Detenzione di armi e munizioni, ai fini della revoca dell’autorizzazione

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 4887.

La massima estrapolata:

Ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie.

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 4887

Data udienza 24 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7641 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vi. No., con domicilio eletto presso lo studio della signora An. So. in Roma, via (…);
contro
Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi uffici domiciliati ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, depositata in data 17 aprile 2012 e non notificata, resa tra le parti, con la quale era respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Prefetto di Reggio Calabria, concernente il divieto di determinazione di armi e munizioni n. -OMISSIS-/W/-OMISSIS-/D.D.A./Area I^bis, prot. n. -OMISSIS-/W/-OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 24 luglio 2018 il Cons. Solveig Cogliani e udito per le Amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Al. Pe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, il signor -OMISSIS-chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, con la quale era respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Prefetto di Reggio Calabria, concernente il divieto di determinazione di armi e munizioni.
Con la richiamata sentenza il giudice di prime cure, dopo avere evidenziato l’orientamento della Sezione, ha respinto le censure di illegittimità del provvedimento gravato, rilevando che gli elementi di fatto riscontrati (il controllo del 19 settembre -OMISSIS- della frequentazione con pregiudicati, il rapporto di parentela con il padre arrestato, con i cognati appartenenti ad una consorteria mafiosa e con il suocero pluripregiudicato, detenuto) fossero sufficienti a giustificare le valutazioni svolte dall’Amministrazione in ordine alla possibilità di pericolo di abuso delle armi.
L’appellante censura l’erroneità della sentenza, che avrebbe tenuto conto di circostanze di fatto non corrispondenti al vero e di errati principi di diritto:
– il padre dell’appellante non sarebbe stato mai arrestato;
– il suocero non sarebbe un pluripregiudicato, i cognati non avrebbero fatto parte di una consorteria mafiosa;
– inoltre, i rapporti di affinità o frequentazione, limitati a semplici formalità, non giustificherebbero l’emissione del provvedimento gravato;
– mancherebbero profili concreti per avvalorare il giudizio di non affidabilità ;
– anzi, l’appellante stesso riveste da dieci anni la carica di consigliere comunale di maggioranza, rappresentando, pertanto, un riferimento per i cittadini del comune di appartenenza.
Egli produce a riguardo il certificato di stato di famiglia ed il certificato del casellario giudiziario del suocero.
L’Amministrazione si è costituita per resistere.
All’udienza pubblica del 24 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio che – come ripetutamente ricordato dalla Sezione (da ultimo, 3502/2018) – sulla materia oggetto di contenzioso “si è formata una ormai univoca giurisprudenza che afferma l’assenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, “costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità ; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie” (Cons. St., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Cons. St., Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974)”.
Infatti, il r.d. 18 giugno 1931 n. 773, “autorizza l’Amministrazione allo “svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati” (Cons. St., Sez. I, 13 marzo 2018, n. 617)”.
Nella specie, la Questura ha posto in evidenza che:
– in data 19 settembre -OMISSIS- l’odierno appellante era controllato a bordo della propria autovettura in compagnia con il signor -OMISSIS-, con precedenti per vari reati ed in atto sottoposto all’avviso orale, con il signor -OMISSIS-., anch’egli con vari precedenti e sottoposto ad avviso orale e proposto per l’applicazione della sorveglianza speciale di P.S.;
– egli è coniugato con la signora -OMISSIS-., il cui cognati -OMISSIS-. e-OMISSIS-. (ritenuti al pari del padre -OMISSIS-. detto “-OMISSIS-” inseriti nella consorteria mafiosa -OMISSIS-, detti “-OMISSIS-“) hanno precedenti per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro, e sono sorvegliati speciale con obbligo di soggiorno nel comune di -OMISSIS-, rispettivamente il primo segnalato per una nuova misura di prevenzione patrimoniale ed il secondo già destinatario della misura patrimoniale con sequestro di beni di provenienza illecita per un valore di circa 450.000,00 euro.
Dunque, le affermazioni dell’odierno appellante non sono idonee a contrastare la rilevanza del contesto fattuale su cui si è basata l’Amministrazione nell’assumere il provvedimento gravato.
Peraltro, come ripetutamente è stato affermato dalla Sezione, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (Cons. St., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039; Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521; Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).
Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di detenzione delle armi, l’esistenza di sospetti o indizi negativi, che facciano perdere all’Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata nella fattispecie dall’amministrazione.
III – Da quanto sin qui esposto, discende l’infondatezza dell’appello, e, per l’effetto, la conferma della sentenza n. -OMISSIS- del 2012.
L’appellante, per il principio della soccombenza, è condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza n. -OMISSIS- del 2012.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e gli altri soggetti coinvolti nelle indagini dell’Autorità di P.S.,
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Giovanni Pescatore – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Luigi Birritteri – Consigliere

Avv. Renato D’Isa