Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 26129.
Danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
In tema di danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Sentenza|| n. 26129. Danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo
Data udienza 6 luglio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: PROPRIETA’ – PROPRIETA’ (IN GENERE)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. ROLFI Federico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31960/2018 R.G. proposto da:
COMUNE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso, dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3279/2018 depositata il 16/05/2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 06/07/2023 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELL’ERBA Rosa Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’ultimo motivo del ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), su delega dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio ex articolo 384 c.p.c., comma 2, a seguito della sentenza di questa Corte n. 11271/2015, nella controversia che vedeva contrapposti il COMUNE DI (OMISSIS) ed il COMUNE DI (OMISSIS), ha pronunciato;
– in data 8 luglio 2016 sentenza non definitiva n. 4373/2016, con la quale ha accertato il diritto dominicale esclusivo, in capo al COMUNE DI (OMISSIS), dell’edificio scolastico adibito a scuola materna, situato nel territorio del COMUNE DI (OMISSIS), condannando quest’ultimo al rilascio dell’immobile in favore del COMUNE DI (OMISSIS) nonche’ alla corresponsione di un equo indennizzo per l’occupazione dal (OMISSIS), ai fini della cui determinazione ha disposto la rimessione della causa in istruttoria;
– in data 16 maggio 2018 sentenza definitiva n. 3279/2018, con la quale ha condannato il COMUNE DI (OMISSIS) alla corresponsione in favore del COMUNE DI (OMISSIS) della somma di Euro 146.274,58, oltre interessi, sulla somma di Euro 82.079,98 – cifre successivamente rettificate, rispettivamente, in Euro 248.923,54 ed Euro 139.680,05 con ordinanza di correzione di errore materiale del 3 agosto 2018 – gravandolo altresi’ della integralita’ delle spese dei vari gradi di giudizio.
2. Nel 1992, infatti, il COMUNE DI (OMISSIS) aveva evocato, innanzi il Tribunale di Latina, il COMUNE DI (OMISSIS) chiedendo di accertare il proprio diritto esclusivo su alcuni immobili adibiti a scuola siti nelle localita’ (OMISSIS) e di condannare il convenuto alla corresponsione di un equo indennizzo per l’occupazione.
Il COMUNE DI (OMISSIS) si era costituito, resistendo alla domanda e deducendo, in particolare, che gli edifici erano stati costruiti su suolo di sua proprieta’ con conseguente acquisizione per accessione.
3. Il giudizio si era ulteriormente sviluppato con:
1) la sentenza n. 2321/2004, con la quale il Tribunale di Latina aveva respinto le domande del COMUNE DI (OMISSIS) ritenendole non provate;
2) la sentenza n. 3485/2008 della Corte d’appello di Roma, la quale, in parziale accoglimento dell’appello, aveva accertato il diritto dominicale esclusivo del COMUNE DI (OMISSIS) sul solo edifico adibito a scuola materna in Localita’ (OMISSIS), condannando il COMUNE DI (OMISSIS) all’immediato rilascio dello stesso, mentre aveva respinto l’appello in relazione agli altri edifici oggetto dell’originaria domanda, escludendo altresi’ la debenza di un equo indennizzo per l’occupazione dell’edificio adibito a scuola materna in quanto oggetto di un provvedimento concessorio dal COMUNE DI (OMISSIS) al COMUNE DI (OMISSIS);
3) la sentenza di questa Corte n. 11271/2015, la quale, aveva respinto il ricorso principale proposto dal COMUNE DI (OMISSIS) mentre, in accoglimento unicamente di due dei motivi del ricorso incidentale proposti dal COMUNE DI (OMISSIS) (riferiti entrambi al mancato accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione di un equo indennizzo per l’occupazione), aveva cassato la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
4. La Corte capitolina nella sentenza non definitiva n. 4373/2016:
– ha ritenuto che l’occupazione dell’immobile da parte del COMUNE DI (OMISSIS) si venisse a basare su due Delibere del COMUNE DI (OMISSIS) che avevano concesso l’edificio solo sino al termine delle lezioni dell’anno 1991;
– ha quindi concluso che, a far tempo da tale scadenza – e quindi dal (OMISSIS) – l’immobile doveva ritenersi occupato senza titolo;
– ha negato rilevanza, quale titolo concessorio, alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 1313/1989, osservando che la medesima concerneva solo la linea di confine tra i due comuni e che tale profilo non valeva ad incidere sulla titolarita’ degli immobili, trattandosi di beni non demaniali, come tali suscettibili di proprieta’ extraterritoriale;
– ha ritenuto sussistente un danno in re ipsa conseguente all’occupazione degli immobili, puntualizzando che il credito per il ristoro di tale danno era credito di valore.
5. Nella sentenza definitiva n. 3279/2018, invece, la Corte territoriale ha determinato l’indennizzo spettante al COMUNE DI (OMISSIS) sulla scorta della valutazione operata dal CTU nominato all’esito della sentenza non definitiva, disattendendo le deduzioni del COMUNE DI (OMISSIS) ed osservando, in particolare, che l’indennizzo era dovuto per la sola occupazione dell’edificio e non anche del terreno, in quanto la controversia non aveva riguardato quest’ultimo.
6. Per la cassazione della sentenza definitiva n. 3279/2018 della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso il COMUNE DI (OMISSIS).
Resiste il COMUNE DI (OMISSIS) che ha proposto altresi’ ricorso incidentale sia avverso la sentenza non definitiva n. 4373/2016 sia avverso la sentenza definitiva n. 3279/2018.
7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
8. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso principale del COMUNE DI (OMISSIS) e’ affidato a sei motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 384 e 394 c.p.c..
Nell’impugnare la sentenza definitiva, nella parte in cui la stessa ha escluso il riconoscimento di un equo indennizzo per l’occupazione anche del terreno su cui sorgeva l’edifico scolastico, il ricorrente argomenta di avere formulato sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado la domanda di riconoscimento dell’indennizzo per l’occupazione dell’immobile nella sua identificazione catastale complessiva e quindi comprensiva del terreno.
Deduce ulteriormente che la Corte d’Appello avrebbe omesso di conformarsi a quanto statuito da questa Corte in sede di cassazione con rinvio, ed avrebbe ritenuto erroneamente vincolanti le conclusioni formulate in sede di riassunzione, laddove la Corte capitolina avrebbe dovuto conformarsi al principio per cui nel giudizio di rinvio la controversia viene a riproporsi nei medesimi termini della sentenza cassata e quindi nei termini della domanda originariamente formulata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per violazione del giudicato interno derivante dalla sentenza non definitiva in data 8 luglio 2016 della stessa Corte capitolina.
Deduce il ricorso che tale ultima decisione, nel dispositivo, aveva riconosciuto la proprieta’ del Comune di (OMISSIS) sia sull’edificio scolastico adibito a scuola materna, sia sul terreno acquistato dallo stesso COMUNE DI (OMISSIS), condannando il COMUNE DI (OMISSIS) al pagamento dell’equo indennizzo per l’occupazione illegittima con riferimento sia all’edificio scolastico che al terreno.
Erroneamente, quindi, la Corte capitolina avrebbe poi escluso il riconoscimento di un equo indennizzo per l’occupazione anche del terreno su cui sorgeva l’edifico scolastico.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte capitolina erroneamente esaminato ed interpretato le conclusioni rassegnate dal ricorrente in sede di riassunzione, omettendo di valutarle alla luce degli atti antecedenti e giungendo quindi all’erronea conclusione per cui la domanda del Comune era da ritenersi limitata ad ottenere l’equo indennizzo soltanto per l’immobile adibito a scuola e non anche per il terreno di piu’ ampia estensione su cui insisteva la costruzione.
Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di analizzare l’intero contenuto dell’atto di riassunzione, al fine di indagare sul contenuto sostanziale della pretesa dedotta, e si sia soffermata esclusivamente sulle conclusioni dell’atto.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4), “per illogicita’ evidente e manifesta della motivazione”.
Il ricorso imputa alla decisione un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili in quanto la stessa, dopo avere accertato e dichiarato il diritto esclusivo del COMUNE DI (OMISSIS) sull’edificio insistente sul terreno, individuando il bene sulla scorta della sua individuazione catastale e della superficie complessiva – terreno compreso – avrebbe poi limitato l’indennizzo espressamente al solo edificio.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 62 e 194 c.p.c., per avere recepito, in punto determinazione dell’indennizzo, le conclusioni del CTU, omettendo di valutare la documentazione prodotta dal CTP al fine di provare un maggiore valore locativo rispetto a quello indicato dal CTU medesimo, in particolare con riferimento ai costi di costruzione dell’immobile, nonostante tale profilo fosse emerso per la prima volta soltanto in sede di svolgimento delle operazioni peritali.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere apoditticamente affermato che i documenti allegati alle osservazioni del CTP del ricorrente erano inidonei a stabilire l’ammontare effettivo dei costi che il COMUNE DI (OMISSIS) aveva sostenuto.
2. Il ricorso incidentale del COMUNE DI (OMISSIS) avverso la sentenza non definitiva n. 4373/2016 e’ affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”, deducendo che la Corte capitolina avrebbe erroneamente escluso il titolo del ricorrente incidentale alla occupazione dell’edificio scolastico, negando rilevanza alla sentenza del TAR Lazio n. 1313/1989, mentre quest’ultima avrebbe invece affidato ad un commissario ad acta proprio il compito di attribuire in uso al COMUNE DI (OMISSIS) l’edifico scolastico per l’espletamento dei compiti istituzionali.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e “della L. n. 392 del 1978, e successive per illogicita’ evidente e manifesta della motivazione”.
Il ricorso censura la sentenza non definitiva perche’ la stessa avrebbe indicato, quale criterio per quantificare l’equo indennizzo, il valore locativo, laddove nella specie, trattandosi di edificio scolastico – per propria natura non idoneo a generare frutti – tale criterio non era utilizzabile, avendo quindi la Corte confuso il danno da occupazione di detto edificio con il suo valore commerciale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”, per avere la Corte capitolina omesso di verificare l’origine contrattuale o extracontrattuale del danno, e – vertendosi in tema di danno di fonte extracontrattuale – aver omesso di rilevare l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
3. Il ricorso incidentale del COMUNE DI (OMISSIS) avverso la sentenza definitiva n. 3279/2018 e’ affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza definitiva “per aver recepito la sentenza parziale 4373/2016”.
3.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:
– in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c.;
– in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Deduce il ricorso che la Corte territoriale, dopo avere correttamente enunciato il criterio del calcolo degli interessi e della rivalutazione sulla somma quantificata a titolo di equo indennizzo, ne avrebbe fatto erronea applicazione, in quanto dopo avere devalutato correttamente l’ammontare dell’indennita’ annua, avrebbe calcolato interessi e rivalutazione sul totale dell’indennita’ dovuta per l’occupazione, calcolando il danno da svalutazione e per ritardato pagamento “come se l’indennita’ per tutto il periodo fosse dovuta per l’intero a partire dal 1/7/1991” con conseguente contrasto tra motivazione e dispositivo.
4. Preliminarmente questa Corte deve prendere atto del deposito telematico, in data 1 giugno 2023 della comparsa di costituzione di nuovo difensore per il controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE DI (OMISSIS), con conferimento della procura all’Avv. (OMISSIS), il quale non e’ tuttavia comparso all’udienza di discussione del ricorso.
Tale costituzione, tuttavia, e’ avvenuta quando era gia’ stata effettuata e perfezionata, ai sensi dell’articolo 377 c.p.c., la comunicazione di cancelleria della fissazione dell’udienza al precedente difensore, Avv. (OMISSIS), comunicazione che, pertanto, deve ritenersi regolare.
5. Il primo motivo del ricorso principale e’ infondato.
Il ricorso, in realta’, pur sostenendo la tesi per cui la domanda di riconoscimento dell’indennizzo anche per l’occupazione del terreno sarebbe stata formulata sin dall’atto introduttivo del primo grado di giudizio, basa tutte le proprie argomentazioni non su una riproduzione organica e completa delle conclusioni rassegnate in quella sede – come pure sarebbe dovuto in ossequio al canone di specificita’ e completezza di cui all’articolo 366 c.p.c. – ma unicamente su una serie di meri indici testuali indiretti che, secondo il ricorrente, dovrebbero avere valore sintomatico del fatto che la domanda aveva la piu’ ampia estensione dedotta in ricorso.
Gli elementi testuali addotti dal ricorrente, tuttavia, presentano un marcato grado di ambiguita’, ancorati come sono unicamente al profilo della identificazione catastale – che non distingueva il terreno dall’immobile su di esso edificato – di per se’ non sufficiente a consentire una univoca identificazione della domanda.
Da cio’ deriva che non puo’ ritenersi che la decisione impugnata abbia errato nell’escludere che la domanda concernesse anche l’indennizzo per l’occupazione del terreno, risultando in tal modo superate le deduzioni del ricorrente in ordine all’assetto delle domande nel giudizio di rinvio come fissato dall’articolo 394 c.p.c., non senza osservare che questa Corte ha ritenuto che anche nel giudizio di rinvio, se e’ preclusa alle parti la possibilita’ di proporre nuove domande ed eccezioni, rimane tuttavia per le parti medesime la facolta’ di scegliere se insistere o meno in tutte le conclusioni in precedenza rassegnate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 26/01/2007).
Parimenti infondate appaiono le deduzioni con le quali il ricorrente viene a sostenere che questa Corte, nella precedente sentenza n. 11271/2015 avrebbe ritenuto non adeguatamente motivato il precedente rigetto della domanda del COMUNE DI (OMISSIS) “al pagamento dell’equo indennizzo in relazione all’intero bene di sua proprieta’, comprensivo di terreno ed edificio” (cosi’ pag. 13 del ricorso, sottolineatura nell’originale), cosi’ riconoscendo – argomenta il ricorrente – che l’indennizzo era dovuto anche per l’occupazione del terreno.
Nella citata sentenza, infatti, questa Corte, dopo aver premesso (pag. 12) che l’odierno ricorrente “aveva agito quale proprietario e aveva chiesto il rilascio del bene nei confronti dell’occupante senza titolo; in particolare il Comune di (OMISSIS) aveva citato il Comune di (OMISSIS) a comparire per “sentire accertare e dichiarare il diritto dominicale esclusivo del Comune di (OMISSIS) sugli edifici scolastici di che trattasi, siti in localita’ (OMISSIS) e sentirsi per l’effetto condannare all’immediato rilascio e restituzione degli immobili nonche’ al pagamento di equo indennizzo per l’occupazione” (v. conclusioni dell’atto di citazione)” – in tal modo ricostruendo il preciso tenore letterale dell’originaria domanda, gia’ di per se’ significativo, se non risolutivo – nel successivo sviluppo della motivazione, ha costantemente fatto riferimento a: “edifici” (e.g. pagg. 13, 18, 19), “edifico” e.g. (pagg. 13, 14), “scuola materna” (pag. 19), “locali” (pag. 20), essendosi occupata del profilo della proprieta’ del terreno unicamente sotto il profilo dei riflessi che tale titolarita’ aveva sulla titolarita’ degli edifici (pag. 14: “Con il secondo motivo il Comune deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., sostenendo che il Giudice di appello avrebbe erroneamente individuato l’oggetto della domanda che non era diretta ad accertare la proprieta’ del terreno sul quale era stata edificata la scuola elementare in localita’ Grunuovo, ma la proprieta’ dell’edificio e il conseguente diritto alla restituzione; aggiunge che l’edificio scolastico, in quanto opera pubblica, avrebbe determinato la proprieta’ del terreno per effetto dell’accessione invertita.”).
Dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 11271/2015, quindi, non solo non emerge in alcun modo che questa Corte abbia anche solo indirettamente soffermato la propria attenzione su un possibile profilo di danno connesso all’occupazione dei terreni, ma altresi’ si palesa – in virtu’ della ricostruzione delle originarie domande dell’odierno ricorrente – che la richiesta di un indennizzo per l’occupazione dei terreni circostanti gli edifici scolastici non era stata, in realta’, formulata dal COMUNE DI (OMISSIS).
6. Il secondo motivo del ricorso principale e’ infondato.
Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero la sentenza non definitiva della Corte d’appello 4373/2016 non ha in alcun modo affermato l’esistenza di un diritto dell’odierno ricorrente a conseguire l’indennizzo per l’occupazione dei terreni, essendosi limitata ad affermare che l’odierno ricorrente aveva diritto a tale indennizzo per quello che veniva indicato in dispositivo come “(…) edificio scolastico adibito a scuola materna sito in localita’ (OMISSIS) (…) costruito su terreno acquistato dal Comune di (OMISSIS) e cosi’ descritto nell’atto di vendita in data 20 ottobre 1973 (…)”.
E’ quindi evidente che il riferimento ai dati catastali identificativi del terreno e’ stato determinato dall’indisponibilita’ di dati catastali autonomi dell’edificio, essendosi quindi proceduto all’identificazione del terreno al solo scopo di localizzare l’immobile che su esso insisteva, senza che da cio’ possa desumersi che la sentenza in esame – che anche nel corpo della motivazione contiene riferimenti unicamente all’edificio – abbia affermato l’esistenza di un diritto del COMUNE DI (OMISSIS) a conseguire un indennizzo anche per l’occupazione del terreno su cui sorgeva l’edificio.
7. Il terzo motivo del ricorso principale e’ parimenti infondato.
Al richiamo operato da parte ricorrente a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014, infatti, deve replicarsi che questa Corte, in epoca piu’ recente ha affermato il principio per cui l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui la violazione del disposto di cui all’articolo 112 c.p.c., non e’ logicamente verificabile prima di avere accertato che la motivazione con la quale il giudice di merito ha individuato l’ambito delle domande sia erronea, con la conseguenza che in tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volonta’ della parte (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014).
Si deve invece ritenere che, nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale abbia escluso la presenza di una domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’occupazione del terreno, dal momento che gli indici interpretativi dedotti dal ricorrente (pagg. 17 e 18 del ricorso), ben lungi dal fondare una interpretazione come quella sostenuta dal ricorrente, non solo presentano marcata ambiguita’ ma anzi depongono proprio nel senso della correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale, peraltro in continuita’ con quanto stabilito dalla precedente sentenza non definitiva la quale, come rilevato dal Pubblico Ministero, non e’ stata fatta oggetto di gravame sul punto.
8. Il quarto motivo del ricorso principale e’ invece inammissibile.
E’ lo stesso ricorrente a rammentare che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. con L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, con la conseguenza che e’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nonostante tale richiamo, tuttavia, il motivo finisce per dedurre – seppur non usando la formale indicazione – un vizio di motivazione contraddittoria che, invece, in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non e’ piu’ ammissibile, restando il sindacato di legittimita’ sulla motivazione circoscritto, appunto, ai gia’ menzionati parametri della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Vizio di irriducibile contraddittorieta’ che, nella specie, e’ basato su elementi del tutto insufficienti costituiti dal fatto – gia’ visto in precedenza – che la Corte territoriale ha individuato l’edificio scolastico in modo indiretto, tramite l’individuazione catastale del terreno su cui sorge, e cioe’ da un fatto che – come rilevato dal Pubblico Ministero – non determina alcuna contraddittorieta’ insanabile, dal momento che l’accertamento della proprieta’ e della illegittima occupazione dell’edifico scolastico non e’ incompatibile con la sua identificazione indiretta sulla scorta dei dati catastali del terreno su cui sorge.
9. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi concernenti il profilo delle produzioni documentali operate dal consulente di parte del Comune ricorrente nel corso della consulenza volta a stabilire l’entita’ dell’indennizzo.
Giova premettere che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la motivazione della Corte territoriale sul punto viene ad imperniarsi su una duplice ratio decidendi, avendo la Corte capitolina, da un lato, affermato che i documenti non erano utilizzabili ai fini della decisione in quanto tardivamente prodotti e, dall’altro lato, ritenuto che tali documenti fossero inidonei a provare l’ammontare dei costi che il COMUNE DI (OMISSIS) affermava di aver sostenuto.
Il sesto motivo di ricorso viene ad impugnare questa seconda ratio ma in modo inammissibile, in quanto le deduzioni del ricorrente, pur se veicolate nella forma della doglianza del vizio di motivazione ex articolo 132 c.p.c., n. 4), vengono in realta’ a sollecitare un inammissibile sindacato su quella valutazione delle prove che e’ invece riservata al giudice di merito, spettando a quest’ultimo l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Le doglianze del ricorrente circa il carattere apparente della motivazione, invero, collidono col principio per cui il giudice non e’ tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).
Va, del resto, ribadito che, come questa Corte ha piu’ volte sottolineato (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimita’ limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile, cosa che ricorre nel caso di specie, avendo la Corte espresso – in modo sintetico ma comprensibile e non apparente – un giudizio di inidoneita’ della documentazione che non necessitava – come sembra invece affermare il ricorrente – di un’analisi spinta sino al dettaglio.
Dalla declaratoria di inammissibilita’ del sesto motivo discende l’inammissibilita’ del quinto, alla luce del principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).
10. Passando all’esame del ricorso incidentale del COMUNE DI (OMISSIS), deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dal COMUNE DI (OMISSIS).
Quest’ultimo, infatti, ha dedotto la tardivita’ ex articolo 334 c.p.c., del ricorso incidentale in quanto notificato oltre il termine di cui all’articolo 325 c.p.c., u.c., la cui decorrenza sarebbe stata determinata dalla notifica dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale adottata dalla Corte d’appello di Roma in data 25 luglio 2018 e notificata in data 3 agosto 2018.
L’eccezione, tuttavia, deve essere ritenuta – come in altre occasioni (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8581 del 2020) – priva della necessaria specificita’, avendo la parte omesso sia di riprodurre la relazione di notifica via PEC effettuata al COMUNE DI (OMISSIS) da parte della Cancelleria della Corte d’appello di Roma, sia di specificare se la stessa abbia avuto ad oggetto un mero avviso di deposito ovvero l’ordinanza di correzione nella sua integralita’, condizione quest’ultima che si ritiene necessaria ai fini del decorso del termine breve dell’impugnazione, perche’ solo da tale momento la parte e’ posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia e’ fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l’eventuale impugnazione.
11. Il primo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile.
L’inammissibilita’ emerge gia’ dalla intitolazione del motivo, venendo dedotta una “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”.
Al di la’ di tale profilo, poi, il motivo – comunque privo di specificita’ nei suoi frammentari richiami alla vicenda decisa dal giudice amministrativo con la sentenza TAR Lazio n. 1313/1989 – si rivela nella sostanza un inammissibile tentativo di sollecitare a questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice del merito, valendo per esso i principi gia’ enunciati in sede di esame del sesto motivo di ricorso principale.
12. Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ infondato.
Questa Corte a Sezioni Unite ha recentemente fissato i criteri in tema di danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, enunciando il principio per cui, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non puo’ essere provato nel suo preciso ammontare, esso e’ liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, il ricorso al criterio del valore locativo da parte della Corte territoriale anche nel caso di specie non risulta affetto dal alcuna “illogicita’ evidente e manifesta”, dal momento che, poiche’ l’immobile in precedenza era gia’ stato concesso in uso al COMUNE DI (OMISSIS) da parte dell’odierno ricorrente, la successiva occupazione senza titolo da parte del ricorrente incidentale si e’ tradotta nell’appropriazione, da parte dello stesso COMUNE DI (OMISSIS), del valore d’uso del bene senza tuttavia versare quel corrispettivo che invece sarebbe stato dovuto in presenza di un regolare contratto di locazione.
13. Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile.
Poiche’ il motivo ripropone la doglianza di “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”, valgono nuovamente le considerazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso incidentale, potendosi solo osservare che non consta in alcun modo che la tematica del titolo di responsabilita’ e del correlato elemento soggettivo – sui quali il motivo si viene ad imperniare – siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtu’ del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).
14. Il quarto motivo del ricorso incidentale e’, parimenti, inammissibile.
Il motivo, invero, e’ radicalmente privo del requisito dell’autonomia, muovendo alla sentenza definitiva la censura di essersi posta in logica coerenza con le precedenti statuizioni della sentenza non definitiva.
Non solo, quindi, non viene dedotto alcun concreto vizio specifico della sentenza definitiva, ma anche il motivo risulta di fatto assorbito, seppur in modo improprio, dal rigetto dei primi tre motivi di ricorso incidentale.
15. Inammissibile, infine, e’ anche il quinto motivo del ricorso incidentale.
Giova premettere che il motivo non viene ad imputare alla decisione impugnata una violazione o falsa applicazione dei principi in tema di liquidazione dei debiti di valore, lamentando, invece, che la Corte d’appello, dopo aver correttamente enunciato i criteri di determinazione del danno, avrebbe poi proceduto ad un errato procedimento di calcolo.
Come dedotto dal ricorrente principale, tuttavia, il motivo appare del tutto privo di specificita’, limitandosi ad affermare in via meramente apodittica l’esistenza di detto errore, senza in alcun modo illustrare i passaggi aritmetici che tale errore dovrebbero evidenziare.
La carenza, anzi, risulta ancora piu’ decisiva ove si consideri che proprio il profilo della determinazione aritmetica delle somme dovute per capitale, interessi e rivalutazione ha costituito lo specifico oggetto della gia’ menzionata ordinanza di correzione di errore materiale.
Era, quindi, onere del ricorrente incidentale – ove avesse voluto conformarsi alla regola di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c. – procedere ad individuare in modo analitico le ragioni per cui, anche a seguito della rettifica operata dalla Corte capitolina ex articolo 288 c.p.c., doveva ritenersi ancora presente il dedotto errore.
16. Dalle considerazioni che precedono, quindi, discende il rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale.
Quanto alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, la reciproca soccombenza delle parti risulta ampiamente sufficiente a giustificare una statuizione di integrale compensazione.
17. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P.Q.M.
La Corte;
respinge il ricorso principale;
respinge il ricorso incidentale;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.
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