Entità del deposito dei materiali e la stabile utilizzazione di un’area

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 29 gennaio 2020, n. 712.

La massima estrapolata:

Qualora l’entità del deposito dei materiali e la stabile utilizzazione di un’area a tale scopo, determinino un’apprezzabile trasformazione del territorio, l’attività da cui quest’ultima discende necessita di permesso di costruire, indipendentemente dall’avvenuta realizzazione di opere edilizie (art. 3, comma 1, lett. e7, D.P.R. n. 380/2001); per altro verso risulta evidente che non essendo stata contestata, con riguardo al deposito di rifiuti, l’esecuzione di interventi edilizi, lo stesso deve ritersi sanzionato attraverso il solo ordine di rimessione in pristino.

Sentenza 29 gennaio 2020, n. 712

Data udienza 16 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9136 del 2018, proposto da
Gi. Se. in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Sa. Fr., rappresentata e difesa dagli avvocati Do. Gr. Ar. e Fr. Sc., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Zi., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in (…), via (…);
Ac. Tr. quale Dirigente del Settore 3, Lavori Pubblici e Urbanistica, del Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro Sezione Seconda, n. 1773/2018, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati An. Cl. per delega verbale di Fr. Sc. e Fa. Sc. per delega di Do. Zi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza 11/6/2018, n. 40, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di (omissis) ha ingiunto alla sig.ra Gi. Se., in qualità di amministratore unico del condomino Sa. Fr., la demolizione di opere abusive, consistenti in una recinzione in mattoni e tre cancelli, e nella realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti.
Con la stessa ordinanza ha, inoltre, disposto il ripristino dello stato dei luoghi.
Ritendo il provvedimento illegittimo, la sig.ra Se. lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro, il quale, con sentenza 18/10/2018, n. 1773, lo ha respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Se..
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di (omissis).
Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 16/1/2020 la causa è passata in decisione.
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dedotta dal Comune essendo, comunque, l’appello da respingere nel merito.
Col primo motivo di gravame si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare su alcune doglianze che qui vengono riproposte.
a) L’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima per violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990, n. 241, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, che, ove intervenuta, avrebbe consentito all’appellante di addurre elementi atti a modificare l’esito del procedimento.
La sig.ra Se., peraltro, essendo mero amministratore del condomino, non potrebbe eseguire l’ordine ricevuto e non potrebbe subire le conseguenze di una sua eventuale inottemperanza.
b) Il provvedimento risulterebbe, inoltre, viziato sia perché l’appellante non avrebbe realizzato alcun deposito incontrollato di rifiuti, sia perché, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la demolizione potrebbe essere disposta solo in relazione a opere edilizie abusive, mentre la discarica non avrebbe natura edilizia e non sarebbe soggetta a regime concessorio. Per identiche ragioni non sarebbe consentita l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area asseritamente adibita a discarica.
L’acquisizione gratuita non potrebbe riguardare nemmeno recinzione e cancelli, atteso che le dette opere “non richiedono un rapporto di edificabilità ” e dovrebbe essere comunque disposta nei confronti dei proprietari.
Col secondo motivo si denuncia l’errore asseritamente commesso dal Tribunale nell’ignorare che la realizzazione della recinzione e dei cancelli potesse avvenire sulla sola base di una D.I.A.
Il permesso di costruire sarebbe occorso, infatti, solo laddove le dette opere avessero avuto una significativa incidenza urbanistica con conseguente modifica dell’assetto del territorio, ma la sussistenza di tali presupposti non sarebbe stata dimostrata.
In ogni caso, l’assenso alla realizzazione di tali opere dovrebbe ritenersi insito nei titoli edilizi rilasciati per l’esecuzione dei fabbricati facenti parte del condominio.
Le doglianze, tutte infondate, si prestano a una trattazione congiunta.
Occorre preliminarmente rilevare che, per pacifica giurisprudenza, i difetti di motivazione della sentenza così come l’omesso esame di uno o più motivi di ricorso, non sono idonei a viziare la pronuncia, atteso che, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, in secondo grado il giudice valuta tutte le domande proposte, integrando – ove necessario – le argomentazioni della sentenza appellata senza che, quindi, rilevino le accidentali carenze motivazionali di quest’ultima (cfr, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18/4/2019, n. 2973; 6/2/2019, n. 897; 14/4/2015, n. 1915; Sez. V, 23/3/2018, n. 1853; 19/2/2018, n. 1032 e 13/2/2009, n. 824; Sez. IV, 5/2/2015, n. 562).
Ciò premesso, può procedersi alla delibazione delle questioni poste.
Per pacifica giurisprudenza, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, l’ordinanza di demolizione, stante la sua natura di atto vincolato, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 25/11/2019, n. 8000; 13/11/2019, n. 7792; 18/10/2019, n. 7072; Sez. II, 21/10/2019, n. 7103).
Nemmeno vizia l’avversata ordinanza il fatto che la stessa sia stata rivolta nei confronti dell’odierna appellante, mera amministratrice del condominio e non proprietaria, e che la realizzazione del riscontrato deposito incontrollato di rifiuti non sia a lei imputabile.
Infatti, come correttamente osservato dal Tribunale, l’art. 1131, comma 2, cod. civ. dispone che i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono alle parti comuni dell’edificio siano notificati all’amministratore.
Non merita condivisione nemmeno il rilievo secondo cui il deposito incontrollato di rifiuti, non avendo natura di opera edilizia e non essendo soggetto a regime concessorio, non potesse essere sanzionato con la demolizione.
E invero, per un verso occorre rilevare che qualora l’entità del deposito dei materiali e la stabile utilizzazione di un’area a tale scopo, determinino un’apprezzabile trasformazione del territorio, l’attività da cui quest’ultima discende necessita di permesso di costruire, indipendentemente dall’avvenuta realizzazione di opere edilizie (art. 3, comma 1, lett. e7, D.P.R. n. 380/2001); per altro verso risulta evidente che non essendo stata contestata, con riguardo al deposito di rifiuti, l’esecuzione di interventi edilizi, lo stesso deve ritersi sanzionato attraverso il solo ordine di rimessione in pristino.
Nessun vizio deriva poi dal fatto che l’avversata ordinanza contenesse l’avvertimento che in caso di inottemperanza sarebbe stata applicata la misura di cui all’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, benché, a dire dell’appellante, data la natura degli illeciti contestati, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non sarebbe stata consentita.
Al riguardo è sufficiente rilevare che l’avviso avente a oggetto le conseguenze derivanti dall’omessa esecuzione dell’ordinanza di demolizione, è estraneo al contenuto tipico di quest’ultima, per cui non è idoneo a renderla illegittima (Cons. Stato, Sez. IV, 11/12/2017, n. 5788).
Quanto al secondo motivo occorre intanto osservare che, contrariamente a quanto l’appellante afferma, l’assenso all’esecuzione delle dette opere non può ritenersi insito nel titolo riguardante la costruzione dei fabbricati facenti parte del condominio, risultando le prime non coessenziali alla realizzazione dei secondi.
Va poi rilevato che la recinzione realizzata si compone di un muretto in mattoni lungo globalmente circa 16,50 mt e alto, nel punto inferiore, circa 1,30 mt e di 3 cancelli per una misura totale di circa 12 mt.
Conseguentemente, nel loro complesso, i lavori eseguiti hanno dato luogo a un intervento che per le sue caratteristiche necessitava di permesso di costruire, in quanto oggettivamente idoneo a provocare una significativa e non trascurabile trasformazione del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 4/7/2014, n. 3408, Cass. Pen., Sez. II, 6/6/2019, n. 31617).
Correttamente, pertanto, l’amministrazione, constatata l’assenza di titolo edilizio, ha emanato il provvedimento sanzionatorio di cui all’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 4.000/00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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