Errore di fatto ed idoneo a costituire il vizio revocatorio

Consiglio di Stato, Sentenza|16 novembre 2021| n. 7632.

L’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.

 

 

Sentenza|16 novembre 2021| n. 7632

Data udienza 7 ottobre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto revocatorio – Caratteristiche – Art. 395, n. 4), cod. proc. civ. – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10054 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gi. Pe. e To. Pa., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato To. Pa. in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Le. Zi. e Lu. An., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Cl., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso per revocazione;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponza, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Pe., Pa., Zi. e Cl.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Errore di fatto ed idoneo a costituire il vizio revocatorio

FATTO

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Sezione n. -OMISSIS- di rigetto del loro appello contro la sentenza del Tar Lazio, Latina, n. -OMISSIS-che, previa riunione, aveva accolto i tre ricorsi con cui -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano ciascuno impugnato cumulativamente le autorizzazioni (rispettivamente per la zona A, B, e C) loro rilasciate per lo svolgimento dell’attività di noleggio di attrezzature balneari sulla -OMISSIS-del comune di Ponza (per le stagioni 2019, 2020 e 2021).
A sostegno del ricorso per revocazione le Cooperative ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) errore revocatorio consistente nel mancato esame del motivo di appello relativo all’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata respinta l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado per inammissibile cumulo oggettivo di domande: abbaglio dei sensi sulla percezione del contenuto materiale degli atti di causa; omesso esame di un decisivo profilo di censura;
II) errore revocatorio consistente nel rigetto del secondo motivo di appello relativo all’effettiva disponibilità delle cooperative aggiudicatarie dei depositi per il ricovero delle attrezzature da noleggiare dichiarati in sede di gara: aver ritenuto non disponibili tali ricoveri sulla base di un verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, ritenuto irrilevante dal giudice di primo grado ai fini della decisione (profilo rimasto inoppugnato) e sul quale tuttavia esse revocanti in sede di appello avevano comunque riproposto istanza ex art. 77 cpa di concessione del termine per la proposizione della querela di falso e la contestuale sospensione del giudizio; erronea percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa; omesso esame di un decisivo profilo di censura;
III) errore revocatorio consistente nel rigetto del terzo motivo di appello relativo all’interpretazione della distanza dei 50 metri prevista nel Disciplinare di gara; abbaglio dei sensi sulla percezione del contenuto materiale degli atti di causa; omesso esame di un decisivo profilo di censura.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ponza in adesione al ricorso e -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in resistenza.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 7 ottobre 2021 il ricorso per revocazione è stato trattenuto in decisione.

 

Errore di fatto ed idoneo a costituire il vizio revocatorio

DIRITTO

Il ricorso per revocazione è fondato nella parte rescindente alla stregua delle osservazioni che seguono.
Per costante indirizzo giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 30 ottobre 2015, n. 4975; IV, 21 aprile 2017, n. 1869; Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21) l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
L’errore di fatto revocatorio consiste insomma nel cosiddetto abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.
Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto l’omesso esame da parte della sentenza della Sezione n. -OMISSIS- del primo motivo di appello, con cui avevano dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere dichiarato inammissibile il ricorso.
Effettivamente, nonostante la sentenza del Tar Lazio, Latina, n. -OMISSIS-avesse respinto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado sollevata per inammissibile cumulo oggettivo di domande in ciascuno contenuto, la sentenza revocanda, pur avendo richiamato in premessa l’esistenza del motivo preliminare di appello, in motivazione ha del tutto omesso di esaminarlo.

 

Errore di fatto ed idoneo a costituire il vizio revocatorio

Risulta dunque integrata la causa di revocazione dedotta dalle ricorrenti, atteso che il giudice, pur dando atto dell’esistenza del motivo, poi ha omesso del tutto di esaminarlo.
Anche il secondo motivo di revocazione è fondato.
Con lo stesso è stata contestata l’erronea percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa per aver ritenuto il giudice non disponibili i depositi per il ricovero delle attrezzature da noleggiare dichiarati in sede di gara sulla base di un verbale di sopralluogo del -OMISSIS-in relazione al quale le ricorrenti in revocazione in sede di appello avevano riproposto istanza ex art. 77 c.p.a. di concessione del termine per la proposizione della querela di falso e la contestuale sospensione del giudizio, nel caso in cui il documento fosse stato ritenuto rilevante. Invero si legge a pag. 15 dell’appello che: “ove mai il documento in questione dovesse essere considerato rilevante ai fini della decisione con il presente motivo si ripropone in questa Sede la medesima istanza ex art. 77 CPA di concessione del termine per la proposizione della querela di falso e la contestuale sospensione del giudizio”.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto irrilevante tale documento e tale capo non era stato oggetto di censura. Tuttavia nella sentenza oggetto di revocazione non vi è alcun riferimento, neanche implicito, alla riproposizione dell’istanza ex art. 77 c.p.a., nonostante il giudice di appello, diversamente da quanto deciso dal Tar, abbia assunto quale presupposto logico giuridico per il rigetto del gravame proprio quel verbale, ciò peraltro in assenza di impugnazione incidentale della opposta statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
Una volta ritenuto decisivo il verbale in questione, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare la ricordata istanza, che invece è rimasta del tutto pretermessa.
E’ invece infondato il terzo motivo di revocazione, con cui è stata dedotta la sussistenza dell’errore revocatorio in relazione all’interpretazione da parte del giudice d’appello della previsione della legge di gara, che imponeva una distanza di 50 mt tra deposito e spiaggia destinata ad attività di noleggio, nel senso che il calcolo della stessa dovesse essere fatto secondo il criterio delle distanze percorribili e non di quello della distanza in linea d’aria.
E’ sufficiente al riguardo rilevare che, secondo la loro stessa prospettazione, i ricorrenti in revocazione lamentano un’erronea interpretazione della legge di gara (tale da costituire, a loro avviso, una regola di gara del tutto diversa da quella contenuta effettivamente nella lex specialis) il che non integra affatto un errore di fatto, ma tutt’al più un errore di diritto (concernente appunto l’interpretazione del dato normativo).
L’accoglimento degli esaminati motivi di revocazione comporta l’annullamento in parte qua della sentenza n. -OMISSIS- e impone di esaminare in via rescissoria i corrispondenti motivi di appello non esaminati.

 

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Con il primo motivo di appello era stata dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva omesso di dichiarare inammissibile il ricorso proposto in primo grado in quanto cumulativo, in particolare per avere impugnato con un solo ricorso le tre distinte autorizzazioni rispettivamente rilasciate in favore di ciascuna delle odierne ricorrenti.
Il motivo deve essere respinto.
Invero per l’ammissibilità di un appello collettivo, al pari del ricorso collettivo, deve sussistere una proiezione in sede processuale di una situazione sostanziale identica, che accomuna tutti gli appellanti (ovvero i ricorrenti, Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2018, n. 5719); occorre, quindi, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e siano altresì sorrette da motivi identici.
Il ricorso cumulativo è ammissibile quando sussista una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, intesa nel senso di connessione procedimentale o funzionale, ossia a condizione che i provvedimenti siano riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all’interno della medesima azione amministrativa, che è oggetto di contestazione nel suo complesso (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1463).
Nella fattispecie in questione, tali requisiti sussistono nel caso di specie, atteso che gli atti impugnati sono riferibili alla medesima ed unica procedura di affidamento (autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature balneari sulla -OMISSIS-) conclusasi con l’approvazione di un’unica graduatoria; si tratta, invero, di atti fra loro collegati in un rapporto di connessione e costitutivi di un’unitaria complessa fattispecie procedimentale, come, del resto, è reso palese dal fatto che, sia nell’avviso pubblico che nella colonna 1 della tabella di cui all’art. 2 del disciplinare di gara il comune di Ponza abbia sempre indicato -OMISSIS- come un’unica area in relazione alla quale poter rilasciare le tre autorizzazioni al noleggio, a seguito di un’unica graduatoria.
L’interesse azionato dalle ricorrenti in primo grado con i tre autonomi ricorsi era dunque quello di vedere accertata e dichiarata l’illegittima ammissione dei partecipanti preposti nella graduatoria per la -OMISSIS-, attesa l’assunta insussistenza in capo agli stessi del requisito di ammissione previsto dall’art. 4, lett. c), del disciplinare (disponibilità di un area/locale di deposito per il ricovero delle attrezzature, collocato entro la distanza massima di mt. 50 dal luogo ove si svolge l’attività di noleggio), per ottenere lo scorrimento della graduatoria; ciò in coerenza con il pacifico orientamento della giurisprudenza che ritiene necessario, al fine di ottenere un esito favorevole per il concorrente, chiedere l’estromissione dalla gara di quelli che lo precedono in graduatoria.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui era stato impugnato il capo della sentenza del Tar che aveva ritenuto non disponibili in capo agli assegnatari dell’autorizzazione i prescritti depositi per il ricovero delle attrezzature da noleggiare dichiarati in sede di gara, secondo la previsione che imponeva una distanza di 50 mt tra deposito e spiaggia destinata ad attività di noleggio, la doglianza concerneva in realtà l’interpretazione della legge di gara secondo il criterio delle distanze percorribili e non quello della distanza in linea d’aria.
Invero secondo le allora appellanti, odierne ricorrenti, nel silenzio del disciplinare sul punto quella disposizione di gara doveva essere interpretata come distanza in linea d’aria, a meno di non voler tenere conto della particolare morfologia dei luoghi della -OMISSIS-, ove depositi aventi la medesima distanza entro 50 mt in linea d’aria avrebbero ricevuto un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto di essere raggiunti da percorsi differenti, più o meno lunghi.

 

Errore di fatto ed idoneo a costituire il vizio revocatorio

Tale profilo di censura è tuttavia infondato, atteso che l’interpretazione della distanza del deposito come distanza percorribile e non in linea d’aria si ricava dall’evidente nesso che deve sussistere tra il deposito e la sua funzione nell’ambito dell’autorizzazione di specie, ove, cioè, il deposito è necessario per potervi ricoverare le attrezzature balneari a fine giornata, attrezzature che devono per forza essere trasportate mediante un percorso.
Ciò posto, le appellanti/ricorrenti in revocazione hanno tuttavia eccepito la falsità del verbale del 12 luglio 2019, unico documento sulla base del quale è stata accertata l’indisponibilità concreta dei depositi da parte dei ricorrenti e la loro irraggiungibilità con percorsi alternativi, chiedendo la fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso.
Tale richiesta deve essere accolta, non rinvenendosi ragione alcuna per disattenderla.
E’ necessario pertanto sospendere il giudizio per concedere alle appellanti il termine di 90 giorni dal deposito della presente sentenza per la proposizione della querela di falso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, riguardo alla fase rescindente il ricorso per revocazione va accolto in parte, mentre, con riferimento alla fase rescissoria, il primo motivo del ricorso in appello va respinto e, riguardo alle altre censure, ai fini della decisione è necessario concedere all’appellante un termine di 90 giorni dal deposito della presente sentenza per la proposizione della querela di falso, rinviando la trattazione dell’appello all’udienza pubblica del 23 giugno 2022.
Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto:
accoglie in parte il ricorso per revocazione, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla in parte qua la sentenza impugnata; in sede rescissoria, respinge il primo motivo del ricorso in appello e per il resto sospende il giudizio, come in motivazione;
rinvia il ricorso per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 23 giugno 2022.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere, Estensore

 

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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