Il giudizio di prevenzione si compone di due fasi

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 3 giugno 2019, n. 24658.

La massima estrapolata:

Il giudizio di prevenzione si compone di due fasi: la prima è diretta ad accertare l’inquadramento del proposto in una della categorie tipiche di pericolosità previste agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/201, mentre l’altra, successiva, è finalizzata a formulare, in funzione dell’attualità della pericolosità, un giudizio sul rischio concreto di commissione di condotte illecite e pertanto, avendo ad oggetto il comportamento futuro del preposto, impone una valutazione della complessiva personalità dello stesso, risultante da ogni manifestazione sociale della sua vita, sulla scorta di elementi obiettivamene identificabili e non rimessi all’arbitrario apprezzamento del giudicante.

Sentenza 3 giugno 2019, n. 24658

Data udienza 5 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabriz – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 20/04/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
Letta la requisitoria della Dott.ssa CASELLA Giuseppina, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso e conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo con il decreto in data 20/4/2008 confermava il provvedimento con cui il Tribunale di Palermo aveva disposto il 20/7/2016, nei confronti di (OMISSIS), la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due mesi sei, oltre alla cauzione quantificata nella somma di Euro 750,00.
La Corte di merito rigettava l’appello con cui l’impugnante asseriva la mancanza di pericolosita’ sociale attuale. Osservava che il (OMISSIS) era stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ex articolo 416 bis c.p.. Nella specie era da condividere il ragionamento operato dal Tribunale di primo grado secondo cui, la’ dove si fosse trattato di un soggetto intraneo a cosa nostra distintosi nel periodo di permanenza nel vincolo associativo per l’assolvimento di ruoli di supporto organizzativo per le strategie criminali, volte alla pianificazione delle attivita’ mafiose operanti nel territorio di competenza, si sarebbe potuto prescindere da una motivazione specifica sul profilo dell’attualita’ della pericolosita’ sociale.
Il (OMISSIS), nella specie, era intervenuto assicurando il passaggio del cognato da un gruppo mafioso all’altro ed aveva avuto contatti e collegamenti con elementi di spicco all’interno della struttura e in particolare con (OMISSIS) e con (OMISSIS), soggetti che all’epoca (latitanti (OMISSIS) e (OMISSIS)) si contendevano l’egemonia del gruppo.
Ne’ sarebbe valsa, secondo il Tribunale di merito e la Corte d’appello adita, a escludere il profilo di pericolosita’ sociale la collocazione temporale dei fatti, proprio in ragione della stabile compenetrazione e del ruolo che il proposto aveva assolto. Invero, egli era stato condannato per il delitto di associazione mafiosa fino alla data del 2008 e la sua detenzione protrattasi fino al 2014 non era un elemento valido a incidere sul profilo di attualita’, neppure valorizzando il trattamento rieducativo e i fatti successivi alla scarcerazione, non avendo mai il medesimo soggetto preso le distanze dal contesto di appartenenza, ne’ avendo intrapreso un percorso di collaborazione o di negazione del passato e del significato ideologico che essa adesione aveva comportato.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) a mezzo dei difensori di fiducia e deduce unico motivo, lamentando la violazione di legge, con riferimento all’attualita’ della ritenuta pericolosita’ sociale.
Si era osservato nell’atto di appello che la pericolosita’ sociale fosse stata inferita da fatti anteriori al mese di dicembre 2008. Successivamente alla scarcerazione per fine pena, avvenuta il 24/3/2014 non si era manifestato alcun elemento che desse conto della pericolosita’ del proposto e, piuttosto, erano emerse circostanze di segno contrario.
In particolare, la nota della Direzione distrettuale antimafia di Palermo del 16/3/2016 dava atto dell’insussistenza di collegamenti tra il (OMISSIS) e la famiglia mafiosa di (OMISSIS) e il trasferimento in provincia di (OMISSIS) del cognato (OMISSIS), originariamente coimputato nel processo di cognizione. Ancora si enucleava la condotta tesa al reinserimento tenuta durante la carcerazione e l’esercizio di attivita’ lavorativa, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2014, al momento della sottoposizione alla misura (2016). Il decreto impugnato a fronte di dati siffatti si era limitato a considerare la presunzione di pericolosita’ quale automatico meccanismo. La Corte di merito aveva sostenuto che l’indiziato di mafia sarebbe stato, per cio’ stesso, portatore di pericolosita’ sociale latente e permanente che non necessitava di specifica dimostrazione. Si trattava di un principio ampiamente superato dalla giurisprudenza di legittimita’ piu’ recente.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Questa Corte ha avuto modo di ribadire che sebbene il sindacato del giudice di legittimita’, in materia di misure di prevenzione, sia limitato alle sole ipotesi di violazione di legge, il difetto di motivazione, in punto di pericolosita’ attuale del proposto, e’ in ogni caso deducibile se assume le caratteristiche del vizio assimilabile all’assenza di motivazione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/01/2018, Rv. 271511).
Del resto, nel giudizio di prevenzione si distinguono due fasi. Una struttura ricognitiva, finalizzata ad accertare l’inquadramento del proposto in una delle “categorie tipiche” di pericolosita’ di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1 e all’articolo 4; l’altra successiva, eventualmente protesa a formulare, in funzione dell'”attualita’ della pericolosita’”, un giudizio sul rischio concreto di commissione di condotte illecite (cfr. Sez. I n. 23641 del 2014, ric. Mondin e Sez. I, 31209 del 2015 ric. Scagliarini). Quest’ultima valutazione e’ logicamente influenzata dai risultati della prima: la prognosi negativa deve necessariamente tener conto della specifica inclinazione delinquenziale che ha determinato l’iscrizione del soggetto in una categoria, anziche’ in altra. Il primo giudizio impone, del resto, una congrua ricostruzione di “fatti” idonei a determinare l’inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle forme di pericolosita’ tipica; il secondo, che si risolve in una proiezione valutativa a base prognostica sulla pericolosita’ sociale, ha ad oggetto il comportamento futuro del proposto e impone la valutazione della complessiva personalita’ del proposto, risultante da ogni manifestazione sociale della sua vita, sulla scorta di elementi obiettivamente identificabili e non rimessi all’arbitrario apprezzamento del giudicante.
Alla stregua della casistica giurisprudenziale, elementi rivelatori della pericolosita’ sono stati di volta in volta ritenuti l’associazione o la relazione del proposto con altri soggetti socialmente pericolosi (Sez. 1, n. 852 del 01/03/1993, Rv. 193702, Sez. 1, n. 5838 del 17/01/2011, Rv. 249392) come anche l’accertata predisposizione al delitto desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico (Sez. 5, n. 6794 del 14/12/1998, dep. 25/1/1999, Rv 212209 e Sez. 5, n. 23041 del 28/03/2002, Rv. 221676), i comportamenti illeciti e antisociali che rendano necessaria una particolare vigilanza, da parte degli organi di pubblica sicurezza e sia pure, insieme ad altri fattori, i precedenti penali o la pendenza di procedimenti penali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Rv. 269947).
1.2. Il giudizio sulla attuale pericolosita’ sociale e’ passaggio necessario anche ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti degli “appartenenti ad associazioni di tipo mafioso”. E’ possibile, tuttavia, la’ dove ricorra la figura prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2001, articolo 4, comma 1 lettera a), valorizzare, a certe condizioni, anche la presunzione semplice relativa alla stabilita’ del vincolo associativo, purche’ la sua validita’ sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualita’ della pericolosita’ (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511). Cio’ implica la necessita’ di una puntuale motivazione in punto di attualita’ della pericolosita’ sociale, quanto piu’ gli elementi rivelatori dell’inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.
In questa logica occorre in primo luogo un’appartenenza che si traduca in una forma di partecipazione, intesa come stabile compenetrazione nella struttura associativa, compenetrazione in discussione gia’ al cospetto delle forme di cd. concorso esterno. Interventi rilevanti erano stati gia’ quelli che, in diverse occasioni, aveva avuto modo di esprimere la Corte costituzionale (Corte cost sentenza nr 291/2013, in tema di misure di prevenzione, sia la decisione in tema delle esigenze cautelari e del regime di presunzioni previste dall’articolo 275 c.p.p., comma 3). Occorre, dunque, una ripetitivita’ del contributo con permanenza di determinate condizioni di vita e di interessi in comune.
Ne’, a fronte della condotta di partecipazione, il richiamo a forme di presunzione semplice puo’ costituire l’unico dato fondante l’accertamento dell’attualita’ della pericolosita’, dovendosi selezionare elementi di fatto che ne convalidino la sussistenza e, soprattutto, fondino la valenza strutturale del rapporto tra singolo gruppo.
In questa logica anche il decorso di un rilevante arco temporale, in difetto di ogni elemento di segno contrario o il mutamento delle condizioni di vita del singolo, possono risultare elementi o indicatori che rendono incompatibile una conclusione di persistenza del vincolo stesso, da cui inferire l’attualita’ del profilo di pericolosita’ personale.
Cio’ per evitare automatismi applicativi essendo le stesse misure caratterizzate da evidenti profili di afflittivita’ e dovendo esse essere conformi a regole di tassativita’ tipizzazione irrinunciabili (Corte Edu 23/2/2017, De Tommaso c. Italia; S.U. 40076 del 27/4/2017, Paterno’).
1.2.La Corte d’appello, ritiene il collegio, non si sia attenuta ai principi sin qui esposti.
I giudici hanno osservato che il (OMISSIS) era stato condannato per la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, avendo contribuito al passaggio del cognato da una cosca ad un’altra e con cio’ avendo dimostrato di essere in grado di intrattenere contatti con personaggi di spessore. In questa logica gli era stata ascritta una posizione di partecipazione alla cosca di (OMISSIS) che metteva capo a (OMISSIS).
Il provvedimento impugnato ha in realta’ richiamato la decisione di primo grado e affermato che anche l’allontanamento del cognato del (OMISSIS), tale (OMISSIS), transitato per sua intercessione da un gruppo mafioso all’altro, non fosse elemento rilevante per escludere il profilo di attualita’ della pericolosita’ del (OMISSIS) stesso.
Si e’ annotato come, colpito da titolo cautelare nel 2008, il proposto era rimasto in custodia fino al 2013 e aveva terminato l’espiazione della pena nel marzo 2014. In questa logica si e’ escluso che la buona condotta tenuta in vinculis fosse elemento neutro in funzione della valutazione di attualita’ della pericolosita’ e come essa, piuttosto, dovesse ritenersi rispondente ad un criterio di osservanza delle regole penitenziarie, comportamento che diversamente avrebbe avuto incidenza sul trattamento in corso. La caratteristica storica del gruppo mafioso e la tendenziale irrevocabilita’ dell’adesione in difetto di una condotta di recesso dalla struttura e o di negazione di quelle logiche criminali, non avendo il (OMISSIS) mai preso le distanze o ripudiato le logiche cui aveva prestato adesione, erano ancora stimati elementi tali da far inferire una persistente e attuale pericolosita’ sociale. Del resto, la persistenza del gruppo mafioso nonostante gli arresti e le modifiche strutturali e soggettive degli aderenti dava conto del persistere di una realta’ deviante che permaneva nonostante il decorso del tempo e le modifiche soggettive realizzatesi. Ebbene gli indici rivelatori della pericolosita’ attuale impiegati per svolgere il giudizio in esame si legano sostanzialmente a forme di presunzione e ad un concetto di persistenza della pericolosita’ sociale del sodale secondo una massima discutibile del “semel sodalis semper sodalis”.
Nella specifica vicenda in primo luogo si deve osservare che la valutazione da compiere in funzione dello scrutinio di pericolosita’ sociale all’attualita’, per rendere applicabile la misura di prevenzione personale deve essere complessiva. Pur esaminando autonomamente i diversi indici rivelatori e gli elementi a disposizione da cui si intenda inferire l’anzidetto aspetto occorre che il giudizio si risolva, tuttavia, in una sintesi complessiva del profilo personale del proposto, sintesi che possa dar conto, attraverso una proiezione valutativa, del rischio di futura reiterazione di condotte devianti e, dunque, che induca a ritenere legittima l’applicazione della misura di prevenzione, come forma di controllo dell’aspetto di pericolosita’ evidenziato.
In questa prospettiva si deve rilevare che in primo luogo non puo’ essere annullato il giudizio eventualmente espresso durante la fase trattamentale in esecuzione della pena inflitta. Cio’ perche’ anche in quel contesto, sia pur diverso dalla condizione di liberta’, risulta espresso un giudizio sull’aspetto di pericolosita’ del singolo soggetto e sulla sua rieducazione obiettivo cui e’ funzionale la restrizione carceraria stessa. La’ dove si intenda, dunque, disattendere un profilo positivo emerso nella specifica fase trattamentale d’esecuzione occorre prendere in esame la fase esecutiva chiarendo quali siano gli elementi che permettono di ritenere non utilizzabile in funzione dell’elisione di pericolosita’ sociale anche quei risultati emersi nella specifica congiuntura della fase di espiazione della pena. La motivazione del provvedimento impugnato, al contrario, non si confronta con questo aspetto e finisce per richiamare mas ime di esperienza fondate su presunzioni senza tuttavia dare conto degli elementi di fatto che in concreto potrebbero nel caso di specie fondarne l’applicazione nel caso in esame.
Da un lato, si evince la natura storica dei sodalizio per inferirne l’attuale esistenza e, dall’altro, si omette tuttavia di dire in che termini si possa ritenere che il singolo proposto continui ad essere parte della struttura e in forza di quali elementi detta conclusione possa ritenersi supportata. Non basta nella specie il richiamo alla natura e al carattere del ruolo e del contributo dato alla compagine evocando il trasferimento del cognato da una compagine mafiosa all’altra, senza confrontarsi in concreto con il dato, anche messo in evidenza nel provvedimento impugnato, secondo cui quel soggetto, dopo gli eventi indicati, si era comunque allontanato dal territorio ed aveva in sostanza intrapreso altro sistema di vita. A ben vedere pur non potendo di per se’ esso costituire elemento da valutare ipso facto in chiave di esclusione della pericolosita’ anche del (OMISSIS) era un dato con cui la motivazione si sarebbe dovuta confrontare spiegando perche’ esso, se era stato ritenuto un aspetto determinante per inferire contatti e collegamenti con la struttura, continuasse ad avere connotati di attualita’ che rendevano quel giudizio valido all’attualita’, alla luce dei mutamenti dei vertici e della compagine associativa e, dunque, permettessero in concreto al medesimo (OMISSIS) di reiterare condotte analoghe incrementando l’aspetto di pericolosita’ sociale.
Ragionare diversamente in presenza di una condanna per associazione di tipo mafioso significa ammettere l’applicazione del canone anzidetto e della regola del “semel semper sodalis”, con un passaggio deduttivo, che pur in apparenza fondato su massima di esperienza in concreto finisce per diventare incontrollabile e privo di elementi di verifica.
2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perche’ proceda a nuovo giudizio attenendosi ai principi enunciati.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, in diversa composizione.

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