Gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio

Consiglio di Stato, Sentenza|22 aprile 2021| n. 3264.

Gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti fra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Tra tali interventi è compresa l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Il Legislatore identifica, dunque, le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, quanto piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo (articolo 3, lettera e, Dpr n. 380 del 2001).

Sentenza|22 aprile 2021| n. 3264

Data udienza 27 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Interventi di nuova costruzione – Qualificazione – Art. 3, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7777 del 2011, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Ch. Ar., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Lu. e Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…);
nei confronti
la signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020, il consigliere Francesco Frigida e udito, per parte appellata, l’avvocato Gi. Ca., su delega dell’avvocato Lu. Ma.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. 94 del 2010 dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del -OMISSIS-, sede di -OMISSIS- avverso l’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- n. 7 del 2 febbraio 2009, notificata all’interessato il 25 febbraio 2010, con cui gli è stato ingiunto di demolire un “grigliato in calcestruzzo adiacente alla porta di accesso del container posizionato su rimorchio con ruote gommate stabilmente presente sull’area dal 3.6.2008 – struttura in legno con copertura in tavolato di legno, carta catramata e telo in pvc di dimensioni ml. 10x4x2, chiuso su tutti i lati con assicelle in legno, attualmente adibito a ricovero di animali domestici e posa in opera di recinzione in legno lungo tutto il perimetro della particella”, nonché avverso le delibere di approvazione del regolamento edilizio comunale numeri 88 del 5 dicembre 2007, 70 del 5 novembre 2008 e 48 dell’11 novembre 2009, e l’art. 62, comma 4, del predetto regolamento; ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni.
1.1. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, mentre non si è costituito il soggetto controinteressato.
2. Con l’impugnata sentenza n. 87 del 23 marzo 2011, il -OMISSIS- del -OMISSIS-, sede di -OMISSIS- ha accolto in parte il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- n. 7/2009, limitatamente all’ordine di rimozione della staccionata, e lo ha rigettato per il resto; il collegio di primo grado ha altresì compensato tra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 23 settembre 2011 e in data 6 ottobre 2011 – l’interessato ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi.
4. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, eccependo l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse e la sua infondatezza.
4.1. La controinteressata, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 ottobre 2020.
6. In limine litis, va respinta l’istanza di differimento dell’udienza, depositata dal difensore della parte appellante in data 23 ottobre 2020 e basata sulla recente assunzione dell’incarico professionale, avvenuta in data 14 ottobre 2020, a seguito di rinuncia al mandato dei precedenti patrocinatori, verificatasi in data 12 ottobre 2020, e sulla conseguente invocata necessità di maggior tempo per studiare la documentazione, asseritamente ancora non in suo possesso. Ed invero, da un lato, la rinuncia al mandato professionale è intervenuta quando l’ultimo termine difensivo era già scaduto (venti giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo), sicché in concreto non vi era più spazio per ulteriori integrazioni difensive, e, dall’altro, il nuovo difensore ha assunto la difesa tredici giorni prima dell’udienza, ovverosia lasso temporale ragionevolmente sufficiente per approfondire la vicenda. In ogni caso, con valore assorbente ogni altra considerazione, un siffatto motivo di rinvio non è previsto nel processo amministrativo, mentre è specificamente statuito, ai sensi dell’art. 301, comma 3, c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a.), che la rinuncia alla procura non è causa di interruzione del processo e conseguentemente può inferirsi una neutralità processuale della rinuncia al mandato difensivo.
7. L’appello deve essere dichiarato improcedibile alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sezioni IV, 4752 del 26 ottobre 2011, che ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, il Comune di -OMISSIS- ha rinnovato l’ingiunzione di rimessione in pristino in relazione a tutti le opere abusive già colpite dalla precedente ordinanza n. 7/2009, emettendo l’ordinanza ingiunzione n. 3 del 10 gennaio 2012.
Contro tale ordinanza, l’odierno appellante ha proposto il ricorso n. 89 del 2012 dinanzi al -OMISSIS- del -OMISSIS-, sede di -OMISSIS- che, con sentenza n. 353 del 24 novembre 2012, ha dichiarato l’estinzione del processo a seguito della dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte dell’interessato.
Inoltre la parte privata, con riferimento alla costruzione in legno, ha presentato, in data 12 giugno 2012, domanda di concessione in sanatoria, che è stata rigettata con provvedimento sindacale prot. n. 7477 del 27 settembre 2012, non impugnato dall’interessato.
Dal delineato quadro fattuale e processuale discende la sopravvenuta carenza di interesse al gravame per due ordini di ragioni ognuna delle quali è di per sé idonea a determinare la sopravvenuta carenza d’interesse: la presentazione di una domanda di sanatoria (nel caso di specie definitivamente respinta) successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione determina l’improcedibilità dell’impugnazione, nonché l’emissione di una nuova ordinanza di ingiunzione per i medesimi abusi ormai inoppugnabile a seguito dell’estinzione del ricorso per rinuncia.
8. Ad ogni modo, per completezza si precisa che l’appello è anche infondato.
Vi sono, infatti, dagli abusi edilizi in un contesto urbanistico soggetto a tutela rafforzata, atteso che i terreni di parte appellante ricadono in aree agricole di particolare pregio ai sensi del piano urbanistico provinciale.
In particolare, come emerge dai rilievi fotografici, il container posizionato sul luogo è un manufatto di dimensioni non trascurabili, che costituisce certamente volume edilizio, ed è destinato ad offrire riparo alla persona che sorveglia gli animali da pascolo, sicché è rilevante sotto il profilo urbanistico e ambientale; la circostanza che sia possibile spostarlo non implica che esso non sia stato installato per un utilizzo tendenzialmente durevole.
In tal senso milita l’art. 3, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 che qualifica “”interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: (…) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. In proposito la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti fra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia; tra tali interventi è compresa l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; il legislatore identifica, dunque, le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2019, n. 667).
Circa il grigliato in calcestruzzo, si tratta di una pavimentazione posta davanti all’ingresso del container (il che, tra l’altro, ne conferma la natura di opera non precaria), di cui costituisce un accessorio e, pertanto, ne segue le vicende.
Con riferimento alla costruzione in legno, carta catramata e telo in polivinilcloruro, si evidenzia che, a seguito della richiesta di sanatoria, non vi è alcun dubbio sulla sua abusività ; comunque, dalla documentazione fotogrammetrica versata in atti, emerge che questo manufatto non era presente nel periodo 1985/1987 e conseguentemente va esclusa la tesi dell’interessato per cui sarebbe risalente al 1958 (quando non occorreva alcun titolo edilizio), tenuto conto altresì che, a causa della consistenza dei materiali deperibili con cui è stato realizzato, potrebbe essere stato ricostruito più volte.
Del tutto correttamente dunque il collegio di primo grado ha considerato necessario un titolo edilizio per le opere de quibus, non esistente nel caso di specie, e ha quindi respinto il ricorso di primo grado.
9. In conclusione l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. In applicazione del principio della soccombenza, alla dichiarazione d’improcedibilità dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’appellato Comune di -OMISSIS-, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, si liquidano in euro 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali); nulla per le spese in relazione alla controinteressata, stante la sua mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7777 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali); nulla per le spese in relazione alla parte appellata privata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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