I fabbricati strumentali per natura costituenti pertinenze di immobili abitativi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1129.

La massima estrapolata:

I fabbricati strumentali per natura costituenti pertinenze di immobili abitativi acquistano, per attrazione, la natura di immobili abitativi previa prova fornita dal contribuente circa l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del dieci per cento. Per prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, infatti, a sussistenza del vincolo pertinenziale, il bene servente costituisce una proiezione del bene principale e consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura dello stesso bene principale.

Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1129

Data udienza 6 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
ricorso 30451-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso io studio dell’avvocato (OMISSIS), lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 27/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RILEVATO

Che:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia del 27.4.2011, con la quale e’ stato rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, che, accogliendo il ricorso di (OMISSIS) s.p.a., aveva annullato l’avviso di accertamento notificatole per il recupero della maggior Iva 2005, pretesa in relazione ad una serie di atti di compravendita cui era stata applicata l’aliquota ridotta del 10%, aventi ad oggetto box-autorimesse realizzati dalla societa’ in (OMISSIS) e da questa alienati come pertinenze degli appartamenti gia’ in precedenza venduti, come “seconde case”, a ciascun acquirente.
La societa’ resiste con controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 16 e 127-undecies tabella A, parte 3, n., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, tariffa, parte 1, articolo 1, nota 2-bis, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare evidenzia che l’aliquota ridotta del 10% dell’Iva non poteva essere applicata in caso di acquisto separato dei box-autorimesse rispetto alle unita’ principali, sol perche’ dichiarate come pertinenza al notaio rogante, occorrendo la contestualita’ degli atti.
La censura non e’ fondata.
2. Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 16, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che l’aliquota IVA e’ ridotta al dieci per cento “per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A”. Per quel che rileva, la parte 3 della Tabella A, n. 127-undecies contempla fra i beni che possono fruire dell’aliquota agevolata “i) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; ii) fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, articolo 13, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche’ non ultimati, purche’ permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici”.
3. Questa Corte ha affermato che lo scopo della norma fiscale richiamata e’ quello di agevolare la cessione di taluni beni in considerazione della loro specifica destinazione funzionale: l’obiettivo, che emerge dal riferimento alla categoria “non di lusso” degli immobili, e’ quello di favorire l’accesso dei singoli all’acquisto della proprieta’ dell’unita’ da destinare ad esigenze abitative, e, indirettamente, d’incentivare lo sviluppo della edilizia abitativa. E’ in questa chiave che si spiega il riferimento alla qualita’ soggettiva (impresa costruttrice) richiesta al venditore dell’intero fabbricato o di porzioni del fabbricato costruito, qualora esso sia composto sia da unita’ abitative, sia da locali destinati ad uso commerciale (Cass. 15620/2016).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione non prevede, quale condizione per poter godere dell’agevolazione, che il bene pertinenziale debba essere ceduto contestualmente all’immobile al quale accede.
La stessa Amministrazione finanziaria, con circolare 1 marzo 2007, n. 12/E, ha avuto modo di precisare che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale.
Analogo principio trova espressione nella risoluzione 20 giugno 2007, n. 139/E, secondo cui i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono tuttavia pertinenze di immobili abitativi, acquistano per attrazione la natura di immobili abitativi. Nella risoluzione l’amministrazione finanziaria precisa che laddove (come nella specie) la pertinenza deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa, la relativa cessione in regime di imponibilita’ IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% per cento prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, Tabella A, parte 3, n. 127-undecies, nella sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge e cioe’ che l’impresa cedente sia anche la costruttrice.
Non ignora il Collegio che in materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale, sicche’ spetta al contribuente che voglia far valere circostanze che riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco, provare l’esistenza dei presupposti per la loro applicazione.
Tuttavia, tale principio va coordinato con quello della non necessita’ di prova per i fatti allegati ma non contestati.
Nella specie, non essendo in contestazione ne’ che i box oggetto degli atti di compravendita costituissero pertinenze di unita’ abitative gia’ in precedenza alienate ai medesimi acquirenti con atti soggetti all’aliquota del 10%, ne’ che (OMISSIS) fosse l’impresa costruttrice, la pretesa dell’Amministrazione si rivela infondata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Avv. Renato D’Isa

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