In materia di reati edilizi

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 6611

Massima estrapolata:

In materia di reati edilizi, l’art. 464 c.p.p. prevede espressamente le formule di proscioglimento che possono essere estese ai coimputati non opponenti, e la prescrizione non rientra certamente fra queste. Inoltre, in riferimento all’art 587 c.p.p., la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. Sicché, l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale “esclusivamente personale” che rende perciò inoperante l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione.

Sentenza 20 febbraio 2020, n. 6611

Data udienza 18 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ROSI Elisabet – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/02/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSI Elisabetta;
lette le conclusioni del PG Dr. FILIPPI Paola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2019, ha rigettato l’istanza promossa da (OMISSIS) diretta alla revoca o sospensione dell’ingiunzione a demolire, disposta dal Pubblico Ministero presso la Procura di Velletri in data 4 luglio 2018, in esecuzione del decreto penale di condanna n. 1575/2013 emesso dal GIP presso il Tribunale di Velletri il 7 novembre 2013. La condanna era stata emessa nei confronti di (OMISSIS), in qualita’ di proprietario, e di (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di usufruttuari, in riferimento ai reati di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 (Capo A) e articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93, 94 e 95 (Capo B), per avere eseguito ampliamenti dei locali, nonche’ cambio di destinazione d’uso dell’immobile in (OMISSIS), accertato in data (OMISSIS). A seguito dell’opposizione presentata da (OMISSIS) e (OMISSIS), in data 23/02/2016 il Tribunale di Velletri aveva pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione nei loro confronti, mentre il decreto originario diveniva irrevocabile, per mancata opposizione, per la signora (OMISSIS) in data 4/06/2014.
2. Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca dell’ingiunzione a demolire presentata da (OMISSIS), quest’ultimo, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi:
1) Violazione ex articolo 606 c.p.p., lettera c) in ordine all’articolo 178 c.p.p., lettera c), considerato che il Tribunale di Velletri, quale giudice dell’esecuzione ha emesso il provvedimento impugnato senza che fosse stato dato al ricorrente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 14 febbraio 2019, all’esito della quale era stata emessa l’ordinanza di rigetto, essendo detto avviso obbligatorio a pena di nullita’ assoluta;
2) Violazione ex articolo 606 c.p.p., lettera c) in relazione agli articoli 463, 464, 587 e 157 c.p.p., considerato che il decreto penale di condanna 1575/2013 non poteva essere dichiarato esecutivo per le seguenti ragioni: innanzitutto, l’udienza di opposizione a decreto penale era stata celebrata in manifesta violazione del diritto di difesa, in quanto ne’ il ricorrente ne’ il suo difensore avevano mai ricevuto l’avviso di fissazione della relativa udienza e di conseguenza era stato precluso loro l’eventuale esercizio del diritto di rinuncia alla dichiarata prescrizione, nonche’ la possibilita’ di difendersi fornendo adeguata documentazione circa l’inesistenza del reato. Inoltre, nell’udienza predetta il GIP aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati loro ascritti per essere gli stessi estinti per prescrizione, revocando il decreto penale opposto. Pertanto, l’ordine di demolizione risulterebbe ad oggi privo di titolo, in quanto il decreto penale da esso richiamato non esisterebbe piu’. Invero, secondo il ricorrente, la giurisprudenza citata dal giudice dell’esecuzione – secondo la quale non rientra tra le ipotesi di estensione degli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del coimputato opponente ex articolo 464 c.p.p., la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione – non sarebbe attinente al caso concreto, sia perche’ e’ l’opponente stesso nei cui confronti e’ stata dichiarata la sentenza di proscioglimento per prescrizione con conseguente revoca del relativo decreto di condanna, a richiedere la revoca dell’ordine di demolizione, sia perche’ il giudizio di opposizione e’ un peculiare giudizio impugnatorio, nel quale devono trovare applicazione le regole generali, nello specifico l’articolo 587 c.p.p., il quale prevede che nel caso di concorso tra piu’ persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purche’ non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri. L’opposizione proposta dal ricorrente era finalizzata a dimostrare la non sussistenza del fatto, pertanto proponeva argomenti oggettivamente rilevanti anche per i coimputati, e non mere questioni personali. La dichiarata prescrizione rappresenta anch’essa, secondo il ricorrente, un elemento oggettivo e comune, e dunque gli effetti di tale declaratoria dovevano estendersi anche alla coimputata non opponente.
3. In data 29 luglio 2019, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha depositato, in cancelleria, requisitoria scritta con la quale ha richiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del ricorrente in quanto i motivi sollevati risultano motivi nuovi, non essendo mai state eccepiti dinanzi al giudice dell’esecuzione.
4. Con breve memoria di replica del 13 settembre 2019, il difensore del ricorrente ha insistito sulla doglianza relativa alla sussistenza del vizio di nullita’ assoluta per l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato e pertanto deve essere rigettato. Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’imputato che intenda eccepire la nullita’ assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non puo’ limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, Sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 119/2005 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, Cusmano e altri, Rv. 247033). Nel caso di specie, dal fascicolo processuale risulta essere stata inviata al ricorrente in data 30/11/2018 la raccomandata contenente la citazione e dal verbale dell’udienza del 14/02/2019 risulta la presenza del difensore di fiducia, il quale in detta sede non ebbe ad eccepire nulla in ordine alla asserita irregolarita’ od inesistenza della notifica al proprio assistito. Pertanto, l’eventuale nullita’ della citazione, che peraltro non emerge dagli atti, non e’ stata tempestivamente eccepita, ne’ sono state esplicitate le ragioni che avrebbero reso tale nullita’ rilevante ai fini di un esito diverso del giudizio di esecuzione.
2. Infondato risulta altresi’ il secondo motivo di ricorso. In merito all’irregolarita’ delle notifiche valgono le medesime considerazioni svolte per il primo motivo. Circa invece l’estensibilita’ della pronuncia di revoca del decreto penale ai coimputati non opponenti, va ribadito come l’articolo 464 c.p.p., enunci espressamente le formule di proscioglimento che possono essere stese ai coimputati non opponenti, e la prescrizione non rientra certamente fra queste (cfr. Sez. 3, n. 6050/2017 del 27/09/2016, Verga e altro, Rv. 268833; Sez. 2, n. 9731/2017 del 25/11/2016, Fiore, Rv. 269219 Sez. 3, n. 3309/2018 del 06/12/2017, Tello, Rv. 272070). Inoltre in riferimento all’articolo 587 c.p.p. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3391 del 24 gennaio 2018, hanno affermato che “la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non puo’ essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’articolo 587 c.p.p., comma 1, se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si e’ formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva”.
Il Supremo consesso ha specificato nella parte motiva che l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale “esclusivamente personale” che rende percio’ inoperante l’articolo 587 c.p.p., comma 1, con riguardo alla prescrizione. Nel caso di specie, il giudicato per la signora (OMISSIS) si e’ formato in data 4 giugno 2014, ben prima dello spirare del termine di prescrizione, maturato il 5/03/2015, pur senza considerare le eventuali sospensioni.
3. Pertanto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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