Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 2002.
La massima estrapolata:
La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell’art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello “status quo ante” di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Essa, dunque, rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l’oggetto, nel senso che la relativa “causa petendi” s’identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune. Ne consegue che non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all’art. 1102 c.c.; né incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l’illegittimità dell’uso particolare del bene comune, ex art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l’opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l’indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento d’uso.
Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 2002
Data udienza 21 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16510-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1591/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1591/2015 della Corte d’appello di Milano, depositata il 14 aprile 2015.
Il Condominio di via (OMISSIS), resiste con controricorso.
Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 marzo 2014, aveva rigettato le domande avanzate dal Condominio di via (OMISSIS), con citazione del 6 luglio 2011, volte alla condanna delle convenute (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuaria di una unita’ immobiliare compresa nell’edificio, a rimuovere alcune opere realizzate sulle parti comuni (tra cui una conduttura di erogazione dell’acqua posta sulla facciata interna del fabbricato).
La Corte d’appello ha poi accolto il gravame del Condominio di (OMISSIS), in ordine alla tubazione dell’acqua potabile collocate sulla facciata del palazzo, affermando il superamento dei limiti posti dall’articolo 1102 c.c., in quanto modificazione della cosa comune che impedirebbe un pari uso degli altri condomini, nonche’ lesiva del decoro architettonico. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c..
Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
I. Non merita accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilita’ del ricorso formulata dal controricorrente Condominio, in quanto lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, e non con riguardo all’intero gravame, e sempre che la censura verta su questioni di diritto decise nella sentenza impugnata in modo conforme alla giurisprudenza di legittimita’, in maniera che possa percio’ esonerarsi la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento interpretativo (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155).
primo motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1139 c.c., nonche’ il vizio di insufficiente, contraddittoria ed incongrua motivazione. La Corte di Milano non avrebbe considerato, secondo le ricorrenti: 1) che l’uso paritetico ex articolo 1102 c.c. va inteso non solo come “potenziale”, ma anche come “assolutamente probabile”; 2) il carattere assolutamente temporaneo dell’intervento modificativo; 3) lo spazio fruibile limitato della facciata.
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. ed il vizio di “insufficiente e incongrua motivazione”, quanto alla mancanza di prova della limitatezza dello spazio fruibile sulla facciata, circostanza, al contrario, avversata dalla documentazione fotografica in atti e dalla allegata planimetria.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c., il “travisamento dei fatti processuali” e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. La censura pone a suo fondamento la giustificazione dell’intervento modificativo addotta dalle ricorrenti, consistente nelle condizioni deteriorate della colonna montante condominiale.
II.1. I primi tre motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente perche’ connessi, vanno rigettati.
Dapprima deve assumersi l’inammissibilita’ delle censure di insufficienza, contraddittorieta’ e incongruenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, a seguito della riformulazione disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il parametro ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attribuisce rilievo al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, mentre il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta unicamente circoscritto alla verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”.
E’ poi conforme all’interpretazione consolidata di questa Corte l’affermazione secondo cui l’utilizzazione con impianti destinati a servizio esclusivo di un appartamento di proprieta’ esclusiva di parti comuni dell’edificio condominiale (nella specie: installazione delle tubazioni dell’acqua appoggiate su facciata del fabbricato) esige il rispetto delle regole dettate dall’articolo 1102 c.c., e, in particolare, del divieto di alterare la destinazione della cosa comune, impedendo l’uso del diritto agli altri comproprietari (cfr. indicativamente Cass. Sez. 2, 01/04/2003, n. 4900). E’ vero che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’articolo 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facolta’ di trarre dalla cosa comune la piu’ intensa utilizzazione, sicche’, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima. Tuttavia, con particolare riguardo al muro perimetrale dell’edificio – proprio in considerazione delle sue funzioni accessorie di appoggio di tubi, condutture, e altri oggetti analoghi – bisogna ritenere che vada preservato l’uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione, di collocarvi gli impianti che possano considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilita’ dei rispettivi appartamenti (arg. da Cass. Sez. 2, 16/04/2018, n. 9278; Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2014, n. 14245).
La Corte d’appello di Milano, proprio facendo applicazione di tali principi, ha affermato a pagina 3 di sentenza, che l’uso della facciata, “volto all’apposizione di vistosi tubi esterni, non possa essere assicurato a tutti i sedici condomini dello stabile in questione, se non altro per la limitatezza dello spazio fruibile”. La Corte di Milano ha quindi ritenuto irrilevanti le riproduzioni fotografiche attestanti la preesistenza di tubazioni sulla facciata (giacche’ relative ad impianti comuni o comunque posizionate su parte limitata), ed ha negato che fosse stata fornita priva del difetto di funzionalita’ dei tubi condominiali, il che vale a negare che l’installazione della nuova conduttura dell’acqua fosse indispensabile per un’effettiva abitabilita’ dell’appartamento delle signore (OMISSIS) e (OMISSIS).
Le ricorrenti, domandando di tener conto della natura dell’intervento praticato e della estensione della superficie comune, come della ragioni tecniche che imponevano l’installazione della nuova tubazione, non lamentano, pertanto, l’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), limitandosi ad invocare, piuttosto, un diverso esito dell’apprezzamento di fatto e della valutazione delle risultanze probatorie, operazioni che suppongono un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, operazioni non consentite in sede di legittimita’. L’accertamento se l’opera del singolo condomino, mirante ad una intensificazione del proprio godimento della cosa comune, sia conforme o meno alla destinazione della stessa, e’ compito del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’ se non nei limiti del vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Cosi’ anche l’allegazione della “temporaneita’” dell’intervento, su cui insistono le ricorrenti, oltre a sollecitare inammissibilmente alla Corte di cassazione un diverso apprezzamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, collide con la corretta interpretazione dell’articolo 1102 c.c. sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, giacche’ tale norma non pone alcun margine minimo di tempo per l’operativita’ delle limitazioni del predetto uso, sicche’ puo’ costituire abuso anche l’occupazione per un breve periodo di una porzione del bene comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento della res oggetto di comproprieta’.
III. Il quarto motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 112, 183 e 345 c.p.c., in quanto il Condominio di (OMISSIS) aveva fondato la propria domanda iniziale sull’illegittimita’ della installazione dei tubi per l’assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, domanda la cui causa petendi era stata modificata in appello deducendo la lesione del pari uso del bene condominiale, prospettiva accolta nella sentenza di secondo grado.
Il quinto motivo di ricorso denuncia altra violazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello valutato altresi’ il contrasto dell’intervento della colonna montante con il decoro architettonico dell’edificio, senza che fosse stata svolta al riguardo espressa domanda da parte del Condominio.
III.1. Quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati per una ragione comune, che ne giustifica l’unitaria trattazione.
La domanda azionata da un condomino in base al disposto di cui all’articolo 1102 c.c., ed avente quale fine, come nella specie, il ripristino dello “status quo ante” di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprieta’ su un bene. Essa percio’ rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l’oggetto, nel senso che la “causa petendi” di tale azione s’identifica con lo stesso diritto di comproprieta’ sul bene comune, sicche’ comunque non vi e’ diversita’ di domande, agli effetti degli articoli 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale (evidentemente imposta da clausola del regolamento contrattuale) e poi si deducano i generali criteri di cui all’articolo 1102 c.c.; ne’ incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l’illegittimita’ dell’uso particolare del bene comune, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l’opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che percio’ deve guidare l’indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceita’ del mutamento di uso.
IV.Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1102 e 1120 c.c., nonche’ la “motivazione incongrua”, per aver la Corte d’appello eroneamente definito “innovazione” l’appoggio delle tubazioni sulla facciate operato dalle ricorrenti, sicche’ improprio si rivela il riferimento fatto al decoro architettonico.
IV.1. Il sesto motivo di ricorso e’ privo di consistenza, in quanto la doglianza attiene alla semplice pretesa erroneita’ del nomen iuris attribuito all’opera modificativa della parte comune dedotta in giudizio, senza pero’ dimostrare un vizio giuridico o logico che possa condurre alla cassazione della sentenza, in quanto dalla qualificazione come “innovazione” non scaturiscono effetti giuridici incidenti sulla statuizione finale adottata dalla Corte d’appello. Va semplicemente corretto il riferimento che la sentenza impugnata fa in motivazione all’articolo 1120 c.c., ritenendo integrata, nella specie, una “innovazione”. L’articolo 1102 c.c. e l’articolo 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operativita’ diversi. Le innovazioni, di cui all’articolo 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l’articolo 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facolta’ del condomino in ordine alla migliore, piu’ comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facolta’ che incontrano solo i limiti indicati nello stesso articolo 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052). In realta’, tra le nozioni di modificazione della cosa comune e di innovazione (e, pertanto, tra le sfere di operativita’ delle norme di cui all’articolo 1102 e dell’articolo 1120 c.c.) corre una differenza che e’ di carattere innanzitutto soggettivo, giacche’, fermo il tratto comune dell’elemento obiettivo consistente nella trasformazione della “res” o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell’articolo 1120 c.c. (mentre e’ estraneo all’articolo 1102 c.c.) e’ l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell’assemblea. Le modificazioni dell’uso della cosa comune, ex articolo 1102 c.c., non si confrontano con un interesse generale, poiche’ perseguono solo l’interesse del singolo, laddove la disciplina delle innovazioni segna un limite alle attribuzioni dell’assemblea (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712). Non di meno, e in cio’ sta l’inconsistenza del sesto motivo di ricorso, secondo consolidata interpretazione di questa Corte, anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex articolo 1102 c.c., si applica, per identita’ di “ratio”, il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall’articolo 1120 dello stesso codice (Cass. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12343; Cass. Sez. 2, 29/03/1994, n. 3084).
V.Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, nel condannare (OMISSIS) e (OMISSIS) alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, non avrebbe tenuto conto ne’ della proposta transattiva proveniente dalle medesime ricorrenti, formulata all’udienza del 17 aprile 2012 (Euro 50,000,00 per definire tutto il contenzioso) e rifiutata dal Condominio attore, ne’ del rigetto delle domande del medesimo Condominio sui punti economicamente piu’ rilevanti della vertenza, attinenti al pannello solare ed alla demolizione della porzione di tetto.
VI.1. Anche l’ultimo motivo di ricorso va rigettato.
Essendo stata in parte accolta l’iniziale domanda del Condominio, ed essendo la proposta conciliativa formulata dalle ricorrenti all’udienza del 17 aprile 2012 volta ad ottenere l’abbandono di tutte le pretese della controparte (per quanto assai sinteticamente di tale proposta viene indicato nella censura, a dispetto della prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non trova applicazione il disposto di cui alla seconda parte dell’articolo 91 c.p.c., comma 1, il quale consente la condanna alle spese della parte comunque vittoriosa nella sola ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa.
Il prosieguo del settimo motivo e’ comunque infondato, giacche’ notoriamente la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592).
VII. Il ricorso va percio’ rigettato, con condanna in solido delle ricorrenti a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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