Disturbo della quiete pubblica ed inquinamento acustico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 gennaio 2022| n. 535.

Disturbo della quiete pubblica ed inquinamento acustico.

La contravvenzione prevista dall’articolo 650 del Cp non è configurabile quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell’ordinamento. Pertanto, l’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore (nella specie, la Corte ha ritenuto esattamente contestata la ipotesi contravvenzionale perché la inottemperanza all’ordinanza sindacale non poteva considerarsi meramente ripetitiva del divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal Dpcm 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995; infatti, trattavasi di ordinanza diretta a proibire, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, legate alla prevenzione dell’inquinamento acustico, la prosecuzione di determinate attività in orario notturno, il cui mancato rispetto trovava la risposta sanzionatoria nell’articolo 650 del Cp).

Sentenza|12 gennaio 2022| n. 535. Disturbo della quiete pubblica ed inquinamento acustico

Data udienza 11 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Disturbo della quiete pubblica – Inquinamento acustico – Ordinanza sindacale – Imposizione limite di decibel in ore notturne – Violazione – Configurabilità del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesc – rel. Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/05/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALIFFI FRANCESCO;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LOY MARIA FRANCESCA che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 maggio 2020 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato (OMISSIS), nella qualita’ del gestore della discoteca (OMISSIS), colpevole del reato di cui all’articolo 650 c.p. per non avere osservato l’ordinanza del Sindaco del comune di Monte Argentario che, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, aveva sospeso in periodo notturno le attivita’ di diffusione musicale fino alla taratura dell’impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge.
2. Avverso la pronunzia il (OMISSIS) ha proposto ricorso, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all’articolo 650 c.p.. Evidenzia, in particolare, che il Tribunale, in violazione della clausola di sussidiarieta’, ha ritenuto configurabile il reato nonostante la condotta contestata sia altrimenti sanzionata.
2.2. Con il secondo motivo deduce di legge con riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 50, comma 7-bis e articolo 50, comma 7-bis.1. L’ordinanza sindacale violata dall’imputato e’ stata emessa dal sindaco quale rappresentante della comunita’ locale e non quale ufficiale di governo e la sua inosservanza e’ punita sul piano amministrativo con una sanzione pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la connessione logica delle questioni poste, sono infondati.
2. Non trova applicazione nel caso in esame il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all’articolo 650 c.p., soltanto ove l’inottemperanza si riferisca a provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati con riguardo a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, nel mentre resta estranea alla sfera di applicazione della norma in parola l’inottemperanza a ordinanze sindacali, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti vigenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene punita con la sanzione amministrativa da specifiche norme del settore (Sez. 3, n. 20417 del 21/2/2018, Delicato, Rv. 273223; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli, Rv. 254247; Sez. 1, n. 7893 del 8/2/2007, Nigro, Rv. 236244).
In altri termini, la contravvenzione prevista dall’articolo 650 c.p., non e’ configurabile quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia gia’ prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell’ordinamento (Sez. 1, n. 43202 del 8/11/2002, Romanisio, Rv. 222945.
L’ordinanza sindacale violata dall’odierno ricorrente, lungi dal ribadire il divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dalla L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2, (come nel caso esaminato in Sez. 1, n. 28821 del 2014, Boni, non massimata), proibiva, invece, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, legate alla prevenzione dell’inquinamento acustico, la prosecuzione di una determinata attivita’, precisamente le attivita’ notturne di diffusione musicale fino alla taratura dell’impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge.
Si tratta, quindi, di un provvedimento, adottato dal competente organo, il sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26, articolo 54, commi 4 e 6, che, per l’appunto, consente l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti impositive di modifiche agli orari degli esercizi commerciali in presenza di un “caso di emergenza” e per uno specifico motivo di ordine pubblico ed igiene, costituito dall'”inquinamento acustico”.
Tale disposizione non prevede nel caso di inosservanza dell’ordinanza una sanzione di carattere amministrativo, sicche’ correttamente il giudice di merito ha ritenuto, non operando la clausola di sussidiarieta’ di cui all’articolo 650 c.p., che il mancato rispetto di tale provvedimento comportasse il reato contestato.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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