Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18062.
La massima estrapolata:
Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto. (La S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso, con riferimento all’accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l’efficacia riflessa del giudicato intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell’assicuratore non evocato in giudizio).
Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18062
Data udienza 26 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21375-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Dott. (OMISSIS) in qualita’ di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS), tutti in qualita’ di eredi e congiunti prossimi del defunto (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) i primi quattro in proprio e nella qualita’ di eredi del defunto (OMISSIS), gli ultimi sette in proprio quali germani del defunto (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3032/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
FATTI DI CAUSA
Il (OMISSIS), si verifico’ un sinistro stradale in cui rimasero coinvolti un’autovettura Mondeo di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta da (OMISSIS), un autocarro Fiat 145/17 di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. e condotto da (OMISSIS) nonche’ un’autovettura Citroen condotta dal proprietario (OMISSIS); nel sinistro persero la vita, oltre al (OMISSIS), il (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi trasportati nell’autovettura Mondeo.
In relazione a tale sinistro, il Tribunale di Latina, Sez. Dist. di Terracina emise sentenza n. 47/2008 con cui, pronunciando nel giudizio promosso da (OMISSIS) nei confronti degli eredi di (OMISSIS) (“impersonalmente e collettivamente” evocati) e della compagnia assicuratrice dell’autovettura Mondeo, (OMISSIS), accerto’ l’esclusiva responsabilita’ del sinistro a carico del (OMISSIS).
Successivamente, la (OMISSIS) s.p.a. agi’ in giudizio per sentir accertare che il massimale assicurato ammontava a 1.100.000,00 Euro, offrendo il deposito o il sequestro di tale importo e richiedendo che, previa individuazione dei soggetti legittimati al risarcimento, il danno fosse liquidato agli stessi nei limiti del massimale e, in caso di incapienza, con applicazione della riduzione proporzionale prevista dall’articolo 140 CDA.
A tal fine, convenne, avanti al Tribunale di Latina, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r., (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente, coniuge e figlia di (OMISSIS)), (OMISSIS), in proprio (quale coniuge di (OMISSIS)) e in rappresentanza dei figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ altri congiunti del (OMISSIS) e, altresi’, (OMISSIS), (OMISSIS) e L’INAIL (che, riconosciuta la ricorrenza di infortuni sul lavoro, aveva indennizzato il (OMISSIS) e gli eredi del (OMISSIS) e del (OMISSIS)); il contraddittorio venne esteso nei confronti della (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) quale compagnia assicuratrice sia dell’autocarro che della vettura Citroen; l’INAIL richiese, in via riconvenzionale, la condanna dei responsabili a rivalere l’Istituto degli importi erogati; in corso di causa, si costituirono in giudizio la moglie, i figli e i fratelli di (OMISSIS) che richiesero, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del loro congiunto.
Nel giudizio si costitui’ anche (OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), specificando che le stesse non avevano assunto la qualita’ di eredi di (OMISSIS) e chiedevano, solo iure proprio, il risarcimento per la perdita del congiunto.
Il Tribunale di Latina pronuncio’ sentenza n. 1357/2015 con cui affermo’, “per effetto del giudicato riflesso di cui alla sentenza n. 47 del 2008 del Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Terracina”, l’esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione del sinistro; accertato, inoltre, il massimale di polizza in 1.123.259,00 Euro, condanno’ la compagnia assicuratrice a risarcire al (OMISSIS), ai congiunti del (OMISSIS), alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS), all’ (OMISSIS) e alla (OMISSIS) gli importi per ciascuno di essi liquidati, gia’ proporzionalmente ridotti in ragione dell’incapienza del massimale; condanno’ altresi’ al risarcimento -in solido con la compagnia ma per gli interi importi liquidati – gli eredi di (OMISSIS); infine, in parziale accoglimento della surroga esercitata dall’INAIL condanno’ la (OMISSIS) e gli eredi (OMISSIS), in solido (ma con i limiti gia’ indicati quanto alla societa’ assicurativa) al rimborso degli importi erogati dall’Istituto al (OMISSIS) e agli eredi (OMISSIS).
Avverso la sentenza proposero distinti appelli i congiunti del (OMISSIS) e quelli del (OMISSIS); (OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), propose appello incidentale.
La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, cosi’ provvedendo: ha dichiarato che il sinistro era ascrivibile a responsabilita’ concorrente di tutti i conducenti dei tre veicoli coinvolti (nelle misure del 40% ciascuno quanto al (OMISSIS) e al (OMISSIS) e del 20% per l’ (OMISSIS)); ha liquidato il danno subito dalla moglie, dai figli e dai fratelli del (OMISSIS); ha condannato l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, a risarcire – nella misura del 20% – i danni liquidati ai congiunti del (OMISSIS); ha condannato il (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, a risarcire ai medesimi congiunti del (OMISSIS) il 40% dei danni ad essi riconosciuti; ha ridotto alla misura del 40% (rispetto agli importi gia’ liquidati dal primo giudice e fermo restando il limite del massimale per la compagnia assicuratrice) le somme dovute solidalmente agli altri danneggiati dalla (OMISSIS) e dagli eredi del (OMISSIS) (indicati in (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)); ha condannato il (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, a risarcire ai congiunti del (OMISSIS), a (OMISSIS) e a (OMISSIS) il 40% delle somme gia’ liquidate dal primo giudice; ha infine condannato (OMISSIS) e la (OMISSIS), in solido, a risarcire, nella misura del 20%, il danno liquidato dal Tribunale ai congiunti del (OMISSIS), alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS).
Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; ad esso hanno resistito – con distinti controricorsi – la Soc. (OMISSIS) a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, altresi’, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dei principi e norme che regolano la cosa giudicata e gli effetti del giudicato diretto”, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti: richiamato il precedente giudizio definito con sentenza n. 47/2008 del Tribunale di Latina e svoltosi fra la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) e gli eredi del (OMISSIS), la ricorrente rileva come il primo giudice avesse ritenuto che tale sentenza, passata in giudicato, facesse stato nel presente giudizio in merito all’accertata responsabilita’ del (OMISSIS) e avesse efficacia di giudicato riflesso anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al primo processo; cio’ premesso, si duole che, pur avendo affermato che la sentenza del 2008 poteva avere efficacia solo fra la Cattolica, la (OMISSIS) e gli eredi del (OMISSIS), la Corte non ne abbia poi tenuto conto nel momento in cui ha affermato la responsabilita’ della (OMISSIS) (e della sua assicuratrice) e ha riconosciuto il risarcimento anche alle eredi di (OMISSIS) (che pure era stato ritenuto – quale proprietario dell’autovettura Mondeo -responsabile esclusivo per effetto del giudicato diretto derivante dall’anzidetta sentenza del 2008).
1.1. Ancorche’ evidenzi correttamente l’efficacia di giudicato diretto della sentenza n. 47/2008 fra le parti del relativo giudizio, il motivo risulta privo di interesse e – quindi – inammissibile, in quanto non sussiste evidenza di un concreto conflitto fra il predetto giudicato e le statuizioni della sentenza qui impugnata.
Deve, infatti, considerarsi che:
la sentenza della Corte di Appello non incide in alcun modo sulla condanna della (OMISSIS) e degli eredi (OMISSIS) al risarcimento del danno al veicolo subito dalla (OMISSIS);
ne’ e’ configurabile un conflitto fra il giudicato sulla responsabilita’ del (OMISSIS) accertata con la sentenza n. 47/2008 e il risarcimento riconosciuto nella presente controversia alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS), giacche’ queste ultime hanno contestato di essere eredi di (OMISSIS) e tale assunto e’ stato accertato con la sentenza di primo grado (come trascritta a pag. 7 del controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS)), che non risulta impugnata sul punto; il che comporta l’insussistenza di un giudicato opponibile alle predette, in base al principio secondo cui “la pronuncia resa in giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante, deceduto a seguito del sinistro, non e’ suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa parte agisca quale attore per il risarcimento del danno vantato iure proprio nei confronti della medesima controparte dell’altro giudizio” (Cass. n. 7902/2017).
2. Il secondo motivo denuncia la “nullita’ della sentenza per motivazione apparente in punto di applicabilita’ dei principi del giudicato riflesso” e “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dei principi e norme che regolano l’istituto del giudicato riflesso”: la ricorrente censura la Corte territoriale per avere escluso l’operativita’ del giudicato riflesso in considerazione della mancata partecipazione al giudizio del conducente della Mondeo e lamenta che la sentenza impugnata non ha illustrato “mai in motivazione perche’ sarebbe stata decisiva per il superamento del giudicato riflesso l’assenza del (OMISSIS) e per esso dei suoi eredi da quel giudizio e per quale ragione tra il proprietario del veicolo e il conducente (e soprattutto fra i giudicati sulle responsabilita’) non vi sarebbero posizioni giuridiche dipendenti”; assume che “l’accertamento della responsabilita’, per scelta del legislatore, puo’ avvenire in assenza del conducente e, quindi, in nessun caso il conseguente giudicato potrebbe ritenersi privo di ogni efficacia verso il conducente stesso sol perche’ assente dal giudizio”; si duole, inoltre, che il Giudice di appello abbia ignorato del tutto la sentenza del 2008, non soltanto ai fini del giudicato diretto o riflesso, ma anche “al fine degli effetti indiretti sul piano di prova o di elemento documentale in ordine alla situazione giuridica che (ha) formato oggetto dell’accertamento giudiziale”.
2.1. Il motivo e’ infondato.
La nozione di efficacia riflessa del giudicato (che fa riferimento ad un’efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 2909 c.c. o di situazioni ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza passata in giudicato) presuppone un “nesso di pregiudizialita’-dipendenza giuridica (che si ha solo allorche’ un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente), il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (Cass., S.U. n. 6523/2008); e la necessita’ che sussista un rapporto di dipendenza fra situazioni giuridiche e’ stata ribadita da altri arresti di legittimita’, laddove si e’ affermato che “la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiche’, quale affermazione oggettiva di verita’, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa” (Cass. n. 2137/2014) e laddove si e’ precisato che “il giudicato puo’ spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l’affermazione di una verita’ che non ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato e’ intervenuto” (Cass. n. 22908/2013).
Nel caso di specie, difetta – evidentemente – un siffatto nesso di pregiudizialita’-dipendenza fra il giudizio svoltosi fra la (OMISSIS), gli eredi del (OMISSIS) e la (OMISSIS) (concernente il risarcimento del danno riportato dal veicolo di proprieta’ della prima) e il successivo giudizio che ha visto coinvolti tutti i soggetti danneggiati dalla perdita dei congiunti deceduti nel sinistro; rispetto ad essi, non poteva che imporsi la necessita’ di valutare ex novo la vicenda, nel rispetto dei principio del contraddittorio e del diritto difesa, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare (e graduare) le responsabilita’ dei conducenti coinvolti, senza possibilita’ (e senza ragione) di estendere al nuovo giudizio gli esiti di un accertamento concernente unicamente la responsabilita’ per il danno riportato dal veicolo della (OMISSIS) (nell’ambito di un rapporto processuale circoscritto a tale societa’, alla (OMISSIS) e agli eredi del (OMISSIS)).
Ne’ ricorre – nel caso – l’ipotesi dell’efficacia, nei confronti dell’assicuratore non evocato in giudizio, del giudicato intervenuto fra danneggiato e conducente e/o proprietario del veicolo investitore, in relazione al quale alcuni arresti di questa Corte hanno individuato l’efficacia riflessa del giudicato (cfr. Cass. n. 10017/2005, Cass. n. 1359/2012 e Cass. n. 4241/2013), ravvisando nella posizione dell’assicuratore una “situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza” (Cass. n. 1359/2012; cfr. anche Cass. n. 4241/2013 che, peraltro, ha circoscritto l’esistenza del “collegamento di pregiudizialita’-dipendenza in senso giuridico” all’ipotesi di avvenuta condanna del danneggiante assicurato e non di semplice affermazione della sua responsabilita’).
3. Il terzo motivo censura la sentenza (sotto il profilo della violazione e della falsa applicazione degli articoli 113 e 115 c.p.c.) nella parte in cui ha accolto il secondo motivo dell’appello dei (OMISSIS), con cui gli stessi si erano doluti che non fossero stati indicati gli eredi tenuti a rispondere delle obbligazioni del defunto (OMISSIS).
3.1. Il motivo e’ inammissibile sotto un duplice profilo:
premesso che la sentenza ha indicato come eredi la moglie e i tre figli del (OMISSIS) e che la ricorrente concorda sul punto (assumendo che, pur indicando genericamente gli eredi, anche la sentenza di primo grado non poteva riferirsi che alla moglie e ai figli del (OMISSIS) e non anche agli altri congiunti presenti in giudizio), non e’ dato individuare l’interesse alla censura da parte dell’odierna ricorrente;
per di piu’, l’illustrazione della censura, che lamenta sostanzialmente una “assenza di motivazione”, non e’ pertinente rispetto alla rubrica del motivo, non indicando – neppure genericamente – in quali termini la Corte sarebbe incorsa nella violazione delle due norme richiamate.
4. Col quarto motivo, la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. e di principi e norme che regolano l’attribuzione delle responsabilita’ alle parti coinvolte in un sinistro stradale” e “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.
Premesso che, “anche per la parte che esamina le “rispettive” responsabilita’ delle parti, e quindi il merito del giudizio (…) la sentenza appare errata, non motivata ed illogica”, la ricorrente si duole che la Corte di Appello si sia limitata a recepire alcuni elementi delle due CTU cinematiche espletate nel giudizio di primo grado, “che pero’ lasciavano ampi margini di dubbio e necessitavano, anche per essere condivise, di motivazione, invece mai resa”, del tutto ignorando altri elementi istruttori (in particolare, il verbale dell’autorita’ intervenuta nel luogo del sinistro, la consulenza tecnica disposta dal P.M. e il decreto di archiviazione); conclude che la sentenza non ha spiegato le ragioni per cui “le responsabilita’ delle parti che nessuna efficacia causale hanno avuto sul fatto, risultassero addirittura maggiori di quelle attribuite a chi (…) aveva invaso, in modo assolutamente imprevedibile, l’opposta corsia”.
4.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto e’ volto – nella sostanza e nonostante il richiamo anche alla violazione di norme di diritto- a censurare la scelta degli elementi istruttori valorizzati dalla Corte e a proporre una opposta lettura di merito fondata su elementi diversi; il tutto in contrasto col consolidato principio di legittimita’ secondo cui “rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito” (Cass. n. 2090/2004, ex multis).
5. In considerazione dell’esito alterno dei giudizi di merito, sussistono giusti motivi per compensare per meta’ le spese di lite (ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis) che, per il residuo, seguono la soccombenza.
Ai controricorrenti (ad eccezione della Soc. (OMISSIS), che non ne ha fatto richiesta) spetta anche il ristoro delle spese del procedimento di sospensione ex articolo 373 c.p.c..
6. Sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, compensate per meta’ le spese processuali, condanna la ricorrente al pagamento della restante meta’, liquidata, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Condanna, inoltre, la ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti – ad eccezione della (OMISSIS)Cattolica (OMISSIS) -le spese del procedimento di inibitoria, liquidate, per ciascuna, in Euro 5.000,00, oltre accessori.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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