Il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 698.

La massima estrapolata:

Nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, per cui la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello.

Sentenza 28 gennaio 2020, n. 698

Data udienza 23 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2016, proposto dal Co. (Co. de. As. di Tu. Am. e de. Di. dei Co. e Ut.) e dal Co. Mo., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Ca. Ri., Gi. Gi. e Gi. Ru., con domicilio eletto presso la Sede dell’Ufficio Legale Nazionale del Co. in Roma, viale (…);
contro
la Regione Molise ed altri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
ed altri, non costituiti in giudizio;
nei confronti
la Mo. Pe. Ma. Sp. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. Pi. e Sa. Mi., con domicilio eletto presso lo studio di Os.& Cl. in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Molise n. 491 del 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Corpo Forestale dello Stato e della Mo. Pe. Ma. Sp. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Gi. Gi., l’avvocato Ca. Gi., su delega dell’avvocato Fe. Pi., e l’avvocato dello Stato Gi. Ba.;
Richiamate le ordinanze collegiali di questa Sezione n. 2505 del 2018 e n. 5915 del 2019;
Considerato che la Mo. Pe. Ma. Sp. s.r.l. (di seguito anche Momentive), con la nota del 20 febbraio 2018 indirizzata alla Regione Molise ed all’ARPA Molise, depositata in giudizio dall’ARPA Molise nel dicembre 2019, ha comunicato che il progetto di espansione Gr. Ty. – impianto di produzione NXT presso lo stabilimento di Termoli “non è stato realizzato né si intende realizzarlo in futuro” e che “il permesso a costruire n. 13 del Comune di (omissis) del 5 marzo 2015 relativo alla costruzione del suddetto impianto è scaduto ad un anno dal rilascio”, per cui ha dato atto “che la valutazione di impatto ambientale relativa all’impianto di produzione NXT (delibera regionale n. 745/2014 del 30/12/2014) con le prescrizioni ad essa collegate è decaduta”,
Considerato che il Co., in ragione di tale documentata circostanza, con memoria del 20 dicembre 2019, ha prospettato la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per avere la società interessata e beneficiaria rinunziato formalmente ed espressamente all’attuazione dei titoli autorizzatori (caducati);
Considerato che, nella stessa memoria, il Co. ha altresì evidenziato la responsabilità delle amministrazioni resistenti e delle controparti, per non avere tempestivamente provveduto al deposito agli atti del giudizio, pur avendone la disponibilità a far data dal 20 febbraio 2018, determinando un inutile aggravio processuale;
Considerato che la Momentive, con memoria in data 27 dicembre 2019, ha confermato di avere precisato, con comunicazione in data 21 febbraio 2018, di non avere realizzato e di non intendere realizzare in futuro l’impianto oggetto del presente ricorso;
Considerato che la società, nella memoria, ha specificato che la mancata realizzazione è dovuta alla circostanza che l’obiettiva incertezza connessa alla mancata definizione del contenzioso in tempi ragionevoli per l’impresa abbiano reso per quest’ultima impossibile realizzare con sicurezza un investimento così importante;
Ritenuto che le sopravvenienze fattuali indicate e, in particolare, la comunicazione della Momentive di non avere realizzato e di non intendere realizzare in futuro l’impianto per cui è causa determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado;
Considerato, infatti, che, nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, per cui la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr. Cons. Stato, IV, 17 giugno 2019, n. 4069; Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2018, n. 1242; Cons. Stato, V, 11 ottobre 2017, n. 4699);
Ritenuto, di conseguenza, che deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado e, per l’effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata;
Ritenuto, in ragione della complessità delle questioni controverse ed in assenza di una evidente soccombenza “virtuale” di una delle parti, di compensare le spese del doppio grado di giudizio;
Considerato che il verificatore Prof. Ing. Francesco Pirozzi, con nota del 30 luglio 2019, avendo provveduto all’espletamento dell’incarico conferito con ordinanza n. 2505 del 2018, ha chiesto la corresponsione del compenso professionale, quantificando lo stesso in complessivi euro 11.600,00 (euro 10.000,00, quale compenso professionale, ed euro 1.600,00 quale contributo INPS);
Ritenuto equo attribuire al verificatore quale compenso per l’attività professionale svolta l’importo complessivo di euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
Ritenuto di porre detto compenso a carico della Mo. Pe. Ma. Sp. s.r.l., in quanto essa non ha tempestivamente prodotto agli atti del giudizio la nota del 20 febbraio 2018, che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, avente data precedente a quella dell’udienza, in data 5 aprile 2018, con cui, con ordinanza n. 2505 del 2018, questa Sezione ha disposto la verificazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (R.G. 3094 del 2016), dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, il compenso spettante al verificatore Prof. Ing. Fr. Pi. e pone il relativo onere a carico della Mo. Pe. Ma. Sp. s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore

 

 

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