Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21575.
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune.
Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21575
Data udienza 7 luglio 2020
Tag/parola chiave: CONDOMINIO – Comunione – Comproprietario nel possesso del bene comune – Usucapione della quota degli altri comunisti – Ammissibilità – Condizioni. (Cc, articoli 1100, 1102, 1158 e 1164) – USUCAPIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2395-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), del Foro di Massa Carrara;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati a (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresentati e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) QUALI EREDI DI (OMISSIS) ED EREDI DI (OMISSIS);
– intimati –
Avverso la sentenza n. 967/2015 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 23/7/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dalla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprieta’ esclusiva avanzata dal comproprietario (OMISSIS) ed avente ad oggetto il terreno identificato come mappale (OMISSIS);
– accolta in primo grado la domanda attorea, proponevano appello i convenuti soccombenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la Corte d’appello di Genova in riforma della sentenza del Tribunale di Massa respingeva la domanda attorea;
– in particolare, la corte territoriale richiamava il principio secondo il quale per l’usucapione della proprieta’ esclusiva da parte di un comproprietario, non e’ sufficiente l’esercizio del possesso con atti compiuti uti dominus, ma occorre dimostrare l’esclusione di simili atti ad opera dei comproprietari (Cass. 11903/2015) e in base ad esso affermava che nel caso di specie l’attore non aveva fornito la prova dell’esclusione degli altri comproprietari dalla utilizzazione del terreno oggetto di causa;
– la cassazione della pronuncia d’appello e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso articolato su due motivi ed illustrato da memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., cui resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS) ed eredi di (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1158 c.p.c. per erronea applicazione dei presupposti necessari per l’usucapione tra comproprietari;
– in particolare, il ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello per avere individuato nella convenuta (OMISSIS) e nel marito (OMISSIS) una parte comproprietaria del terreno oggetto di causa, mentre ad avviso di parte ricorrente i comproprietari nei confronti dei quali doveva accertarsi l’utilizzazione esclusiva erano soltanto gli eredi (OMISSIS) mentre la signora (OMISSIS) ed il marito dovevano essere considerati estranei alla comunione ereditaria e citati in giudizio solo perche’ venisse riconosciuto anche nei loro confronti l’usucapione come vantata vantata dall’odierno ricorrente;
– la censura e’ inammissibile perche’ la questione della titolarita’ della posizione soggettiva della (OMISSIS) e del (OMISSIS) configura un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla sin dalla domanda originaria, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili da parte del convenuto;
– tuttavia, nella sentenza d’appello non si da’ conto di essa ne’ il ricorrente indica dove l’ha posta prima del ricorso in cassazione;
– cio’ contrasta con il generale principio secondo cui il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformita’ della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicche’ sono precluse, non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimita’ (Cass. 19350/2005; id. 15196/2018) e rendono la censura, come gia’ detto, inammissibile;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2697 c.c. per erronea applicazione dei presupposti relativi all’onere probatorio in materia di usucapione tra comproprietari;
– si censura la sentenza della corte territoriale laddove ha ritenuto necessario ai fini dell’accertamento dell’intervenuta usucapione tra comproprietari che il comproprietario deduca e dimostri l’inequivoca volonta’ di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione; cosi’ statuendo secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe disatteso la piu’ recente giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. Sez. Un. 5087/2014) e disatteso l’esito della istruttoria processuale, nel corso della quale i testimoni esclusi avrebbero confermato la condotta del ricorrente volta ad escludere analogo esercizio di godimento il possesso da parte degli altri comproprietari;
– la censura e’ inammissibile ex articolo 360.bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017);
– e’ principio consolidato che in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune puo’, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessita’ di interversione del titolo del possesso e, se gia’ possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprieta’, e’ tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusivita’, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilita’ di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volonta’ di possedere “uti dominus” e non piu’ “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune (Cass. 23539/2011; id. 24781/2017; id. 10734/2018);
– nel caso di specie e’ stata fatta corretta applicazione del richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale poiche’ la corte territoriale ha ritenuto all’esito dell’esame dell’attivita’ istruttoria svolta in causa (escussione di numerosi testi) non dimostrata, in riferimento al tempo della dedotta usucapione, l’esclusivita’ del possesso assumendo l’insufficienza, in conformita’ con il principio appena enunciato, dell’allegata astensione all’uso della cosa comune da parte di alcuni altri comproprietari (eredi (OMISSIS)) a fronte dell’accertato parcheggio da parte di altri comproprietari e loro inquilini ovvero dell’uso dell’area per il deposito di bombole;
– in definitiva, la censura attinge la decisione effettuata in modo conforme alla giurisprudenza della Corte senza offrire elementi per mutare l’orientamento espressa dalla stessa;
– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;
– in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricor-renti, con esclusione degli intimati, nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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