Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 693.
La massima estrapolata:
Il giudizio sul silenzio dell’Amministrazione ha per oggetto la domanda di accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere e non può condurre alla trattazione di altre questioni, a seguito del deposito degli scritti difensivi dell’Amministrazione, incentrati su propri poteri discrezionali e su ragioni giuridiche più o meno plausibili, che però non siano state esposte in un formale provvedimento, di esame della originaria istanza.
Sentenza 28 gennaio 2020, n. 693
Data udienza 23 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso di registro generale numero 8714 del 2019, proposto dalla S.r.l. An. Ba. Im., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ri. De. Gi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cr. Ma., in Roma, (…).
contro
Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato El. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Il signor En. Ie., non costituito in giudizio.
La S.p.a. Bi. Ge. Se. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sede di Venezia, Sezione Seconda, n. 743/2019, resa tra le parti, concernente l’accertamento del silenzio – l’obbligo di provvedere – il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Ri. De. Gi. ed El. To.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di (omissis) sulla diffida dalla medesima presentata il 21 giugno 2018, per sollecitare l’Amministrazione comunale a concludere il procedimento amministrativo concernente l’approvazione del piano di lottizzazione “Co.”, in vista della definitiva stipulazione della convenzione alla stessa accessoria.
La società ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere in tal senso, anche mediante la nomina del Commissario ad acta, ed ha formulato richiesta di risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990.
2. Il Tar, con la sentenza di cui in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente l’obbligo di provvedere in capo al Comune in ragione della scadenza del piano di lottizzazione.
In particolare, il Tar ha aderito all’indirizzo interpretativo secondo cui il termine decennale di efficacia del piano comincerebbe a decorrere dal giorno della sua pubblicazione, anziché da quello della stipulazione della convenzione di lottizzazione, accessiva al piano stesso, senza considerare che la naturale scadenza del piano si sarebbe verificata, a prescindere da tutto, non prima del mese di ottobre 2018.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo, invece, si è basato sul disposto di cui all’art. 28 del D.L. 69/2013, il quale subordina il riconoscimento dell’indennizzo all’attivazione dei rimedi sostitutivi previsti dall’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/90, che nella specie, secondo il primo giudice, non risultano essere stati esercitati.
Avverso questo capo di sentenza, l’appellante ha articolato alcuno specifico motivo di appello.
La mera riproposizione, nelle rassegnate conclusioni, della menzionata domanda, non vale a ritenere gravata la pronuncia in parte qua, con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione.
3. La società interessata ha impugnato la sentenza argomentando, attraverso cinque motivi di appello, la tesi secondo cui:
a) il piano di lottizzazione non sarebbe scaduto nella sua efficacia perché prorogato di tre anni ai sensi del DL n. 69/2013;
b) anche a prescindere dalla menzionata proroga triennale, il piano non sarebbe comunque scaduto nemmeno nella sua durata decennale, perché il termine di efficacia inizierebbe a decorrere dal giorno della stipulazione della convenzione accessoria di lottizzazione, anziché dal giorno della pubblicazione del piano;
c) a volere prescindere pure da quest’ultimo aspetto, vi sarebbe anche da osservare che, alla data di presentazione della diffida (21 giugno 2018), il periodo di efficacia decennale era ancora pendente, sebbene di pochi mesi (15 ottobre 2018).
Di seguito, testualmente, si riportano i cinque motivi di gravame.
3.1. Erroneità della Sentenza impugnata per falsa ed inesatta applicazione del disposto di cui agli artt. 18 L. n. 1150/1942 e 20 c. VIII^ L.R. Veneto n. 11/2004 – Errata applicazione dell’art. 30 comma III bis D.L. n. 69/2013.
3.2. Errata applicazione di legge in riferimento all’art. 31 D.Lgs n. 104/2010 s.m.i.; art. 20 commi VIII^ – IX^ e X^ L.R. Veneto n. 11/2004; contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.
3.3. Ulteriore motivo di erroneità della Sentenza: errata applicazione dei prin-cipi in tema di “obbligo a provvedere”.
3.4. Erroneità della Sentenza in tema di asserita inerzia dei lottizzanti quale causa di (inutile) decorso del termine di validità del Piano.
3.5. Erroneità della Sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l’inefficacia del Piano di Lottizzazione “Co.” per (asserita) decorren-za del termine di legge – Errata applicazione dell’art. 30 comma III^bis D.L. n. 69/2013
4. L’Amministrazione si è costituita, resistendo al gravame.
5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.
6. All’udienza camerale del 23 gennaio 2020, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
7. L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
8. La Sezione ritiene decisive le seguenti considerazioni:
a) il piano di lottizzazione è stato adottato e approvato il 15 ottobre 2008;
b) la convenzione di lottizzazione non è mai stata stipulata tra le parti;
c) anche a prescindere dall’applicabilità dell’istituto della proroga triennale di cui al DL n. 69 del 2013 e dalla soluzione interpretativa offerta alla questione di quando inizi a decorrere il periodo decennale di efficacia del piano (dalla pubblicazione del piano -che è la tesi accolta dal Tar- o dalla stipulazione della convenzione accessiva -che è la tesi propugnata dall’appellante), resta il fatto che, alla data della diffida di giugno 2018, ancora pendeva il termine decennale di efficacia del piano (15 ottobre 2018).
È dunque certo che, a quella data, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto rispondere sulla diffida con un provvedimento espresso, al di là del contenuto che avrebbe potuto emanare (e, di conseguenza, il privato, impugnare, in caso di sua lesività ).
Sono pertanto irrilevanti le altre questioni controverse in questa sede tra le parti.
Infatti, il giudizio sul silenzio dell’Amministrazione ha per oggetto la domanda di accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere e non può condurre alla trattazione di altre questioni, a seguito del deposito degli scritti difensivi dell’Amministrazione, incentrati su propri poteri discrezionali e su ragioni giuridiche più o meno plausibili, che però non siano state esposte in un formale provvedimento, di esame della originaria istanza.
9. In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e l’Amministrazione comunale va condannata a rispondere sulla diffida del giugno 2018 con un provvedimento espresso.
10. La regolazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i., segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8714 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e condanna l’Amministrazione comunale a rispondere sulla diffida del giugno 2018 attraverso un provvedimento espresso.
Condanna il Comune a rifondere al ricorrente le spese di lite del doppio grado del giudizio, liquidandole in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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