Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2022| n. 33872.

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E’ per questo che il giudice può procedere d’ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.

Ordinanza|17 novembre 2022| n. 33872. Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

Data udienza 13 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: OBBLIGAZIONI – COMPENSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 402 – 2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) — c.f. (OMISSIS) – (eredi di (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS) ed all’avvocato (OMISSIS) li rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.n.c., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante (OMISSIS), (OMISSIS) (in proprio) – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso dell’avvocato professor (OMISSIS) nonche’ in virtu’ di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’avvocato professor (OMISSIS); elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– controricorrenti –
e
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
e
(OMISSIS) e (OMISSIS) (in persona del legale rappresentante (OMISSIS)) (eredi di (OMISSIS)).
INTIMATI avverso la sentenza n. 1115 dei 21.6/14.9.2017 della Corte d’Appello di Genova, udita la relazione nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 del consigliere Dott. Luigi Abete.

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. in data 28.6.1995 la ” (OMISSIS)” s.n.c., in persona dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), avente quali soci per pari quote ed amministratori i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), adiva il Tribunale di Massa.
Esponeva che l’articolo 7 del contratto di societa’, prefigurante il divieto di distribuzione di utili non risultanti da bilancio regolarmente approvato, era stato abrogato “per facta concludentia”; che invero era invalsa la prassi per cui ciascun socio prelevava dalle casse sociali somme in “conto utili” pur in assenza di apposita Delib..
Esponeva che i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano a tale titolo prelevato somme in eccesso in violazione della parita’ di trattamento tra i soci.
Chiedeva al Tribunale di Massa farsi ordine ai soci (OMISSIS) e (OMISSIS) di versare nelle casse sociali le somme, rispettivamente, di lire 633.000.000 e di lire 885.000.000 illegittimamente prelevate.
2. Espletata la c.t.u., il tribunale, con provvedimento in data 12.1.1996, faceva ordine a (OMISSIS) e (OMISSIS) di far luogo alla restituzione, rispettivamente, degli importi di lire 703.612.398 e di lire 899.779.936.
3. Con atto notificato in data 2.2.1996 la ” (OMISSIS)” s.n.c., in persona dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’, personalmente, i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Massa i soci (OMISSIS) e (OMISSIS).
Chiedevano, tra l’altro, condannare i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) all’immediato versamento nelle casse sociali delle somme, rispettivamente, di lire 703.612.398 e di lire 899.779.936, oltre interessi legali.

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

4. Resisteva (OMISSIS).
Deduceva, tra l’altro, che tutti i soci avrebbero dovuto restituire i prelievi effettuati in “conto utili”.
5. Interveniva la ” (OMISSIS)” s.n.c., in persona del socio (OMISSIS).
Aderiva alle conclusioni formulate da (OMISSIS) e quindi chiedeva che tutti i soci, dunque pur (OMISSIS) e (OMISSIS), fossero condannati a restituire le somme prelevate in assenza di deliberazione assembleare.
6. Disposta ed espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 279/2008 il Tribunale di Massa – per quel che qui rileva – accoglieva la domanda di parte attrice e, per l’effetto, condannava (OMISSIS) a restituire alla ” (OMISSIS)” s.n.c. la somma di lire 413.612.398 nonche’ condannava (OMISSIS) ed il minore (OMISSIS) (quest’ultimo in persona del legale rappresentante (OMISSIS)), entrambi quali eredi di (OMISSIS), a restituire (in proporzione alle rispettive quote ereditarie) alla ” (OMISSIS)” s.n.c. la somma di lire 899.779.936, con interessi legali, per l’uno e l’altro importo, dal di dei prelevamenti eccedenti la “par condicio” tra i soci al saldo.
7. Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della ” (OMISSIS)” s.n.c..
Resistevano (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della ” (OMISSIS)” s.n.c., nonche’, quali eredi di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Si costituiva (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS).
Veniva dichiarato contumace (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), erede di (OMISSIS).
8. Si costituivano, a seguito della morte di (OMISSIS), gli eredi (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
9. Con sentenza n. 1115/2017 la Corte d’Appello di Genova – per quel che qui rileva – rigettava l’appello proposto da (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della ” (OMISSIS)” s.n.c..

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

Evidenziava la corte in ordine al secondo motivo dell’appello principale che le parti in lite ne’ avevano contestato che nel corso degli anni i soci avessero prelevato somme in “acconto utili” senza l’approvazione del rendiconto ne’ avevano sollevato questioni a mente dell’articolo 2303 c.c., cosicche’, nonostante gli esiti della c.t.u., ossia nonostante il riscontro operato dall’ausiliario circa l’eccedenza delle somme prelevate dai soci rispetto agli utili realmente conseguiti dalla s.n.c. negli anni compresi tra 1990 ed il 1994, doveva reputarsi che si fosse formato il giudicato sul fatto che gli importi prelevati costituivano utili “distribuibili” tra i soci.
Evidenziava la corte in ordine al terzo motivo dell’appello principale – con cui si era addotto che il tribunale aveva condannato (OMISSIS) a restituire la somma di lire 413.612.398 (al netto dell’importo di lire 290.000.000, pari al compenso di amministratore che il medesimo (OMISSIS) non aveva riscosso) e pero’ non aveva provveduto a compensare l’importo di lire 413.612.398 con gli utili maturati e non prelevati dai soci, tra cui lo stesso (OMISSIS), a decorrere dal 1995 – che, pur trattandosi di compensazione “impropria”, siccome concernente crediti traenti titolo dal medesimo rapporto dedotto in lite, come tale neppure postulante la formulazione di apposita eccezione, nondimeno in primo grado siffatta compensazione era stata richiesta da (OMISSIS) per la prima volta all’udienza del 14.11.2002, “poco prima di rassegnare le proprie conclusioni” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 20).
10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS); ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della ” (OMISSIS)” s.n.c., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

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(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Del pari non hanno svolto difese gli eredi di (OMISSIS), ovvero (OMISSIS) e (OMISSIS) (in persona del legale rappresentante (OMISSIS)).
11. I ricorrenti hanno depositato memoria.
I controricorrenti parimenti hanno depositato memoria.
12. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato); la violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. (giudicato parziale su di un punto della decisione di primo grado); l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che il tribunale aveva ritenuto che (OMISSIS) avesse ritualmente proposto domanda di compensazione tra la somma dovuta con riferimento al di’ di notifica della citazione ed i crediti maturati in corso di causa.
Deducono che in appello le affermazioni del primo giudice non sono state, in parte qua, censurate, sicche’, in virtu’ della prestata acquiescenza, si e’ formato il giudicato in ordine al diritto di compensare il debito restitutorio del loro dante causa con il credito dal loro dante causa vantato agli utili maturati in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento cautelare.
Deducono che al riguardo la corte d’appello ha in toto omesso di pronunciarsi.
13. Il primo motivo di ricorso va rigettato.
14. Non si configurano ne’ la denunciata omissione di pronuncia ne’ la denunciata violazione del “giudicato”.

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

15. In parte qua, la Corte di Genova si e’ di certo pronunciata, in particolare alla stregua dei passaggi motivazionali surriferiti, mediante i quali, a reiezione del terzo motivo del gravame principale, ha ulteriormente affermato che l’eccezione di compensazione “impropria” era stata formulata da (OMISSIS) all’udienza del 14.11.2002, nondimeno tardivamente, allorche’ nel regime delle preclusioni antecedente alla “novella” del 2005 il “thema decidendum” si era gia’ definito.
16. E’ da disconoscere che si sia formato “giudicato” “su di un punto della decisione di primo grado” (cosi’ ricorso, pagg. 24 – 25), si’ che possa postularsene la violazione.
Il Tribunale di Massa aveva, in primo grado, reputato che fosse destituita di fondamento l’eccezione sollevata da (OMISSIS) di compensazione delle somme dovute con quelle a lui spettanti a titolo di utili esigibili a far tempo dal di dell’ordinanza cautelare del 12.1.1996, siccome con la medesima ordinanza si era fatto espresso divieto ai soci di prelevare “somme di qualsiasi entita’ senza il consenso scritto di tutti gli altri soci” e siccome tale consenso nella specie non vi era stato (cfr. ricorso, pag. 14).
Sovviene in proposito l’insegnamento di questo Giudice a tenor del quale una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l’ammissibilita’ di una domanda riconvenzionale (ovvero, come nella specie, di un’eccezione), rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull’ammissibilita’ di tale domanda (ovvero, come nella specie, dell’eccezione), destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata; cosicche’, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva – pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito – il potere, e quindi il dovere, di rilevare d’ufficio l’inammissibilita’ di detta domanda (ovvero, come nella specie, dell’eccezione) (cfr. Cass. 20.4.2020, n. 791, ove si aggiunge che l’omissione di tale rilievo e’ censurabile in cassazione come “error in procedendo”. Cfr., altresi’, Cass. sez. un. 20.3.2019, n. 7925, secondo cui la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale “quaestio iuris”, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione puo’ ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio).

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

17. Non e’ pertinente la denuncia di “omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti” altresi’ veicolata, in rubrica, dal mezzo in disamina.
Alla stregua delle censure veicolate merce il complessivo tenore del motivo in esame si versa sul terreno di presunti errori di diritto.
Viceversa, l'”omesso esame circa un fatto decisivo” afferisce al giudizio “di fatto”. Del resto, e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
18. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la motivazione illogica e contraddittoria; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c..
Deducono innanzitutto che la corte d’appello del tutto contraddittoriamente ha, per un verso, affermato che la compensazione “impropria” non postula la formulazione di un’espressa eccezione o domanda riconvenzionale in tal senso, siccome il giudice puo’ rilevarla d’ufficio; ha, per altro verso, affermato che la compensazione con gli utili maturati negli anni compresi tra il 1995 ed il 31.12.1999 e’ stata invocata tardivamente.
Deducono inoltre che non e’ dato comprendere se la corte di merito ha denegato la compensazione “impropria” siccome non e’ stata invocata ab initio ovvero siccome gli utili maturati dopo il 1995 non sarebbero stati adeguatamente documentati.
19. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c..
Deducono che la corte d’appello del tutto contraddittoriamente ha, da un lato, ascritto al principale appellante la mancata dimostrazione degli utili prodottisi in corso di causa; ha, dall’altro, reputato preclusa qualsivoglia indagine volta a dimostrare la produzione di utili successivamente al 19.10.1.996, di di scadenza del termine ex articolo 183 c.p.c..
20. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.; la violazione e falsa applicazione degli articoli 669 bis e ss. c.p.c. in relazione all’articolo 132 c.p.c.; la violazione dei principi generali in tema di prova e di consulenza tecnica.
Deducono che la corte d’appello avrebbe dovuto opinare per l’ammissibilita’ della compensazione “impropria”.

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

Deducono segnatamente che la corte distrettuale avrebbe dovuto disporre una nuova c.t.u., onde acclarare l’ammontare degli utili prodottisi a vantaggio dei soci e verificare se fosse stata rispettata la regola della paritetica distribuzione di cui all’articolo 8 del contratto sociale.
Deducono che, se la corte territoriale avesse disposto nuova c.t.u., avrebbe accertato che il loro dante causa, (OMISSIS), aveva fatto luogo all’integrale restituzione delle somme percepite in eccedenza “gia’ nell’esercizio 2002 ossia con l’accreditamento di parte dell’utile di esercizio 2001” (cosi’ ricorso, pag. 33).
21. I rilievi postulati dalla delibazione del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei medesimi mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono destituiti di fondamento e da respingere.
22. Si e’ al cospetto – si premette – della denuncia di “errores in procedendo”.
Cosicche’ – con precipuo riferimento al secondo motivo – non rilevano presunti vizi motivazionali (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944, secondo cui, in materia di vizi “in procedendo”, non e’ consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimita’ la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attivita’, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicita’ dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto).
Cio’ tanto piu’ che’ – con riferimento, ben vero, al giudizio di “fatto” – nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di la’ dell’ipotesi, estranea al caso de quo, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” – non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
23. Si ammetta pure, cosi’ come ha reputato la Corte di Genova, che, con riferimento alla compensazione tra l’importo di lire 413.612.398 e gli utili maturati e non prelevati, in particolare dal socio (OMISSIS), a far data dal 1995, viene in rilievo un’ipotesi di compensazione “impropria” o “atecnica”, giacche’ concernente crediti traenti titolo dal medesimo rapporto dedotto in lite.

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

Ebbene, senza dubbio, in ipotesi di compensazione “impropria” o “atecnica”, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, accertamento cui il giudice puo’ procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 25.11.2002, n. 16561; Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855; Cass. 13.8.2015, n. 16800).
E nondimeno questa Corte ha avuto cura di puntualizzare che all’accertamento delle reciproche partite di dare e avere il giudice puo’ procedere d’ufficio, senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purche’ tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un – non consentito – ampliamento del “thema decidendum” (cfr. Cass. (ord.) 15.12.2020, n. 28469; Cass. sez. lav. 12.5.2006, n. 11030).
D’altra parte, e’ vero che le eccezioni in senso lato, e dunque la compensazione “impropria”, sono proponibili per la prima volta anche in grado di appello e sono in grado d’appello rilevabili d’ufficio.
E nondimeno lo sono a condizione che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. (ord.) 6.12.2018, n. 31638; cfr. in motivazione Cass. (ord.) 15.12.2020, n. 28469, ove in motivazione si legge testualmente: “ne’, del resto, puo’ rilevare il fatto che tale eccezione (ovvero l’eccezione di compensazione “impropria”) sia, come detto, rilevabile d’ufficio dal giudice. Le eccezioni di tale natura, in effetti, sono rilevabili, in via ufficiosa, (anche) dal giudice d’appello ma solo a condizione che la dimostrazione dei fatti sui quali sono fondate, sebbene non allegati in precedenza, emerga dal materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 31638 del 2018)”).
24. Ebbene, le enunciate indicazioni giurisprudenziali non possono che indurre ai rilievi che seguono.
25. In primo luogo, allorche’ ha respinto il terzo motivo dell’appello principale, la Corte genovese in maniera inappuntabile ha dato atto della tardiva allegazione, in prime cure, dei fatti sostanzianti la compensazione “impropria”, siccome allegati, appunto, per la prima volta all’udienza del 14.11.2002, allorquando il “thema decidendum” si era gia’ definito con il decorso del termine di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 5, (nella formulazione applicabile ratione temporis), sicche’ non aveva valenza la circostanza che con la relazione di c.t.u. in data 26.5.2000 l’ausiliario, il dottor (OMISSIS), avesse “accertato” il quantum degli utili che la s.n.c. aveva prodotto negli anni compresi tra il 1995 ed il 31.12.1999.
In tal guisa, evidentemente, per nulla si configura il profilo di contraddizione che i ricorrenti hanno inteso, innanzitutto, denunciare con il secondo mezzo.
26. In secondo luogo, la corte d’appello ha, si’, dato atto che (OMISSIS) con il terzo “articolato e assai poco lineare motivo di impugnazione” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 18), merce’ il riferimento alla consulenza tecnica del dottor (OMISSIS) (cfr. sentenza d’appello, pagg. 19 – 20) aveva chiesto in appello – aveva dunque allegato in appello – la compensazione (“impropria”) con gli utili maturati dopo il 1995.
E tuttavia il riscontro della produzione di utili per il periodo compreso tra il 1995 ed il 31.12.1999 e’ stato operato, in primo grado, dal consulente tecnico d’ufficio, dottor (OMISSIS), con la relazione datata.26.5.2000 (cfr. sentenza d’appello, pag. 21), non solo ben oltre la definizione del “thema decidendum” ma evidentemente pur dopo la definizione del “thema probandum” (cfr. Cass. 10.9.2013, n. 20695, secondo cui e’ consentito al giudice fare ricorso alla c.t.u. per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente), purche’ la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda).

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

27. D’altra parte, e’ vero che le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che e’ onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. sez. un. 1.2.2022, n. 3086).
E tuttavia – pur a prescindere, nella specie, dai limiti delle indagini affidate al c.t.u. e dall’osservanza del contraddittorio delle parti – la Corte di Genova ha, comunque, denegato nel merito la compensazione “impropria”.
28. La Corte genovese invero ha puntualizzato che gli accertamenti peritali invocati da (OMISSIS) avevano carattere esplorativo siccome non supportati da documentazione adeguata (cfr. sentenza d’appello, pag. 22).
Ed ha soggiunto che la ” (OMISSIS)” s.n.c. non risultava estinta e non vi era prova alcuna che, quantomeno sino al decesso di (OMISSIS) (decesso di certo avvenuto in epoca successiva al 26.5.2000, di della relazione del dottor (OMISSIS)), la s.n.c. avesse prodotto utili distribuibili ai soci, sicche’ non era da escludere che, viceversa, la collettiva avesse prodotto “perdite da ripianare, con conseguente eventuale debito dei vari soci verso la societa’ (OMISSIS), fra i quali (OMISSIS)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 22).
D’altronde, al cospetto del riscontro e nonostante il riscontro operato dal dottor (OMISSIS) con la relazione datata 26.5.2000 – nel contesto di una situazione economica che, anche a giudizio dei ricorrenti in questa sede, “era da considerarsi “in fieri”” (cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 2) – (OMISSIS) aveva invocato all’udienza in prime cure del 14.11.2002 “il rinnovo delle operazioni peritali, instando affinche’ si accertasse (fra l’altro) “se gli importi… prelevati dal socio amministratore (OMISSIS)… consistano in utili gia’ maturati…”” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 20. Al riguardo cfr., altresi’, le conclusioni rassegnate, in primo grado, all’udienza del 14.11.2002, da (OMISSIS), come riprodotte in ricorso, alle pagg. 6 – 7).
29. Innegabilmente, dunque, alla stregua dei summenzionati passaggi motivazionali la corte d’appello ha disconosciuto qualsivoglia valenza pur al riscontro – “in fieri” – della produzione di utili cui, limitatamente al periodo compreso tra il 1995 ed il 31.12.1999, il consulente d’ufficio, dottor (OMISSIS), aveva fatto luogo con la consulenza in data 26.5.2000.

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

E, ben vero, si tratta di affermazioni che sostanziano un giudizio, anche “in fatto”, congruo ed ineccepibile.
Congruo, siccome immune da qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale” rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Ineccepibile, siccome, ancorche’ implicitamente, vi e’ sotteso il disposto dell’articolo 2303 c.c., comma 2 (“se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo’ farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente”).
Ineccepibile, altresi’, siccome, in relazione agli esiti della relazione di consulenza in data 26.5.2000, il giudice di merito non puo’ ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dall’ausiliario d’ufficio in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880; Cass. (ord.) 11.1.2021, n. 100, secondo cui il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cosiddetta percipiente puo’ anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi – cosi’ come e’ indubitabilmente avvenuto nella specie – in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u.).
Ineccepibile, inoltre, siccome la consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilita’ delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego puo’, per giunta, anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal medesimo giudice del merito (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326).

Estinzione delle obbligazioni e la compensazione impropria

Invano, dunque, i ricorrenti si dolgono, con il quarto mezzo, della mancata nomina di un ausiliario d’ufficio, perche’ facesse luogo a nuova consulenza (cfr. ricorso, pag. 32).
Invano, dunque, i ricorrenti prospettano che “il mancato accoglimento della richiesta di effettuare aggiornamenti peritali risulterebbe incomprensibile e, comunque, in palese violazione dei principi in ordine all’onere della prova ed al diritto di difesa di parte convenuta” (cosi’ memoria dei ricorrenti, pag. 3).
30. Nel solco dei rilievi dapprima riferiti ulteriormente si reputa quanto segue.
Innanzitutto (in ordine alla seconda doglianza veicolata dal secondo motivo), senza dubbio alcuno la compensazione “impropria” e’ stata denegata in dipendenza della tardiva allegazione, in prime cure, dei fatti concorrenti a sostanziarla, in seconde cure, in ogni caso, nel merito, sia sulla scorta dell’ineccepibile e congruo diniego di qualsivoglia valenza agli esiti della c.t.u. in data 26.5.2000, sia sulla scorta dell’ineccepibile e congruo diniego di rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica.
Invano, quindi, i ricorrenti adducono, con il terzo motivo, che e’ stata negata qualsivoglia indagine volta a dar ragione della produzione di utili successivamente al 19.10.1996, di di scadenza del termine ex articolo 183 c.p.c. (cfr. ricorso, pag. 30).
Invano, quindi, i ricorrenti adducono, con il terzo motivo, che gli utili opposti in compensazione sono relativi ad annualita’ successive alla scadenza del termine ex articolo 183 c.p.c., sicche’ il loro riscontro non poteva che avvenire in corso di causa (cfr. ricorso, pag. 30).
Invano, quindi, i ricorrenti adducono, con il terzo motivo, che degli utili opposti in compensazione la corte distrettuale non poteva non tener conto al momento della decisione anche al fine di evitare l’inutile proliferazione dei giudizi (cfr. ricorso, pag. 31).
31. Ben vero, la sentenza di secondo grado assorbe e sostituisce quella resa in primo grado, ancorche’ si limiti a confermarla (cfr. Cass. 7.6.2002, n. 8265).
Cosicche’ i passaggi motivazionali fondanti, in parte qua, il dictum della corte d’appello sostituiscono il rilievo del tribunale secondo cui l’eccezione di compensazione era destituita di fondamento, siccome con l’ordinanza cautelare del 12.1.1996 si era fatto espresso divieto ai soci di prelevare “somme di qualsiasi entita’ senza il consenso scritto di tutti gli altri soci” e siccome tale consenso nella specie non vi era stato.
Invano, percio’, i ricorrenti prefigurano – con il quarto mezzo – che la corte di merito avrebbe dovuto prendere atto che l’ordinanza cautelare del 12.1.1996 aveva perduto qualsivoglia efficacia a seguito ed in virtu’ della pronuncia della sentenza di prime cure, per nulla contemplante siffatta “inibizione” (cfr. ricorso, pag. 32).
32. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti, eredi di (OMISSIS), vanno condannati a rimborsare le spese del presente giudizio alla ” (OMISSIS)” s.n.c. e ad (OMISSIS).
La liquidazione segue come da dispositivo,
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Nessuna statuizione in punto di spese va pertanto nei loro confronti assunta.
33. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti, ” (OMISSIS)” s.n.c. ed (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nel complesso in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

 

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