione e affacci; chiese percio’ lo scioglimento della comunione, con la predisposizione di un progetto di divisone che prevedesse l’attribuzione a se’, quale quotista di maggioranza, dell’appartamento suddetto, con i conseguenti conguagli agli altri coeredi.
Si costitui’ in giudizio (OMISSIS), opponendosi all’attribuzione a favore del cugino dell’intero appartamento, seppure comodamente divisibile e chiedendo in riconvenzionale che fosse predisposta pure una tabella millesimale per la ripartizione delle spese di gestione comune delle villette di un comprensorio di cui il de cuius era proprietario per una quota, in comune anche a terzi estranei alla successione; a sostegno di questa domanda intervenne in giudizio anche suo padre (OMISSIS).
Con sentenza del 28/06/2010 il Tribunale di (OMISSIS) dichiaro’ il difetto di legittimazione di (OMISSIS) perche’ estraneo alla comunione ereditaria, l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale di (OMISSIS) perche’ non dipendente dal titolo ne’ costituente eccezione e lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando a (OMISSIS) l’appartamento di pregio di cui era quotista di maggioranza, con obbligo di conguaglio in favore delle altre due coeredi.
2. Avverso questa sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero appello, lamentando tra l’altro la violazione dell’articolo 702 c.c. per non avere il Tribunale provveduto alla divisione in natura dell’immobile.
(OMISSIS) e (OMISSIS) appellarono in via incidentale la statuizione di compensazione delle spese di lite nei confronti di (OMISSIS) per mancanza di idonea motivazione.
Con sentenza n. 2286/2016, la Corte di Appello di (OMISSIS), rilevata la comoda divisibilita’ dell’appartamento assegnato a (OMISSIS), in applicazione dell’articolo 720 c.c. e dei principi generali in materia di divisione di immobili per cui deve essere disposta, ove possibile, la divisione in natura dei beni, ritenne piu’ conforme ai principi del codice il progetto alternativo di divisione in quote con il frazionamento in natura del bene conteso, come pure predisposto dal c.t.u. in primo grado e provvide all’assegnazione delle quote cosi’ individuate; in accoglimento dell’appello incidentale condanno’ (OMISSIS), del cui intervento confermo’ l’inammissibilita’, al pagamento delle spese in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile
3. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS) si e’ difesa con controricorso. (OMISSIS) non ha svolto difese.
A seguito di cancellazione dall’Albo del difensore del ricorrente avv. Costanza, all’udienza dell’8/11/2022, la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo, con avviso personale alla parte, rimasta priva di difensore regolarmente costituito secondo l’articolo 83 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, della data della nuova udienza. Per il ricorrente si e’ quindi ritualmente costituito, con procura notarile, il nuovo difensore avv. (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve escludersi l’inammissibilita’ del ricorso, come eccepita dalla controricorrente, ex articolo 369 c.p.c. ultimo comma, nella formulazione applicabile ratione temporis, per l’omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito dell’avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio: infatti, per interpretazione consolidata di questa disposizione (abrogata dall’articolo 3, comma 27, lettera e n. 2 Decreto Legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149 e percio’ non piu’ applicabile ai ricorsi notificati a decorrere dal 1 gennaio 2023), l’improcedibilita’ per tale omissione puo’ conseguire soltanto per una deficienza di carattere sostanziale e non quando, come nella specie, risultino comunque presenti, nell’incarto processuale, tutti gli atti indispensabili ai fini della decisione (v. Cass. Sez. 3, n. 16605 del 11/06/2021).
1. Con il primo motivo, (OMISSIS) ha prospettato, in riferimento all’articolo 360 comma I n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 718, 720 e 727 c.c.. In particolare, la Corte di Appello avrebbe errato a frazionare l’appartamento di cui il ricorrente era maggior quotista considerando soltanto il principio espresso dall’articolo 720 c.c. invece di provvedere, attesa la composizione della massa, a formare le quote secondo accorpamenti degli immobili con una ripartizione qualitativa e quantitativa dei valori dei beni da considerarsi non singolarmente.
2. Con il secondo motivo, riportato di seguito perche’ esaminabile congiuntamente per continuita’ di argomentazione, (OMISSIS) ha lamentato, in relazione all’articolo 360 comma I n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 720 c.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto divisibile l’appartamento sebbene dal frazionamento derivi la perdita delle sue caratteristiche intrinseche di immobile di prestigio e, cioe’, la straordinaria dimensione e il doppio affaccio; non avrebbe, percio’, correttamente applicato il principio secondo cui, per ritenere la comoda divisibilita’, e’ necessario, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei bene stesso; il frazionamento, inoltre, non avrebbe rispettato il diritto alla quota in natura di ciascun erede, perche’ e’ avvenuto in due e non in tre quote.
3. Quindi, con il terzo motivo, pure connesso con i precedenti, il ricorrente ha sostenuto, in riferimento all’articolo 360 comma I n. 5 c.p.c., l’omesso esame della problematicita’ del frazionamento dell’immobile dal punto di vista giuridico-amministrativo, da lui rappresentata.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile
3.1. I tre motivi sono infondati.
La Corte d’appello, accogliendo l’appello di (OMISSIS), non si e’ limitata a frazionare in quote l’appartamento per cui e’ giudizio, ma ha operato la divisione dell’intera massa secondo un altro e diverso progetto tra quelli proposti dal c.t.u. in primo grado e, precisamente, secondo quello predisposto nella relazione suppletiva dell’11/3/2009, come ipotesi n. 3.
In particolare, quindi, la Corte territoriale ha vagliato la congruita’ del progetto prescelto in riferimento proprio ai principi richiamati dal ricorrente, non limitandosi affatto ad applicare soltanto e riduttivamente l’articolo 720 c.c., ma contemperando proprio le previsioni di cui agli articolo 718 e 727, secondo l’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018; Sez. 2 -, Ordinanza n. 726 del 15/01/2018).
Il concetto di comoda divisibilita’ di un immobile a cui fa riferimento l’articolo 720 c.c. postula invero, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. Sez. 2, n. 16918 del 19/08/2015). D’altra parte, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilita’ di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, puo’ ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilita’ del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilita’ a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilita’ di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. Sez. 2, n. 14577 del 21/08/2012; Sez. 2, n. 21612 del 28/07/2021).
La Corte palermitana ha tenuto ben presente la necessita’ di conservazione del valore e della destinazione del bene da frazionare, seppure ridotto proporzionalmente ed ha pure valutato la divisibilita’ in concreto e la funzionalita’ delle porzioni costituende, quanto ad affacci, luminosita’, ampiezza, possibilita’ di realizzazione di cucina e servizi igienici, dedicando specificamente alle questioni le pag. 7, 8, 9 e 10 della motivazione della sentenza.
D’altro canto, non ha condiviso il progetto di divisione deciso dal Tribunale perche’ ha considerato che dall’assegnazione dell’appartamento di pregio ad un unico condividente derivava la necessaria imposizione di un conguaglio in denaro di misura sproporzionata rispetto al valore degli immobili e della quota, in contrasto con il principio per cui, con la divisione, deve essere assicurata a ciascun condividente una quantita’ omogenea di beni mobili ed immobili.
Come e’ agevole riscontrare, pertanto, la Corte d’appello ha correttamente considerato tutti i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ per identificare la comoda divisibilita’ di un bene.
Quanto alla frazionabilita’ in sole due quote dell’appartamento, in disparte la considerazione che la sorella (OMISSIS) non era evidentemente interessata alla acquisizione di una parte in natura dell’appartamento atteso che ne ha alienato la quota di sua spettanza, deve ribadirsi che la Corte territoriale non ha modificato soltanto le modalita’ di scioglimento della comunione con il frazionamento del bene suddetto, ma ha interamente modificato le quote; e’ percio’ irrilevante in quante parti sia stato diviso il bene, risultando unicamente rilevante che le tre quote della massa risultino formate secondo i criteri suesposti e di valore omogeneo.
Infine, le spese di frazionamento, poi addebitate alla massa, sono state specificamente calcolate dal c.t.u. nella sua relazione e da lui tenute in conto nel progetto di divisione, in cui e’ esplicitamente rappresentata la possibilita’ anche giuridica della divisibilita’ dell’unico appartamento in due autonome unita’ immobiliari.
4. Con il quarto motivo, articolato in due censure, senza tuttavia alcun riferimento alle ipotesi del comma I dell’articolo 360 c.p.c., il ricorrente prospetta un vizio di ultrapetizione nell’imposizione alla massa dei costi di frazionamento dell’immobile, nonostante la disponibilita’ di (OMISSIS), rappresentata dal suo difensore, a finanziare in proprio le operazioni di frazionamento e nella previsione di un conguaglio a suo carico in favore della sorella (OMISSIS), seppure non piu’ titolare di alcuna quota dell’appartamento.
4.1. Il motivo e’ infondato per piu’ ragioni. Entrambe le censure involgono, infatti, il merito di due statuizioni, l’imputazione delle spese di frazionamento alla massa e la quantificazione dei conguagli a carico di una quota e in favore di un’altra, senza confrontarsi neppure con la loro ratio decidendi: come detto, la Corte d’appello ha operato la divisione ripartendo la massa in quote diverse rispetto al Tribunale, secondo una diversa ipotesi di progetto e i conguagli sono stati stabiliti in riferimento al valore di ciascuna quota, allo scopo di renderlo omogeneo; quanto alle spese di frazionamento, secondo i principi costantemente ribaditi da questa Corte (cfr. Cass. n. 22903/2013, Sez. 2, n. 1635 del 24/01/2020) nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti; come riportata, l’asserita disponibilita’ della parte a sopportare le spese di frazionamento non equivale ad assunzione esplicita dell’obbligo di corrisponderle per l’intero con la corrispettiva rinuncia alla preventiva imposizione sulla massa comune.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile
5. Infondato e’, infine, anche il quinto motivo, con cui (OMISSIS) ha denunciato, ancora una volta senza sussumere la censura nelle previsioni del comma I dell’articolo 360 I comma c.p.c., “l’erroneita’” (cosi’ in ricorso) della statuizione di compensazione con (OMISSIS) delle spese processuali relative ai primi due gradi di giudizio.
5.1. A questo giudizio, instaurato prima del 1 marzo 2006, e’ infatti applicabile, ratione temporis, l’articolo 92 nella formulazione antecedente la L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal Decreto Legge n. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.
Cio’ precisato, la natura processuale del vizio di violazione dell’articolo 91 c.p.c., (cfr.: Cass. Civ., Sez. 3, n. 1185 del 27 gennaio 2003; Sez. 1, n. 4133 del 26 aprile 1999), consente di verificare anche in sede di legittimita’, mediante l’esame degli atti del processo, il rispetto del principio della soccombenza per cui non puo’ essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese del giudizio la parte che in rapporto all’esito finale della lite risulti interamente vittoriosa, salve le ipotesi, previste dall’articolo 92 c.p.c., comma 2, di compensazione per reciproca soccombenza o per giusti motivi (Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006).
Nella specie, dunque, (OMISSIS) e’ risultato soccombente rispetto all’impugnazione di (OMISSIS) relativa all’assegnazione a lui dell’intero appartamento e con prudente apprezzamento – non censurato in questa sede – il Giudice non ha ravvisato eccessive pretese o inutili resistenze da parte della condividente, cosi’ correttamente applicando i principi consolidati in materia di spese del giudizio di divisione.
6. Per queste ragioni il ricorso e’ respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente (OMISSIS) in proprio, liquidate come in dispositivo. Nulla va statuito sulle spese di (OMISSIS) che non ha svolto attivita’ difensiva.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente (OMISSIS), al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida complessivamente in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, se dovuto.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply