I limiti posti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 6 marzo 2019, n. 6458.

La massima estrapolata:

I limiti posti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’accertamento della condominialità di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della condòmina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate).

Sentenza 6 marzo 2019, n. 6458

Data udienza 26 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15718-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1389/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), anche per delega dell’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 1389/2013 della Corte d’Appello di Genova, depositata il 10 dicembre 2013.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).
Rimane intimato senza svolgere attivita’ difensiva (OMISSIS).
La ricorrente (OMISSIS) ha presentato memoria ex articolo 378 c.p.c. in data 19 ottobre 2018.
(OMISSIS) convenne davanti al Tribunale di Chiavari (OMISSIS) ed il notaio (OMISSIS), chiedendo di accertare che la prima non avesse alcun diritto di proprieta’ o comproprieta’ sulla striscia di terreno aderente alla casa dell’attrice in (OMISSIS) (area che invece la signora (OMISSIS) occupava con beni e masserizie, ostruendone il transito), nonche’ di condannare il notaio (OMISSIS) al risarcimento dei danni, per aver erroneamente indicato i confini della proprieta’ (OMISSIS) nell’atto di acquisto da (OMISSIS) del 19 aprile 2002, nonche’ in un precedente titolo. (OMISSIS) dedusse di essere comproprietaria per un terzo della striscia di terreno in contesa, come da atto di divisione del 20 luglio 1987. Il notaio (OMISSIS) eccepi’ la prescrizione e chiamo’ in garanzia la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS). Veniva chiamato in giudizio altresi’ (OMISSIS). Il Tribunale di Chiavari respinse le domande dell’attrice, dichiarando che la striscia di terreno fosse in comunione tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e, accogliendo la riconvenzionale, condanno’ la signora (OMISSIS) a rimuovere vasi ed altri oggetti dal sedime, nonche’ a rimborsare le spese alle convenute ed alle assicuratrici chiamate in causa.
La Corte di Genova, rigettando l’appello di (OMISSIS), osservo’ che nell’atto di divisione del 20 luglio 1987, stipulato tra i comproprietari originari dell’immobile, era individuata con chiarezza l’esistenza di una striscia di terreno posta tra il fabbricato ed i giardini, definita come “distacco condominiale”, che rimaneva di proprieta’ comune dei condividenti. Secondo la Corte d’Appello, la striscia in contesa “come bene condominiale e pertinenza degli appartamenti e’ stata trasferita agli aventi causa dei condividenti originari, che sono i proprietari attuali della casa: in tanto appartiene per un terzo a (OMISSIS), per un terzo a (OMISSIS) e per un terzo a (OMISSIS)”. Per i giudici di secondo grado, nemmeno rileva – in senso contrario – “il fatto che la striscia di terreno in contestazione non sia stata espressamente indicata – come bene pertinenziale – nel titolo di acquisto della signora (OMISSIS). Invero – in forza del principio per cui “accessorium sequitur principale” – gli atti traslativi aventi per oggetto i beni principali ovvero le proprieta’ individuali facenti parte di un condominio comprendono i beni pertinenziali – ove non sia diversamente disposto – ed i beni condominiali, che siano destinati per la loro funzione all’uso e servizio dei beni di proprieta’ solitaria. Nella fattispecie non e’ sostenibile che la striscia per cui e’ causa costituisca oggetto di una comunione ordinaria, perpetuatasi tra i proprietari originari dell’immobile, a se’ stante e separata dal condominio, trattandosi – al contrario – a tutti gli effetti di un bene pertinenziale, definito espressamente come condominiale nel titolo originale di divisione dagli originari comproprietari della casa ed appositamente escluso dalla divisione, siccome destinato propriamente al passaggio comune”.
Quanto alla domanda proposta contro il notaio, essa e’ stata ritenuta prescritta nella sentenza impugnata, essendo decorsi oltre cinque anni – alla data di proposizione della domanda dalla data di stipula del rogito. In ordine alla decorrenza della prescrizione, non si sarebbe dovuto diversamente considerare il giorno in cui la signora (OMISSIS) aveva iniziato ad avanzare diritti sul sedime in contestazione. La Corte d’Appello affermava che, in ogni caso, il notaio (OMISSIS) era “esente da colpa: invero il supposto errore nell’indicazione dei confini, in cui sarebbe incorso il notaio rogante, ovvero l’imprecisione dovuta alla mancata indicazione della proprieta’ condominiale del marciapiede o distacco, non poteva invalidare l’atto intanto non richiedeva alcuna rettifica – ne’ ingenerare confusione nell’individuazione dell’oggetto del contratto, che era chiaramente individuato e descritto con i suoi identificativi catastali, ne’ tantomeno attribuire all’acquirente diritti superiori a quelli che le spettavano, risalendo la proprieta’ condominiale del distacco – inoppugnabilmente – al titolo originale di divisione tra gli originari comproprietari, espressamente richiamato nell’atto di acquisto della signora (OMISSIS)”.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte di Genova, dopo aver accolto in parte il gravame in ordine alla liquidazione operata dal Tribunale di Chiavari in favore del notaio (OMISSIS) e delle compagnie assicuratrici, confermo’ che la (OMISSIS), in quanto soccombente, dovesse comunque rimborsare anche quelle sostenute da entrambe le chiamate in garanzia, in applicazione del principio di causalita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce l’omesso esame e l’omessa valutazione della documentazione prodotta in primo ed in secondo grado, comprovante fatti decisivi per il giudizio, nonche’ il travisamento del contenuto degli atti traslativi della proprieta’ del terreno oggetto di causa (facendo riferimento all’atto di divisione del 18 novembre 1940, all’atto di divisione del 20 luglio 1987, all’atto di cessione di diritti donazione – divisione del 22 settembre 1993, all’atto di compravendita (OMISSIS)/ (OMISSIS) del 19 aprile 2002, alla lettera del notaio (OMISSIS) del 2 febbraio 2010 ed alla bozza dell’atto di rettifica predisposta dallo stesso notaio).
I.I. Il primo motivo di ricorso rivela profili di inammissibilita’ ed e’ comunque infondato.
In forza dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, (nella specie applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio di appello introdotto il 20 marzo 2013), come pure eccepito dalla controricorrente (OMISSIS), rimane esclusa la ricorribilita’ in cassazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , in quanto la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto.
L’interpretazione di questa Corte ha peraltro chiarito come l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Concreta, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). Ne’ la denuncia di omesso esame ex articolo 360 c.p.c., n. 5 puo’ ammissibilmente svolgersi, come avvenuto nei primo motivo di ricorso, mediante un elenco numerato di documenti, che si assumono inseriti nei fascicoli di parte delle pregresse fasi di merito, e dei quali viene sintetizzato il contenuto, senza rispettare la previsione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e quindi senza indicare specificamente il “dato”, testuale o extratestuale, in cui le circostanze comprovate dalla richiamata documentazione risultassero dedotte nei pregressi gradi di giudizio, in maniera da essere oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero senza specificare quali istanze la parte avesse rivolto al Tribunale ed alla Corte d’Appello nei propri scritti difensivi, prima della maturazione delle preclusioni assertive, per chiarire gli scopi dell’esibizione di quei documenti (arg. da Cass. Sez. 1, 24/12/2004, n. 23976). Il giudice ha, infatti, il potere – dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del “thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall’allegata documentazione (Cass. Sez. 2, 16/08/1990, n. 8304; Cass. Sez. 3, 07/04/2009, n. 8377). La ricorrente, nel primo motivo, auspica, in definitiva, che la Corte di Cassazione tragga dai richiamati documenti un apprezzamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del merito, rivalutando le risultanze probatorie nel senso piu’ favorevole alle sue tesi difensive, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, attivita’ non consentita in sede di legittimita’. Le questioni inerenti alle violazioni o false applicazione di norme di diritto regolatrici della fattispecie proprietaria dedotta in lite saranno poi oggetto dell’esame dei successivi motivi di ricorso.
II.II secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 917 c.c. e del principio “accessorium sequitur principale”, non ravvisandosi nella striscia di terreno per cui e’ causa gli elementi propri della pertinenza.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 1117 c.c., evidenziando come la striscia di terreno fosse stata impropriamente definita “condominiale” nell’atto di divisione del 1987. La terza censura aggiunge che contraddittoriamente la sentenza impugnata abbia dapprima dichiarato la striscia di terreno in contesa come oggetto di proprieta’ comune alla medesima signora (OMISSIS), come al signor (OMISSIS) ed alla signora (OMISSIS), senza pero’ ordinare a quest’ultima di rimuovere i vasi e gli oggetti posizionati sulla stessa.
II.I. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati.
La Corte d’Appello di Genova ha qualificato la striscia di terreno corrente tra gli immobili delle parti, siti in (OMISSIS), come “bene condominiale e pertinenza degli appartamenti”, e cosi’ considerato che “gli atti traslativi aventi per oggetto i beni principali ovvero le proprieta’ individuali facenti parte di un condominio comprendono i beni pertinenziali – ove non sia diversamente disposto – ed i beni condominiali, che siano destinati per la loro funzione all’uso e servizio dei beni di proprieta’ solitaria”. La qualificazione dell’area come condominiale e’ stata ricavata dai giudici di secondo grado dal “titolo originale di divisione dagli originari comproprietari della casa”, trattandosi di bene “appositamente escluso dalla divisione, siccome destinato propriamente al passaggio comune”.
Ora, la situazione di condominio, regolata dagli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, si attua sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprieta’ di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unita’ immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall’originario unico proprietario ad altro soggetto. La sentenza impugnata individua l’atto di frazionamento iniziale, dal quale ebbe origine il condominio delle unita’ immobiliari ora appartenenti a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella divisione ereditaria del 20 luglio 1987, allorche’ furono assegnati ai condividenti singoli appartamenti ed una porzione di orto. Individuato tale momento, doveva reputarsi operante la presunzione legale ex articolo 1117 c.c. di comunione “pro indiviso” di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, fossero – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal primo titolo di frazionamento non risultasse, in contrario, una chiara ed univoca volonta’ di riservare esclusivamente al venditore o ad alcuno dei condomini la proprieta’ di dette parti (Cass. Sez. 2, 18/12/2014, n. 26766; Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12340; Cass. Sez. 2, 07/08/2002, n. 11877). Nella specie, si ha riguardo (per quanto accertato in fatto dai giudici di merito, sulla base di apprezzamento loro spettante) ad area strutturalmente destinata a dare accesso al fabbricato ed ai giardini, definita nel titolo “distacco condominiale”, in quanto tale facente parte delle cose comuni di cui all’articolo 1117 c.c., dovendosi qualificarsi come cortile, agli effetti di tale disposizione, qualsiasi spazio esterno che abbia la funzione non soltanto di dare aria e luce all’adiacente fabbricato, ma anche di consentirne l’accesso (Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241; Cass. Sez. 2, 03/10/1991, n. 10309). Tale bene, pertanto, ove manchi un’espressa riserva di proprieta’ o sia stato omesso nel primo atto di trasferimento qualsiasi univoco riferimento al riguardo, deve essere ritenuto parte comune dell’edificio condominiale, ai sensi del medesimo articolo 1117 c.c., ceduta in comproprieta’ pro quota. Peraltro, questa Corte ha ancora di recente ribadito come, al fine di accertare se l’uso esclusivo di un’area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all’edificio di tutti i partecipanti, sia attribuito ad uno o piu’ condomini, e’ irrilevante ex se la circostanza che l’area stessa, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta piu’ proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unita’ immobiliare (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712). Ne consegue che non ha alcun rilievo il contenuto dell’atto traslativo (OMISSIS)/ (OMISSIS) del 19 aprile 2002 (del quale la ricorrente evidenzia che non indicasse espressamente la striscia di terreno), non potendo esso valere quale titolo contrario ex articolo 1117 c.c., ne’ validamente disporre della proprieta’ esclusiva dell’area oggetto di lite, ormai compresa fra le proprieta’ comuni (rimanendo nulla, al contrario, la clausola, contenuta nel contratto di vendita di un’unita’ immobiliare di un condominio, con la quale venga esclusa dal trasferimento la proprieta’ di alcune delle parti comuni: cfr. Cass. Sez. 2, 29/01/2015, n. 1680). La mera circostanza che uno dei successivi atti di vendita di una singola unita’ immobiliare non contenga espressa menzione del trasferimento anche della comproprieta’ delle aree comuni non e’, in sostanza, in alcun modo sufficiente a superare la presunzione posta dall’articolo 1117 c.c., la quale, al contrario, comporta che all’atto stesso consegua l’alienazione, unitamente alla porzione esclusiva, della corrispondente quota di condominio su dette parti comuni. Stando, infatti, al consolidato orientamento di questa Corte, una volta accertata la sussistenza di una situazione di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprieta’ individuale estendono i loro effetti, secondo il principio “accessorium sequitur principale”, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprieta’ solitaria (come, nella specie, la striscia destinata al passaggio comune), non trattandosi, per quanto accertato in fatto dalla Corte di Genova, di area legata agli appartamenti delle parti da mera relazione spaziale (Cass. Sez. 6 – 2, 26/10/2011, n. 22361; Cass. Sez. 2, 27/04/1993, n. 4931).
Non e’ pertinente all’acclarata situazione di fatto la censura, contenuta nel secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’articolo 817 c.c. La relazione di accessorieta’ tra parti comuni ed unita’ immobiliari, tipica del condominio di edifici, ex articoli 1117 c.c. e ss., esula dalla figura delle pertinenze ex articolo 817 c.c. Nel condominio, il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, le facciate, i tetti, i cortili, gli impianti che servono all’uso comune, non sono “cose” distinte e autonome rispetto alle porzioni di proprieta’ individuale, ma “parti” indivisibili di un tutto. Le parti elencate o richiamate dall’articolo 1117 c.c. non offrono, invero, alcuna utilita’ autonoma e compiuta, in quanto la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente strumentali all’utilizzazione o al godimento degli appartamenti. Le pertinenze di cui all’articolo 817 c.c., per contro, suppongono due “cose” che mantengono la loro identita’, e che sono non congiunte fisicamente, quanto combinate in forza di una “destinazione durevole” (cioe’, di una destinazione non episodica, ma comunque temporanea) al servizio o all’ornamento l’una dell’altra. Perche’, peraltro, si crei un’efficace destinazione pertinenziale, basta essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola cosa principale, mentre non occorre affatto essere anche proprietario (o comproprietario) della cosa destinata a pertinenza. Ed ancora, il proprium della res accessoria e’ la sua non indispensabilita’, ovvero la sua separabilita’ dal tutto, mentre la divisibilita’ delle parti comuni dell’edificio condominiale e’ rigidamente condizionata, in base all’articolo 1119 c.c., al raffronto tra i vantaggi che i singoli condomini ritraevano in precedenza da esse e i vantaggi che ne ricaverebbero dopo la divisione (oltre che al “consenso di tutti i partecipanti al condominio”, presupposto esplicitamente aggiunto dalla L. n. 220 del 2012).
Ne’ vi e’ alcuna contraddizione tra l’accertamento della condominialita’ della striscia di terreno e la mancata condanna della signora (OMISSIS) a rimuovere i vasi e gli oggetti posizionati su tale area, in quanto e’ noto come le due fondamentali limitazioni poste dall’articolo 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante, entro i limiti ora ricordati, di servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilita’, quali, nella specie, come denuncia la ricorrente, la collocazione di masserizie e di oggetti ornamentali (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 06/05/1988, n. 3376).
MAI quarto motivo di ricorso di (OMISSIS) lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, la mancata ammissione della CTU finalizzata a ricostruire le vicende che hanno riguardato la striscia di terreno per cui e’ causa, ad accertarne la proprieta’, nonche’ a quantificare il costo di trascrizione della sentenza.
III.1. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile, giacche’ del tutto estraneo al parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (per quanto gia’ detto in relazione al primo motivo di ricorso), tendendo esso a censurare la mancata ammissione della consulenza tecnica. L’ammissione della CTU, come piu’ volte affermato da questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’, vieppiu’ ove con essa, come nella specie, si intendesse sollecitare non l’apporto di specifiche conoscenze scientifiche per dare soluzione ad una questione tecnica ad integrazione delle prove offerte, ne’ la verifica di fatti che soltanto un esperto sia in grado di accertare, quanto la valutazione delle prove documentali costituite dai titoli di proprieta’ invocati dalle parti o la quantificazione della spesa di trascrizione di una sentenza (Cass. Sez. 1, 01/09/2015, n. 17399; Cass. Sez. 2, 03/01/2011, n. 72).
IV. Il quinto motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 2935, 2937 e 2947 c.c., quanto all’individuazione del dies a quo della prescrizione della domanda risarcitoria proposta nei confronti del notaio (OMISSIS) e la rinuncia alla stessa prescrizione evincibile dal comportamento di quest’ultima.
Il sesto motivo di ricorso deduce l’omesso esame e l’omessa valutazione della documentazione prodotta in primo ed in secondo grado, comprovante fatti decisivi per il giudizio, nonche’ il travisamento del contenuto della lettera e della bozza di atto di rettifica predisposte dal notaio (OMISSIS).
IV.1. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano in parte inammissibili, e comunque infondati.
Non vi e’ ragione di interrogarsi sull’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria per responsabilita’ professionale del notaio, una volta che la stessa Corte d’Appello di Genova, con decisione che ha portata del tutto assorbente, ha statuito che il medesimo notaio (OMISSIS) era “esente da colpa”, in quanto “il supposto errore nell’indicazione dei confini, in cui sarebbe incorso il notaio rogante, ovvero l’imprecisione dovuta alla mancata indicazione della proprieta’ condominiale del marciapiede o distacco non poteva invalidare l’atto… ne’ ingenerare confusione nell’individuazione dell’oggetto del contratto, che era chiaramente individuato e descritto con i suoi identificativi catastali, ne’ tantomeno attribuire all’acquirente diritti superiori a quelli che le spettavano, risalendo la proprieta’ condominiale del distacco inoppugnabilmente – al titolo originale di divisione tra gli originari comproprietari, espressamente richiamato nell’atto di acquisto della signora (OMISSIS)”.
Il sesto motivo di ricorso presenta gli stessi difetti di ammissibilita’ del primo motivo, in relazione al vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Esso insiste sulla mancata valutazione dell’errore professionale commesso dal notaio (OMISSIS) nell’atto (OMISSIS)/ (OMISSIS) del 19 aprile 2002, il quale avrebbe colpevolmente ingenerato l’apparenza della comproprieta’ della striscia di terreno, la’ dove si e’ gia’ in precedenza chiarito come quel titolo non potesse piu’ sovvertire la presunzione di condominialita’ ex articolo 1117 c.c. sorta con la divisione del 20 luglio 1987, ne’ quindi validamente disporre della proprieta’ esclusiva dell’area oggetto di lite, ormai compresa fra le proprieta’ comuni. Si tratta, in ogni caso, di questione, piu’ che di fatto storico, che non ha, per quanto appena osservato, neppure carattere decisivo (idoneo, cioe’, a determinare un esito diverso della controversia), e che e’ stata esaminata ed apprezzata nella sentenza impugnata, seppur decisa non nel senso auspicato dalla ricorrente.
D’altro canto, la mancata menzione da parte del notaio, nella stipula di uno dei successivi atti di vendita di una singola unita’ immobiliare compresa in un condominio edilizio, del trasferimento anche della comproprieta’ di alcuna delle aree comuni, ex articolo 1117 c.c., non concreta alcuna violazione delle regole posta dall’ordinamento professionale a tutela delle esigenze della pubblica fede e della certezza degli strumenti della vita giuridica, tale da trascendere la sfera giuridica dei partecipi dell’atto redatto dal notaio e ledere i terzi, i quali abbiano interesse a fare affidamento sulla validita’ dell’atto, secondo il generale canone del neminem laedere (arg. da Cass. Sez. 3, 24/05/1960, n. 1327).
V. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per non aver la Corte di Genova compensato le spese di lite nei confronti della signora (OMISSIS) e del notaio (OMISSIS) e per aver confermato una liquidazione del tutto eccesiva e sproporzionata a fronte dell’oggetto e del valore della causa e dell’attivita’ svolta. Viene anche censurata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2233 c.c., nonche’ dell’articolo 112 c.p.c. per l’omessa valutazione di congruita’ delle spese liquidate in primo grado. Si evidenzia come fossero identiche le attivita’ difensive svolte nell’interesse del notaio (OMISSIS) e dell’altra convenuta (OMISSIS).
V.1. Il settimo motivo di ricorso e’ inammissibile. La Corte d’Appello di Genova, accogliendo in parte il gravame, ha ritenuto eccessiva la liquidazione delle spese operata dal Tribunale di Chiavari per quanto attinente ai rapporti con il notaio (OMISSIS) e le compagnie assicuratrici, rideterminandone l’importo, e poi applicando il principio di soccombenza per la regolamentazione delle spese del secondo grado.
Esula dal sindacato di legittimita’ della Corte di cassazione la valutazione, spettante al giudice di merito, dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, derogando al principio di soccombenza (da ultimo, Cass. Sez. 5, 31/03/2017, n. 8421; Cass. Sez. 6 – 3, 17/10/2017, n. 24502).
La parte, la quale intenda, poi, impugnare per cassazione la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato, ovvero, come nella specie, denunciare la violazione dei parametri di determinazione dei compensi forensi, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che, come nel caso in esame, contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima, ovvero rispetto alla liquidazione operata in favore di altre parti (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, 21/12/2017, n. 30716; Cass. Sez. 1, 07/08/2009, n. 18086).
Anche la determinazione dei compensi dovuti ai diversi difensori di distinte parti, pur aventi una identica o analoga posizione processuale, costituisce valutazione di merito incensurabile in sede di legittimita’.
VI. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 97 c.p.c., per aver la Corte di Genova solo parzialmente accolto il motivo di gravame sull’erronea condanna alle spese subita dalla ricorrente in favore di entrambe le compagnie assicuratrici chiamate in garanzia dal notaio (OMISSIS). Viene anche censurata la violazione del principio di proporzionalita’ ed allegato l’omesso esame delle polizze assicurative e della loro operativita’.
VI.I. L’ottavo motivo di ricorso e’ infondato.
Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalita’, e cio’ anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (Cass. Sez. 6 – 3, 08/02/2016, n. 2492; Cass. Sez. 2, 10/11/2011, n. 23552; Cass. Sez. 3, 02/04/2004, n. 6514; Cass. Sez. 2, 27/04/1991, n. 4634).
La Corte d’Appello ha affermato che la chiamata in causa delle due compagnie assicuratrici era comprensibile per ragioni di cautela della convenuta notaio (OMISSIS), alla quale non poteva chiedersi di valutare l’entita’ dei danni che poteva essere condannata a risarcire, ne’ di preventivare le eventuali eccezioni delle compagnie circa l’operativita’ delle polizze e l’estensione della copertura. Il ragionamento della Corte di Genova risulta immune da errori di diritto, ne’ sussistono fatti storici decisivi su questo profilo, che risultino non valutati nella sentenza impugnata.
Il giudice, a fronte della soccombenza dell’attore, il quale abbia dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale siano rimasti coinvolti uno o piu’ terzi, chiamati in causa dal convenuto a fini di garanzia impropria, deve porre a carico del soccombente anche le spese giudiziali sostenute dai terzi stessi, senza dover accertare, neppure incidentalmente, la fondatezza o meno, nel merito, della domanda di garanzia (trattandosi di esame precluso dalla logica subordinazione della domanda di garanzia all’accoglimento della domanda principale), occorrendo, piuttosto, unicamente una valutazione della sua palese, o meno, arbitrarieta’ (profilo argomentatamente negato nell’impugnata sentenza).
VII. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. Non occorre provvedere al riguardo l’altro intimato (OMISSIS), il quali non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per ciascuno di loro in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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