Il fine rieducativo della pena e lo scopo di reinserimento sociale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49146

La massima estrapolata:

In considerazione del fine rieducativo della pena e lo scopo di reinserimento sociale, l’ineccepibile condotta del recluso, il contenuto positivo delle relazioni dello psicologo e criminologo e, in generale, il buon andamento del percorso trattamentale sono ritenuti idonei a fondare la concessione di un permesso premio riguardante la promozione di interessi culturali del detenuto-studente (in ispecie, visita ad un monumento) in considerazione della progressione rieducativa del medesimo.

Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49146

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/07/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette le conclusioni del PG Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ah chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze rigettava la richiesta di permesso premio, avanzata da (OMISSIS), al fine di potere visitare la cupola di (OMISSIS) con il professore universitario con cui aveva sostenuto l’esame di Storia. Rilevava detto Magistrato che era prematura la concessione del permesso premio, non essendo pervenute notizie circa la “declassificazione”, ne’ la relazione dello psicologo e criminologo.
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in sede di reclamo, ha ritenuto corrette le doglianze del reclamante sull’acquisibilita’ d’ufficio di siffatte informazioni. Non ha accolto, tuttavia, la richiesta, in quanto, premesso che “l’esperienza dei permessi premio e’ parte integrante del programma di trattamento”, ha ritenuto tale richiesta “affatto incanalata in preciso programma trattamentale esterno”, costituendo l’andare a visitare un monumento un’attivita’, “seppure astrattamente ricadente nell’alveo del concetto di interessi culturali di cui all’articolo 30-ter o.p.”, da reputarsi “estemporanea, fine a se stessa ed avulsa, quindi, da un preciso programma”. Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha accolto “nei termini di cui sopra, l’istanza di reclamo su permesso premio”.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), tramite il proprio difensore, deducendo violazione della L. n. 374 del 1975, articoli 30 bis e 30 ter, anche in riferimento all’articolo 27 Cost., comma 3.
Il difensore lamenta, in primo luogo, che il Tribunale di sorveglianza non possa accogliere il reclamo e contemporaneamente negare all’istante il permesso premio, avendo due sole opzioni o accogliere il reclamo e dunque concedere il permesso premio oppure rigettarlo, anche per motivi diversi da quelli rilevati dal Magistrato di sorveglianza. Si duole che l’ordinanza impugnata costituisca un tertium genus non previsto ne’ consentito dalla normativa vigente, imponendosene, pertanto, l’annullamento.
La difesa rileva, altresi’, che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente interpretato il disposto dell’articolo 30 ter ord. pen., poiche’ se e’ ben vero che il beneficio in questione e’ finalizzato ad agevolare la progressione rieducativa, non deriva da cio’ l’impossibilita’ di usufruirne per contingenti esigenze connesse ad interessi culturali, atteso che la pretesa di inserire le attivita’ in relazione alle quali il permesso e’ concedibile in schemi rigidamente previsti e predeterminati nel programma di trattamento snaturerebbe l’istituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato con riguardo al secondo profilo di doglianza.
Non si ritiene, invece, di accogliere l’impugnazione con riguardo al primo profilo relativo alla lamentata contraddittorieta’ tra dispositivo e motivazione del provvedimento in esame. L’ordinanza impugnata sostanzialmente e’ un’ordinanza di rigetto, pur affermando l’accoglimento del reclamo con riguardo al profilo dell’acquisibilita’ d’ufficio delle informazioni sulla cui assenza si fonda il rigetto del Magistrato di sorveglianza. Invero, in tema di provvedimenti camerali, non e’ prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiche’ in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice e’ racchiuso nell’intero contesto del provvedimento (Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014 – dep. 20/03/2015, Coruzzolo, Rv. 262885: fattispecie relativa ad ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito di udienza camerale). E nel caso di specie e’ evidente che il dispositivo laddove afferma che “accoglie, nei termini di cui sopra, l’istanza di reclamo su permesso premio” si riferisce al solo profilo in ultimo menzionato.
Fondati, invece, sono i rilievi di cui alla seconda parte del ricorso.
La stessa ordinanza impugnata da’ conto del positivo percorso di studi avviato dall’istante, del superamento dell’esame universitario di Storia e della volonta’ di fruire del permesso per coltivare interessi culturali, rappresentati dal progetto di recarsi proprio con il professore universitario con cui (OMISSIS) ebbe a sostenere tale esame a visitare un monumento. Da’, inoltre, atto, sempre nell’esaminare il provvedimento reclamato, in generale del “positivo andamento del percorso trattamentale, in termini di ineccepibile condotta…, quindi di avvio positivo della necessaria revisione critica inerente i fatti/reato commessi”, specificando come anche la relazione dello psicologo e criminologo, acquisita d’ufficio, sia di contenuto positivo. E cio’ nondimeno rigetta la richiesta, senza adeguatamente confrontarsi con i requisiti della regolare condotta e dell’assenza di pericolosita’ sociale del detenuto rappresentata dagli elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (si veda Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 – dep. 06/02/2017, Patacchiola, Rv. 269195). E nel contempo trascura il fine rieducativo del permesso premio, quale valorizzato dalla pronunce della Corte Costituzionale n. 90 del 1988 e nn. 227 e 504 del 1995, consistente nel consentire un iniziale reinserimento del condannato in societa’ (Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013 – dep. 12/03/2013, Grillo, Rv. 255311). Reinserimento, che puo’ concretizzarsi anche in un’attivita’ estemporanea, diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza de qua (si veda Sez. 1, n. 42001 del 14/10/2005 – dep. 22/11/2005, P.G. in proc. Kefi, Rv. 232888, secondo cui e’ legittimo il permesso premio, consistente nella possibilita’ di telefonare alla propria famiglia per trenta minuti dall’interno del carcere e a proprie spese, concesso ad un cittadino straniero per il quale la telefonata all’estero puo’ essere l’unico mezzo di prima risocializzazione nella prospettiva di quella tendenziale rieducazione cui mirano gli strumenti predisposti dall’ordinamento penitenziario). E a maggior ragione in un’attivita’, come quella oggetto di richiesta, finalizzata a coltivare interessi culturali gia’ manifestati e concretizzati all’interno dell’istituto penitenziario dal ricorrente, in relazione alla quale del tutto apoditticamente viene affermata la non riconducibilita’ ad un preciso programma trattamentale esterno.
2. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, rispettoso dei principi appena delineati, al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Avv. Renato D’Isa

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