II contratto di ricovero

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2020| n. 25288.

II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l’obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell’impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall’art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell’autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell’impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto).

Ordinanza|11 novembre 2020| n. 25288

Data udienza 22 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Paziente psichiatrico – Donna in stato di gravidanza – Autolesionismo – Evento autolesivo – Culpa in vigilando – Accertamento – Doppio ciclo causale – Nesso di causalità materiale – nesso tra condotta esigibile e danno – Impossibilità di adempiere – Misure di contenzione – Impossibilità di adozione di misure diverse da quelle applicate – Inerenza al secondo ciclo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21645/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio legale dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
ASP (OMISSIS) CROTONE (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 25188/2018 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell’ente, CENTRO DIREZIONALE “(OMISSIS)”, in (OMISSIS), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 925/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 925/18, dell’11 maggio 2018, della Corte di Appello di Catanzaro, che – accogliendo il gravame esperito da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 670/13, del 24 giugno 2013, del Tribunale di Crotone – ha condannato, in solido, l’odierno ricorrente e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (d’ora in poi, “ASP Crotone”) a risarcire i danni dalla stessa subiti, liquidati in Euro 186.495,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, in relazione alla lesione all’occhio sinistro, auto-provocata dalla donna, mentre era ricoverata presso il servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’Ospedale (OMISSIS).
2. Riferisce il ricorrente in punto di fatto che, in data (OMISSIS), la (OMISSIS) – paziente psichiatrica, peraltro in stato gestazionale, ed esattamente al quinto mese di gravidanza – veniva ricoverata presso il servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’Ospedale (OMISSIS), in regime volontario e su consiglio del medico di guardia, che l’aveva visitata d’urgenza a seguito di richiesta del pronto soccorso dello stesso Ospedale. Diagnosticato alla donna “disturbo depressivo con spunti e tematiche deliranti”, il suo stato clinico si aggravava ulteriormente, con la comparsa – il giorno successivo – di sintomatologia psicotica e gesti autolesivi, tanto che il Sindaco di Crotone ordinava alla divisione psichiatrica dell’Ospedale di sottoporre la donna a trattamento sanitario obbligatorio di tipo psichiatrico.
Cio’ detto, risultando pericolosa la somministrazione di farmaci, non essendo la stessa compatibile con lo stato di gravidanza della paziente, la donna veniva sottoposta a regime di contenzione fisica, eseguita mediante l’applicazione di fasce a fibre acriliche, finalizzate a bloccare mani, piedi e busto, chiuse con bottoni speciali a calamita. Tuttavia, a dispetto delle misure adottate, la paziente, sebbene costantemente monitorata e mai abbandonata a se stessa (secondo quanto si afferma nel ricorso, che riferisce della presenza, al momento del fatto oggetto di giudizio, del medico (OMISSIS) e dell’infermiera (OMISSIS)), ella riusciva a divincolarsi, con atto indicato dall’odierno ricorrente come “fulmineo, istantaneo ed assolutamente imprevedibile”, procurandosi una lesione all’occhio sinistro, consistita in “sublussazione completa del bulbo ed avulsione traumatica dei muscoli estrinseci”, ovvero nella perdita dell’occhio.
Cosi’ ricostruiti i fatti, l’odierno ricorrente riferisce che la (OMISSIS) lo conveniva in giudizio (nella sua qualita’ di primario della Divisione Psichiatrica-Dipartimento Servizio Mentale di Diagnosi e cura del suddetto (OMISSIS)), unitamente alla A.S.L. n. (OMISSIS) di Crotone (OMISSIS), oggi ASP Crotone, per sentire condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla perdita dell’occhio sinistro.
La domanda veniva rigettata dal giudice di prime cure, sul rilievo che “il danno riportato dalla paziente, attesa l’imprevedibilita’ dell’azione della stessa”, dovesse “addebitarsi alla sua esclusiva responsabilita’, non potendo ravvisarsi alcun impedimento (“recte”: inadempimento) o condotta omissiva viceversa imputabile ai sanitari in servizio al momento dell’occorso”.
Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice di appello lo accoglieva, condannando i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, nella misura gia’ sopra indicata.
3. Avverso la sentenza della Corte catanzarese ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., nonche’ degli articoli 1176, 1218 e 2043 c.c., in relazione ai criteri che presiedono sia alla verifica del nesso di causa tra condotta omissiva e danno che all’accertamento della condotta esigibile.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in primo luogo, “l’inidoneita’ dei presidi apprestati a garantire la sicurezza della paziente – gia’ protagonista di episodi di autolesione di minore rilievo – e conseguentemente non correttamente adempiuta la prestazione contrattuale esigibile”, e cio’ in quanto, sebbene non fosse “possibile procedere all’immobilizzazione assoluta” della donna, sarebbe risultato, comunque, “scontato” che “i presidi di contenzione”, adottati nei, suoi confronti, “non siano stati affatto adeguati alla situazione, avuto riguardo al dato, eclatante, circa la duplicita’ degli episodi verificatisi”. La doglianza del ricorrente investe, in secondo luogo, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, in “caso di “culpa in vigilando”, come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l’avverarsi stesso dell’evento costituisce in tesi prova dell’esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno”.
Entrambe le affermazioni integrerebbero falsa applicazione, da un lato, degli articoli 40 e 41 c.p., nonche’, dall’altro, degli articoli 1176, 1218 e 2043 c.c., “laddove viene esaminato il preteso nesso causale tra l’individuazione della condotta esigibile, la condotta asseritamente omissiva rispetto ad essa condotta esigibile e il danno lamentato dalla Sig.ra (OMISSIS)”.
Si censura, innanzitutto, la decisione del giudice di appello laddove “ha liquidato erroneamente e in poche battute il nesso di causalita’”, avendolo fondato “sul ragionamento riassunto dall’espressione “post hoc, ergo propter hoc””, contravvenendo alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte (sono citate, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2009, n. 10285, nonche’, con specifico riguardo alla responsabilita’ medica, Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, n. 24073), secondo cui, in tema di causalita’ omissiva, non si puo’ prescindere dal metodo per cui “l’accertamento del nesso di causalita’ ipotetica passa attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato”.
Si tratta, dunque, di un metodo che implica, dapprima, l’individuazione di “un comportamento alternativo (a quello omissivo, che si pretende di imputare all’ipotetico danneggiante) che sia dovuto da una norma di legge che impone quella specifica condotta tesa ad impedire l’evento”, nonche’, successivamente, la verifica “secondo il criterio del “piu’ probabile che non”” che “la condotta alternativa richiesta dalla legge fosse idonea ad evitare il danno lamentato”.
Orbene, assume il ricorrente, entrambe tali verifiche sarebbero mancate nel caso di specie, considerato che la sentenza, dopo aver dato atto dell’adozione dei presidi di contenzione, nonche’ dell’impossibilita’ di realizzare una “immobilizzazione assoluta” della degente, ha, nondimeno, concluso nel senso che i primi non fossero “stati affatto adeguati alla situazione”, senza chiarire quali misure alternative, anche in relazione allo stato gestazionale della donna (e alla conseguente impossibilita’ di praticare trattamenti farmacologici), avrebbero dovuto essere adottate.
Di qui la violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p..
D’altra parte, sussisterebbe pure violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218 e 2043 c.c., “per cio’ che concerne l’accertamento della condotta esigibile ed asseritamente omessa”.
In questa prospettiva, il ricorrente premette, innanzitutto, come il nostro sistema normativo – specie dopo l’avvento della L. 13 maggio 1978, n. 180, ma comunque gia’ in forza degli articoli 13 e 32 Cost. – impone l’utilizzo di misure contenitive quale “extrema ratio”, secondo quanto confermato dagli stessi divieti penali ricavabili dagli articoli 591, 605, 610, 571 e 572 c.p..
D’altra parte, proprio l’applicazione delle misure di contenzione in concreto adottate – ed oltretutto, in misura superiore al consueto, come sarebbe emerso dalla deposizione della teste (OMISSIS) costituirebbe riprova della corretta e diligente esecuzione della prestazione sanitaria esigibile.
Infine, il ricorrente deduce pure la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1225 c.c., quanto all’affermazione della sentenza impugnata relativa all’impossibilita’ di procedere alla “immobilizzazione assoluta”, giacche’ cio’ equivarrebbe a negare “alla radice la possibilita’ di postulare una condotta alternativa esigibile ma omessa”, salvo pero’ la Corte territoriale, contraddittoriamente, “escludere la sussistenza di un evento del tutto imprevedibile”, sulla scorta della “gravita’ della situazione” e della “reiterazione delle condotte” autolesionistiche da parte della degente.
In questo modo sarebbe stato violato l’articolo 1225 c.c., che consente il risarcimento del danno imprevedibile solo nell’eventualita’ della condotta dolosa del debitore.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), ancorche’ non espressamente evocati – “nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (anche in rapporto all’articolo 2697 c.c.)”.
Nel ribadire, sulla scorta delle considerazioni precedentemente svolte, la corretta esecuzione della prestazione sanitaria, il ricorrente assume che la sentenza impugnata sia “ulteriormente erronea anche per cio’ che concerne la valutazione concreta della condotta della struttura sanitaria e del Dott. (OMISSIS), per come acquisita agli atti”.
Infatti, l’istruttoria ha permesso di accertare – tra le altre circostanze – che alla paziente non potevano essere somministrati farmaci, che l’evento autolesionistico avvenne mentre la donna era vigilata di infermieri, ed ancora che esso ebbe a verificarsi nonostante il prontissimo intervento degli stessi e dei dottori presenti “in loco” (e cio’ a riprova della sua inevitabilita’), per un gesto definito “inverosimile” dalla teste (OMISSIS), e meglio descritto dalla teste (OMISSIS), che ha affermato come la donna fosse “riuscita con una contorsione ad arrivare con la testa alle mani legate”.
Orbene, anche a voler prescindere dal vizio denunciato con il primo motivo di ricorso circa la mancata individuazione della (diversa) condotta esigibile dai sanitari, queste circostanze rivelerebbero la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., attestando un non prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, nonche’ dello stesso articolo 2697 c.c., avendo la Corte territoriale affermato la responsabilita’ dell’odierno ricorrente “nonostante le prove di cui sopra fossero (e sono) in grado di smentire l’astrusa tesi della “culpa in vigilando””.
Inoltre, essendo stati tutti gli elementi suddetti completamente ignorati, ricorrerebbe pure il vizio – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – costituito dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, visto che nella sentenza impugnata “non vi e’ minima traccia delle questioni di fatto di cui sopra”.
3.3. Con il terzo motivo e’ denunciata – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), anche in questo caso non espressamente evocato – violazione della L. 8 novembre 2012, n. 189, articolo 3 (o meglio, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla suddetta Legge di Conversione), “anche in rapporto agli articoli 1225, 1227 e 2043 c.c.”.
Si censura la sentenza impugnata in quanto, anche nell’ipotesi in cui questa Corte “omologasse la statuizione in ordine all'”an” della responsabilita’ risarcitoria”, la decisione impugnata risulterebbe illegittima per aver violato la norma suddetta, in quanto in base ad essa, ai fini della determinazione dell’entita’ del risarcimento, si sarebbe dovuto tenere conto dell’intensita’ della colpa rispetto all’evento, dando rilievo, quantomeno, agli strumenti invalsi nella prassi medica.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la (OMISSIS).
La controricorrente assume, innanzitutto, l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso, in quanto prospetterebbe un’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, pretendendo, cosi’, di sindacare un’attivita’ riservata al solo giudice di merito. In ogni caso, le censure sarebbero anche infondate, poiche’ tra gli obblighi contrattuali di ogni struttura sanitaria vi e’ quello di sorvegliare i pazienti in modo adeguato alle loro condizioni, in particolare se consistenti nell’assente (o menomata) capacita’ di autotutela, come evidenziato dalla sentenza impugnata. Essa, inoltre, avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza del nesso di causalita’, dando conto anche dell’inesistenza di un diverso fattore – rispetto alla mancata adozione di adeguate misure di contenzione della paziente – che potesse interrompere il nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso.
Per le medesime ragioni pure il secondo motivo di ricorso sarebbe inammissibile e, comunque, infondato, fermo restando, poi, che la violazione dell’articolo 115 c.p.c., secondo la giurisprudenza di questa Corte, sarebbe ravvisabile solo quando il giudice espressamente disattenda il principio della decisione “iuxta alligata et probata partium”, ovvero decida sulla base di prove disposte di sua iniziativa, fuori dei casi consentiti dalla legge. Inoltre, quanto al vizio di omesso esame, e’ richiamato il principio secondo cui esso e’ da escludersi quando il giudice abbia, comunque, esaminato il fatto storico rilevante, pur avendo omesso l’esame di rilevanti elementi istruttori, peraltro, nella specie, sicuramente vagliati.
Il terzo motivo, infine, sarebbe infondato, data la irretroattivita’ della L. n. 189 del 2012.
5. Con successivo ricorso, anche esso articolato in tre motivi, pure l’ASP Crotone ha impugnato la medesima sentenza della Corte catanzarese.
5.1. In particolare, il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., con argomenti che corrispondono pressoche’ integralmente alla prima delle due censure in cui si articola il primo motivo di ricorso del (OMISSIS).
5.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa applicazione degli articoli 1176, 1218 e 2043 c.c., con argomenti che corrispondono pressoche’ integralmente alla seconda delle due censure in cui si articola il primo motivo di ricorso del (OMISSIS).
5.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di fatti decisivi con argomenti che riecheggiano, sebbene in termini assai piu’ stringati, la seconda delle due censure in cui si articola il secondo motivo di ricorso del (OMISSIS).
6. Ha resistito anche a tale impugnazione, con controricorso, la (OMISSIS), riproponendo, nella sostanza, gli stessi argomenti utilizzati per contrastare il ricorso del (OMISSIS).
7. Ha presentato memoria difensiva la (OMISSIS) in relazione al ricorso della ASP Crotone, in vista della Camera di consiglio fissata per il 12 febbraio 2020, insistendo nelle proprie argomentazioni e chiedendo la riunione con il giudizio fissato per la trattazione del ricorso del (OMISSIS).
8. Nel giudizio relativo al ricorso del (OMISSIS) e’ intervenuto il Procuratore Generale presso questa Corte, a mezzo di un suo sostituto, innanzitutto per chiedere la riunione dei due giudizi, concludendo, nel merito, per l’accoglimento soltanto della prima censura proposta dal (OMISSIS) con il secondo motivo di ricorso.
9. Disposta la riunione dei due giudizi, gli stessi venivano inizialmente rinviati all’adunanza camerale del 18 marzo 2020 (e poi a quella del 22 luglio 2020, in ragione della sospensione delle attivita’ processuali disposta dalla normativa emergenziale per contrastare l’epidemia da “COVID-19”), adunanza in vista della quale il (OMISSIS) depositava memoria con la quale insisteva nelle proprie argomentazioni ed eccepiva la tardivita’ del controricorso (OMISSIS), in quanto notificato, a mezzo “PEC”, il 20 ottobre 2018, e dunque oltre quaranta giorni dopo – considerata la sospensione feriale dei termini la notificazione del ricorso, avvenuta, anch’essa a mezzo “PEC”, il 23 luglio 2018.
Altrettanto sarebbe a dirsi, inoltre, per il controricorso al ricorso dell’ASP Cosenza, visto che la notifica del primo e’ avvenuta il 31 ottobre 2018, mentre il ricorso ASP e’ stato notificato il 31 luglio 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Entrambi i ricorsi sono fondati, sebbene nei limiti – appresso meglio precisati.
11. “In limine”, tuttavia, deve essere dichiarata la tardivita’ del (duplice) controricorso della (OMISSIS).
Al riguardo, va data continuita’ al principio secondo cui ai “fini della verifica della tempestiva notifica del controricorso in cassazione, da compiersi ex articolo 370 c.p.c., nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il momento perfezionativo di quest’ultima si identifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 3 dicembre 2015, n. 24639, Rv. 638042-01).
Nel caso che occupa, due controricorsi della (OMISSIS) risultano notificati – entrambi a mezzo “PEC” – alle date, rispettivamente, del 20 ottobre (controricorso al ricorso (OMISSIS)) e del 31 ottobre 2018 (controricorso al ricorso ASP Cosenza), e dunque oltre venti giorni dopo il deposito dei due ricorsi, avvenuta, per il primo, il 26 luglio 2018, nonche’, per il secondo, il successivo 11 ottobre.
12. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) (o meglio, la seconda delle censure in cui si articola) e il secondo motivo del ricorso dell’ASP Cosenza, laddove ipotizzano violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., meritano accoglimento.
12.1. Non e’, invece, fondata la censura – di violazione degli articoli 40 e 41 c.p. – relativa alla verifica, operata dalla Corte territoriale, della sussistenza del nesso di causalita’ materiale tra la condotta dei sanitari dell’Ospedale (OMISSIS) e la lesione patita dalla (OMISSIS).
12.1.1. Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che, nei giudizi risarcitori riguardanti condotte autolesive di pazienti psichiatrici, in relazione alla “responsabilita’ per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico”, persino quando la stessa risulti “non interdetta ne’ sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio”, questa Corte, in piu’ di un’occasione, ha ricondotto il rapporto corrente “inter partes” nell’ambito contrattuale, ed in particolare di quel “contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che “lato sensu” di ospitalita’ alberghiera, (…) obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2014, n. 10832, Rv. 631006-01). In termini ancora piu’ specifici, si e’ affermato – sempre, con riferimento a danni patiti da malato psichiatrico – che qualsiasi “struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d’un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell’articolo 1374 c.c., due obblighi: il primo e’ quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione; il secondo e’ quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura” (Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, n. 22331, Rv. 6333104-01).
Si tratta di affermazioni, peraltro, non nuove nella giurisprudenza di questa Corte, la quale – pur prendendo atto che, con l’avvento della L. 13 maggio 1978, n. 180, l’ordinamento giuridico ha fatto proprio, come e’ stato osservato in dottrina, “il rifiuto di ogni concezione che non riconosca nella volontarieta’ del trattamento la fonte ordinaria di legittimita’ del trattamento stesso”, optando per un modello di cura del paziente psichiatrico “che si misura con il superamento di ogni approccio trattamentale in senso custodialistico e con il definitivo abbandono della realta’ manicomiale a favore di un’assistenza psichiatrica diffusa che riconosce nei servizi territoriali il punto di forza” – ha osservato che “tali principi, che costituiscono all’evidenza il frutto di una maggiore sensibilita’ al rispetto della dignita’ della persona e dei suoi diritti civili (articolo 1, comma 2) e, relativamente alle malattie mentali, anche dell’intento di adeguare la legislazione alle nuove teorie affermatesi in materia in ambito scientifico, non interferiscono sull’obbligo di sorveglianza che incombe su coloro che in concreto sono incaricati di tale compito a seguito di una precisa diagnosi”, e cio’ “in quanto diversamente ad una maggiore tutela della personalita’ finirebbe per corrispondere, senza che la norma nulla dica al riguardo, una tutela minore della persona” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre 1997, n. 11038, Rv. 509677-01).
Degna di nota, inoltre, e’ la circostanza che un’evoluzione analoga risulta essersi registrata – da tempo – anche nella giurisprudenza francese di legittimita’, che piu’ di tutte ha, storicamente, contribuito all’elaborazione dei cd. “obblighi di protezione”, avendo essa configurato una “stretta obbligazione (accessoria rispetto al dovere terapeutico) di predisporre adeguate e tempestive misure di sorveglianza in adeguato ambiente specialistico-psichiatrico di fronte ad un rischio di elevata portata e pericolo imminente, vera e propria obligation de securite’)” (cfr. Cass. I Civ., 31 janvier 1961 e Cass. I Civ., 10 juin 1997).
Su tali basi, dunque, e per tornare alla giurisprudenza nazionale, una volta ricondotta la salvaguardia dell’incolumita’ del paziente psichiatrico tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex articolo 1375 c.c., si e’ affermato come, ai “fini della ripartizione dell’onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l’avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto” (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del 2014, cit.).
Nella stessa prospettiva, si e’ anche evidenziato che, ricorrendo in casi siffatti una ipotesi “di “culpa in vigilando”, come del resto in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l’avverarsi stesso dell’evento costituisce in tesi prova dell’esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno”, potendo la struttura sanitaria esonerarsi da responsabilita’ “dimostrando di avere tenuto una condotta diligente”, consistita “in una adeguata sorveglianza del degente” (Cass. Sez. 3, sent. n. 22331 del 2014, cit.).
1.2.1.2. Questi principi, diversamente da quanto assumono entrambi i ricorrenti, non sono contraddetti dai piu’ recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilita’ medica, essendosi ritenuto che, in tale settore, si delinei “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilita’ di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilita’ di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante”, chiamato, in particolare, a dimostrare “che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 64794801; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonche’, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Si tratta, peraltro, di conclusione – come e’ stato di recente sottolineato – che tiene conto della peculiare configurazione che il “sottosistema” della responsabilita’ per attivita’ sanitaria riveste nell’ambito del sistema “generale” della responsabilita’ contrattuale.
Invero, se nell’ambito di quest’ultimo la “causalita’ materiale, pur teoricamente distinguibile dall’inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non e’ praticamente separabile dall’inadempimento, perche’ quest’ultimo corrisponde alla lesione dell’interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”, non altrettanto avviene in ambito di responsabilita’ sanitaria, giacche’ nel “diverso territorio del “facere” professionale la causalita’ materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilita’ dell’evento alla condotta”. Qui, infatti, “l’interesse corrispondente alla prestazione e’ solo strumentale all’interesse primario del creditore” (che, nel caso del “facere” professionale del sanitario, e’ quello alla guarigione), giacche’ oggetto della prestazione sanitaria e’ solo “il perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore” (o, altrimenti detto, il diligente svolgimento della prestazione professionale), di talche’, il “danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l’interesse affidato all’adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute”. Ne consegue, pertanto, che non essendo l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie “immanenti alla violazione delle “leges artis””, potendo “avere una diversa eziologia”, all’onere del creditore/danneggiato “di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico”, si affianca “posto che il danno evento non e’ immanente all’inadempimento”, anche quello “di provare quella connessione” (cosi’ Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 del 2019, cit.).
12.1.3. Le censure relative alla verifica del nesso causale, pertanto, non sono fondate, non potendo addebitarsi alla Corte territoriale come meglio si vedra’ di seguito – di aver “liquidato erroneamente e in poche battute il nesso di causalita’”, avendolo fondato “sul ragionamento riassunto dall’espressione “post hoc, ergo propter hoc””.
12.1.3.1. In proposito, occorre muovere dalla constatazione che come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – la ricostruzione della “problematica causale”, con riferimento alla “causalita’ materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, articoli 40 e 41 c.p.”, giacche’ “il danno rileva solo come evento lesivo” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 11 gennaio 2008, n. 576, Rv. 600899-01; per l’applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., al nesso di causalita’ materiale dell’illecito civile si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2009, n. 10741, Rv. 608391-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16123, Rv. 613967-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2011, n. 8430, Rv. 616864-01). Sino a che punto, tuttavia, possa predicarsi siffatta “analogia”, e’ quanto ha formato oggetto di puntualizzazione da parte della giurisprudenza di questa Corte, culminata nel riconoscimento di un criterio di ricostruzione del nesso causale definito della “preponderanza dell’evidenza” (o anche del “piu’ probabile che non”). – differente da quello, “oltre ogni ragionevole dubbio”, utilizzato nel sistema della responsabilita’ penale.
Tale diversita’ di criteri si pone, peraltro, come un riflesso – in particolar modo, sul piano probatorio – delle differenze, morfologiche e strutturali, dei due sistemi. Invero, come osservato di recente da questa Corte, nel recepire un’impostazione dottrinaria, il problema della causalita’ materiale, in sede civile, consiste nella “dimostrazione probatoria della verita’ di un enunciato”, ovvero quello che “descrive un nesso di causalita’ naturale e specifica” tra la condotta del supposto danneggiante e l’evento lesivo lamentato dal preteso danneggiato, sicche’, in ultima analisi, il cuore della questione consiste nell’individuare “i criteri secondo i quali il giudice, in presenza di elementi di prova che riguardano l’enunciato relativo all’esistenza di un nesso causale, stabilisce se tale enunciato ha o non ha ricevuto una adeguata conferma probatoria” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13872, non massimata). Del resto, in senso sostanzialmente analogo, questa Corte ha da tempo osservato che la verifica della sussistenza del nesso causale non e’ piu’ “soltanto questione di ricostruzione dei fatti nel loro svolgersi fenomenologico, ma sempre ed anche vicenda “giuridica”, cioe’ questione anche di diritto, e, piu’ precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e non, dimostrati e non” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2011, n. 15991, Rv. 618882-01; in senso analogo gia’ Cass. Sez. 3, sent. 16 ottobre 2007, n. 21619, Rv. 599816-01).
Tuttavia, se discutere della causalita’ materiale significa interrogarsi su di una regola probatoria, e’ proprio su questo piano – come si notava in premessa – che vanno apprezzate le differenti soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimita’, penale e civile, al problema della verifica del nesso causale.
Difatti, nella “ricostruzione del nesso causale, cio’ che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile e’ la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del piu’ probabile che non”, stante la diversita’ dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti” (cosi’, in particolare, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit.; in senso conforme, tra le piu’ recenti, si vedano Cass. Sez. 3, ord. 27 settembre 2018, n. 23197, Rv. 650602- 01, in motivazione, nonche’ Cass. Sez. Lav., sent. 3 gennaio 2017, n. 47, Rv. 642263-01).
Del resto, come osservato da questa Corte gia’ prima del citato arresto delle Sezioni Unite civili, sempre al fine di chiarire la diversita’ – in sede civile e penale – delle regole probatorie in materia di causalita’, queste ultime riflettono la differente morfologia e funzione dei due sistemi. Invero, quanto al profilo morfologico, deve considerarsi “come il baricentro della disciplina penale con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l’autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa, l’illecito civile (quantomeno a far data dagli anni âEuroËœ60) intorno alla figura del danneggiato” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.). Quanto, poi, al profilo funzionale, piu’ ancora che la constatazione – valida, invero, per il solo caso in cui venga in rilievo un’ipotesi di responsabilita’ per omissione – secondo cui una “valutazione del nesso di causa, fondata esclusivamente sul semplice accertamento di un aumento (o di una speculare, mancata diminuzione) del rischio in conseguenza della condotta omessa, e’ criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale, poiche’ realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta), mentre la stessa preoccupazione non pare esportabile in sede civile, dove l’accento e’ posto, ormai, sul concetto di “danno ingiusto”” (cfr. ancora una volta, e nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.), decisivo appare quanto osservato in dottrina. Ovvero, che i sistemi dell’illecito penale e del torto civile si caratterizzano, rispettivamente, “per la personalita’ quanto alla pena, come ora ci sollecita a rilevare l’articolo 27 Cost., comma 1 e per la patrimonialita’ quanto al risarcimento”, giacche’ se “quest’ultimo e’ essenzialmente riparazione, la pena e’ il negativo che si contrappone al negativo dell’illecito in se'” (sul punto si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 13872 del 2020, cit.).
12.1.3.2. Chiarite, pertanto, le ragioni dell’operativita’ – nel giudizio civile di danno – della regola probatoria del “piu’ probabile che non”, occorre illustrarne le modalita’ di applicazione.
Essa – anche denominata, forse in modo preferibile, come regola della “preponderanza dell’evidenza” – costituisce, in realta’, la “combinazione di due regole: la regola del “piu’ probabile che non” e la regola della “prevalenza relativa” della probabilita’”.
Come e’ stato osservato, di recente, da questa Corte – recependo, sul punto, la gia’ richiamata dottrina processuale – la regola del “piu’ probabile che non”, in particolare, “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualita’ che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa”, sicche’, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che e’ meno probabile dell’ipotesi inversa”. In altri termini, l’affermazione della verita’ dell’enunciato implica “che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: cio’ accade quando vi sono una o piu’ prove dirette – di cui e’ sicura la credibilita’ o l’autenticita’ – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o piu’ prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa”. Per parte propria, la regola della “prevalenza relativa” della probabilita’, rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. “multifattorialita’” nella produzione di un evento dannoso (ovvero quando all’ipotesi, formulata dall’attore, in ordine all’eziologia dell’evento stesso, possano affiancarsene altre) – allorche’ “sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in considerazione “solo le ipotesi che sono risultate “piu’ probabili che non”, poiche’ le ipotesi negative prevalenti non rilevano”. Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se “vi sono piu’ enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (cfr., al riguardo, nuovamente Cass. Sez. 3, ord. 13872 del 2020, cit.).
Quello che viene, cosi’, a delinearsi e’, dunque, un modello di “certezza probabilistica”, nel quale “il procedimento logico-giuridico” da seguire “ai fini della ricostruzione del nesso causale” implica che l’ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilita’ logica o baconiana)”, nel senso, cioe’, che in tale “schema generale della probabilita’ come relazione logica va determinata l’attendibilita’ dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit., nello stesso senso, piu’ di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2018, n. 2061, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. n. 23197 del 2018, cit.).
La nozione di probabilita’ “baconiana”, o “logica”, si distingue, dunque, dalla probabilita’ “quantitativa” (i cui concetti e calcoli poco si prestano a essere applicati al ragionamento sulle prove), “riferendosi al grado di conferma (ossia al cd. “evidential weight”, al peso probatorio) che l’ipotesi, relativa all’efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l’evento di danno lamentato dall’asserito danneggiato, riceve sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili” (cosi’, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13872 del 2020, cit.).
12.1.3.3. Orbene, tornando al caso che qui occupa, deve rilevarsi, sulla scorta delle affermazioni che precedono, come la sentenza impugnata non abbia affatto disatteso – nel procedere al riscontro della sussistenza del nesso di causalita’ materiale – tale “modus operandi”.
La decisione in esame, invero, ha fatto applicazione – come gia’ rilevato – di quanto affermato, in passato, da questa Corte, e cioe’ che “in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era obbligati ad impedire, l’avverarsi stesso dell’evento costituisce in tesi prova dell’esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno”, potendo la struttura sanitaria esonerarsi da responsabilita’ “dimostrando di avere tenuto una condotta diligente”, consistita “in una adeguata sorveglianza del degente” (Cass. Sez. 3, sent. n. 22331 del 2014, cit.).
Difatti, il riscontro del nesso causale secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” implica, come si e’ visto, che l’ipotesi formulata in ordine alla sua sussistenza vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza nell’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilita’ logica o baconiana)”. Una dimostrazione, questa, che – secondo quanto osservato in dottrina, con notazione che questo collegio reputa di dover fare propria – nel caso di “nessi causali semplici ed immediati, come quando si dice che “x e’ stato causa diretta di y”, supponendo che tra i due eventi vi sia un contatto diretto nello spazio e ravvicinato nel tempo”, puo’ compiersi, finanche, attraverso il ricorso a “massime di esperienza”, le quali “non sono altro che la traduzione, nei termini del senso comune e della cultura media, di leggi scientifiche di carattere generale”, sicche’ “in questi casi, e purche’ la volgarizzazione della legge scientifica non ne abbia tradito il significato originario, si puo’ equiparare la massima d’esperienza alla legge scientifica ed utilizzarla come legge di copertura dell’inferenza causale”.
12.2. Cio’ premesso, e dunque escluso che la sentenza meriti censura quanto alla ricostruzione dell’esistenza del nesso di causalita’ materiale tra la condotta dei sanitari dell’Ospedale (OMISSIS) e l’evento lesivo patito dalla (OMISSIS), la questione relativa al carattere “repentino” (o addirittura “inverosimile”, secondo la definizione fornita, in sede di deposizione testimoniale, uno degli operatori sanitari presenti all’accaduto) del gesto compiuto dalla donna, assume rilievo su un piano diverso da quello dell’applicazione degli articoli 40 e 41 c.p..
Essa, per vero, rileva al fine di verificare se ricorre quella “causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione” (da provarsi, ovviamente, da parte del debitore/danneggiante), e quindi sul piano della non esigibilita’ di un comportamento diverso da quello, nella specie, tenuto dalla struttura sanitaria, e dunque quale fattore esonerativo della sua responsabilita’ per l’inadempimento.
Orbene, e’ proprio in relazione a tale aspetto che la sentenza impugnata rivela la sua criticita’, come denunciato sia dalla seconda delle censure in cui si articola il primo motivo di ricorso del (OMISSIS), sia dal secondo motivo di ricorso dell’ASP Cosenza, l’una come l’altro risultando, pertanto, fondati.
12.2.1. Invero, la Corte territoriale ha operato un’arbitraria unificazione dei due “cicli” nei quali – come si e’ premesso – si articola, secondo questa Corte, il giudizio sulla responsabilita’ sanitaria.
Difatti, al “ciclo” che si pone “a monte” (quello relativo all’evento dannoso e alla sua derivazione causale, la cui prova grava sul creditore/danneggiato secondo il criterio, come visto, della “preponderanza dell’evidenza”), deve seguire quello “a valle”, relativo, invece, alla possibilita’ (o meno) di adempiere, essendo il debitore/danneggiante ammesso a provare “che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (da ultimo, come detto, Cass. Sez. 3, sent. 28991 del 2019, cit.).
La sentenza impugnata, per contro, una volta ritenuto che il nesso di causalita’ materiale fosse provato, e cio’ per il sol fatto della verificazione dell’evento che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, non si e’ interrogata sul diverso comportamento che, anche alla luce delle peculiari condizioni del caso concreto (stato gestazionale della paziente ed impossibilita’ di praticare trattamenti farmacologici) si sarebbe potuto – o meglio, dovuto esigere dalla struttura sanitaria.
Siffatta valutazione “sincretica” – che integra, violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c. – risulta, inoltre, ancor piu’ errata, ove si consideri che la Corte catanzarese, pur dando atto della “impossibilita’” di realizzare una “immobilizzazione assoluta” della degente (senza, pero’, interrogarsi sulla idoneita’ di tale circostanza ad integrare, eventualmente, quella causa imprevedibile e inevitabile, da apprezzare sul piano della non imputabilita’ dell’inadempimento), ha, nondimeno, concluso nel senso che i presidi adottati – comunque consistiti tanto nell’applicazione di fasce a fibre acriliche, finalizzate a bloccare mani, piedi e busto della paziente, chiuse con bottoni speciali a calamita, quanto nella costante vigilanza della stessa – non fossero “stati affatto adeguati alla situazione”, senza chiarire, come detto, quali misure alternative avrebbero dovuto essere adottate per scongiurare l’evento.
La sentenza va, dunque, cassata, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, perche’ rinnovi il giudizio sulla responsabilita’ del (OMISSIS) e dell’ASP Catania in relazione alle lesioni patite dalla (OMISSIS) tenendo distinto – prima ancora sul piano della diversa ripartizione degli oneri probatori, su quello della morfologia della fattispecie di cui all’articolo 1218 c.c. – i due cicli in cui si articola il giudizio sulla responsabilita’ contrattuale.
12.3. All’accoglimento – sebbene “in parte qua” – del primo motivo del ricorso del (OMISSIS), nonche’ del secondo motivo del ricorso dell’ASP Cosenza, segue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) e del secondo motivo dell’ASP Cosenza.
12.4. Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) – non assorbito dall’accoglimento, del primo secondo (giacche’ investe il “quantum” del risarcimento) – risulta, invece, non fondato.
12.4.1. Va data continuita’, sul punto, al principio secondo cui “le norme poste dal Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 3, comma 1, convertito dalla L. n. 189 del 2012, e dalla L. n. 24 del 2017, articolo 7, comma 3, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28994, Rv. 655792-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-02).
13. All’accoglimento di entrambi i ricorsi segue la cassazione, in relazione, della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito, alla luce del principio dianzi enunciato, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso (OMISSIS), dichiarando assorbito il secondo e rigettando il terzo, ed accoglie altresi’ il secondo motivo del ricorso ASP Cosenza, rigettando il primo e dichiarando assorbito il terzo, e cassa, in relazione, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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