I consumatori e gli utenti possono aderire all’azione comune anche tramite fax e posta elettronica

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 15 maggio 2019, n. 12997.

La massima estrapolata:

Nelle azioni di classe, introdotte a norma dell’art. 140 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), i consumatori e gli utenti possono aderire all’azione comune anche tramite fax e posta elettronica, senza l’osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità, e a cura dei soggetti, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Sentenza 15 maggio 2019, n. 12997

Data udienza 11 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3410/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ Associazione (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1118/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2019 dal cons. FIDANZIA ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 29 aprile 2016 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del 10/04/2014 con cui il Tribunale di Torino, previa ammissione, limitatamente alle contestazioni concernenti le commissioni di scoperto di conto applicate dopo il 15/08/2009 ai conti non affidati, dell’azione di classe ex articolo 140 bis c. cons. proposta dai signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), anche a mezzo dell’associazione (OMISSIS), contro (OMISSIS) s.p.a., ha dichiarato la nullita’ delle clausole aventi ad oggetto le predette commissioni e per l’effetto ha condannato l’istituto di credito convenuto a restituire ai tre attori e a tre aderenti ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) gli importi da ciascuno richiesti come somme indebitamente trattenute dalla banca.
La Corte d’Appello di Torino, riconosciuta la legittimazione attiva dei proponenti ad impugnare anche nell’interesse degli aderenti esclusi, ha, inoltre, rigettato l’appello incidentale con cui era stata richiesta l’ammissione delle 101 adesioni escluse per la mancata autenticazione della firma nelle forme richieste nell’ordinanza del Tribunale di Torino del 15 giugno 2012.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. Resistono i gia’ appellanti incidentali con controricorso e propongono, a loro volta, ricorso incidentale.
Le parti hanno, altresi’, proposto entrambe memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (OMISSIS) s.p.a. lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 2 bis per avere la sentenza impugnata confermato la nullita’ della commissione per scoperto di conto applicata dalla banca, benche’ la norma predetta non ne sancisse affatto la nullita’.
2. Il motivo e’ infondato.
L’istituto di credito ricorrente lamenta che, relativamente ai conti non affidati, la L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis, comma 1, si limiterebbe a sancire soltanto la nullita’ delle commissioni di massimo scoperto, e che tale sanzione non si estenderebbe anche alla pattuizione di tutte le altre forme di remunerazione.
Nel caso di specie, la commissione per scoperto di conto di cui e’ causa, pattuita dalle parti, non e’ nulla, non essendo correlata alla punta massima di scoperto nel trimestre (come la CMS), bensi’ alla effettiva durata dello scoperto, nella misura di Euro 2 al giorno.
La banca contesta l’interpretazione dei giudici di merito, secondo cui le ulteriori forme di remunerazione disciplinate dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 1, bis riguarderebbero solo i conti affidati e cio’ sul rilievo che la commissione per scoperto di conto rientrerebbe, a pieno titolo, nella tipologia di “clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca dipendente dall’effettiva durata della utilizzazione dei fondi”, in relazione alle quali la remunerazione non e’ necessariamente legata alla concessione di affidamenti.
Questo Collegio non condivide l’impostazione della ricorrente principale.
Dall’esame del secondo periodo dell’articolo 2 bis, comma 1, emerge in modo incontestabile che il legislatore ha voluto prendere in considerazione soltanto i conti affidati. Vi e’, infatti, una previsione generalizzata di nullita’ di tutte le clausole che prevedano una remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedano una remunerazione indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione di fondi, e cio’ a meno che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme – servizio che si riferisce, evidentemente, ad entrambe le tipologie di clausole sopra indicate – sia stato predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile, in misura omnicompresiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento.
Il legislatore, dunque, per non far incorrere le clausole concordate tra le parti nella sanzione della nullita’, si e’ preoccupato di rendere determinabile nei termini sopra precisati, a norma dell’articolo 1346 c.c., la commissione applicata dalla banca, sia che si configuri come una semplice remunerazione legata al solo affidamento, sia che la remunerazione sia commisurata anche all’effettiva utilizzazione di fondi, non essendovi alcun dubbio comunque che, con l’espressione
“salvo che il corrispettivo di messa a disposizione delle somme …” collocata dopo l’elencazione di entrambe le tipologie di clausole, il legislatore abbia voluto, in ogni caso, evidenziare che tale remunerazione non puo’ che essere pattuita nell’ambito di un rapporto affidato.
Ove il legislatore avesse voluto davvero circoscrivere l’applicabilita’ della seconda parte del secondo periodo del 1 comma dell’articolo 2 bis, legge citata (dall’espressione “salvo che il corrispettivo di messa a disposizione delle somme” fino a “….in ogni momento”) solo alla prima tipologia di clausole, avrebbe direttamente inserito l’inciso sopra riportato dopo la elencazione di queste ultime clausole.
L’inserimento di tale espressione dopo la seconda tipologia di clausole evidenzia la chiara intenzione del legislatore di prevedere, parimenti, la possibilita’ di pattuizione di tale tipologia solo nell’ambito dei rapporti affidati.
Peraltro, l’interpretazione invocata dalla banca condurrebbe ad evidenti distorsioni.
Essendo stato sopra evidenziato che il legislatore ha inserito l’espressione sopra indicata, inserendo tutta una serie di condizioni (forma scritta, misura omnicomprensiva del corrispettivo, etc.) allo scopo di rendere determinabile, a norma dell’articolo 1346 c.c., la remunerazione applicata dalla banca e per non fare quindi incorrere le clausole di cui al secondo periodo dell’articolo 2 bis, comma 1, nella sanzione di nullita’ ordinariamente e generalmente prevista, e’ evidente che se la stessa espressione sopra indicata fosse applicabile esclusivamente alla prima tipologia di clausole, e non alla seconda tipologia, il legislatore si sarebbe inopinatamente limitato a prevedere una categoria di clausole, generalmente nulle, senza introdurre, come per la prima tipologia, un meccanismo idoneo a renderle valide.
Deve, dunque, accogliersi l’interpretazione della norma suggerita dai giudici di merito.
Tale interpretazione, oltre ad essere aderente alla ratio della nuova norma introdotta (L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis) di prevedere una remunerazione a favore della banca in presenza di servizi effettivamente resi – in caso di conto non affidato non puo’, invece, in alcun modo ragionarsi in termini di servizio prestato dalla banca, potendo la stessa decidere discrezionalmente se tollerare o meno lo scoperto, non essendo minimamente tenuta contrattualmente a mettere a disposizione del cliente alcuna somma e a far quindi fronte alle utilizzazioni oltre la provvista – rende coerente sotto il profilo sistematico la formulazione del primo periodo dell’articolo 2 bis, comma 1, legge citata (che sancisce la nullita’ delle commissioni di massimo scoperto a fronte di utilizzi in assenza di fido) con il secondo periodo dello stesso comma, sopra esaminato.
Seguendo l’interpretazione della norma invocata dalla banca, non si spiegherebbe ragionevolmente il motivo per cui, in caso di conti non affidati, il legislatore avrebbe inteso sancire la nullita’ delle sole commissioni di massimo scoperto e non anche quella di altre clausole che prevedano una commissione in caso di scoperto di conto.
Peraltro, non emerge dalla lettura della norma una posizione del legislatore di disfavore verso le CMS: relativamente ai conti affidati, il primo periodo dell’articolo 2, comma 1, bis non prevede parimenti come per i conti non affidati – una nullita’ tout court della CMS, essendo stabilita tale sanzione solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, con conseguente piena validita’ della clausola se il saldo risulti a debito per un periodo pari o superiore ai trenta giorni (in ordine all’intento del legislatore, con l’introduzione della L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis, di sancire definitivamente la legittimita’ della CMS e di sottrarla alle censure di legittimita’ sotto il profilo della mancanza di causa, vedi anche sez 1 n. 12965 del 22/6/2016, Rv. 640110-01).
L’intento del legislatore, con riferimento ai conti non affidati, non era quindi quello, di sanzionare, in modo particolare, le CMS ma quello di eliminare, in generale, commissioni non legate a servizi resi dalla banca.
Infine, non puo’ trarsi alcun argomento a favore dell’interpretazione della norma invocata dalla banca dalla disciplina introdotta dal legislatore con il Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 27, convertito con modifiche nella L. 18 maggio 2012 n. 62, che, modificando l’articolo 117 bis T.U.B., ha previsto per gli sconfinamenti, non solo oltre il limite del fido, ma anche in assenza di fido, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.
Neppure la banca, in mancanza di un qualunque addentellato normativo, ha affermato che la disciplina posteriore potesse avere natura di interpretazione autentica di quella anteriore.
La L. n. 27 del 2012, che all’articolo 27, comma 4, ha abrogato la L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis, commi 1 e 3, ha una chiara funzione innovativa, introducendo una “commissione di istruttoria veloce”, che si configura (a prescindere dalla denominazione) come rimborso spese per l’istruttoria comunque svolta dalla banca (indipendentemente, quindi, dall’affidamento) per la pratica relativa allo sconfinamento, e non come compenso per un servizio svolto dallo stesso istituto di credito a favore del correntista.
Deve quindi concludersi che, con riferimento ai conti correnti non affidati, il legislatore, alla L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis, comma 1, ha inteso sanzionare con la nullita’ tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto – indipendentemente dal fatto che fossero commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre (CMS) o alla durata del medesimo scoperto – trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca.
Va, peraltro, in ogni caso, rilevato, quanto al caso di specie, che la sentenza impugnata ha evidenziato il rilievo dirimente che la commissione di scoperto di conto non era stata oggetto di un’espressa pattuizione scritta tra le parti ed in generale non erano state rispettate le condizioni previste dal secondo periodo dell’articolo 2 bis, comma 1, legge citata.
L’istituto ricorrente non ha neppure contestato in ricorso tale affermazione frutto di un accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale, e, come tale, non sindacabile in sede di legittimita’, limitandosi a concentrare le proprie doglianze, anche nel ricorso per cassazione, sull’interpretazione del L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis, comma 1.
Peraltro, la banca, solo nella memoria ex articolo 378 c.p.c., in replica al controricorso dei correntisti che avevano in prevenzione dedotto non potersi applicare la commissione di scoperto di conto neppure attraverso l’esercizio dello ius variandi, ha affermato per la prima volta che la commissione in oggetto era stata introdotta nel rapporto in esame proprio con tali modalita’, a norma della L. n. 2 del 2009, articolo 2 bis, comma 3. Si tratta di un’affermazione tardiva estranea al thema decidendum, atteso che l’istituto di credito, di fronte all’assunto della sentenza impugnata secondo cui la commissione di scoperto di conto non era stata pattuita per iscritto dalle parti ne’ erano state comunque rispettate le condizioni previste dalla legge, avrebbe dovuto, gia’ nel ricorso per cassazione, dedurre l’intervenuta approvazione di tale clausola tramite l’esercizio dello ius variandi nonche’ lamentare l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, da parte della Corte territoriale di un fatto storico decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, indicando il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, e cio’ in ossequio alle statuizioni del Supremo Collegio di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.
3. Con il secondo motivo la banca convenuta lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.p., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 2033, 1827 e 1852 c.c., per avere la sentenza impugnata confermato la condanna della banca alla restituzione dell’indebito per importi di cui risultava allegato solo l’addebito a titolo di commissioni per scoperto di conto.
Osserva l’istituto di credito che il mero addebito su conto corrente non affidato, e con saldo passivo, non corrisponde affatto ad un pagamento.
4. Il motivo e’ fondato.
Va preliminarmente osservato che il Supremo Collegio di questa Corte, nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 (si e’ espressa negli stessi termini, recentemente, anche sez. 1 n. 27704 del 10.7.2018), ha statuito che il cliente che agisce ex articolo 2033 c.c., per la ripetizione dell’indebito corrisposto alla banca ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ovvero la dazione di una somma e la mancanza di una causa che la giustifichi.
Cio’ premesso, il giudice di primo grado aveva accertato l’esistenza dei pagamenti dei correntisti, oggetto della richiesta di restituzione, sulla base del principio di non contestazione, a norma dell’articolo 115 c.p.p., per non essere tali somme state “specificamente contestate nella loro misura dalla banca”.
La Corte d’Appello, di fronte alla contestazione della banca svolta nell’atto di appello – secondo cui non si era perfezionato il meccanismo di cui all’articolo 115 c.p.c., per avere, in realta’, l’istituto di credito contestato tempestivamente l’avvenuta dazione delle rimesse a titolo di commissioni per scoperto di conto – da, un lato, ha rilevato correttamente che le argomentazioni sollevate dalla banca non costituivano eccezioni in senso proprio, vietate ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., costituendo dei meri argomenti difensivi; tuttavia, dall’altro, non si e’ curata di verificare la fondatezza dell’affermazione del giudice di primo grado sulla base dell’esame comparativo degli atti difensivi delle parti, ma ha erroneamente voluto superare in fatto la questione sollevata dall’istituto di credito con il mero rilievo, in diritto, secondo cui, trattandosi di conti non affidati, l’addebito in conto corrente darebbe di per se’ solo elemento sintomatico “di un’operazione solutoria equiparabile in tutto e per tutto ad un pagamento”.
Tale conclusione si pone in netto contrasto con l’approdo del Supremo Collegio di questa Corte nella sentenza sopra citata n. 24418/2010.
Ne consegue che e’ fondata la censura dell’istituto ricorrente secondo cui la sentenza impugnata e’ incorsa nella violazione dell’articolo 2033 c.c..
La sentenza impugnata deve essere dunque cassata con riferimento al secondo motivo, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che dovra’ provvedere all’accertamento in fatto, omesso dalla sentenza di secondo grado, in ordine all’intervenuto perfezionamento o meno, nel caso di specie, del meccanismo di cui all’articolo 115 c.p.c., in relazione ai dedotti versamenti solutori.
5. Con il primo motivo di ricorso incidentale i proponenti l’azione di classe ex articolo 140 bis c.p.c., che hanno agito anche nell’interesse non solo dei consumatori aderenti ed esclusi, ma anche di tutti i consumatori facenti parte della classe e non ancora aderenti, hanno dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione all’articolo 140 bis, comma 3 e 11, cod. cons., per avere la sentenza impugnata confermato la necessita’ che la sottoscrizione dell’atto di adesione alla class action fosse sottoposto ad autenticazione nelle forme e a cura dei soggetti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e cio’ nonostante che l’estrema deformalizzazione della procedura non richiedesse affatto tale formalita’.
I ricorrenti incidentali, proprio nella loro asserita qualita’ di esponenti della classe, come tali legittimati a curare l’interesse di tutti i membri e non solo di quanti hanno aderito all’azione di classe, hanno altresi’ invocato una pronuncia che demandi al giudice del rinvio la riapertura delle adesioni, da effettuarsi secondo quanto previsto dall’articolo 140 bis cod. cons..
6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, in via gradata rispetto al precedente motivo, e’ sempre stata dedotta violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 21, per avere la sentenza impugnata confermato l’applicazione dell’articolo 21, comma 2 legge cit., che impone l’autenticazione a mezzo di pubblico ufficiale, anziche’ dell’articolo 21, comma 1, legge cit., che consente la forma semplificata della c.d. autocertificazione.
7. Il primo motivo incidentale e’ fondato nei limiti che saranno precisati nello sviluppo della trattazione.
Va, preliminarmente, osservato che questione da analizzare in rito, prima dell’esame del merito, e’ quella della legittimazione da parte dei proponenti l’azione ex articolo 140 bis c.c., ad impugnare nell’interesse dei non aderenti, in relazione ai quali e’ stata richiesta, come detto, la riapertura dei termini per l’adesione.
Sul punto, deve rilevarsi che non vi e’ traccia di tale questione nel provvedimento impugnato e dall’esame delle conclusioni degli appellanti incidentali, come riportate integralmente nella sentenza della Corte d’Appello di Torino – e come non contestato dagli stessi ricorrenti incidentali – emerge che i proponenti la class action hanno chiesto di dichiarare soltanto l’ammissibilita’ delle 104 adesioni presentate (senza quindi alcun cenno ai non aderenti).
Ne consegue che la domanda di riapertura dei termini per nuove adesioni e’ stata svolta per la prima volta nel ricorso incidentale ed e’, come tale, inammissibile.
Con riferimento, invece, alla posizione degli aderenti esclusi, va osservato che il ricorso incidentale e’ fondato.
Deve, preliminarmente, ritenersi inammissibile l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso incidentale svolta dalla (OMISSIS) s.p.a.. L’istituto di credito ha dedotto la tardivita’ dell’appello incidentale, e, conseguentemente, l’inammissibilita’ del ricorso incidentale, sul rilievo che i ricorrenti incidentali non avrebbero contestato tempestivamente l’ordinanza del Tribunale di Torino, che aveva imposto per l’adesione la formalita’ dell’autenticazione della firma.
Ad avviso della Banca, eventuali doglianze in ordine alla necessita’ di autenticazione delle firme prescritte da quel Tribunale avrebbero dovute essere formulate prima che scadesse il termine per la presentazione delle adesioni, con la conseguenza che una contestazione successiva a tale scadenza doveva ritenersi irrimediabilmente preclusa.
Questo Collegio non condivide una tale impostazione.
La decadenza invocata dalla banca non trova riscontro nella particolare disciplina della class action all’articolo 140 bis cod. cons., ne’ puo’ essere fatta valere sulla base dei principi generali.
In proposito, l’articolo 152 c.p.c., dispone che i termini per il compimento degli atti processuali sono stabiliti dalla legge, mentre possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
Dunque, non avendo il legislatore previsto termini a pena di decadenza entro cui impugnare l’ordinanza che stabilisce le modalita’ di adesione alla class action, i soggetti interessati possono legittimamente impugnare tale ordinanza – come effettivamente avvenuto unitamente alla sentenza, con l’atto di appello.
Quanto al merito della questione, va osservato che dalla ricostruzione delle fasi processuali del presente procedimento, come evincibili dallo stesso ricorso principale, emerge che il Tribunale di Torino ha assunto la riserva per determinare le modalita’ di presentazione delle adesioni alla class action all’udienza del 24 maggio 2012, e l’ha sciolta con ordinanza del 15 giugno 2012, ovvero quando era gia’ entrata in vigore la legge del 24 marzo 2012, di conversione con modifiche del Decreto Legge 24 gennaio 2012, che all’articolo 6, lettera f), ha aggiunto al comma 3, primo periodo dell’articolo 140 bis cod. cons. l’inciso “anche tramite posta elettronica certificata e fax”.
In sostanza, la novella dell’articolo 140 bis cod. cons, applicabile alla presente controversia in virtu’ del principio “tempus regit actum” trattandosi di legge processuale che interviene su rapporti non ancora esauriti – ha previsto la possibilita’ di aderire all’azione di classe addirittura anche con fax o posta elettronica certificata, modifica coerente con la snellezza di tale azione, improntata alla massima deformalizzazione (articolo 140 bis cod. cons., comma 11).
Tenuto conto che la posta elettronica certificata e’ concetto ben diverso rispetto alla firma digitale – la PEC (Posta elettronica certificata) e’ un sistema che consente di inviare email conferendo valore legale agli allegati ed ai messaggi, mentre la firma digitale e’ un mezzo elettronico con cui ad un documento elettronico si appone la propria firma, che sostituisce con valore legale la firma autografa – e’ evidente che se il legislatore nella class action ha inteso richiedere solo la posta elettronica certificata o il fax (come modalita’ di spedizione dell’adesione sostitutive del deposito in cancelleria), e non la firma digitale, e’ perche’ non riteneva essenziale prescrivere, ai fini della validita’ dell’adesione, l’autenticita’ della firma (come ha, invece, ingiustificatamente prescritto il Tribunale di Torino).
D’altra parte, il legislatore, nei casi in cui ha ritenuto essenziale l’autenticita’ della sottoscrizione – come nell’articolo 83 c.p.c., in tema di procura alle liti, ove ha prescritto la firma digitale – l’ha richiesto espressamente.
E’ evidente quindi che il Tribunale di Torino, nel richiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni degli aderenti “nelle forme e a cura dei soggetti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”, abbia imposto una formalita’ di adesione non prescritta dalla legge, venendo quindi a frustrare la ratio di massima informalizzazione della procedura perseguita dal legislatore.
Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto:
“Nelle azioni di classe introdotte a norma dell’articolo 140 bis cod. cons., i consumatori e gli utenti possono aderire a tali azioni anche tramite fax e posta elettronica, senza l’osservanza di particolari formalita’, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalita’ e a cura dei soggetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, nei termini sopra illustrati, la Corte d’Appello di Torino dovra’ provvedere all’esame della posizione dei soli aderenti che fossero stati esclusi soltanto per la mancata autenticazione della firma per adesione secondo le formalita’ previste dalla ordinanza ammissiva del Tribunale di Torino.
In proposito, deve, infatti, precisarsi, che la presente decisione non comporta l’automatica riammissione di tutti gli aderenti esclusi.
La sentenza impugnata ha ben evidenziato di aver ristretto la propria disamina alle sole adesioni riconosciute non valide dal giudice di primo grado per la mancanza della sottoscrizione autenticata, non avendo gli appellanti incidentali presentato motivi – con conseguente formazione del giudicato interno – con riferimento alle altre ragioni di esclusione ritenute dal giudice di primo grado (quali, a titolo di esempio, la mancanza tout court della sottoscrizione, o la mancata presentazione tempestiva delle firme all’associazione (OMISSIS), etc.).
Dovra’ quindi il giudice di rinvio individuare i nominativi ed esaminare le posizioni degli aderenti, che erano stati esclusi solo per la mancanza di autentica della firma con le modalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e che devono quindi essere riammessi.
8. Il secondo motivo di ricorso incidentale e’ assorbito dall’accoglimento, nei limiti piu’ volte indicati, del primo motivo.
9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale i proponenti l’azione di classe hanno dedotto violazione di legge in relazione all’articolo 91 c.p.c., per avere la sentenza impugnata disposto l’integrale compensazione delle spese in conseguenza della soccombenza reciproca, nonostante i proponenti e gli aderenti avessero conseguito una vittoria piena sul merito della lite anche all’esito del giudizio d’appello.
9. Il motivo e’ assorbito in relazione all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale dell’istituto di credito.
Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo del ricorso principale ed al primo motivo, nei termini sopra illustrati, del ricorso incidentale, dovendosi, pertanto, disporre il rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, cui e’ demandata, altresi’, la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini sopra illustrati, e, per l’effetto, cassa, con tali limiti, il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

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