Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 24 febbraio 2020, n. 1348.
La massima estrapolata:
Anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia, per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni, sono passibili di informativa antimafia atteso che la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche commesse, non si avvale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente – per interesse, economico, politico o amministrativo – che passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa.
Sentenza 24 febbraio 2020, n. 1348
Data udienza 13 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5981 del 2019, proposto da Ministero dell’Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Da. Ag., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Umberto Maiello e uditi, per la parte appellata, l’avvocato Da. Ag. e l’avvocato dello Stato Is. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo qui in rilievo il Ministero dell’Interno e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, amministrazioni appellanti, chiedono la riforma della sentenza -OMISSIS- del 16.1.2019 con cui il TAR per il Piemonte ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società -OMISSIS-, avente come oggetto sociale, tra l’altro, la “gestione di sale pubbliche da gioco”, la “gestione di agenzie per l’esercizio di scommesse su eventi sportivi” e la “promozione e l’organizzazione del gioco lecito on line e live”, annullando l’informativa antimafia emessa nei confronti della suddetta società dal Prefetto di Torino.
1.1. Il Tar ha, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui risultava spedito anche avverso la comunicazione di avvio del provvedimento di cancellazione dall’Albo, cd. elenco Ries, “attesa la natura non provvedimentale e non immediatamente lesiva della comunicazione di avvio del procedimento”.
1.2. Vale premettere che, proprio in occasione del rinnovo della sua iscrizione al suddetto elenco, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli del Piemonte e della Valle d’Aosta aveva richiesto il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti della società -OMISSIS-
1.3. In riscontro alla suddetta richiesta la Prefettura di Torino adottava l’informativa antimafia interdittiva, n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, all’uopo valorizzando anche i dati informativi rinvenienti dalla misura custodiale emessa per fattispecie delittuose cd. spia dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del socio fondatore -OMISSIS-, che aveva, solo poco prima dei fatti in addebito e, dunque, con modalità e tempistica sospette, ceduto la quota sociale (precedentemente era stato nominato un terzo soggetto come amministratore legale).
2. Il TAR, nel proprio decisum di accoglimento, pur giudicando inconferenti talune delle articolate argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente (sulla diversità del settore economico di interesse della -OMISSIS-, attiva nella gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS e non nel campo della gestione delle scommesse, sulla intervenuta cessione delle quote al -OMISSIS- da parte dell’ex socio -OMISSIS-) dava rilievo unicamente al fatto che la motivazione del provvedimento impugnato ricalcava sostanzialmente i fatti e le valutazioni oggetto del procedimento penale in corso ed, in tale sede, la contestazione dell’aggravante mafiosa nei confronti dell’ex socio -OMISSIS- era poi venuta meno, ancorchè ai soli fini cautelari, all’esito di una serie di pronunce, sia di legittimità, da parte della Corte di Cassazione, sia di merito, da parte del Tribunale del Riesame.
3. Le amministrazioni appellanti a sostegno della impugnativa spiegata avverso la suddetta sentenza deducono che:
a) il giudizio penale con imputazione aggravata dalla contestazione dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è tuttora in corso di svolgimento;
b) il giudizio cautelare penale applica categorie logiche e giuridiche diverse da quelle qui in rilievo. Inoltre, il venir meno dell’aggravante riposa su questioni giuridiche formali e non sull’accertamento della rilevata situazione di contiguità mafiosa;
c) le ordinanze della Corte di Cassazione e del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che hanno fatto venir meno l’aggravante ex articolo 7 sarebbero, in ogni caso, successive al provvedimento impugnato.
3.1. Resiste in giudizio la parte appellata, che ha concluso per il rigetto dell’appello.
3.2. Con ordinanza cautelare -OMISSIS- del 30.08.2019 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
3.3. All’udienza del 13.2.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.
4.1. Giusta quanto anticipato nella narrativa in fatto, l’interdittiva prefettizia è intervenuta nel corso del procedimento di rinnovo dell’iscrizione della società -OMISSIS- all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, co.533, l. n. 266/2005, come sostituito dall’art. 1, co. 82, l. 13.12.2010, n 220 ss.mm.ii, c.d. “elenco RIES”, e risulta dettata dalla ritenuta sussistenza di “…elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, pur non sussistendo nei confronti dell’attuale titolare cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011”.
Ed, infatti, nella trama argomentativa del richiamato provvedimento il soggetto ritenuto veicolo di possibile contaminazione con ambienti malavitosi è il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, già socio ed amministratore della suindicata società e che, solo in pendenza del procedimento penale aperto nei suoi confronti, aveva dismesso le quote di cui era titolare.
4.2. Ai fini qui in rilievo, giova evidenziare che la -OMISSIS- risulta costituita in data -OMISSIS- 2010, ed il relativo capitale sociale veniva equamente suddiviso, per un importo di Euro 5.000,00, tra i soci fondatori, -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS- -OMISSIS-, entrambi proprietari al 50%, condividendo i predetti anche la gestione dell’azienda.
In data 30 giugno 2015, subentrava nella gestione della società, quale amministratore unico, -OMISSIS- e, poco dopo, in data 21 novembre 2016, il socio -OMISSIS- cedeva la propria quota al socio -OMISSIS-, cui, dunque, mette capo l’intero capitale sociale.
4.3. Orbene, mette conto evidenziare che, poco prima del suddetto atto traslativo, il socio -OMISSIS- -OMISSIS- veniva raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito del suo coinvolgimento nella c.d. “-OMISSIS-” posta in essere contro un sodalizio criminale contiguo ad una cosca di matrice “ndranghetista”, del quale farebbe parte il -OMISSIS- con il ruolo di responsabile per l’intero territorio del Piemonte, con interessi nel settore delle sale da gioco e delle scommesse e raggio d’azione di rilievo transnazionale.
Segnatamente, le imputazioni contestate con la richiamata misura custodiale indicano il -OMISSIS- responsabile dei reati di associazione a delinquere ai sensi dell’art. 416, c. 1, c.p., aggravato dall’art. 7 del d.l. n. 203/1991, di esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse, di cui all’art 4 della I. n. 401/1989, di truffa ex art. 640 c.p. e di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori di cui all’art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992, aggravato anch’esso ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 203/1991.
Nell’ambito della medesima operazione le quote della -OMISSIS- venivano sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. Tanto in ragione della ritenuta strumentalità della suddetta azienda rispetto agli scopi delittuosi oggetto di imputazione. La suddetta misura coercitiva reale veniva, poi, successivamente revocata, in data 17.10.2016.
4.4. La lettura dei suindicati elementi istruttori, valutati all’interno di una necessaria visione d’insieme, induceva l’Autorità prefettizia a ritenere simulate le suindicate modifiche societarie siccome dettate, per modalità e tempistica, non già da genuini scopi organizzativi e commerciali, quanto piuttosto dall’assorbente esigenza di schermare la -OMISSIS- dai rischi di possibili conseguenze negative, quale giustappunto quella qui in rilievo, dovendo viceversa ritenersi ragionevole ipotizzare, secondo l’Autorità statale, che l’influenza esercitata dal -OMISSIS- sulla vita operativa della detta società perdurasse in sostanziale continuità con il più recente passato.
4.5. La trama argomentativa su cui riposa l’informativa antimafia risulta a tal riguardo, in buona parte, recepita e condivisa dal giudice di prime cure che ha, invero, convalidato la concludenza dimostrativa degli elementi indiziari raccolti dall’organo prefettizio rispetto ad alcuni significativi tasselli del giudizio di permeabilità mafiosa espresso nei confronti della -OMISSIS-.
4.6. In disparte le statuizioni di carattere generale sul diverso standard probatorio esigibile in subiecta materia rispetto a quello proprio del processo penale, il TAR ha, invero, attribuito una valenza neutra, o comunque non significativa, alla circostanza che la -OMISSIS- sia attiva nel campo della gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, e non già nel settore della gestione delle scommesse, in cui, viceversa, avrebbe operato il sodalizio criminale oggetto del coevo procedimento penale, dal momento che l’orizzonte applicativo dell’informativa antimafia interdittiva, in coerenza con la sua tipica vocazione anticipatoria e preventiva, consentirebbe ed, anzi, imporrebbe di valorizzare anche situazioni concernenti attività di impresa similari, attigue o comunque connesse, di talchè “la evidente contiguità delle tipologie di attività sopra descritte consentirebbe un giudizio preventivo di pericolosità ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia”.
4.7. Inoltre, sotto distinto profilo, il medesimo giudice ha parimenti stimato come plausibile la ricostruzione valorizzata nel provvedimento interdittivo circa il ruolo tuttora centrale del -OMISSIS- nella gestione organizzativa ed operativa della -OMISSIS-, all’uopo evidenziando che “il fatto che il -OMISSIS- abbia ceduto le quote al -OMISSIS- di per sé non è idoneo a far venire meno il pericolo di un condizionamento, laddove questo sia previamente dimostrato, atteso che, per un verso, il -OMISSIS- ha ceduto la propria partecipazione solo nel corso del procedimento penale, il che può giustificarsi con il semplice intento di non ulteriormente pregiudicare gli interessi economici della società ; per altro verso, la sfera di influenza del socio “recedente” può essere salvaguardata attraverso l’operato del socio superstite con il quale il -OMISSIS- aveva costituito la società e condiviso la gestione prima e, comunque, successivamente, le decisioni, fino al momento della cessione delle quote. Del resto non privo di rilievo è il fatto che le quote siano state cedute proprio al -OMISSIS- e non ad un terzo”.
4.8. Di contro, il giudice di prime cure ha ritenuto decisiva la circostanza che la motivazione del provvedimento impugnato ricalchi sostanzialmente i fatti e le valutazioni oggetto del procedimento penale in corso e che, in tale sede, nelle successive evoluzione del giudizio cautelare, la contestazione dell’aggravante mafiosa nei confronti dell’ex socio -OMISSIS- sia poi venuta meno a seguito e per effetto di una serie di pronunce, sia di legittimità, da parte della Corte di Cassazione (cfr. -OMISSIS-/2016 e 25510/2017), sia di merito, da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.
4.9. E’, dunque, dal suddetto arresto decisorio che occorre prendere abbrivio nello scrutinio del mezzo di appello risultando, per il resto, del tutto condivisibili le statuizioni del giudice di primo grado siccome in linea con la normativa e la giurisprudenza di settore. Restano, pertanto, assorbite nelle lucide considerazioni del TAR, anzitutto, le argomentazioni difensive svolte dalla società appellata sulla pretesa estraneità del -OMISSIS- rispetto all’assetto attuale della compagine sociale.
5. D’altro canto, rispetto a tale ultimo tema, è di tutta evidenza – secondo quanto già efficacemente evidenziato dal giudice di primo grado – l’elevato rilievo sintomatico che si riconnette, per tempistica e modalità, alla cessione delle quote sociali intervenuta a valle dell’operazione “-OMISSIS-” ed a beneficio dell’altro socio, con cui il -OMISSIS- aveva ab imis condiviso la propria iniziativa imprenditoriale e con il quale è lecito presumere sia rimasto immutato il rapporto fiduciario, di talchè è fin troppo evidente – in assenza di elementi di segno contrario contraddistinti da una pregnante valenza dimostrativa – che i rilevati mutamenti nell’assetto gestionale e sociale non possono ritenersi espressione di un chiaro, affidabile e duraturo mutamento di condotta segnato, cioè, da un processo di irreversibile discontinuità con il recente passato.
E ciò vieppiù in considerazione del fatto che il modus operandi del sodalizio criminale oggetto del pendente procedente penale implicava anche l’intestazione fittizia di imprese e società, onde occultare l’infiltrazione nell’organizzazione dei soggetti parte della “ndrangheta”.
6. Orbene, venendo al capo della decisione appellata recante la statuizione di accoglimento occorre, anzitutto, evidenziare come non sia, in apice, condivisibile, nella sua rigida enunciazione e nei consequenziali automatsimi applicativi, il postulato di fondo che regge le conclusioni rassegnate dal giudice di prime cure secondo cui laddove “..la Prefettura ponga a fondamento del proprio provvedimento esclusivamente fatti coincidenti con quelli che hanno formato oggetto degli accertamenti in sede penale, richiamando altresì la qualificazione che di quei fatti venga effettuata nell’ambito del procedimento o processo penale senza che si aggiungano elementi ulteriori eventualmente scaturenti da diversa attività istruttoria non confluita nel giudizio penale, inevitabilmente l’adozione da parte del Giudice Ordinario di un provvedimento di segno contrario, avente un certo carattere di definitività, non può non incidere sulla valutazione dei fatti resa dalla Prefettura e, quindi, sul giudizio del “più probabile che non” più sopra richiamato”.
6.1. Come ancora di recente questa Sezione ha chiarito (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 05/09/2019, n. 6105) il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
6.2. Nella declinazione applicativa che questa Sezione ha fatto dell’istituto in commento la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e, dunque, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti maturati in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata.
6.3. In altri termini, pur essendo necessario che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la Pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria ana a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e avvalersi dell’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo. Pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.
7. Orbene, in ragione dei principi suesposti, già può escludersi qualsivoglia automatismo tra le pronunce valorizzate dal giudice di prime cure, sia di legittimità, da parte della Corte di Cassazione (cfr. -OMISSIS-/2016 e 25510/2017), sia di merito, da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, e la tenuta del provvedimento interdittivo.
7.1. E ciò in ragione, anzitutto, della valenza non definitiva delle richiamate pronunce che esauriscono i propri effetti demolitori solo sul piano cautelare senza far venir meno, con la pretesa automaticità, l’imputazione elevata a carico del -OMISSIS-, tuttora sottoposta al vaglio del giudice dibattimentale (circostanza questa, dell’intervenuto rinvio a giudizio per gli addebiti suindicati, evidenziata nel corpo della stessa ordinanza prefettizia e non smentita dalla parte appellata) e qualificata dalla contestazione di delitti spia, evenienza questa contraddistinta in sé da valore indiziante, come fatto palese dalla piana lettura dell’articolo 84 comma 4 lettera a) che valorizza, tra gli altri, i provvedimenti dell’A.G. che dispongono il giudizio per taluno dei delitti spia ivi elencati.
7.2. Di poi, e sotto distinto profilo, dirimente si rivela la circostanza che le richiamate pronunce non sconfessano affatto la ricostruzione fattuale posta a fondamento delle imputazioni elevate dall’organo di accusa, che viene, anzi, condivisa e convalidata.
In altri termini, la valenza neutralizzante che il giudice di prime cure ha inteso assegnare alle sopravvenute pronunce della Corte di Cassazione e del Tribunale del riesame deve ritenersi qui del tutto impropria in quanto i suindicati decisa non hanno posto in discussione la concludenza dimostrativa delle acquisizioni probatorie che innervano il giudizio di permeabilità mafiosa, decretando ad esempio la inesistenza degli elementi di fatto accertati, bensì sono intervenuti sul piano giuridico formale in relazione ad aspetti di interesse circoscritto all’ambito penalistico siccome riferiti, da un lato, alla coerenza intrinseca della contestazione ovvero all’elemento soggettivo del dolo. Da qui anche l’inconferenza delle annotazioni rese dall’organo dell’accusa su sollecitazione degli appellati e relative all’anticipazione, in via informale, del mutato punto di vista del P.M. su tale aspetto dell’imputazione elevata in sede penale.
7.3. Segnatamente, con una prima pronuncia, -OMISSIS- del 18.02.16, la Corte di Cassazione annullava con rinvio il provvedimento del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, per difetto di motivazione.
Di poi, a seguito del successivo provvedimento del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 11.04.16, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta sui fatti qui in rilievo con la pronuncia -OMISSIS- del 19.04.17, con la quale ha annullato, in parte qua, l’ordinanza impugnata “….per nuovo esame con riferimento all’affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertita dalla legge n. 203 del 1991”.
A tal riguardo, mette conto evidenziare, anzitutto, come la Corte abbia giudicato infondati “.. i motivi concernenti la configurabilità e sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione, quale promotore ed organizzatore, all’associazione per delinquere indicata in contestazione”, all’uopo soggiungendo che ” deve ritenersi immune da vizi l’affermazione del Tribunale secondo cui il -OMISSIS- ha avuto un ruolo organizzativo nell’associazione per delinquere capitanata dal -OMISSIS-, non solo perché responsabile di un’area territoriale nella quale era insediate più agenzie che svolgevano illegalmente l’attività di intermediazione di scommesse e giocate, o perché legato ad esponenti di primo piano del sodalizio illecito, come -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, con i quali intratteneva rapporti continui, ma soprattutto perché, come risultava ben chiaro a costoro e ad altri sodali di rilievo, quale il -OMISSIS-, era fornito ed esercitava poteri decisionali in ordine alle strategie del gruppo criminale anche al fine di contenere i rischi di controlli da parte delle forze dell’ordine e di sequestri da parte dell’Autorità giudiziaria”.
7.4. Ferma, dunque, restando la convalida dell’imputazione di fondo, la Suprema Corte ha circoscritto il proprio intervento demolitorio relativamente all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 che, nella stessa ricostruzione offerta dal giudice di legittimità, era stata contestata nella sua dimensione agevolativa e finalistica e poi estesa in relazione alle modalità “mafiose” della condotta.
7.5. Segnatamente, rispetto alla manifestazione dell’aggravante in argomento che impinge nelle modalità “mafiose” della condotta la Corte si è limitata a rilevare che “..è incompatibile con la fattispecie della partecipazione ad associazione per delinquere cd. semplice”.
Non è, dunque, negato in sé l’utilizzo della metodologia criminale che qualifica una condotta come mafiosa, vale a dire “la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”, ma viene rilevata l’incompatibilità per ragioni di tipo giuridico-formale tra la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 7 del d.l. n. 152 del 1991 e lo schema dell’associazione a delinquere semplice di cui all’articolo 416 c.p. e ciò in considerazione del rapporto di specialità che intercorre tra la prima fattispecie associativa, prevista e punita dall’articolo 416 c.p., e quella di tipo mafioso, di cui all’articolo 416 bis c.p.
7.6. Orbene, rileva il Collegio che i rilievi mossi dalla Suprema Corte esauriscano i propri effetti censori sul piano giuridico formale della coerenza intrinseca dell’imputazione formulata in sede penale senza però fornire smentita, in punto di fatto, alla ricostruzione che qualificava la condotta associativa in termini di metodologia mafiosa, di talchè già sotto tale primo profilo, e contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, alla pronuncia in argomento non avrebbe dovuto assegnarsi, con la pretesa automaticità, una valenza decisiva.
7.7. E lo stesso è a dirsi rispetto all’ulteriore statuizione della Suprema Corte che attiene all’aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 nella sua dimensione agevolativa di un’associazione di tipo mafioso.
In tale distinta prospettiva, il giudice di legittimità ha giudicato carente, dal punto di vista dell’elemento soggettivo del cd. dolo specifico, l’accertamento, a carico del -OMISSIS-, di una cosciente finalizzazione della condotta in addebito a tali specifiche finalità agevolative.
7.8. La Corte, sul punto, ha, innanzitutto, dato atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali (della medesima Corte di Cassazione) nettamente differenziati quanto ai criteri soggettivi di imputazione della suindicata circostanza di reato, mostrando di voler propendere per l’orientamento suesposto, maggiormente garantista, che, assegnando ad essa natura soggettiva, presuppone una valutazione distinta per ciascun compartecipe riservando l’applicazione dell’aggravamento di pena ai soli concorrenti che abbiano avuto univoca consapevolezza della finalizzazione agevolatrice della condotta antigiuridica a vantaggio di un sodalizio mafioso. In altri termini, la Corte ha ritenuto che “Una volta rilevato che l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e non oggettiva, sembra corretto inferire che la stessa non è applicabile a tutti i concorrenti solo perché uno di essi ha agito con la finalità di favorire un sodalizio riconducibile al paradigma dell’art. 416-bis cod. pen. ”
7.9 Ancora una volta, rileva il Collegio, le sopra richiamate osservazioni censoree della Suprema Corte si dipanano lungo crinali che esauriscono la loro valenza in ambito penalistico e che, viceversa, ai fini qui in rilievo, non sono affatto dirimenti.
Nell’economia della decisione in commento non risulta, infatti, messa in discussione l’attitudine in sé delle condotte di reato accertate a realizzare la finalità di agevolazione di conserterie mafiose ma solo la chiara ed univoca consapevolezza che il -OMISSIS- avesse di ciò con la conseguenza che il venir meno delle condizioni per l’applicazione al predetto dell’aggravante di pena non comportano anche, con la pretesa automaticità, il venir meno del contesto di strumentalità mafiosa in cui si inseriscono le sue condotte, non essendo, in punto di fatto, venuta meno l’ipotizzata connotazione agevolativa dei delitti contestati siccome volti a favorire ovvero facilitare l’attività di associazioni mafiose e, segnatamente, l’infiltrazione di un sodalizio mafioso nel settore dei giochi e delle scommesse, e, quindi, il reimpiego e riciclaggio dei proventi delle attività delittuose da esso consumate.
8. Sul punto, vanno richiamati i principi esposti in premessa sulla distinta prospettiva, rispetto a quella dell’accertamento di responsabilità penali, che guida l’applicazione della misura ablatoria qui in rilievo connotata da una chiara finalità di prevenzione e correlata a fattispecie di mero pericolo.
8.1. Non può dirsi, dunque, decisiva la mancanza rilevata dalla Cassazione di una prova univoca circa la sussistenza, in capo al -OMISSIS-, di quel peculiare coefficiente psicologico che incarna il dolo specifico per poter fare applicazione della contestata aggravante dell’articolo 7 del d.l. n. 152 del 1991.
8.2. E’ sufficiente notare che anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia, per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni, sono passibili di informativa antimafia atteso che la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche commesse, non si avvale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente – per interesse, economico, politico o amministrativo – che passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2018, n. 965).
8.3. Resta, dunque, confermato il significativo bagaglio indiziario su cui riposa il provvedimento prefettizio che mutua la sua legittimazione dalle indicazioni legislative o dalla casistica giurisprudenziale, nella specie appresentate:
– dai provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale, nella lettura sopra offerta, in relazione a delitti particolarmente sintomatici usualmente definiti delitti spia;
– dalla descritte vicende anomale nella formale struttura dell’impresa maturate proprio a ridosso ovvero addirittura in concomitanza con il descritto procedimento penale.
In definitiva, l’organo prefettizio si è mosso nel solco delle coordinate tracciate nel corso del tempo dalla giurisprudenza di settore sottoponendo a lettura critica gli elementi fattuali, ancorchè tipizzati dal legislatore, mutuati dal parallelo procedimento penale, e costruendo sulla loro base, in ragione della loro convergenza e concludenza, una prognosi di permeabilità mafiosa che non evidenzia, pur nella dimensione probabilistica della sottesa valutazione, profili di irragionevolezza o illogicità .
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma del capo della decisione appellata, s’impone il rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma del capo della decisione appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in Euro 5.000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone, fisiche e giuridiche, menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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