Una domanda di condono edilizio deve considerarsi accolta per silenzio-assenso ove siano trascorsi ventiquattro mesi dalla domanda

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 3204.

La massima estrapolata:

Una domanda di condono edilizio deve considerarsi accolta per silenzio-assenso ove siano trascorsi ventiquattro mesi dalla domanda, tuttavia detto silenzio-assenso non può formarsi nel caso in cui il condono riguardi un manufatto ricadente in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 3204

Data udienza 24 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5240 del 2015, proposto da
Ma. Ca. e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Le. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Da. Jo. Lo. in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ce., con domicilio eletto presso lo studio Cl. Mo. in Roma, via (…);
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di (omissis) non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 5242 del 2015, proposto da
Ma. Ca. e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Le. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Da. Jo. Lo. in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ce., con domicilio eletto presso lo studio Cl. Mo. in Roma, via (…);
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica – Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5240 del 2015:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Toscana (sezione Terza) n. 01829/2014, resa tra le parti, concernente ordine di demolizione opere abusive escluse dal condono edilizio per la sanatoria del cambio di destinazione d’uso
quanto al ricorso n. 5242 del 2015:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Toscana (sezione Terza) n. 01828/2014, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio per la sanatoria del cambio di destinazione d’uso
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Le. Pi. e Cl. Mo. per delega dell’avv. Al. Ce. Le. Pi. e Cl. Mo. per delega dell’avv. Al. Ce.;
– rilevato che con il primo appello di cui in epigrafe l’odierna parte appellante impugna la sentenza n. 1829\2014 con cui il Tar Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla stessa parte avverso il provvedimento con il quale il Comune ha ordinato la demolizione di opere abusive consistenti nel mutamento di destinazione d’uso da produttivo a residenziale di un immobile di sua proprietà ;
– considerato che con tale gravame l’originaria parte ricorrente ripropone le censure sollevate in primo grado e respinte dal Tar, contestando le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure;
– rilevato che con il secondo appello in epigrafe la medesima parte impugna la sentenza 1828\2014 con cui il medesimo Tar ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di condono dei medesimi abusi;
– atteso che sussistono i presupposti per disporre la riunione degli appelli per evidente connessione, sia soggettiva, a fronte della coincidenza delle parti principali (appellante e p.a. comunale appellata), sia oggettiva, avendo ad oggetto identiche censure proposte avverso provvedimenti palesemente consequenziali, relativi al rigetto del condono proposto in relazione ai medesimi manufatti abusivi ed al connesso ordine demolitorio;
– ritenuto che gli appelli siano prima facie infondati;
– atteso che, in linea di diritto, assume rilievo dirimente il principio, già evidenziato anche dalla giurisprudenza della sezione, a mente del quale il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte del Comune, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore;
– rilevato che, pertanto, il silenzio assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 27 luglio 2015 n. 3661);
– considerato che nel caso di specie risulta provato dalla p.a. che in epoca successiva al termine rilevante ex lege (31\12\1993) i lavori aventi ad oggetti gli abusi in questione erano in corso (cfr. sub doc nn. 3 ss della difesa comunale, in specie verbale di sopralluogo datato 14\12\1994, fotografie relative e conseguente ordine di sospensione lavori);
– atteso che i lavori, condotti in economia ed avviati a settembre 1994 (con la conseguente irrilevanza del presunto stato grezzo), erano all’evidenza in corso in un’epoca ben successiva al termine dettato ex lege a fini di eccezionale sanatoria;
– considerato che gli elementi così chiaramente acquisiti e valutati dalla p.a. non appaiono superati dalle deduzioni di parte appellante;
– rilevato che, parimenti rilievo dirimente assume la qualificazione delle opere abusive in contestazione le quali, a fronte della loro rilevanza ed incidenza, comportano un aumento di superficie tale da renderle incompatibili con l’invocato meccanismo del silenzio assenso;
– atteso che, in linea generale, è consolidato il principio per cui ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985, una domanda di condono edilizio deve considerarsi accolta per silenzio-assenso ove siano trascorsi ventiquattro mesi dalla domanda, tuttavia detto silenzio-assenso non può formarsi nel caso in cui il condono riguardi un manufatto ricadente, come nel caso di specie, in una zona soggetta a vincolo paesaggistico (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2015 n. 4749);
– rilevato che anche invocando la norma di cui al pregresso condono per cui, con riferimento alla sanatoria delle costruzioni realizzate su aree vincolate, l’art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47prevede che il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo e che tale parere, quando afferisce ad opere eseguite su immobili soggetti ai vincoli discendenti dalla l. 8 agosto 1985 n. 431 che non comportino aumento di superfici o di volume, deve esser rilasciato entro il termine di 120 giorni decorsi i quali si intende reso in senso favorevole, nel caso de quo la consistenza delle opere non consentirebbe comunque l’applicazione del meccanismo semplificatorio predetto;
– atteso che, pertanto, pur se il vincolo paesistico non comporti una inedificabilità assoluta, ma è legittimo il diniego basato sul constatato aumento di superficie dell’immobile che esclude la possibilità la favorevole previsione di silenzio significativo
– considerato che, a fronte della natura eccezionale del condono e delle relative previsioni, le stesse non possono essere intese in termini estensivi rispetto al proprio chiaro tenore letterale;
– atteso che nel caso de quo le opere in contestazione comportano un evidente aumento di superficie utilizzabile (realizzazione di nuovi piani di calpestio di altrettante terrazze, ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso da laboratorio artigianale ad abitazioni residenziali);
– rilevato che pertanto una ristrutturazione di tale portata con aumento di superficie utilizzabile (anche esterna e quindi di impatto rilevante per il vincolo tutelato) non può farsi rientrare nell’eccezionale meccanismo semplificatorio invocato;
– considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore